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Sulla tangibilità del giudicato penale per violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

Nota a Corte Costituzionale, Sentenza 7 aprile 2011, n.113
Sommario

Introduzione

2. CEDU ed ordinamento italiano

3. CEDU e sindacabilità del giudicato nazionale

4. La decisione della Corte Costituzionale ...

5. … la sua rilevanza pratica e il suo valore ideale

Introduzione

“Res iudicata facit de albo nigrum” è il brocardo sarcastico e rassegnato che viene pronunciato o comunque invocato all’esito di ogni processo specie penale. In esso vengono racchiuse tutta la forza e tutta l’ambiguità del diritto procedurale. Il processo “ideale” mira, nel migliore dei modi e con la massima accortezza, ad accertare fatti specifici ed alla conseguente applicazione al singolo caso di una norma sostanziale; ma ad un certo punto, quale sia il giudizio finale ed il modo d’accertamento, il processo deve arrivare ad una sua fine. Infatti, ciò che importa, affinché l’intero sistema penale non imploda su se stesso, ammesso il principio nulla poena sine iudicio, è che si arrivi ed in effetti si possa arrivare ad una decisione sul merito definitiva, cioè ad una decisione che possa essere messa in pratica e, dunque, concretamente eseguita. Un processo che non preveda un giudicato è un non senso; se così è, è giocoforza ammettere che possa essere eseguita anche una decisione ingiusta.

In secoli di riflessione, si è sentita la necessità di rinvenire un rimedio a tale ultima eventualità, specie per il caso di non meritevolezza della pena, senza nel contempo eludere la necessità del passaggio in giudicato. Nell’ordinamento italico, l’istituto fondamentale in tale materia è dato dalla revisione, cioè da una impugnazione straordinaria, che di per sé non sospende l’efficacia della decisione e che mira a valutare se, sussistendo determinate ipotesi tassativamente indicate dal legislatore, nel merito vi sia davvero quella colpevolezza aliunde accertata e definita.

Ad oggi, tuttavia, quanto meno nel nostro sistema processuale penale, e precisamente sino alla sentenza n. 113/2011 della Corte Costituzionale in commento, depositata il 7 aprile 2011, Presidente U. De Siervo – Relatore G. Frigo (consultabile sul sito www.cortecostituzionale.it), mai, si ripete, mai si era potuta eludere la forza del giudicato attraverso il suo annullamento per vizi squisitamente endo-procedurali. Una volta pronunciata la parola fine con i mezzi ordinari indicati dall’ordinamento, era preclusa qualsiasi possibilità di sindacare la legittimità dell’atto sentenza passato in giudicato. Anzi, tanto appariva assurda una simile opzione che chi invocava una tale eventualità rischiava di essere considerato un visionario o comunque uno scarso lettore di norme e di principi.

Eppure, leggendo la sentenza de qua, il ragionamento sottostante alla rivoluzionaria e straordinaria dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46 paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali(di seguito “CEDU”), per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, è tanto semplice quanto incontestabile. Ma tale apparente ovvietà, in realtà, non riduce affatto l’importanza – questa sì – epocale di una simile decisione, non solo per gli effetti immediati che determinerà, ma anche perché nel nostro ordinamento si è, nei fatti, incominciato ad affermare concretamente un principio nuovo e prima d’ora solo auspicato e declamato. Non basta che si sia celebrato un processo, perché si possa legittimare l’applicazione di una pena, ma è necessario che questo sia stato in effetti “giusto”. Non più, dunque, semplicemente nulla poena sine iudicio ma nulla poena sine iusto iudicio.

Data l’importanza della decisione in questione, quindi, non pare inutile sintetizzare le argomentazioni addotte e vagliarne, seppur sinteticamente, le conseguenze teoriche e pratiche.

2. CEDU ed ordinamento italiano

L’ordinamento italiano, grazie all’art. 117 cost., si deve conformare agli obblighi internazionali, tra cui rientrano certamente quelli pattuiti nella CEDU così come letti ed interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (vedi sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007 sempre consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it). Per l’effetto tali norme sono da considerarsi, per usare una terminologia cara alla Corte delle Leggi, “norme interposte”, che possono importare l’incostituzionalità della disposizione di rango legislativo, sempre che sia verificata preliminarmente l’impossibilità di comporre il conflitto tra norma interna e noma internazionale attraverso ogni possibile strumento interpretativo e non emerga un <<conflitto con altre norme della Costituzione>> (vedi punto 8 del Considerato in diritto della sentenza de qua).

Come è ben noto, tra le norme fondamentali della CEDU vi è la disposizione di cui all’art. 6, che enuncia una serie di principi procedurali fondamentali del giusto processo, trasfusi in gran parte nell’art. 111 cost. e contemplati anche negli art. 24 e 27 cost.. Sicché è da escludere che sussista un contrasto sul punto tra CEDU e Costituzione italiana.

Ai sensi dall’art. 46 paragrafo 1 CEDU, gli Stati contraenti devono <<conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie di cui sono parte>>, sicché nel caso di una violazione della CEDU gli Stati non hanno solo l’obbligo di versare agli interessati le somme accordate ai sensi dell’art. 41 CEDU, secondo cui in caso di riscontrata violazione della Convenzione <<se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa>>, ma ancor prima <<di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie>> (così da ultimo Grande Camera sentenza richiesta n. 10249/03 del 17 settembre 2009 Scoppola contro Italia punto 147, citata dalla Corte costituzionale, consultabile in lingua inglese o francese su banca dati HUDOC dal sito www.echr.coe.int) per garantire una piena effettività dei diritti CEDU. Piena effettività che non può individuarsi, ove ciò sia in effetti possibile, se non con una sostanziale restitutio in integrum in favore dell’interessato, atteso che le misure individuali in questionedevono porre <<il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbese non vi fosse stata una inosservanza … della Convenzione>> (così Grande Camera sentenza del 17 settembre 2009 cit., punto 151).

Da tali principi emerge che nel caso di violazione di diritti processuali, specie penali, garantiti ex art. 6 CEDU la riapertura del processo è <<il meccanismo più consono ai fini della restitutio in integrum>> (così la Corte costituzionale nel punto 4 del Considerato in diritto), come è confermato dalla Raccomandazione del 19 gennaio 2002 del Comitato dei ministri, con la quale le Parti contraenti sono state invitate <<ad esaminare i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali allo scopo di assicurare che esistano adeguate possibilità di riesame di un caso, ivi inclusa la riapertura dei procedimenti, laddove la Corte abbia riscontrato una violazione della Convenzione>>, e dalla stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui nel caso di riscontrata violazione dell’art. 6 CEDU lo strumento giuridico capace di tutelare al meglio il soggetto interessato è dato generalmente dalla possibilità di instaurare un nuovo processo ovvero dalla riapertura del procedimento (così Grande Camera sentenza n. 46221 del 12 maggio 2005, Ocalan contro Turchia punto 210 disponibile in italiano in banca dati Iuris data).

3. CEDU e sindacabilità del giudicato nazionale

Il sistema processuale penale italiano prevede ipotesi di nullità ed inutilizzabilità che sono certamente il riflesso dei principi enunciati, in particolare negli artt. 24, 27 e 111 cost. e nell’art. 6 CEDU. Se non che la disciplina nazionale è stata da sempre improntata al principio per il quale il giudicato assorbe in sé ogni vizio procedurale, tanto che la res iudicata non può essere intaccata da violazioni, ancorché fondamentali, sul rito accertate ex post.

Tale principio, un tempo assoluto, ha incominciato ad erodersi con la possibilità per il contumace, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, di essere rimesso nei termini per proporre impugnazione contro la sentenza o il decreto penale pronunciato nei suoi riguardi ancorché già esecutivi (vedi art. 175 c.p.p. così come modificato dal DL 17/2005 convertito con modificazioni dalla Legge 60/2005). In tali casi, nei quali l’assenza del contraddittorio è per definizione assoluta, è parso doveroso, specie dopo la riforma sul “giusto processo”, restituire nei termini il condannato, attraverso una procedura ad hoc. Ma allorché il contraddittorio, quanto meno formale, è validamente costituito, ogni altra tutela è apparsa sufficientemente garantita dalla disciplina ordinaria e dal regime ordinario delle impugnazioni. Del resto, ove vi fosse stata una discrasia tra le norme legali e i principi costituzionali ben si può, sussistendone i presupposti, investire della questione la Corte costituzionale, ovvero, ammessa la costituzionalità della disciplina sul rito, chiedere, nel rispetto delle procedure, il sindacato sull’atto da parte della Corte di cassazione. Tale dogmatica, apparentemente pregnante, tuttavia, non è stata in grado di arginare le questioni fondamentali sottese alla piena tutela dei diritti processuali fondamentali. Infatti, questi mirano a che la decisione finale sia assunta in un determinato modo, sicché ove gli stessi vengano in concreto violati, ciò che interessa è non è la loro astratta considerazione o che il vizio denunciato sia in qualche modo trattato, ma la loro effettiva vigenza.

Fino a che ogni lagnanza procedurale rimane all’interno del singolo ordinamento nazionale, l’atto sentenza, come norma concreta, ben può essere sanato dal suo passaggio in giudicato. Ma ove sia prevista, alla luce di altro ordinamento, la possibilità di un sindacato del giudicato statale, è chiaro che tale elemento (il passaggio in giudicato, appunto) ha un puro valore formale e non sostanziale al fine di quest’ultimo ed ulteriore giudizio. Sicché è privo di senso, in questo contesto, invocare l’insindacabilità di una decisione, quando ciò a cui si mira è verificare se il processo nazionale si sia svolto nel pieno rispetto di valori e norme di altri ordinamenti. Qui la res iudicata non esplica effetti giuridici preclusivi di questioni procedurali, ma è solo un puro dato, certamente giuridicamente rilevante, di una fattispecie complessa che mira ad investire un determinato organo della possibilità di verificare se uno specifico processo si è concluso in violazione delle norme di un altro sistema giuridico.

Allorché il giudizio sul processo svolto in altro ordinamento si è concluso, la sentenza pronunciata in merito ben può esplicare effetti nel sistema nazionale nel quale è stata presa la decisione censurata, ove ciò sia previsto e permesso. Infatti, gli ordinamenti giuridici, pur potendo essere e rimanere diversi, ben possono connettersi e collegarsi e, quindi, essere tra loro permeabili. Sicché è ben possibile, allorché tale opzione sia ammessa, che il giudicato originario venga travolto e posto nel nulla a seguito di una decisione successiva proveniente da un organo giudiziario non facente parte dell’ordinamento patrio.

4. La decisione della Corte Costituzionale …

Grazie all’art. 117 cost., la CEDU e, conseguentemente, le sentenze della sua Corte non possono non avere effetti nell’ordinamento italiano. Si tratta solo di verificare il modo. Sul punto si è già detto, ma è pur vero che con riferimento specifico alla constatata violazione dell’art. 6 CEDU non si è mai tratta, sino alla sentenza n. 113/2011, la conseguenza più ovvia, ovvero la pura e semplice possibilità di annullare la decisione viziata. Si è invero, come ha ottimante riassunto la Corte costituzionale (vedi punto 5 del Considerato in diritto), tentato di estendere analogicamente istituti vigenti, quale il ricorso straordinario per cassazione (art. 625bis c.p.p.), ovvero di invocare l’istituto della restituzione in termini (art. 175 c.p.p.) ovvero, infine, di assumere come non eseguibile ex art. 670 c.p.p. la sentenza passata in giudicato. Tali escamotages, tuttavia, sono risultati esigui e parziali, o perché comprendevano solo le ipotesi nelle quali il vizio accertato si fosse verificato nel giudizio di cassazione (come nel caso del ricorso straordinario), o perché si faceva riferimento ad ipotesi particolari di violazione della CEDU (come nel caso della restituzione in termini), o perché infine, come nell’ipotesi di paralisi dell’esecuzione, non davano comunque una risposta <<all’esigenza primaria: quella, cioè, della riapertura del processo in condizioni che consentano il recupero delle garanzie assicurate dalla Convenzione>> (così nel punto 5 del Considerato in diritto).

Ma se così è, quid iuris nel caso in cui nell’ordinamento italiano sia assolutamente impedito di porre sic et simpliciter nel nulla la decisione definitiva di un giudice penale, allorché sia stata accertata la violazione dell’art. 6 CEDU nel singolo procedimento? La risposta che la Corte costituzionale fornisce con la sentenza in oggetto è inequivocabile: una tale limitazione è inammissibile, sicché un tale sindacato deve essere permesso e lo strumento che ad oggi risulta più congruo rispetto al fine è quello dell’estensione dell’istituto della revisione ai casi de quibus, anche se ciò <<non implica una pregiudiziale opzione … a favore dell’istituto della revisione, essendo giustificata>> la suddetta declatoria di incostituzionalità <<dall’inesistenza di altra e più idonea sedes dell’intervento additivo>>, restando il Legislatore <<libero di regolare con una diversa disciplina – recata anche dall’introduzione di un autonomo e distinto istituto – il meccanismo di adeguamento alla pronunce definitive della Corte di Strasburgo, come pure di dettare norme su specifici aspetti di esso … in quanto involventi scelte discrezionali>> (vedi punto 9 del Considerato in diritto).

5. … la sua rilevanza pratica e il suo valore ideale

Dalla sentenza in commento deriva un dato fondamentale: l’atto processuale posto in violazione della CEDU è atto invalido anche per l’ordinamento italiano; invalidità che all’evidenza segue i principi fondamentali in materia previsti dal singolo ordinamento nazionale.

Certo è, allora, che non tutte le violazioni dell’art. 6 CEDU potranno determinare l’annullamento della decisione di condanna, ma solo quelle che avranno una rilevanza processuale <<alla stregua del diritto interno>> (così punto 8 del Considerato in diritto) e, quindi, solo se verrà accertato che la decisione concretamente assunta dipenda giuridicamente, secondo le norme del codice di rito vigenti al tempo in cui fu celebrato il processo, dal compimento di atti posti in violazione dell’art. 6 CEDU ovvero se il convincimento del giudice si sia formato sopra elementi acquisiti in violazione dell’art. 6 CEDU. Sul punto, del resto, le indicazioni fornite dalla Consulta sono chiarissime: <<la necessità della riapertura andrà apprezzata … tenendo naturalmente conto delle indicazioni contenute nella sentenza della cui esecuzione si tratta, nonché dell’eventuale sentenza “interpretativa”>> (punto 8 del Considerato in diritto) della Corte di Strasburgo ex art. 46 paragrafo 3 CEDU.

D’altra parte, riscontrare un difetto di “equità del processo” non equivale a riconoscere l’innocenza. Come ben è stato evidenziato dalla Corte delle leggi, porre rimedio <<a un vizio interno al processo, tramite una riapertura del medesimo che ponga l’interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della lesione … non significa giungere necessariamente ad un giudizio assolutorio>> (così nel punto 5 del Considerato in diritto).

Da ciò consegue altresì che dalla decisione della Corte europea non deriva necessariamente l’invalidità della sentenza nazionale: ciò è possibile solo a seguito di uno specifico apprezzamento giudiziale.

Ne consegue, dunque, che è da escludere un intervento d’ufficio sul punto, essendo necessario instaurare uno specifico procedimento, che, per sua natura, non può che collegarsi all’impulso di parte.

Ne consegue infine che la sospensione della decisione connessa ad un processo penale censurato dalla Corte europea non è neppure automatica, ma valutabile di caso in caso, così come è evidente, trattandosi di vizio formale.

Peraltro, dalle ultime parole citate dalla Corte costituzionale emerge come la soluzione rinvenuta sia sostanzialmente transitoria e che in ogni caso è necessario un intervento legislativo che sia in grado di disegnare con sapienza la nuova revisione e per rimodulare taluni profili pratici problematici, come la sussistenza di un termine per la denuncia del vizio ovvero le forme ed i contenuti dell’atto di denuncia.

Quale che possa essere il nome che verrà attribuito eventualmente in futuro a questo nuovo istituto, è chiaro comunque che alcuni punti fondamentali non potranno essere modificati.

Rimarranno e dovranno rimane, ad avviso di chi scrive, i seguenti tratti salienti: l’impulso di parte, la possibilità di annullare la decisione passata in giudicato, la possibile regressione del procedimento allo stato nel quale il vizio è stato compiuto e la correlativa possibilità di rinnovare l’atto invalido, così come il divieto di reformatio in peius e, soprattutto, una subordinazione giuridica, seppur indiretta, degli organi giurisdizionali statali agli obiter dicta della Corte europea sui contenuti e sulla portata dei diritti processuali contemplati nella CEDU.

È questo, del resto, il più importante risvolto teorico e pratico della decisione della Corte costituzionale in commento, che si intende evidenziare.

Ad oggi, le sentenze della Corte europea sull’art. 6 CEDU, non solo dall’avvocatura, sono state considerate come frutto di studio elettivo, quasi secondario e di scarsa valenza pratica immediata. Con la decisione in commento si apre in proposito un nuovo ed eccitante scenario, che non può che essere positivamente salutato, posto che questioni sulla rilevanza dell’atto processuale compiuto ai fini CEDU ben possono costituire validi e pregnanti argomenti di discussione all’interno del giudizio di matrice italica.

La discussione sui diritti processuali incomincia ad uscire con indomita forza dagli stretti ambiti domestici perché si immerge sempre più in questioni che coinvolgono interi e complessi sistemi giuridici sovrani: essi, dunque, stanno assumendo un carattere di universalità concreta.

Certamente, la giurisdizione nazionale, da tale decisione, non viene affatto avvilita, non soltanto perché la decisione sull’annullamento in concreto della sentenza sindacata è di sua spettanza, ma perché può affidarsi, nel riconoscere e tutelare diritti, su ulteriori strumenti interpretativi e su norme di tutela che devono essere applicate senza timore. Essa, dunque, è spinta ad estendere la portata di garanzia delle norme e non anche a restringerla per contingenti esigenze.

Una giurisdizione, chiamata sempre più a difendere principi fondamentali nel processo penale, è giurisdizione di libertà. Un tale contesto è fertile terreno nel quale può nascere e svilupparsi davvero e nel tempo il giusto processo.

Sommario

Introduzione

2. CEDU ed ordinamento italiano

3. CEDU e sindacabilità del giudicato nazionale

4. La decisione della Corte Costituzionale ...

5. … la sua rilevanza pratica e il suo valore ideale

Introduzione

“Res iudicata facit de albo nigrum” è il brocardo sarcastico e rassegnato che viene pronunciato o comunque invocato all’esito di ogni processo specie penale. In esso vengono racchiuse tutta la forza e tutta l’ambiguità del diritto procedurale. Il processo “ideale” mira, nel migliore dei modi e con la massima accortezza, ad accertare fatti specifici ed alla conseguente applicazione al singolo caso di una norma sostanziale; ma ad un certo punto, quale sia il giudizio finale ed il modo d’accertamento, il processo deve arrivare ad una sua fine. Infatti, ciò che importa, affinché l’intero sistema penale non imploda su se stesso, ammesso il principio nulla poena sine iudicio, è che si arrivi ed in effetti si possa arrivare ad una decisione sul merito definitiva, cioè ad una decisione che possa essere messa in pratica e, dunque, concretamente eseguita. Un processo che non preveda un giudicato è un non senso; se così è, è giocoforza ammettere che possa essere eseguita anche una decisione ingiusta.

In secoli di riflessione, si è sentita la necessità di rinvenire un rimedio a tale ultima eventualità, specie per il caso di non meritevolezza della pena, senza nel contempo eludere la necessità del passaggio in giudicato. Nell’ordinamento italico, l’istituto fondamentale in tale materia è dato dalla revisione, cioè da una impugnazione straordinaria, che di per sé non sospende l’efficacia della decisione e che mira a valutare se, sussistendo determinate ipotesi tassativamente indicate dal legislatore, nel merito vi sia davvero quella colpevolezza aliunde accertata e definita.

Ad oggi, tuttavia, quanto meno nel nostro sistema processuale penale, e precisamente sino alla sentenza n. 113/2011 della Corte Costituzionale in commento, depositata il 7 aprile 2011, Presidente U. De Siervo – Relatore G. Frigo (consultabile sul sito www.cortecostituzionale.it), mai, si ripete, mai si era potuta eludere la forza del giudicato attraverso il suo annullamento per vizi squisitamente endo-procedurali. Una volta pronunciata la parola fine con i mezzi ordinari indicati dall’ordinamento, era preclusa qualsiasi possibilità di sindacare la legittimità dell’atto sentenza passato in giudicato. Anzi, tanto appariva assurda una simile opzione che chi invocava una tale eventualità rischiava di essere considerato un visionario o comunque uno scarso lettore di norme e di principi.

Eppure, leggendo la sentenza de qua, il ragionamento sottostante alla rivoluzionaria e straordinaria dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46 paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali(di seguito “CEDU”), per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, è tanto semplice quanto incontestabile. Ma tale apparente ovvietà, in realtà, non riduce affatto l’importanza – questa sì – epocale di una simile decisione, non solo per gli effetti immediati che determinerà, ma anche perché nel nostro ordinamento si è, nei fatti, incominciato ad affermare concretamente un principio nuovo e prima d’ora solo auspicato e declamato. Non basta che si sia celebrato un processo, perché si possa legittimare l’applicazione di una pena, ma è necessario che questo sia stato in effetti “giusto”. Non più, dunque, semplicemente nulla poena sine iudicio ma nulla poena sine iusto iudicio.

Data l’importanza della decisione in questione, quindi, non pare inutile sintetizzare le argomentazioni addotte e vagliarne, seppur sinteticamente, le conseguenze teoriche e pratiche.

2. CEDU ed ordinamento italiano

L’ordinamento italiano, grazie all’art. 117 cost., si deve conformare agli obblighi internazionali, tra cui rientrano certamente quelli pattuiti nella CEDU così come letti ed interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (vedi sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007 sempre consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it). Per l’effetto tali norme sono da considerarsi, per usare una terminologia cara alla Corte delle Leggi, “norme interposte”, che possono importare l’incostituzionalità della disposizione di rango legislativo, sempre che sia verificata preliminarmente l’impossibilità di comporre il conflitto tra norma interna e noma internazionale attraverso ogni possibile strumento interpretativo e non emerga un <<conflitto con altre norme della Costituzione>> (vedi punto 8 del Considerato in diritto della sentenza de qua).

Come è ben noto, tra le norme fondamentali della CEDU vi è la disposizione di cui all’art. 6, che enuncia una serie di principi procedurali fondamentali del giusto processo, trasfusi in gran parte nell’art. 111 cost. e contemplati anche negli art. 24 e 27 cost.. Sicché è da escludere che sussista un contrasto sul punto tra CEDU e Costituzione italiana.

Ai sensi dall’art. 46 paragrafo 1 CEDU, gli Stati contraenti devono <<conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie di cui sono parte>>, sicché nel caso di una violazione della CEDU gli Stati non hanno solo l’obbligo di versare agli interessati le somme accordate ai sensi dell’art. 41 CEDU, secondo cui in caso di riscontrata violazione della Convenzione <<se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa>>, ma ancor prima <<di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie>> (così da ultimo Grande Camera sentenza richiesta n. 10249/03 del 17 settembre 2009 Scoppola contro Italia punto 147, citata dalla Corte costituzionale, consultabile in lingua inglese o francese su banca dati HUDOC dal sito www.echr.coe.int) per garantire una piena effettività dei diritti CEDU. Piena effettività che non può individuarsi, ove ciò sia in effetti possibile, se non con una sostanziale restitutio in integrum in favore dell’interessato, atteso che le misure individuali in questionedevono porre <<il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbese non vi fosse stata una inosservanza … della Convenzione>> (così Grande Camera sentenza del 17 settembre 2009 cit., punto 151).

Da tali principi emerge che nel caso di violazione di diritti processuali, specie penali, garantiti ex art. 6 CEDU la riapertura del processo è <<il meccanismo più consono ai fini della restitutio in integrum>> (così la Corte costituzionale nel punto 4 del Considerato in diritto), come è confermato dalla Raccomandazione del 19 gennaio 2002 del Comitato dei ministri, con la quale le Parti contraenti sono state invitate <<ad esaminare i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali allo scopo di assicurare che esistano adeguate possibilità di riesame di un caso, ivi inclusa la riapertura dei procedimenti, laddove la Corte abbia riscontrato una violazione della Convenzione>>, e dalla stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui nel caso di riscontrata violazione dell’art. 6 CEDU lo strumento giuridico capace di tutelare al meglio il soggetto interessato è dato generalmente dalla possibilità di instaurare un nuovo processo ovvero dalla riapertura del procedimento (così Grande Camera sentenza n. 46221 del 12 maggio 2005, Ocalan contro Turchia punto 210 disponibile in italiano in banca dati Iuris data).

3. CEDU e sindacabilità del giudicato nazionale

Il sistema processuale penale italiano prevede ipotesi di nullità ed inutilizzabilità che sono certamente il riflesso dei principi enunciati, in particolare negli artt. 24, 27 e 111 cost. e nell’art. 6 CEDU. Se non che la disciplina nazionale è stata da sempre improntata al principio per il quale il giudicato assorbe in sé ogni vizio procedurale, tanto che la res iudicata non può essere intaccata da violazioni, ancorché fondamentali, sul rito accertate ex post.

Tale principio, un tempo assoluto, ha incominciato ad erodersi con la possibilità per il contumace, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, di essere rimesso nei termini per proporre impugnazione contro la sentenza o il decreto penale pronunciato nei suoi riguardi ancorché già esecutivi (vedi art. 175 c.p.p. così come modificato dal DL 17/2005 convertito con modificazioni dalla Legge 60/2005). In tali casi, nei quali l’assenza del contraddittorio è per definizione assoluta, è parso doveroso, specie dopo la riforma sul “giusto processo”, restituire nei termini il condannato, attraverso una procedura ad hoc. Ma allorché il contraddittorio, quanto meno formale, è validamente costituito, ogni altra tutela è apparsa sufficientemente garantita dalla disciplina ordinaria e dal regime ordinario delle impugnazioni. Del resto, ove vi fosse stata una discrasia tra le norme legali e i principi costituzionali ben si può, sussistendone i presupposti, investire della questione la Corte costituzionale, ovvero, ammessa la costituzionalità della disciplina sul rito, chiedere, nel rispetto delle procedure, il sindacato sull’atto da parte della Corte di cassazione. Tale dogmatica, apparentemente pregnante, tuttavia, non è stata in grado di arginare le questioni fondamentali sottese alla piena tutela dei diritti processuali fondamentali. Infatti, questi mirano a che la decisione finale sia assunta in un determinato modo, sicché ove gli stessi vengano in concreto violati, ciò che interessa è non è la loro astratta considerazione o che il vizio denunciato sia in qualche modo trattato, ma la loro effettiva vigenza.

Fino a che ogni lagnanza procedurale rimane all’interno del singolo ordinamento nazionale, l’atto sentenza, come norma concreta, ben può essere sanato dal suo passaggio in giudicato. Ma ove sia prevista, alla luce di altro ordinamento, la possibilità di un sindacato del giudicato statale, è chiaro che tale elemento (il passaggio in giudicato, appunto) ha un puro valore formale e non sostanziale al fine di quest’ultimo ed ulteriore giudizio. Sicché è privo di senso, in questo contesto, invocare l’insindacabilità di una decisione, quando ciò a cui si mira è verificare se il processo nazionale si sia svolto nel pieno rispetto di valori e norme di altri ordinamenti. Qui la res iudicata non esplica effetti giuridici preclusivi di questioni procedurali, ma è solo un puro dato, certamente giuridicamente rilevante, di una fattispecie complessa che mira ad investire un determinato organo della possibilità di verificare se uno specifico processo si è concluso in violazione delle norme di un altro sistema giuridico.

Allorché il giudizio sul processo svolto in altro ordinamento si è concluso, la sentenza pronunciata in merito ben può esplicare effetti nel sistema nazionale nel quale è stata presa la decisione censurata, ove ciò sia previsto e permesso. Infatti, gli ordinamenti giuridici, pur potendo essere e rimanere diversi, ben possono connettersi e collegarsi e, quindi, essere tra loro permeabili. Sicché è ben possibile, allorché tale opzione sia ammessa, che il giudicato originario venga travolto e posto nel nulla a seguito di una decisione successiva proveniente da un organo giudiziario non facente parte dell’ordinamento patrio.

4. La decisione della Corte Costituzionale …

Grazie all’art. 117 cost., la CEDU e, conseguentemente, le sentenze della sua Corte non possono non avere effetti nell’ordinamento italiano. Si tratta solo di verificare il modo. Sul punto si è già detto, ma è pur vero che con riferimento specifico alla constatata violazione dell’art. 6 CEDU non si è mai tratta, sino alla sentenza n. 113/2011, la conseguenza più ovvia, ovvero la pura e semplice possibilità di annullare la decisione viziata. Si è invero, come ha ottimante riassunto la Corte costituzionale (vedi punto 5 del Considerato in diritto), tentato di estendere analogicamente istituti vigenti, quale il ricorso straordinario per cassazione (art. 625bis c.p.p.), ovvero di invocare l’istituto della restituzione in termini (art. 175 c.p.p.) ovvero, infine, di assumere come non eseguibile ex art. 670 c.p.p. la sentenza passata in giudicato. Tali escamotages, tuttavia, sono risultati esigui e parziali, o perché comprendevano solo le ipotesi nelle quali il vizio accertato si fosse verificato nel giudizio di cassazione (come nel caso del ricorso straordinario), o perché si faceva riferimento ad ipotesi particolari di violazione della CEDU (come nel caso della restituzione in termini), o perché infine, come nell’ipotesi di paralisi dell’esecuzione, non davano comunque una risposta <<all’esigenza primaria: quella, cioè, della riapertura del processo in condizioni che consentano il recupero delle garanzie assicurate dalla Convenzione>> (così nel punto 5 del Considerato in diritto).

Ma se così è, quid iuris nel caso in cui nell’ordinamento italiano sia assolutamente impedito di porre sic et simpliciter nel nulla la decisione definitiva di un giudice penale, allorché sia stata accertata la violazione dell’art. 6 CEDU nel singolo procedimento? La risposta che la Corte costituzionale fornisce con la sentenza in oggetto è inequivocabile: una tale limitazione è inammissibile, sicché un tale sindacato deve essere permesso e lo strumento che ad oggi risulta più congruo rispetto al fine è quello dell’estensione dell’istituto della revisione ai casi de quibus, anche se ciò <<non implica una pregiudiziale opzione … a favore dell’istituto della revisione, essendo giustificata>> la suddetta declatoria di incostituzionalità <<dall’inesistenza di altra e più idonea sedes dell’intervento additivo>>, restando il Legislatore <<libero di regolare con una diversa disciplina – recata anche dall’introduzione di un autonomo e distinto istituto – il meccanismo di adeguamento alla pronunce definitive della Corte di Strasburgo, come pure di dettare norme su specifici aspetti di esso … in quanto involventi scelte discrezionali>> (vedi punto 9 del Considerato in diritto).

5. … la sua rilevanza pratica e il suo valore ideale

Dalla sentenza in commento deriva un dato fondamentale: l’atto processuale posto in violazione della CEDU è atto invalido anche per l’ordinamento italiano; invalidità che all’evidenza segue i principi fondamentali in materia previsti dal singolo ordinamento nazionale.

Certo è, allora, che non tutte le violazioni dell’art. 6 CEDU potranno determinare l’annullamento della decisione di condanna, ma solo quelle che avranno una rilevanza processuale <<alla stregua del diritto interno>> (così punto 8 del Considerato in diritto) e, quindi, solo se verrà accertato che la decisione concretamente assunta dipenda giuridicamente, secondo le norme del codice di rito vigenti al tempo in cui fu celebrato il processo, dal compimento di atti posti in violazione dell’art. 6 CEDU ovvero se il convincimento del giudice si sia formato sopra elementi acquisiti in violazione dell’art. 6 CEDU. Sul punto, del resto, le indicazioni fornite dalla Consulta sono chiarissime: <<la necessità della riapertura andrà apprezzata … tenendo naturalmente conto delle indicazioni contenute nella sentenza della cui esecuzione si tratta, nonché dell’eventuale sentenza “interpretativa”>> (punto 8 del Considerato in diritto) della Corte di Strasburgo ex art. 46 paragrafo 3 CEDU.

D’altra parte, riscontrare un difetto di “equità del processo” non equivale a riconoscere l’innocenza. Come ben è stato evidenziato dalla Corte delle leggi, porre rimedio <<a un vizio interno al processo, tramite una riapertura del medesimo che ponga l’interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della lesione … non significa giungere necessariamente ad un giudizio assolutorio>> (così nel punto 5 del Considerato in diritto).

Da ciò consegue altresì che dalla decisione della Corte europea non deriva necessariamente l’invalidità della sentenza nazionale: ciò è possibile solo a seguito di uno specifico apprezzamento giudiziale.

Ne consegue, dunque, che è da escludere un intervento d’ufficio sul punto, essendo necessario instaurare uno specifico procedimento, che, per sua natura, non può che collegarsi all’impulso di parte.

Ne consegue infine che la sospensione della decisione connessa ad un processo penale censurato dalla Corte europea non è neppure automatica, ma valutabile di caso in caso, così come è evidente, trattandosi di vizio formale.

Peraltro, dalle ultime parole citate dalla Corte costituzionale emerge come la soluzione rinvenuta sia sostanzialmente transitoria e che in ogni caso è necessario un intervento legislativo che sia in grado di disegnare con sapienza la nuova revisione e per rimodulare taluni profili pratici problematici, come la sussistenza di un termine per la denuncia del vizio ovvero le forme ed i contenuti dell’atto di denuncia.

Quale che possa essere il nome che verrà attribuito eventualmente in futuro a questo nuovo istituto, è chiaro comunque che alcuni punti fondamentali non potranno essere modificati.

Rimarranno e dovranno rimane, ad avviso di chi scrive, i seguenti tratti salienti: l’impulso di parte, la possibilità di annullare la decisione passata in giudicato, la possibile regressione del procedimento allo stato nel quale il vizio è stato compiuto e la correlativa possibilità di rinnovare l’atto invalido, così come il divieto di reformatio in peius e, soprattutto, una subordinazione giuridica, seppur indiretta, degli organi giurisdizionali statali agli obiter dicta della Corte europea sui contenuti e sulla portata dei diritti processuali contemplati nella CEDU.

È questo, del resto, il più importante risvolto teorico e pratico della decisione della Corte costituzionale in commento, che si intende evidenziare.

Ad oggi, le sentenze della Corte europea sull’art. 6 CEDU, non solo dall’avvocatura, sono state considerate come frutto di studio elettivo, quasi secondario e di scarsa valenza pratica immediata. Con la decisione in commento si apre in proposito un nuovo ed eccitante scenario, che non può che essere positivamente salutato, posto che questioni sulla rilevanza dell’atto processuale compiuto ai fini CEDU ben possono costituire validi e pregnanti argomenti di discussione all’interno del giudizio di matrice italica.

La discussione sui diritti processuali incomincia ad uscire con indomita forza dagli stretti ambiti domestici perché si immerge sempre più in questioni che coinvolgono interi e complessi sistemi giuridici sovrani: essi, dunque, stanno assumendo un carattere di universalità concreta.

Certamente, la giurisdizione nazionale, da tale decisione, non viene affatto avvilita, non soltanto perché la decisione sull’annullamento in concreto della sentenza sindacata è di sua spettanza, ma perché può affidarsi, nel riconoscere e tutelare diritti, su ulteriori strumenti interpretativi e su norme di tutela che devono essere applicate senza timore. Essa, dunque, è spinta ad estendere la portata di garanzia delle norme e non anche a restringerla per contingenti esigenze.

Una giurisdizione, chiamata sempre più a difendere principi fondamentali nel processo penale, è giurisdizione di libertà. Un tale contesto è fertile terreno nel quale può nascere e svilupparsi davvero e nel tempo il giusto processo.