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Cassazione: multe annullabili anche se l’autovelox è autorizzato dal Prefetto

Cassazione Civile n. 3701 del 2011

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3701 / 2011 ha rilevato l’annullabilità delle contravvenzioni fatte con l’utilizzo di autovelox automatici su strade urbane ordinarie ancorché vi sia stata l’autorizzazione del Prefetto. La Suprema corte con tale sentenza ha avuto modo di sottolineare che l’articolo 4 della Legge 168 del 2002, disciplinante l’effettuazione di controlli di velocità senza la presenza di agenti, stabilisce che i controlli di velocità con tale metodologia sono sempre ammessi su strade extraurbane principali ed autostrade, non sono mai ammessi sulle strade urbane ordinarie, sono ammessi solo previa autorizzazione prefettizia su strade extraurbane ordinarie e urbane di scorrimento. Fino alla recente pronuncia della Suprema Corte la classificazione di una strada come strada urbana di scorrimento derivava dall’autorizzazione del Prefetto e pareva fosse una scelta discrezionale dell’autorità amministrativa non sindacabile giudizialmente. Invece, la Corte di Cassazione ha rilevato che pur trattandosi di una scelta discrezionale essa trova un limite nella legge e quando il limite è valicato il giudice di pace è tenuto a disapplicare il provvedimento amministrativo. Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte è stato evidenziato che l’articolo 2 comma 2 del Codice della strada stabilisce i criteri in base ai quali una strada urbana è classificabile "di scorrimento" e il Prefetto non può estendere tale classificazione alle vie che non possiedono i requisiti dettati dalla norma agendo in tal caso contra legem. Pertanto, le sanzioni irrogate con autovelox automatici pur in presenza dell’autorizzazione del Prefetto in violazione dell’articolo 4 della Legge 168 del 2002 sono illegittime.

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3701 / 2011 ha rilevato l’annullabilità delle contravvenzioni fatte con l’utilizzo di autovelox automatici su strade urbane ordinarie ancorché vi sia stata l’autorizzazione del Prefetto. La Suprema corte con tale sentenza ha avuto modo di sottolineare che l’articolo 4 della Legge 168 del 2002, disciplinante l’effettuazione di controlli di velocità senza la presenza di agenti, stabilisce che i controlli di velocità con tale metodologia sono sempre ammessi su strade extraurbane principali ed autostrade, non sono mai ammessi sulle strade urbane ordinarie, sono ammessi solo previa autorizzazione prefettizia su strade extraurbane ordinarie e urbane di scorrimento. Fino alla recente pronuncia della Suprema Corte la classificazione di una strada come strada urbana di scorrimento derivava dall’autorizzazione del Prefetto e pareva fosse una scelta discrezionale dell’autorità amministrativa non sindacabile giudizialmente. Invece, la Corte di Cassazione ha rilevato che pur trattandosi di una scelta discrezionale essa trova un limite nella legge e quando il limite è valicato il giudice di pace è tenuto a disapplicare il provvedimento amministrativo. Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte è stato evidenziato che l’articolo 2 comma 2 del Codice della strada stabilisce i criteri in base ai quali una strada urbana è classificabile "di scorrimento" e il Prefetto non può estendere tale classificazione alle vie che non possiedono i requisiti dettati dalla norma agendo in tal caso contra legem. Pertanto, le sanzioni irrogate con autovelox automatici pur in presenza dell’autorizzazione del Prefetto in violazione dell’articolo 4 della Legge 168 del 2002 sono illegittime.