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Convegni e congressi

Estratto da "La prevenzione della corruzione nelle aziende farmaceutiche" - Filodiritto Editore - 2011 - www.filodirittoeditore.com
[Estratto, senza note, da "La prevenzione della corruzione nelle aziende farmaceutiche" - Filodiritto Editore - 2011 - www.filodirittoeditore.com]

Convegni e congressi

Nell’ambito della fattispecie in esame possono essere individuate una serie di attività c.d. “sensibili”, ovvero attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, in considerazione della sussistenza di rapporti economici con medici che possono qualificarsi come pubblici ufficiali e/o soggetti incaricati di pubblico servizio.

Nel caso specifico dei congressi si rilevano una pluralità di contatti con i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, non solo nella figura di esponenti della classe medica partecipanti all’evento, ma anche nel ruolo di esponenti delle PA coinvolti nella gestione organizzativo-logistica e scientifica dell’evento.

Tra le principali attività sensibili correlate alla fattispecie si segnalano:

- la gestione degli adempimenti con organismi pubblici (es. AIFA, ASL, Organi amministrativi delle strutture sanitarie/universitarie) relativi all’organizzazione di convegni, congressi, seminari e meeting;

- la sponsorizzazione di eventi di divulgazione tecnico/scientifica organizzati dalla Pubblica Amministrazione (Aziende ospedaliere, ASL, Università, Enti di ricerca, ecc.);

- contatti con i medici/relatori diretti all’eventuale coinvolgimento in iniziative congressuali, convegni, seminari, investigator meeting.

In linea teorica, il dipendente/rappresentante dell’azienda farmaceutica potrebbe promettere al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio il suo coinvolgimento in iniziative quali congressi, convegni e seminari – a fronte delle quali viene corrisposto allo stesso denaro/altra utilità – a seconda del soggetto contattato, al fine di:

a) influenzare l’imparzialità e/o l’autonomia di giudizio dei medici e indurli a preferire indebitamente, nell’ambito delle proprie attività mediche, la prescrizione dei prodotti della società rispetto ad altre specialità farmaceutiche;

b) indurre i soggetti acquirenti delle strutture ospedaliere/ASL o titolari di farmacia a preferire ingiustificatamente i prodotti farmaceutici della società rispetto ad altre specialità medicinali;

c) indurre i titolari di un potere di spesa che impegni l’Ente (pubblico ma anche privato, ove il titolare del predetto potere sia un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) ad avvantaggiare la società rispetto alle altre concorrenti;

d) indurre i titolari del potere di concedere autorizzazioni ad avvantaggiare la posizione della società;

e) indurre, in genere, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio a compiere, omettere e/o ritardare uno o più atti del loro ufficio ovvero compiere uno o più atti contrari ai doveri del loro ufficio.

L’area in questione è oggetto di ampia regolamentazione ex lege (D.lgs. n. 219/2006) e dell’associazione di categoria (Codice Deontologico e Documento per la certificazione delle procedure relative alle attività di informazione scientifica), che hanno provveduto a disciplinare la materia prevedendo tra l’altro:

- l’autorizzazione dell’iniziativa da parte dell’AIFA;

- l’accreditamento dei Provider;

- la selezione di iniziative locali con accreditamento ECM (Educazione Continua in Medicina);

- l’attinenza dell’iniziativa a prodotti per i quali l’azienda è titolare di AIC, o concessionario o co-promoter;

- la scelta di sedi con dignità scientifica e di località non turistiche in determinati periodi dell’anno;

- vincoli sull’ospitalità da offrire alla classe medica;

- alternanza dei medici invitati ai congressi.

[Estratto, senza note, da "La prevenzione della corruzione nelle aziende farmaceutiche" - Filodiritto Editore - 2011 - www.filodirittoeditore.com]

Convegni e congressi

Nell’ambito della fattispecie in esame possono essere individuate una serie di attività c.d. “sensibili”, ovvero attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, in considerazione della sussistenza di rapporti economici con medici che possono qualificarsi come pubblici ufficiali e/o soggetti incaricati di pubblico servizio.

Nel caso specifico dei congressi si rilevano una pluralità di contatti con i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, non solo nella figura di esponenti della classe medica partecipanti all’evento, ma anche nel ruolo di esponenti delle PA coinvolti nella gestione organizzativo-logistica e scientifica dell’evento.

Tra le principali attività sensibili correlate alla fattispecie si segnalano:

- la gestione degli adempimenti con organismi pubblici (es. AIFA, ASL, Organi amministrativi delle strutture sanitarie/universitarie) relativi all’organizzazione di convegni, congressi, seminari e meeting;

- la sponsorizzazione di eventi di divulgazione tecnico/scientifica organizzati dalla Pubblica Amministrazione (Aziende ospedaliere, ASL, Università, Enti di ricerca, ecc.);

- contatti con i medici/relatori diretti all’eventuale coinvolgimento in iniziative congressuali, convegni, seminari, investigator meeting.

In linea teorica, il dipendente/rappresentante dell’azienda farmaceutica potrebbe promettere al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio il suo coinvolgimento in iniziative quali congressi, convegni e seminari – a fronte delle quali viene corrisposto allo stesso denaro/altra utilità – a seconda del soggetto contattato, al fine di:

a) influenzare l’imparzialità e/o l’autonomia di giudizio dei medici e indurli a preferire indebitamente, nell’ambito delle proprie attività mediche, la prescrizione dei prodotti della società rispetto ad altre specialità farmaceutiche;

b) indurre i soggetti acquirenti delle strutture ospedaliere/ASL o titolari di farmacia a preferire ingiustificatamente i prodotti farmaceutici della società rispetto ad altre specialità medicinali;

c) indurre i titolari di un potere di spesa che impegni l’Ente (pubblico ma anche privato, ove il titolare del predetto potere sia un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) ad avvantaggiare la società rispetto alle altre concorrenti;

d) indurre i titolari del potere di concedere autorizzazioni ad avvantaggiare la posizione della società;

e) indurre, in genere, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio a compiere, omettere e/o ritardare uno o più atti del loro ufficio ovvero compiere uno o più atti contrari ai doveri del loro ufficio.

L’area in questione è oggetto di ampia regolamentazione ex lege (D.lgs. n. 219/2006) e dell’associazione di categoria (Codice Deontologico e Documento per la certificazione delle procedure relative alle attività di informazione scientifica), che hanno provveduto a disciplinare la materia prevedendo tra l’altro:

- l’autorizzazione dell’iniziativa da parte dell’AIFA;

- l’accreditamento dei Provider;

- la selezione di iniziative locali con accreditamento ECM (Educazione Continua in Medicina);

- l’attinenza dell’iniziativa a prodotti per i quali l’azienda è titolare di AIC, o concessionario o co-promoter;

- la scelta di sedi con dignità scientifica e di località non turistiche in determinati periodi dell’anno;

- vincoli sull’ospitalità da offrire alla classe medica;

- alternanza dei medici invitati ai congressi.