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Sicurezza e ambiente: quando il giudice deve scegliere tra diverse teorie scientifiche

Nota a Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 4 novembre 2010, n.38991
Nesso di causalità – Legge scientifica di copertura – Scelta fra diverse teorie scientifiche proposte dalle parti – Decisione del Giudice – Motivazione dialettica e argomentata – Necessità - Criteri

Nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al ‘sapere scientifico’, la funzione strumentale e probatoria di quest’ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalità, ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti. Una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non, come consentito, della sola utilizzazione.

La sentenza della quarta sezione penale della Cassazione 4 novembre 2010 n. 38991 contiene importanti principi sul tema della posizione di garanzia che la legge ricollega alla figura del datore di lavoro, come anche sul contenuto e sui limiti di quel “potere impeditivo” dell’infortunio la cui presenza è necessaria perché si possa configurare una responsabilità penale. Vengono inoltre approfonditi nella motivazione i temi della responsabilità del consiglio di amministrazione nelle società di capitali e della delega delle responsabilità sulla sicurezza nelle organizzazioni complesse.

Tutti argomenti di grande rilievo, sui quali non mancheranno approfondimenti e discussioni.

In questa breve nota di commento, peraltro, intendo soffermarmi sul tema affrontato nelle ultime due pagine della lunga motivazione. Si tratta infatti di un argomento della massima importanza, cui però la nostra giurisprudenza non ha riservato in passato lo stesso livello di approfondimento offerto invece, come vedremo, dalle Corti di altri Paesi.

Si tratta di questo. Il giudice, quale “utilizzatore” del sapere scientifico, si trova spesso a dover “scegliere” fra diverse e spesso opposte teorie scientifiche, con conseguenze di enorme rilievo sulla decisione da adottare. Il tema è della massima rilevanza soprattutto per i cd. “reati commissivi mediante omissione”: quando, in altre parole, viene contestato all’imputato di non aver adottato una precauzione doverosa, effettuando la quale l’evento dannoso (ad esempio un incidente sul lavoro, una malattia professionale, un incendio, un grave episodio di inquinamento) non si sarebbe verificato. E’ evidente che si tratta in questo caso di una valutazione a posteriori, per effettuare la quale la scelta dell’una o dell’altra teoria scientifica può rivelarsi determinante.

La Corte di Cassazione sostiene che il Giudice, in questa delicata valutazione, debba ispirarsi a tre criteri:

a) seguire un ragionamento basato su un preventivo ed approfondito confronto dialettico fra le varie posizioni e tra gli esperti delle parti contrapposte;

b) astenersi dall’elaborare autonomamente una propria ricostruzione scientifica, limitandosi invece a valutare, attraverso una motivazione razionale, la attendibilità delle tesi sostenute dalle parti e dai loro esperti;

c) affermare la sussistenza del nesso causale soltanto quando esso, sulla base della ricostruzione scientifica prescelta, emerge “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Il primo dei menzionati criteri, in particolare, è della massima importanza ed evidentemente si ricollega ad un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, quello del contraddittorio: la decisione del Giudice può ritenersi “giusta” soltanto quando si sia dato spazio adeguato alle voci delle parti contrapposte e quando il giudice ne abbia valutato attentamente le posizioni, attraverso una motivazione razionale e approfondita, che non si limiti a “scegliere” acriticamente una delle teorie scientifiche proposte nel processo. Questa “scelta” deve essere accompagnata nella sentenza da una esposizione dialettica delle varie argomentazioni e da argomentazioni razionali che la giustifichino: e proprio la mancanza di un percorso argomentativo approfondito in questa direzione ha portato la Cassazione, nella sentenza che stiamo esaminando, ad annullare la sentenza di merito che – per pervenire ad una condanna in un caso di malattia professionale – aveva acriticamente “sposato” una delle diverse teorie scientifiche proposte dagli esperti.

Due problemi tuttavia si pongono, e meriterebbero un adeguato approfondimento. Mi limiterò in questa sede ad enunciarli, svolgendo qualche iniziale considerazione.

Il primo riguarda la formazione scientifica dei giuristi italiani, che è purtroppo gravemente carente, soprattutto a causa della eccessiva separatezza fra le due culture – quella umanistica e quella scientifica – che caratterizza il nostro sistema scolastico e universitario. Non è ovviamente necessario – né sarebbe possibile – trasformare giudici e avvocati in esperti di chimica, medicina od altre discipline scientifiche. E’ invece possibile, e sarebbe senz’altro opportuno, dotare anche i nostri giuristi delle informazioni fondamentali sul metodo scientifico e sui criteri principali che devono essere seguiti nelle indagini epidemiologiche e statistiche. In altri Paesi questo tipo di conoscenze viene considerato di grande importanza nella formazione del giurista. Come ho più in dettaglio proposto in altra sede (“Più scienza nel diritto”, in Nòva24 Review – Sole 24 Ore – n. 3/2007), anche in Italia occorrerebbero passi avanti decisi in questa direzione.

Il secondo aspetto da approfondire riguarda i criteri che il giudice deve seguire per motivare la propria “scelta” fra le contrapposte teorie scientifiche proposte dalle parti. La Corte avrebbe a mio avviso potuto menzionare espressamente il criterio considerato a livello internazionale come il più importante per la validità di una teoria scientifica: quello della “peer review”, ossia della sua avvenuta accettazione da parte della comunità scientifica attraverso il giudizio di valutatori indipendenti che la hanno “validata”, normalmente accettando su prestigiose riviste internazionali la pubblicazione degli studi che la hanno proposta. L’importanza della “peer review” nelle decisioni dei Giudici è stata valorizzata negli Stati Uniti sin da quando, nel 1993, la Suprema Corte U.S.A. ha trattato un caso ormai classico riguardante le possibili controindicazioni di un farmaco (Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc., 509, U.S. 579 (1993)). Allora la Corte arrivò a definire il ruolo del Giudice come quello di un “guardiano del cancello” (Gatekeeper), che deve privilegiare nella sentenza le teorie già validate dalla comunità scientifica (rinvio sul punto al mio articolo “Il ruolo delle norme tecniche e delle evidenze scientifiche nell’individuazione delle responsabilità da inquinamento: orientamenti della giurisprudenza”, in Rivista giuridica dell’ambiente, n. 3-4/2002).

Dunque la sentenza in commento è della massima importanza; ed offre l’occasione per riflettere su temi decisivi, come quello della formazione scientifica dei giuristi e quello dei criteri di scelta, da parte del Giudice, fra teorie scientifiche contrapposte.

Nesso di causalità – Legge scientifica di copertura – Scelta fra diverse teorie scientifiche proposte dalle parti – Decisione del Giudice – Motivazione dialettica e argomentata – Necessità - Criteri

Nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al ‘sapere scientifico’, la funzione strumentale e probatoria di quest’ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalità, ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti. Una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non, come consentito, della sola utilizzazione.

La sentenza della quarta sezione penale della Cassazione 4 novembre 2010 n. 38991 contiene importanti principi sul tema della posizione di garanzia che la legge ricollega alla figura del datore di lavoro, come anche sul contenuto e sui limiti di quel “potere impeditivo” dell’infortunio la cui presenza è necessaria perché si possa configurare una responsabilità penale. Vengono inoltre approfonditi nella motivazione i temi della responsabilità del consiglio di amministrazione nelle società di capitali e della delega delle responsabilità sulla sicurezza nelle organizzazioni complesse.

Tutti argomenti di grande rilievo, sui quali non mancheranno approfondimenti e discussioni.

In questa breve nota di commento, peraltro, intendo soffermarmi sul tema affrontato nelle ultime due pagine della lunga motivazione. Si tratta infatti di un argomento della massima importanza, cui però la nostra giurisprudenza non ha riservato in passato lo stesso livello di approfondimento offerto invece, come vedremo, dalle Corti di altri Paesi.

Si tratta di questo. Il giudice, quale “utilizzatore” del sapere scientifico, si trova spesso a dover “scegliere” fra diverse e spesso opposte teorie scientifiche, con conseguenze di enorme rilievo sulla decisione da adottare. Il tema è della massima rilevanza soprattutto per i cd. “reati commissivi mediante omissione”: quando, in altre parole, viene contestato all’imputato di non aver adottato una precauzione doverosa, effettuando la quale l’evento dannoso (ad esempio un incidente sul lavoro, una malattia professionale, un incendio, un grave episodio di inquinamento) non si sarebbe verificato. E’ evidente che si tratta in questo caso di una valutazione a posteriori, per effettuare la quale la scelta dell’una o dell’altra teoria scientifica può rivelarsi determinante.

La Corte di Cassazione sostiene che il Giudice, in questa delicata valutazione, debba ispirarsi a tre criteri:

a) seguire un ragionamento basato su un preventivo ed approfondito confronto dialettico fra le varie posizioni e tra gli esperti delle parti contrapposte;

b) astenersi dall’elaborare autonomamente una propria ricostruzione scientifica, limitandosi invece a valutare, attraverso una motivazione razionale, la attendibilità delle tesi sostenute dalle parti e dai loro esperti;

c) affermare la sussistenza del nesso causale soltanto quando esso, sulla base della ricostruzione scientifica prescelta, emerge “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Il primo dei menzionati criteri, in particolare, è della massima importanza ed evidentemente si ricollega ad un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, quello del contraddittorio: la decisione del Giudice può ritenersi “giusta” soltanto quando si sia dato spazio adeguato alle voci delle parti contrapposte e quando il giudice ne abbia valutato attentamente le posizioni, attraverso una motivazione razionale e approfondita, che non si limiti a “scegliere” acriticamente una delle teorie scientifiche proposte nel processo. Questa “scelta” deve essere accompagnata nella sentenza da una esposizione dialettica delle varie argomentazioni e da argomentazioni razionali che la giustifichino: e proprio la mancanza di un percorso argomentativo approfondito in questa direzione ha portato la Cassazione, nella sentenza che stiamo esaminando, ad annullare la sentenza di merito che – per pervenire ad una condanna in un caso di malattia professionale – aveva acriticamente “sposato” una delle diverse teorie scientifiche proposte dagli esperti.

Due problemi tuttavia si pongono, e meriterebbero un adeguato approfondimento. Mi limiterò in questa sede ad enunciarli, svolgendo qualche iniziale considerazione.

Il primo riguarda la formazione scientifica dei giuristi italiani, che è purtroppo gravemente carente, soprattutto a causa della eccessiva separatezza fra le due culture – quella umanistica e quella scientifica – che caratterizza il nostro sistema scolastico e universitario. Non è ovviamente necessario – né sarebbe possibile – trasformare giudici e avvocati in esperti di chimica, medicina od altre discipline scientifiche. E’ invece possibile, e sarebbe senz’altro opportuno, dotare anche i nostri giuristi delle informazioni fondamentali sul metodo scientifico e sui criteri principali che devono essere seguiti nelle indagini epidemiologiche e statistiche. In altri Paesi questo tipo di conoscenze viene considerato di grande importanza nella formazione del giurista. Come ho più in dettaglio proposto in altra sede (“Più scienza nel diritto”, in Nòva24 Review – Sole 24 Ore – n. 3/2007), anche in Italia occorrerebbero passi avanti decisi in questa direzione.

Il secondo aspetto da approfondire riguarda i criteri che il giudice deve seguire per motivare la propria “scelta” fra le contrapposte teorie scientifiche proposte dalle parti. La Corte avrebbe a mio avviso potuto menzionare espressamente il criterio considerato a livello internazionale come il più importante per la validità di una teoria scientifica: quello della “peer review”, ossia della sua avvenuta accettazione da parte della comunità scientifica attraverso il giudizio di valutatori indipendenti che la hanno “validata”, normalmente accettando su prestigiose riviste internazionali la pubblicazione degli studi che la hanno proposta. L’importanza della “peer review” nelle decisioni dei Giudici è stata valorizzata negli Stati Uniti sin da quando, nel 1993, la Suprema Corte U.S.A. ha trattato un caso ormai classico riguardante le possibili controindicazioni di un farmaco (Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc., 509, U.S. 579 (1993)). Allora la Corte arrivò a definire il ruolo del Giudice come quello di un “guardiano del cancello” (Gatekeeper), che deve privilegiare nella sentenza le teorie già validate dalla comunità scientifica (rinvio sul punto al mio articolo “Il ruolo delle norme tecniche e delle evidenze scientifiche nell’individuazione delle responsabilità da inquinamento: orientamenti della giurisprudenza”, in Rivista giuridica dell’ambiente, n. 3-4/2002).

Dunque la sentenza in commento è della massima importanza; ed offre l’occasione per riflettere su temi decisivi, come quello della formazione scientifica dei giuristi e quello dei criteri di scelta, da parte del Giudice, fra teorie scientifiche contrapposte.