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Se l’impianto è installato da un soggetto diverso dal datore di lavoro, non è violato il divieto di “telecontrollo” a distanza dei lavoratori

Nota a Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 28 gennaio 2011, n.2117
L’installazione – per esclusive finalità difensive – di impianti audiovisivi da parte di un soggetto diverso dal datore di lavoro non viola il divieto di utilizzare strumenti per controllare a distanza i lavoratori sancito dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970).

Questo ha statuito la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, nella Sentenza n. 2117 del 28 gennaio 2011.

La citata disposizione dello Statuto dei lavoratori – di cui, nel caso in parola, i ricorrenti avevano lamentato la violazione – stabilisce, come è noto, che “è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. [...]”.

I ricorrenti avevano formulato questo primo quesito di diritto: “se si sia verificata violazione delle disposizioni contenute nella L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, quando non si è considerato necessario un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali per l’installazione di impianti audiovisivi finalizzati a controllare a distanza anche l’attività dei lavoratori, sia nel caso che il controllo riguardi il lavoro di dipendenti diretti dell’azienda sia che il controllo riguardi il lavoro, svolto in favore della azienda nei locali della stessa, da dipendenti di una società terza in esecuzione di un’attività appaltata alla stessa. […]”.

La ripresa audiovisiva, nella fattispecie, non era avvenuta nei locali aziendali di pertinenza del datore di lavoro dei ricorrenti, bensì presso l’ufficio di una diversa società presso la quale i lavoratori svolgevano servizio di sorveglianza.

In secondo luogo, l’impianto audiovisivo era stato predisposto da un soggetto che non è il datore di lavoro dei ricorrenti ed è perciò estraneo al personale dipendente della società resistente, oltretutto per finalità essenzialmente “difensive” del proprio ufficio e della documentazione ivi custodita.

Proprio per queste ragioni, la Corte di merito, che ha poi ottenuto l’avallo della Suprema Corte, ha escluso la sussistenza della finalità di controllo a distanza dei lavoratori e, quindi, di una violazione del citato art. 4 dello Statuto dei lavoratori (come si legge nella sentenza, l’impianto audiovisivo “installato da terzo non dipendente dal datore di lavoro dei ricorrenti a tutela difensiva di un locale facente parte della struttura organizzativa di diverso datore di lavoro e dove i ricorrenti non vi potevano accedere se non in casi eccezionali […] esclude qualsiasi funzione di controllo dell’impianto in parola sull’attività lavorativa dei sorveglianti”).

I ricorrenti avevano propsto in via subordinata un ulteriore quesito di diritto: “se l’art. 2712 c.c., disponga la non utilizzazione, come piena prova, delle riproduzioni effettuate mediante strumenti audiovisivi quando i fatti e le cose rappresentate vengano formalmente disconosciute come realmente accadute da coloro contro i quali sono prodotte. In tale ipotesi le circostanze delle quali s’intendeva dare la dimostrazione che si fossero verificate, devono risultare da elementi di prova indipendenti dalle riproduzioni meccaniche con totale onere a carico della parte che sostiene siano avvenute. La contestazione inoltre preclude la verifica a mezzo di consulenza tecnica a differenza di quanto accade per le scritture private”.

Anche tale motivo è stato rigettato dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che per privare i filmati della capacità di formare una piena prova delle immagini riprodotte è onere dei ricorrenti allegare elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Non spetta, dunque, a chi si avvale della prova affermarne la veridicità.

A questo proposito, la Corte si rifà alla propria precedente giurisprudenza secondo la quale l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.) è subordinata all’esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio; in altre parole, è subordinata alla non contestazione che i fatti – che tali riproduzioni tendono a provare – siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse.

Il "disconoscimento" (pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c.) deve “essere chiaro, circostanziato ed esplicito dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l’iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio” (Cass. 3 luglio 2001 n. 8998 e Cass. 22 aprile 2010 n. 9526).

Diverso è, invece, il "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite.

L’installazione – per esclusive finalità difensive – di impianti audiovisivi da parte di un soggetto diverso dal datore di lavoro non viola il divieto di utilizzare strumenti per controllare a distanza i lavoratori sancito dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970).

Questo ha statuito la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, nella Sentenza n. 2117 del 28 gennaio 2011.

La citata disposizione dello Statuto dei lavoratori – di cui, nel caso in parola, i ricorrenti avevano lamentato la violazione – stabilisce, come è noto, che “è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. [...]”.

I ricorrenti avevano formulato questo primo quesito di diritto: “se si sia verificata violazione delle disposizioni contenute nella L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, quando non si è considerato necessario un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali per l’installazione di impianti audiovisivi finalizzati a controllare a distanza anche l’attività dei lavoratori, sia nel caso che il controllo riguardi il lavoro di dipendenti diretti dell’azienda sia che il controllo riguardi il lavoro, svolto in favore della azienda nei locali della stessa, da dipendenti di una società terza in esecuzione di un’attività appaltata alla stessa. […]”.

La ripresa audiovisiva, nella fattispecie, non era avvenuta nei locali aziendali di pertinenza del datore di lavoro dei ricorrenti, bensì presso l’ufficio di una diversa società presso la quale i lavoratori svolgevano servizio di sorveglianza.

In secondo luogo, l’impianto audiovisivo era stato predisposto da un soggetto che non è il datore di lavoro dei ricorrenti ed è perciò estraneo al personale dipendente della società resistente, oltretutto per finalità essenzialmente “difensive” del proprio ufficio e della documentazione ivi custodita.

Proprio per queste ragioni, la Corte di merito, che ha poi ottenuto l’avallo della Suprema Corte, ha escluso la sussistenza della finalità di controllo a distanza dei lavoratori e, quindi, di una violazione del citato art. 4 dello Statuto dei lavoratori (come si legge nella sentenza, l’impianto audiovisivo “installato da terzo non dipendente dal datore di lavoro dei ricorrenti a tutela difensiva di un locale facente parte della struttura organizzativa di diverso datore di lavoro e dove i ricorrenti non vi potevano accedere se non in casi eccezionali […] esclude qualsiasi funzione di controllo dell’impianto in parola sull’attività lavorativa dei sorveglianti”).

I ricorrenti avevano propsto in via subordinata un ulteriore quesito di diritto: “se l’art. 2712 c.c., disponga la non utilizzazione, come piena prova, delle riproduzioni effettuate mediante strumenti audiovisivi quando i fatti e le cose rappresentate vengano formalmente disconosciute come realmente accadute da coloro contro i quali sono prodotte. In tale ipotesi le circostanze delle quali s’intendeva dare la dimostrazione che si fossero verificate, devono risultare da elementi di prova indipendenti dalle riproduzioni meccaniche con totale onere a carico della parte che sostiene siano avvenute. La contestazione inoltre preclude la verifica a mezzo di consulenza tecnica a differenza di quanto accade per le scritture private”.

Anche tale motivo è stato rigettato dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che per privare i filmati della capacità di formare una piena prova delle immagini riprodotte è onere dei ricorrenti allegare elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Non spetta, dunque, a chi si avvale della prova affermarne la veridicità.

A questo proposito, la Corte si rifà alla propria precedente giurisprudenza secondo la quale l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.) è subordinata all’esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio; in altre parole, è subordinata alla non contestazione che i fatti – che tali riproduzioni tendono a provare – siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse.

Il "disconoscimento" (pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c.) deve “essere chiaro, circostanziato ed esplicito dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l’iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio” (Cass. 3 luglio 2001 n. 8998 e Cass. 22 aprile 2010 n. 9526).

Diverso è, invece, il "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite.