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La scissione del momento perfezionativo per il notificante e per l’accipiens nell’intervento interpretativo della Corte Costituzionale

[Questo scritto è dedicato al compianto Dott. Arturo Pappaianni, Giudice presso il Tribunale di Roma, uomo molto socievole, di un’unica semplicità, sensibilità e modestia, munito di un autentico spirito ameno]

SOMMARIO:

1. Il percorso della legge 20 novembre 1982, n. 890

2. L’incostituzionalità parziale dell’art. 140 c.p.c.: un decisum coerente e ragionevole

3. Gli excursus giurisprudenziali

4. Note conclusive

1. Il percorso della legge 20 novembre 1982, n. 890

Il conditor, dopo un interminabile e osteggiato contraddittorio, conseguiva a soluzioni abrogative delle normative oramai lussate e smembrate del R.D. n. 2393 del 1923 (Norme in tema di notificazioni degli atti giudiziari a mezzo servizio postale) e del R.D. 18 aprile 1940, n. 689 (Regolamento di esecuzione, artt. 170, 182) come pure al riassetto dell’argomentazione sulla disciplina della notificazione di atti a mezzo posta, con la istituzione della legge 20 novembre 1982, n. 890 e, in seguito, al ritocco della disciplina delle comunicazioni a mezzo lettera raccomandata collegate con la notificazione di atti giudiziari e non più, naturaliter, sull’impronta dell’odierno contesto.

Finanche la medesima Corte, cui era stata posta il dubbio di legittimità sulle fonti normative, s’era espressamente esternata esortando lo stesso giudice delle leggi ad approfondire in modo corretto il delicato tema.

Tale stimolo aveva origine da una riflessione di una indubitabile consistenza che coglieva la sua logica d’essere in un elemento basilarmente volto a rendere, il più vantaggioso attendibile, la sfera produttiva per l’operatore di giustizia e, non ultimo, per lo stesso cittadino.

Il giudice delle leggi, nella disciplina della notificazione di atti a mezzo servizio postale, con simile novella (id est: la riforma del 1982), non v’è incertezza alcuna che si sia dato audacemente un’espressione di una globale modifica di tutto ciò che era stato tracciato nei primigeni regi decreti, è ricorso facendo fronte ed illustrando una questione di necessaria rilevanza innovativa: mettere, cioè, l’accipiens nelle situazioni di apprendere «con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti. . .» (cfr. sent. n. 346 del 1998, Rel. Marini, del punto 5.2 del Considerato in diritto).

In generale, sulla discrezionalità del legislatore, detta novella ricopre in senso stretto, la completa impronta di un’effettiva legge – anche se in parte qua – esente di qualunque argomento, il componente del quale contraddistinguerebbe l’essenza classificatoria di una normativa che di quella natura non si ritiene, posto l’inidoneità a dipanare le complesse osservanze reclamate per collocare, nella reale sfera di conoscenza del documento, il cittadino.

Certamente, le norme relative nel progetto del giudice delle leggi, in materia d’impegno vinculis della comunicazione di ricevimento, secondo il modesto parere di chi scrive, determina nella fattispecie processuale sicuramente non poche difficoltà alla istanza di suddetto avviso, nonostante l’approntato riguardo all’aspettativa dell’obbligo alla lettera raccomandata.

Invero la realizzazione, sostanzialmente, nell’ambito delle prassi di attuazione della normativa, non era stata accolta favorevolmente, poiché l’invio del plico raccomandato non rappresentava né una veritiera e concreta promessa allo scopo della conoscibilità dell’atto nei confronti dell’accipiens né un reale conseguimento del fine della comunicazione al medesimo.

Simili pesanti contraddittorietà, portarono la Corte costituzionale a riconfermare «il principio della conoscenza reale, intesa come attuazione di tutti i mezzi più idonei per portare il plico nell’effettiva sfera di conoscibilità dell’interessato».

Siffatta attestazione di nuovi elementi, infatti, risulta avvalorata dalla limpida lettura di cui all’art. 10 ove, «le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate dall’ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari».

In sostanza, l’art. 8, comma 2 , l. 20 novembre 1982, n. 890, era incostituzionale nella parte in cui non prevedeva che, per le notifiche a mezzo posta, in ipotesi di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in ipotesi di mancato recapito per temporanea assenza dell’accipiens o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra descritte, del compimento delle formalità esposte e del deposito del piego sia data conoscenza al destinatario stesso con raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla stessa stregua, era incostituzionale l’art. 8, comma 3, l. 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui non prevedeva che, riguardo le notifiche a mezzo posta, il piego sia restituito al mittente, in ipotesi di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale (1).

Sono seguite, sul tema, pronunce della cassazione per le quali il rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte dei soggetti abilitati alla relativa ricezione, ossia il mancato recapito per momentanea assenza dell’accipiens (o per mancanza, inidoneità od assenza dei soggetti sopra accennati), impone all’ufficiale giudiziario di dare comunicazione, al destinatario medesimo, del completamento delle relative formalità e del deposito del piego con raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che la mancata attuazione di tale attività consegue alla nullità della notifica (2) e, successivamente, se sono state omesse le generalità della persona che rifiuta il piego notificato, a buon diritto si può presupporre che il rifiuto sia contrario dal destinatario dell’atto da notificare (3).

In relazione, poi, all’attività di notificazione a mezzo posta, espletata dagli Uffici UNEP, è stata emanata la circolare n. 437 del 2008 ove il Ministero della Giustizia ha percepito che, con l’entrata in vigore della legge di conversione n. 31/08 del Dl n. 248/07, prende su di sé esclusivo risalto la modifica dell’art. 7 della legge del 20 novembre 1982, n. 890 recante, per l’appunto la disciplina in materia di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” (4) laddove si rileva che il “cd “decreto mille proroghe” (L. n. 31 del 2008) ha inserito in maniera sorprendente una sequela di cambiamenti alla suddetta disciplina inerente: a) l’aggiunta del comma 6 all’art. 7 che sancisce “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. La disposizione normativa “si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’art. 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, b) la notificazione delle sentenze compiuta prima del 1° marzo ove è sancito che “Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”.

Ciò che fa riflettere lo strano percorso normativo di suddetta legge, è che la pubblicazione della legge è datata 29 febbraio 2008 mentre l’entrata in vigore è del giorno dopo ossia del 1 marzo 2008. E ciò, senza neanche l’opportunità possibile di dare comunicazione all’Ufficio Centrale delle Poste le cui direttive sono giunte notevolmente in ritardo ovvero verso la metà di aprile procura, inevitabilmente, un serio vulnus a tutte le notifiche effettuate a mezzo servizio postale dal 1 marzo 2008 a persona diversa dal destinatario, per le quali è stato trascurato l’invio della raccomandata. In tutto questo ne consegue che le notifiche sono risultate totalmente nulle e, quindi, da riporre nuovamente in notifica salvo che l’atto non abbia realizzato il proprio fine.

Il che non sembra avvallare il trend interpretativo proprio della disciplina delle notificazioni. E’ questa, sine dubio, una realtà conclusiva non condivisibile che infonde una mera irrisolutezza del problema de quo.

2. L’incostituzionalità dell’art. 140 c.p.c.: un decisum coerente e ragionevole

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 3 del 2010, si riaffaccia ad interessarsi di una questione non nuova: la legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. (concernente la notificazione degli atti processuali in ipotesi di «irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia») la cui decisione, già prospettata in precedenti pronunce anche di quelle a Sezioni unite, declara – nel capovolgere il trascorso indirizzo sul thema de quo – contestata illegittima, nel rispetto del principio costituzionale la norma «nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione», esponendo, così, il proprio orientamento in materia.

La norma ove prevede che gli effetti della notifica, nei confronti dell’accipiens, venivano fatti decorrere dal compimento dell’ultimo degli adempimenti perfezionatori, ovvero dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, non avevano per nulla convinto il Tribunale di Bologna nonchè la Corte di Appello che hanno sollevato questione di legittimità inerente a tale norma, benché una rinsaldata giurisprudenza delle Sezioni Unite, facendo decorrere gli esiti della notifica dall’istante della spedizione e, quindi, non da quello della ricezione, avrebbe tutta la sembianza di un autentico vulnus al diritto di difesa nei confronti dell’accipiens.

La Corte, nel decidere la questione, si sofferma compiutamente sui contributi della giurisprudenza finalizzati a tributare il sistema delle notificazioni degli atti processuali foggiati ai pensieri fondamentali della costituzione in thema tutoria dei diritti, conferendo piena garanzia di compiutezza di diritto al notificante nonché il reale diritto di difesa e, non ultimo, la concreta garanzia del notum facere nei confronti dell’accipiens, precisando l’effettiva portata interpretativo-applicativa dell’impianto notificatorio.

La questione risolutiva è stata riconsiderata decollando da un’attenta valutazione ossia nell’identificare l’attimo perfezionativo del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. nella spedizione della raccomandata. Ciò era stimato, in tempo andato, di una accorta logica, sia in tema di verifica della esigenza di porre in equilibrio i contrastanti equilibri del notificante e dell’accipiens, sia di non porre in circostanze di pericolo il notificante con specifico riguardo a situazioni connaturate allo scadere del tempo per la consegna della raccomandata.

Una pronuncia, invero, che appare di estremo interesse nel momento in cui prescrive l’applicazione di tale principio esteso ad una fattispecie indubbiamente particolare. L’estrema certezza, però, acclarata dalla Suprema Corte, nel risolvere la controversia ad essa devoluta e, principalmente, nell’asserire la fondatezza nel nostro ordinamento del principio paritario delle parti quale principio di diritto naturale, non sembra condivisibile a buona parte della dottrina nel senso che, nell’attuale sistema normativo, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta per il novellato art. 8 della L. n. 890 del 1982 e, quindi, la normativa che regolamenta l’art. 140 del codice di procedura civile, si è appurata una palese discrasia in cui il diritto vivente, con riguardo specifico al perfezionamento della notifica nei confronti dell’accipiens, esalta per ragioni logistiche di risolutezza, soltanto l’invio della raccomandata, anche se ripresa successivamente l’accettazione della raccomandata, da produrre nell’atto notificato.

Dunque, scorrendo la lettura della motivazione si afferra che per la Consulta viene in rilievo la disciplina della notifica a mezzo posta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 149 c.p.c., parificata con la notifica all’irreperibile o in ipotesi di rifiuto di ricevere la copia dell’atto per gli effetti dell’art. 140 c.p.c., conducendo, oggi, alla decisiva consacrazione della scissione del momento nel quale viene stimata perfezionata la notifica, per il notificante e per il destinatario.

Non v’è dubbio che la contestata norma dispositiva, come valutata dal diritto vivente sotto l’aspetto interpretativo, nel lasciare decorrere i termini per la protezione tutoria in fase del processo dell’accipiens da un momento precedente alla reale eventuale facoltà di conoscenza dell’atto notificatogli, in assoluto trasgredisce i criteri di giudizio costituzionali censurati dal giudice a quo in forza dell’assenza di equilibrio intercorrente tra il notificante nei confronti del quale oramai non incombono più i pericoli connaturati ai momenti della procedura notificatoria ed il destinatario.

Di qui, la vanifica di preoccupazione posto che tale circostanza sembra oramai aver dissipato i precedenti timori manifestati da più parti, grazie agli interventi della Corte cost. con la pronuncia n. 477 del 2002 (5) e con la successiva n. 28 del 2004 (6).

Entrambe le pronunce, in forza delle apportate modifiche della l. n. 80 del 2005, che ha innovato, in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, gli artt. 3 e 4 della l. n. 890 del 1982, rappresentavano delle novità in virtù della riformulazione dell’art. 8 della legge in narrativa che riguardava, nello specifico, il perfezionamento della notificazione per il notificante. Il mutamento innovativo ineriva il comma 2° ove veniva statuito che in ipotesi di rifiuto di ricevere il piego ovvero in ipotesi di temporanea assenza del destinatario o di mancanza di persone abilitate a riceverlo, la notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla spedizione dell’avviso di giacenza, con lettera raccomandata, presso l’ufficio postale oppure dalla data di ritiro del piego, se precedente. Non è, dunque, più disciplinata la circostanza nella quale vengono a trovarsi i soggetti (id est destinatario e persone abilitate) ossia la condizione che facultava i medesimi al rifiuto di ricevere l’atto e di firmare il registro di consegna.

Infatti, un’assoluta necessità metodica ha obbligato al conditor di precisare, non come acclarato dalla Consulta, che per l’accipiens la notifica venisse ad essere perfezionata alla data di ricezione dell’atto, ma nel momento in cui il medesimo «ha la legale conoscenza dell’atto». In realtà, per il destinatario, non sempre la notifica raggiungeva l’opportuno ed appropriato perfezionamento con la comune materiale consegna o ritiro del piego raccomandato racchiudente l’atto, stante che la notifica per gli statuiti effetti dell’art. 8, 4° comma della l. n. 80 del 2005, si ha per eseguita anche con il decorso del termine dei dieci giorni iniziante dal giorno in cui l’agente postale demandato alla consegna, in ipotesi di impossibilità di recapito per temporanea assenza del destinatario o di rifiuto di ricevere il plico, si era preoccupato di inviare l’avviso come statuiva l’art. 8, 2° comma, l. n. 890 del 1982 (7) .

In tempi non recenti (8), i giudici della Consulta avevano palesemente espresso l’esigenza di diversificare le due circostanze temporali inerenti il perfezionamento della notifica, con attenzione alle parti processuali (id est notificante e destinatario).

Nell’odierno sistema normativo, si è constatata una chiara ed inconfutabile discrasia per ciò che inerisce l’identificazione della data di perfezionamento della notifica per l’accipiens, tra la norma legislativa della notifica a mezzo servizio postale, statuita dal novellato art. 8 L. n. 80 del 1982 e quella riguardante l’art. 140 del cod. proc. civ.

Nella prima, invero, le necessità di evidenza certa nella puntualizzazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di rapidità nel compimento del relativo percorso e di concretezza delle assicurazioni di difesa e di contraddittorio, sono garantite sine dubio dalla prospettiva che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego se anteriore, mentre nella seconda, è fatto rilievo che il diritto vivente, con riguardo al perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario dà risalto, per esigenze di sicurezza, soltanto alla spedizione della raccomandata, sia allo stesso modo riacquistando dopo che il fatto è avvenuto, il ricevimento della raccomandata, da produrre all’atto notificato, o in previsione dell’assestamento decisivo degli esiti provvisori o anticipati medio tempore convalidatisi (9)., o mediante la prova dell’interposto completamento del procedimento notificatorio (10).

3. Gli excursus giurisprudenziali

La sentenza n. 346/1998 (11) della Corte Costituzionale, fu una delle prime a simboleggiare il traguardo delle questioni che hanno travolto la giurisprudenza costituzionale sulle formalità fissate per le notificazioni del servizio postale. Tale pronuncia nell’apportare notevolmente un intervento di contenuto additivo ha introdotto nell’art. 8 L. 890 del 1982, l’obbligo per l’Amministrazione Postale di inviare al destinatario un avviso di deposito mediante raccomandata, sul modello di quanto previsto dall’art. 140 c.p.c.; per tale ragione, veniva imposto all’Agente Postale, nell’ipotesi del thema de qua, l’obbligo di comunicare al destinatario, con avviso di ricevimento, la relazione del compimento delle formalità previste dall’art. 8 di cui in narrativa.

Nel tempo medesimo, la Corte dichiarava illegittima la medesima norma, nella parte in cui prevedeva delle modifiche alle formalità di esecuzione della notifica a mezzo posta, statuite dall’art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (12).

La pronuncia della Corte, si muoveva nell’ambito di due fattispecie processuali di cui la prima, ai sensi degli artt. 22 e 23 L 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Lucca con ordinanza pronunciata il 28 settembre 1996, in itinere di un processo di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e la seconda invece, sollevata dalla Corte di appello di Milano con ordinanza emessa in pari data della prima, nel corso di un processo di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

In sostanza, conclusivamente, riguardo la prima questione sollevata dal Pretore di Lucca, la Consulta aveva fermamente asserito, nella previgente formulazione dell’art. 140 c.p.c. che, nell’ambito del processo civile è essenziale che la copia dell’atto – ciò, ai fini del diritto di difesa nei riguardi dell’accipiens e, pertanto, della regolare costituzione del contraddittorio – pervenga nell’ambito di conoscenza del destinatario medesimo (13).

Mentre, la seconda questione sollevata dalla Corte di Appello di Milano, investiva l’art. 8, comma secondo e terzo della L. 890/82 «nella parte in cui prevede che il piego, notificato per compiuta giacenza dopo il decimo giorno dalla data di deposito presso l’ufficio postale, venga restituito al mittente senza che il destinatario sia messo in grado di conoscere tipo, natura, provenienza e contenuto dell’atto che gli è stato notificato». Il remittente aveva esplicitamente fissato quale parametro costituzionale l’art. 24 della Cost. secondo comma, in relazione alla peculiarità strumentale sottesa ai chiari principi costituzionali in tema sia di norma processuale sia penale.

Negli anni precedenti, la Corte ha sempre stimato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civile in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., foggiandosi alla regula secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale debba essere realizzata mediante spedizione della raccomandata e, quindi, non con il proprio recapito (15).

Il tema sulla “scissione soggettiva“ degli effetti delle notificazioni, è stato sempre un argomento oggetto di ampia polemica. E, proprio all’insegna della ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di garantire una certa e concreta conoscenza degli atti da parte del destinatario, e quella di schivare attività consequenziali differite, ha portato i giudici della Consulta ad avvertire la necessità di porre, nei contrastanti interessi tra le parti (id est notificante e destinatario), un autentico equilibrio dissipando, così, i probabili pericoli cui andava incontro il notificante, a causa della decorrenza del tempo per il recapito della raccomandata (16).

Le molteplici circostanze colme di preoccupazioni, son venute meno, successivamente con la memorabile pronuncia della Corte costituzionale n. 477 del 2002 secondo cui era stata declarata l’illegittimità costituzionale dell’abbinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civile nonché dell’art. 4, comma terzo, della l. n. 890 del 1982, nella parte in cui contemplava che la notificazione si realizzasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte destinatario anziché a quella, anteriore, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, risultava, fatto proprio nell’ordinamento processuale, fra le norme generali in tema di notificazioni degli atti, la regola secondo cui il momento di perfezionamento della notifica dovesse essere caratterizzato in relazione alle due parti (id est soggetto notificante o destinatario).

Tale problematica, invero ha implicato che, laddove il notificante per gli effetti dell’art. 140 c.p.c., sfuggiva ad ogni decorrenza del termine della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, l’accipiens, invece, si affliggeva per la minima riduzione dei termini.

A seguito di tale pronuncia, seguirono altre dei giudici della Cassazione civile (17) ove, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la stessa deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, cioè con la consegna dell’atto da notificare all’Ufficiale giudiziario, che può anche risultare dal timbro apposto sull’atto precisante il numero del "registro cronologico ricorsi" e la data; l’altra, riguarda il tema di giudizio di cassazione, "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario"- ai fini dell’accertamento della tempestività, ex art. 370 c.p.c., del controricorso notificato a mezzo posta - occorre avere riguardo non al momento della ricezione del plico da parte del destinatario, ma a quello della sua consegna all’ufficiale giudiziario; e l’ultima, sempre alla luce della Corte cost. n. 477 del 2002 riguardante la temporale scissione degli effetti della notificazione che ha esteso la portata del principio, ove viene affermato che il perfezionamento si ha per verificato al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, in presenza di contestazioni che travolgano in particolare la celerità, non integra la prova certa (v., decisum della Cassazione), un segno sulla durata limitata nel tempo che, pur ragionevolmente racchiusa nell’atto, sia spoglia di qualunque valido riferimento ad identificarne l’autore e ad esprimerne il fine. In simile ipotesi, l’intransigente prova della consegna celere dell’atto da notificare, deve essere proposta mediante la produzione (18) della ricevuta, rilasciata dall’agente giudiziario per gli esiti disciplinati dall’art. 109 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, dell’incarico deputatogli e, quindi, del documento consegnatogli o dell’attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data dì ricezione dell’atto da notificare.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010 in relazione all’art. 140 c.p.c., giungono le prime sentenze della Cassazione, in tema di notifica a irreperibile o rifiutata, che si muovono recependo l’interpretazione dell’intervenuta modifica. Nel caso di specie, la sentenza della Cass. Sez. III del 31 marzo del 2010 n. 7809 la quale annulla le decisioni di primo e secondo grado per un’irregolarità notificatoria.

La Suprema Corte, investita dalla rimessione – in ossequio ad esigenze di completezza dell’analisi normativa – esplora nuovamente la particolare materia della notifica assolta ai sensi dell’articolo 140, precisando le ragioni per le quali, in seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, la notifica che ha generato alla complessiva efficientistica condotta non può essere stimata perfezionata e asserendo pertanto che in un sistema modificato, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 140 c.p.c., come interpretato fino alla sentenza della Corte Costituzionale citata, ovviamente di immediata applicazione, le conclusioni cui era correttamente giunta la Corte di merito non possono più essere seguite.

Significativa appare ricordare un’altra sentenza di merito (Tribunale di Udine, Sez. Civile n. 1183/09 del 04/06/2009, depositata il 20 agosto 2009) la quale è riuscita ad attirare, in maniera inaspettata, l’attenzione della maggior parte degli interpreti sulla particolarità della notifica a mezzo del servizio postale

Sempre su tale versante, Cass. Sez. civ., ord. 6 dicembre 2001-2 febbraio 2002, n. 1390 che aveva manifestato la q.l.c. dell’art. 4 comma 3 della legge 890/82, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Infine, Corte di cassazione Sezioni unite civili Sentenza 14 gennaio 2008, n. 627 e Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 23588/2008 del 15/09/2008 ove i corpi di polizia municipale sono abilitati alla notifica dei verbali di accertamento a mezzo posta senza alcuna limitazione territoriale. Quindi, la notifica a mezzo posta del verbale eseguita mediante spedizione del plico da un ufficio postale sito in un Comune diverso da quello di appartenenza all’organo notificante è pienamente legittimo.

4. Note conclusive

Conclusivamente, la pronuncia in esame merita ogni apprezzamento laddove la Corte ci offre un seguente apporto tendente a dotare di un assetto costituzionalmente corretto, il sistema delle notificazioni degli atti processuali civili.

In breve, la Consulta raffronta l’odierna norma in tema di notificazioni a mezzo posta, nella fattispecie l’art. 8 l. n. 890 del 1982 con quella statuita dall’art. 140 c.p.c. ove viene rilevata una autentica discrasia con riguardo all’identificazione della data di perfezionamento della notifica per l’accipiens.

In realtà, riassumendo tali considerazioni ove si registrano le seguenti inevitabili irragionevolezze ossia nelle notificazioni a mezzo posta, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se antecedente; viceversa, con riferimento al perfezionamento della notifica nei riguardi dell’accipiens, soltanto alla spedizione della raccomandata, si dà risalto nella norma statuitiva dell’art. 140 c.p.c. a tali considerazioni.

Se ne desume, dunque, un pieno contrasto che non può, in assoluto, trovare plauso alcuno né essere accettato. Riconoscere, quindi, l’attimo perfezionativo della notifica ex art. 140 con il conseguente ritiro della raccomandata da parte del destinatario o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, dà la possibilità di far decorrere i termini per il compimento di un’attività difensiva solo dalla data in cui l’atto si inserisce effettivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario, così, evitando la «retrocessione del contraddittorio» e la conseguente «riduzione dei termini a difesa» (v., motivazione della sentenza in commento) che sarebbe avvenuta se si fosse continuato a far coincidere il perfezionamento della notifica con la spedizione della raccomandata.

L’interpretazione del “diritto vivente” come denunciata nella disposizione, nel senso che secondo i termini per la tutela in giudizio del destinatario decorrono da un momento antecedente alla reale conoscibilità dell’atto notificatogli, trasgredisce i parametri costituzionali per la totale assenza di equilibrio tra gli interessi del notificante nei riguardi del quale non sussistono oramai pericoli correlati ai momenti del procedimento notificatorio e, quelli del destinatario.

Risolto il problema del momento perfezionativo, rispetto al procedimento notificatorio dell’art. 140 c.p.c., alla giurisprudenza di legittimità non rimane altro che chiarire la portata dell’avviso di ricevimento (se si tratta di un elemento costitutivo della notifica, la cui produzione è richiesta a pena di nullità, o solo di una prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio).



(1) Cfr. Corte cost. 23 settembre, n. 346 del 1998 ove l’art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 veniva dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale. Così, anche l’art. 8, secondo comma, della medesima legge era dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che, in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l’atto), sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità prescritte. V. Cass. civ., sez. V, 11 novembre 2009, n. 23850 ove la S.C. aveva cassato la sentenza impugnata, che aveva stimato tardivo l’appello, senza tener conto che il piego contenente la sentenza impugnata era stato ritirato soltanto sette giorni dopo la scadenza del termine di giacenza, e che tale ritardo era giustificato da intervalli dovuti a festività. Sul tema, con nota di richiami e nota di R. CAPONI, in Foro it. 1998, I, 2601; R. CAPONI, La sentenza della Corte costituzionale sulle notifiche a mezzo posta: processi in corso e rapporti esauriti in Il Corriere giuridico, 1998, 12, 1430; adde D. POTETTI, La notifica «per compiuta giacenza» (art. 8 L. 890/82) dopo la sentenza n. 346/98 della Corte cost. Effetti sui procedimenti in corso in ANPP. 1998, p. 784; negli stessi termini, v. ex plurimis, Cass. 13 novembre 1989, n. 478 e 17 febbraio 1990, n. 1504; cfr. M. GAMBARDELLA, Notificazioni col mezzo della posta, in Cod. proc. pen. Rassegna di Giurisprudenza e dottrina di LUPO-LATTANZI, libri II-III, p. 352; L. GRILLI, Le notificazioni penali, Giuffrè 1990; LA ROCCA, Notifica di atti giudiziari a mezzo del servizio postale. Aspetti innovativi della recente legge di modifica, in Arch. civ. 1985, 291; inoltre C. PUNZI, Notificazioni a mezzo posta e diritto di difesa del cittadino, in Giur. cost. 1991, p. 1982; C. DELL’AGLI, Ancora brevi notazioni sulla illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo e terzo comma, L. 20 novembre 1982, n. 890: effettiva garanzia del notum facere nei confronti dell’accipiens alla luce della Consulta. Breve commento alla sent. 346/1998 in ANPP, 2001,1; MURRA, Ancora sulla fase di delegabilità dell’attività di impulso della notificazione in Giust. Civ., 1998, I, 1907; G. BALENA, Le notificazioni a mezzo posta dopo l’intervento della Corte costituzionale, in Giur. it., 1999, 1568; adde, inoltre TASSONE, Notificazione a mezzo del servizio postale e salvaguardia del diritto di difesa: la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo e terzo comma , L. 890/1982, in Responsabilità Civile e Previdenza, 1999, 1, 60; M. FIORINI, Notifica a mezzo posta: ai destinatari assenti occorre inviare anche la raccomandata: La breve giacenza del plico alla posta non garantiva la reale conoscenza dell’atto, in Guida al diritto, 1998, f. 39, 26; PUNZI, Funzione, scopo e risultato della notificazione: incostituzionalità delle norme sulle notificazioni degli atti a mezzo del servizio postale; TENCATI, Notificazioni postali e diritto alla difesa, in Arch. circ.1998, 970: v., altresì, F.P. LUISO, La notificazione a mezzo posta dopo l’intervento della consulta, in Giust. Civ. 1999, II, 361; A. PINCA, Notificazioni a mezzo del servizio postale: la Corte accoglie il principio della tutela del destinatario in Foro pad., 1999, I, 328; M. ROSSETTI, Notifiche a mezzo posta e diritto di difesa: è tutto oro quel che luce? In Riv. Giur. circolaz. e trasp.1999, 64; FRAULINI, Osservazioni sulla nuova disciplina della notificazione a mezzo posta dopo l’intervento della corte costituzionale in Giust. civ., 1999, I, 2253; G. LECCISI, In tema di disciplina delle notificazioni degli atti a mezzo posta, in Nuove leggi civili, 1998, 824

(2) Così, Cass. 10 agosto 2001, n. 11015, in Giur. imp 2001, 1209.

(3) Il riferimento è a Cass. 25 febbraio 2004, n. 3737, Foro it., 2004, I, 1410

(4) G.U. 4 dicembre 1982, n. 334

(5) Ove ha sancito che la scissione tra il momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante e per il destinatario con gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, quindi, essere ricollegati, riguardo il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposta dalla legge, ovvero alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la susseguente attività di quest’ultimo nonché dei suoi ausiliari (rectius agente postale) schivata totalmente al controllo nonché alla sfera di disponibilità del medesimo notificante. In vero, rimane irremovibile, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell’atto, certificata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella medesima data di qualsiasi termine imposto all’accipiens stesso. A riguardo cfr. Cass. civ. Sez. III, 11-01-2007, n. 390 (rv. 595600) C.E. c. CCR s.n.c. di Criscione Francesco & C. (la S.C. , nella specie, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l’atto di appello, benché dal timbro apposto sul retro dell’ultimo foglio risultasse l’avvenuto pagamento all’ufficiale giudiziario dei suoi diritti di notifica e delle relative tasse erariali nell’ultimo giorno entro il termine legale dei trenta giorni, dalla notificazione della sentenza appellata, previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.- Cassa con rinvio, App. Firenze, 3 Dicembre 2002); v. inoltre Cass. civ. Sez. III, 18-03-2005, n. 5967 (rv. 580856). In proposito si rimanda, per una ricostruzione della disciplina a R. CAPONI, La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all’ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi, in Foro it., 2003, I, 13 ss; C. DELL’AGLI, Ancora una pronuncia della Corte costituzionale in tema di notifiche a mezzo posta: autentico corollario di tutela del diritto di difesa e differenti effetti di notifica per il notificante e per l’accipiens, in Archivio civ., 2003, 9, 861; R. CONTE, Diritto di difesa ed oneri della notifica: l’incostituzionalità degli artt.149 c.p.c.e 4, comma 3, l. n. 890 del 1982: una rivoluzione copernicana, in Corriere giur., 2003, 24; GIACALONE, Nuove regole per le notificazioni a mezzo del servizio postale. Diverso momento dell’efficacia per mittente e destinatario, in D&G, 2002, n. 44, 21; GENTILE, Passa il principio di scissione degli effetti tra attori e destinatari dell’atto giuridico, in Guida al diritto, 2002, n. 48, 38; M. BRUZZONE, Il momento del perfezionamento delle notifiche a mezzo posta, in Corriere trib., 2003, 151; G. VIRGA, Eliminata l’alea della notifica per posta, in Giust. Amm.,, 2002, 1426; v., inoltre R. LUPI, Sulla legittimità della costituzione in giudizio a mezzo posta, in Riv. dir. trib., 2003, 143; C. GLENDI, Le nuove frontiere della «notificazione»dopo la sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, in Riv. giur. trib., 2003, 322; G. BASILICO, Notifiche a mezzo del servizio postale e garanzie per le parti, in Giur. Cost., 2003, 1068; E. DALMOTTO, La Corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie alternative e nuovi problemi in Giu. It., 2003, 1549; H. SIMONETTI, Il perfezionamento delle notificazioni a mezzo posta tra Costituzione e «diritto vivente»:ovvero la Cassazione suona (sempre) due volte alla porta della Consulta in Giur. it., 2003, 627; V. CARBONE - A. BATA’, Il perfezionamento della notifica in Le notificazioni, commento articolo per articolo con giurisprudenza e dottrina, Ipsoa, 2007, 197 ss;

(6) Secondo cui la notifica si perfeziona, per il notificante, all’atto della consegna del documento all’ufficiale giudiziario risaltando l’estesa essenza di una scissione tra i due momenti di perfezionamento del procedimento de quo. La posizione di tendenza della Corte cost., in relazione agli artt. 139 e 148, con la pronuncia n. 28 del 2004,si è irrobustita successivamente. Cfr., per tutti, C. DELLE DONNE, Il perfezionamento della notifica per il notificante tra il diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta, in Giur. it., 2004, 940 ss; C. GLENDI, In tutte le notificazioni vale per il notificante la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, in Corriere trib., 2004, 773; adde, inoltre E. CAMPESE, Il principio della possibile scissione soggettiva del momento della perfezione del procedimento notificatorio nell’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in Rass. Locaz., 2004, 395; Vedi anche M. CAMPUS, Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle «formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante», in Studium iuris, 2008, 685; E. DALMOTTO, La giurisprudenza costituzionale come fonte dell’odierno sistema delle notificazioni a mezzo posta, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, 223; R. CAPONI, Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte), in Foro it., 2004, I, 646 ove l’autore non condivide i dicta della pronuncia della Corte cost. n. 28 del 2004 posto che la notifica non trova plauso alcuno secondo i motivi della pronuncia della Corte cost. n. 477 del 2002, per la semplice ragione che il termine prima del tempo convenuto del perfezionamento per il notificante non ha luogo, per le eventuali conseguenze processuali, che la relazione notificatoria realizza. Si allinea, con il medesimo amaro giudizio all’autore, anche E. DALMOTTO, op. cit.; altresì, vds R. GIORDANO, Il perfezionamento delle notificazioni tra errori colpevoli ed incolpevoli del notificante, in Giurisprudenza di merito, 2007, 10, 2565

(7) V., a riguardo Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477 in Foro it. 2003, I, 13 ss con nota di R. CAPONI, op. cit.; R. CONTE, op. cit; C. DELL’AGLI, op. cit; adde, inoltre Tribunale di Roma, ord. del 12 marzo 2003 in Giur. it., 2003, 1407 il quale ha stimato, in forza del sistema di applicazione del principio sostenuto dalla Corte cost., che la notifica eseguita a mezzo posta si perfeziona per il notificante con il completamento delle modalità a lui ordinate ex lege.

(8) V., in particolare la pronuncia n. 213 del 1975 che, fra l’altro, ha puntualizzato che, nella sfera del processo civile «il diritto di difesa di ciascuna parte va contemperato con quello dell’altra, cosicché, con riguardo alle notifiche, a ragione vengono tenuti presenti non solo gli interessi del destinatario dell’atto, ma anche le esigenze del notificante, sul quale possono gravare oneri di notifica entro i termini di decadenza»; n. 76 e n. 148 del 1976 ed infine n. 192 del 1980 che avevano declarato la manifesta infondatezza di simili questioni di legittimità costituzionale della stessa posizione, sollevate nella parte in cui questa concorda di stimare irreprensibile la notificazione dalla data di spedizione della raccomandata all’accipiens e l’acclusione all’atto originale dell’avviso di ricevimento.

(9) Sulla questione, cfr., Cass. Civ., Sezioni unite, 13 gennaio 2005, n. 458

(10) Cass. Civ., Sezioni unite, 14 gennaio 2008, n. 627.

(11) V., in Gazz. Uff. n. 39, I, Serie Speciale, 30 settembre 1998; Cfr., in Foro it. 1998, I, 2601, con nota di richiami e nota di R. CAPONI; V., per un approfondimento, C. DELL’AGLI, Ancora brevi notazioni sulla illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo e terzo comma, L. 20 novembre 1982, n. 890: effettiva garanzia del notum facere nei confronti dell’accipiens alla luce della Consulta. Breve commento alla sent. 346/1998 in ANPP, 2001,1; MURRA, Ancora sulla fase di delegabilità dell’attività di impulso della notificazione in Giust. Civ., 1998, I, 1907; G. BALENA, Le notificazioni a mezzo posta dopo l’intervento della Corte costituzionale, in Giur. it., 1999, 1568; adde, inoltre TASSONE, Notificazione a mezzo del servizio postale e salvaguardia del diritto di difesa: la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo e terzo comma , L. 890/1982, in Responsabilità Civile e Previdenza, 1999, 1, 60; M. FIORINI, Notifica a mezzo posta: ai destinatari assenti occorre inviare anche la raccomandata: La breve giacenza del plico alla posta non garantiva la reale conoscenza dell’atto, in Guida al diritto, 1998, f. 39, 26; PUNZI, Funzione, scopo e risultato della notificazione: incostituzionalità delle norme sulle notificazioni degli atti a mezzo del servizio postale; TENCATI, Notificazioni postali e diritto alla difesa, in Arch. circ.1998, 970: v., altresì, F.P. LUISO, La notificazione a mezzo posta dopo l’intervento della consulta, in Giust. Civ. 1999, II, 361; A. PINCA, Notificazioni a mezzo del servizio postale: la Corte accoglie il principio della tutela del destinatario in Foro pad., 1999, I, 328; M. ROSSETTI, Notifiche a mezzo posta e diritto di difesa: è tutto oro quel che luce? in Riv. Giur. circolaz. e trasp.1999, 64; FRAULINI, Osservazioni sulla nuova disciplina della notificazione a mezzo posta dopo l’intervento della corte costituzionale in Giust. civ., 1999, I, 2253; A. FAROLFI, Notifiche a mezzo posta nel processo civile, in Le notificazioni a mezzo posta, pag. 9 ss., Suppl. vol. n. 5/2009 di Giurispudenza di merito, Giuffrè editore; L. SCARANO, Le notificazioni in Contratto Impresa/Europa, 2006, 2 CEDAM

(12) Si riproduce l’art. 8 della citata legge, nel testo anteriore all’intervento della Consulta. “Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’agente postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell’ufficio postale. L’agente postale rilascia avviso al destinatario” mediante affissione alla porta d’ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull’avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall’agente postale, è unito al piego. Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall’impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all’avviso di ricevimento, al mittente con l’indicazione «non ritirato». La notificazione si ha per eseguita, decorsi dieci giorni dalla data del deposito. Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l’ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l’impiegato postale lo dichiara sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione. La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell’avviso stesso.

(13) Tra le altre, negli stessi termini, cfr., ex plurimis, Cass. 13 novembre 1989, n. 478 e 17 febbraio 1990, n. 1504;

(14) La Corte, sine dubio, ha risolto la censura offerta con copiosa prospettazione di approvata declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma terzo della L. 20 novembre 1982, n. 890.

(15) In particolare, si veda, Corte Cost. n. 213 del 15 luglio 1975, confermata successivamente dalla giurisprudenza n. 148 del 1976, n. 57 del 1978 e n. 192 del 1980 cit;

(16) A tale proposito, il regolamento CE n. 1348/2000 del Consiglio dell’Unione Europa, datato 29 maggio 2000 elargì un notevole impegno, sostanzialmente alla “Notificazione ed alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale”, conferendo la massima garanzia sull’ “effettività” della notificazione, tesa proprio a sottrarre ad inique danneggiamenti l’attento notificante.

(17) Così Cass. civ., Sez. lavoro, 01/04/2005, n.6836; Cass. civ., Sez. Unite, 29/04/2003, n. 6632 e, non ultimo Cass. civ., Sez. V, 29/09/2004, n.19508

(18) A riguardo, in tal senso, nella fattispecie, ex art. 372 c.p.c., attesa la necessaria comprovazione e, conseguentemente, l’attendibilità del ricorso.

[Questo scritto è dedicato al compianto Dott. Arturo Pappaianni, Giudice presso il Tribunale di Roma, uomo molto socievole, di un’unica semplicità, sensibilità e modestia, munito di un autentico spirito ameno]

SOMMARIO:

1. Il percorso della legge 20 novembre 1982, n. 890

2. L’incostituzionalità parziale dell’art. 140 c.p.c.: un decisum coerente e ragionevole

3. Gli excursus giurisprudenziali

4. Note conclusive

1. Il percorso della legge 20 novembre 1982, n. 890

Il conditor, dopo un interminabile e osteggiato contraddittorio, conseguiva a soluzioni abrogative delle normative oramai lussate e smembrate del R.D. n. 2393 del 1923 (Norme in tema di notificazioni degli atti giudiziari a mezzo servizio postale) e del R.D. 18 aprile 1940, n. 689 (Regolamento di esecuzione, artt. 170, 182) come pure al riassetto dell’argomentazione sulla disciplina della notificazione di atti a mezzo posta, con la istituzione della legge 20 novembre 1982, n. 890 e, in seguito, al ritocco della disciplina delle comunicazioni a mezzo lettera raccomandata collegate con la notificazione di atti giudiziari e non più, naturaliter, sull’impronta dell’odierno contesto.

Finanche la medesima Corte, cui era stata posta il dubbio di legittimità sulle fonti normative, s’era espressamente esternata esortando lo stesso giudice delle leggi ad approfondire in modo corretto il delicato tema.

Tale stimolo aveva origine da una riflessione di una indubitabile consistenza che coglieva la sua logica d’essere in un elemento basilarmente volto a rendere, il più vantaggioso attendibile, la sfera produttiva per l’operatore di giustizia e, non ultimo, per lo stesso cittadino.

Il giudice delle leggi, nella disciplina della notificazione di atti a mezzo servizio postale, con simile novella (id est: la riforma del 1982), non v’è incertezza alcuna che si sia dato audacemente un’espressione di una globale modifica di tutto ciò che era stato tracciato nei primigeni regi decreti, è ricorso facendo fronte ed illustrando una questione di necessaria rilevanza innovativa: mettere, cioè, l’accipiens nelle situazioni di apprendere «con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti. . .» (cfr. sent. n. 346 del 1998, Rel. Marini, del punto 5.2 del Considerato in diritto).

In generale, sulla discrezionalità del legislatore, detta novella ricopre in senso stretto, la completa impronta di un’effettiva legge – anche se in parte qua – esente di qualunque argomento, il componente del quale contraddistinguerebbe l’essenza classificatoria di una normativa che di quella natura non si ritiene, posto l’inidoneità a dipanare le complesse osservanze reclamate per collocare, nella reale sfera di conoscenza del documento, il cittadino.

Certamente, le norme relative nel progetto del giudice delle leggi, in materia d’impegno vinculis della comunicazione di ricevimento, secondo il modesto parere di chi scrive, determina nella fattispecie processuale sicuramente non poche difficoltà alla istanza di suddetto avviso, nonostante l’approntato riguardo all’aspettativa dell’obbligo alla lettera raccomandata.

Invero la realizzazione, sostanzialmente, nell’ambito delle prassi di attuazione della normativa, non era stata accolta favorevolmente, poiché l’invio del plico raccomandato non rappresentava né una veritiera e concreta promessa allo scopo della conoscibilità dell’atto nei confronti dell’accipiens né un reale conseguimento del fine della comunicazione al medesimo.

Simili pesanti contraddittorietà, portarono la Corte costituzionale a riconfermare «il principio della conoscenza reale, intesa come attuazione di tutti i mezzi più idonei per portare il plico nell’effettiva sfera di conoscibilità dell’interessato».

Siffatta attestazione di nuovi elementi, infatti, risulta avvalorata dalla limpida lettura di cui all’art. 10 ove, «le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate dall’ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari».

In sostanza, l’art. 8, comma 2 , l. 20 novembre 1982, n. 890, era incostituzionale nella parte in cui non prevedeva che, per le notifiche a mezzo posta, in ipotesi di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in ipotesi di mancato recapito per temporanea assenza dell’accipiens o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra descritte, del compimento delle formalità esposte e del deposito del piego sia data conoscenza al destinatario stesso con raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla stessa stregua, era incostituzionale l’art. 8, comma 3, l. 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui non prevedeva che, riguardo le notifiche a mezzo posta, il piego sia restituito al mittente, in ipotesi di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale (1).

Sono seguite, sul tema, pronunce della cassazione per le quali il rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte dei soggetti abilitati alla relativa ricezione, ossia il mancato recapito per momentanea assenza dell’accipiens (o per mancanza, inidoneità od assenza dei soggetti sopra accennati), impone all’ufficiale giudiziario di dare comunicazione, al destinatario medesimo, del completamento delle relative formalità e del deposito del piego con raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che la mancata attuazione di tale attività consegue alla nullità della notifica (2) e, successivamente, se sono state omesse le generalità della persona che rifiuta il piego notificato, a buon diritto si può presupporre che il rifiuto sia contrario dal destinatario dell’atto da notificare (3).

In relazione, poi, all’attività di notificazione a mezzo posta, espletata dagli Uffici UNEP, è stata emanata la circolare n. 437 del 2008 ove il Ministero della Giustizia ha percepito che, con l’entrata in vigore della legge di conversione n. 31/08 del Dl n. 248/07, prende su di sé esclusivo risalto la modifica dell’art. 7 della legge del 20 novembre 1982, n. 890 recante, per l’appunto la disciplina in materia di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” (4) laddove si rileva che il “cd “decreto mille proroghe” (L. n. 31 del 2008) ha inserito in maniera sorprendente una sequela di cambiamenti alla suddetta disciplina inerente: a) l’aggiunta del comma 6 all’art. 7 che sancisce “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. La disposizione normativa “si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’art. 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, b) la notificazione delle sentenze compiuta prima del 1° marzo ove è sancito che “Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”.

Ciò che fa riflettere lo strano percorso normativo di suddetta legge, è che la pubblicazione della legge è datata 29 febbraio 2008 mentre l’entrata in vigore è del giorno dopo ossia del 1 marzo 2008. E ciò, senza neanche l’opportunità possibile di dare comunicazione all’Ufficio Centrale delle Poste le cui direttive sono giunte notevolmente in ritardo ovvero verso la metà di aprile procura, inevitabilmente, un serio vulnus a tutte le notifiche effettuate a mezzo servizio postale dal 1 marzo 2008 a persona diversa dal destinatario, per le quali è stato trascurato l’invio della raccomandata. In tutto questo ne consegue che le notifiche sono risultate totalmente nulle e, quindi, da riporre nuovamente in notifica salvo che l’atto non abbia realizzato il proprio fine.

Il che non sembra avvallare il trend interpretativo proprio della disciplina delle notificazioni. E’ questa, sine dubio, una realtà conclusiva non condivisibile che infonde una mera irrisolutezza del problema de quo.

2. L’incostituzionalità dell’art. 140 c.p.c.: un decisum coerente e ragionevole

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 3 del 2010, si riaffaccia ad interessarsi di una questione non nuova: la legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. (concernente la notificazione degli atti processuali in ipotesi di «irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia») la cui decisione, già prospettata in precedenti pronunce anche di quelle a Sezioni unite, declara – nel capovolgere il trascorso indirizzo sul thema de quo – contestata illegittima, nel rispetto del principio costituzionale la norma «nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione», esponendo, così, il proprio orientamento in materia.

La norma ove prevede che gli effetti della notifica, nei confronti dell’accipiens, venivano fatti decorrere dal compimento dell’ultimo degli adempimenti perfezionatori, ovvero dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, non avevano per nulla convinto il Tribunale di Bologna nonchè la Corte di Appello che hanno sollevato questione di legittimità inerente a tale norma, benché una rinsaldata giurisprudenza delle Sezioni Unite, facendo decorrere gli esiti della notifica dall’istante della spedizione e, quindi, non da quello della ricezione, avrebbe tutta la sembianza di un autentico vulnus al diritto di difesa nei confronti dell’accipiens.

La Corte, nel decidere la questione, si sofferma compiutamente sui contributi della giurisprudenza finalizzati a tributare il sistema delle notificazioni degli atti processuali foggiati ai pensieri fondamentali della costituzione in thema tutoria dei diritti, conferendo piena garanzia di compiutezza di diritto al notificante nonché il reale diritto di difesa e, non ultimo, la concreta garanzia del notum facere nei confronti dell’accipiens, precisando l’effettiva portata interpretativo-applicativa dell’impianto notificatorio.

La questione risolutiva è stata riconsiderata decollando da un’attenta valutazione ossia nell’identificare l’attimo perfezionativo del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. nella spedizione della raccomandata. Ciò era stimato, in tempo andato, di una accorta logica, sia in tema di verifica della esigenza di porre in equilibrio i contrastanti equilibri del notificante e dell’accipiens, sia di non porre in circostanze di pericolo il notificante con specifico riguardo a situazioni connaturate allo scadere del tempo per la consegna della raccomandata.

Una pronuncia, invero, che appare di estremo interesse nel momento in cui prescrive l’applicazione di tale principio esteso ad una fattispecie indubbiamente particolare. L’estrema certezza, però, acclarata dalla Suprema Corte, nel risolvere la controversia ad essa devoluta e, principalmente, nell’asserire la fondatezza nel nostro ordinamento del principio paritario delle parti quale principio di diritto naturale, non sembra condivisibile a buona parte della dottrina nel senso che, nell’attuale sistema normativo, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta per il novellato art. 8 della L. n. 890 del 1982 e, quindi, la normativa che regolamenta l’art. 140 del codice di procedura civile, si è appurata una palese discrasia in cui il diritto vivente, con riguardo specifico al perfezionamento della notifica nei confronti dell’accipiens, esalta per ragioni logistiche di risolutezza, soltanto l’invio della raccomandata, anche se ripresa successivamente l’accettazione della raccomandata, da produrre nell’atto notificato.

Dunque, scorrendo la lettura della motivazione si afferra che per la Consulta viene in rilievo la disciplina della notifica a mezzo posta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 149 c.p.c., parificata con la notifica all’irreperibile o in ipotesi di rifiuto di ricevere la copia dell’atto per gli effetti dell’art. 140 c.p.c., conducendo, oggi, alla decisiva consacrazione della scissione del momento nel quale viene stimata perfezionata la notifica, per il notificante e per il destinatario.

Non v’è dubbio che la contestata norma dispositiva, come valutata dal diritto vivente sotto l’aspetto interpretativo, nel lasciare decorrere i termini per la protezione tutoria in fase del processo dell’accipiens da un momento precedente alla reale eventuale facoltà di conoscenza dell’atto notificatogli, in assoluto trasgredisce i criteri di giudizio costituzionali censurati dal giudice a quo in forza dell’assenza di equilibrio intercorrente tra il notificante nei confronti del quale oramai non incombono più i pericoli connaturati ai momenti della procedura notificatoria ed il destinatario.

Di qui, la vanifica di preoccupazione posto che tale circostanza sembra oramai aver dissipato i precedenti timori manifestati da più parti, grazie agli interventi della Corte cost. con la pronuncia n. 477 del 2002 (5) e con la successiva n. 28 del 2004 (6).

Entrambe le pronunce, in forza delle apportate modifiche della l. n. 80 del 2005, che ha innovato, in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, gli artt. 3 e 4 della l. n. 890 del 1982, rappresentavano delle novità in virtù della riformulazione dell’art. 8 della legge in narrativa che riguardava, nello specifico, il perfezionamento della notificazione per il notificante. Il mutamento innovativo ineriva il comma 2° ove veniva statuito che in ipotesi di rifiuto di ricevere il piego ovvero in ipotesi di temporanea assenza del destinatario o di mancanza di persone abilitate a riceverlo, la notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla spedizione dell’avviso di giacenza, con lettera raccomandata, presso l’ufficio postale oppure dalla data di ritiro del piego, se precedente. Non è, dunque, più disciplinata la circostanza nella quale vengono a trovarsi i soggetti (id est destinatario e persone abilitate) ossia la condizione che facultava i medesimi al rifiuto di ricevere l’atto e di firmare il registro di consegna.

Infatti, un’assoluta necessità metodica ha obbligato al conditor di precisare, non come acclarato dalla Consulta, che per l’accipiens la notifica venisse ad essere perfezionata alla data di ricezione dell’atto, ma nel momento in cui il medesimo «ha la legale conoscenza dell’atto». In realtà, per il destinatario, non sempre la notifica raggiungeva l’opportuno ed appropriato perfezionamento con la comune materiale consegna o ritiro del piego raccomandato racchiudente l’atto, stante che la notifica per gli statuiti effetti dell’art. 8, 4° comma della l. n. 80 del 2005, si ha per eseguita anche con il decorso del termine dei dieci giorni iniziante dal giorno in cui l’agente postale demandato alla consegna, in ipotesi di impossibilità di recapito per temporanea assenza del destinatario o di rifiuto di ricevere il plico, si era preoccupato di inviare l’avviso come statuiva l’art. 8, 2° comma, l. n. 890 del 1982 (7) .

In tempi non recenti (8), i giudici della Consulta avevano palesemente espresso l’esigenza di diversificare le due circostanze temporali inerenti il perfezionamento della notifica, con attenzione alle parti processuali (id est notificante e destinatario).

Nell’odierno sistema normativo, si è constatata una chiara ed inconfutabile discrasia per ciò che inerisce l’identificazione della data di perfezionamento della notifica per l’accipiens, tra la norma legislativa della notifica a mezzo servizio postale, statuita dal novellato art. 8 L. n. 80 del 1982 e quella riguardante l’art. 140 del cod. proc. civ.

Nella prima, invero, le necessità di evidenza certa nella puntualizzazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di rapidità nel compimento del relativo percorso e di concretezza delle assicurazioni di difesa e di contraddittorio, sono garantite sine dubio dalla prospettiva che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego se anteriore, mentre nella seconda, è fatto rilievo che il diritto vivente, con riguardo al perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario dà risalto, per esigenze di sicurezza, soltanto alla spedizione della raccomandata, sia allo stesso modo riacquistando dopo che il fatto è avvenuto, il ricevimento della raccomandata, da produrre all’atto notificato, o in previsione dell’assestamento decisivo degli esiti provvisori o anticipati medio tempore convalidatisi (9)., o mediante la prova dell’interposto completamento del procedimento notificatorio (10).

3. Gli excursus giurisprudenziali

La sentenza n. 346/1998 (11) della Corte Costituzionale, fu una delle prime a simboleggiare il traguardo delle questioni che hanno travolto la giurisprudenza costituzionale sulle formalità fissate per le notificazioni del servizio postale. Tale pronuncia nell’apportare notevolmente un intervento di contenuto additivo ha introdotto nell’art. 8 L. 890 del 1982, l’obbligo per l’Amministrazione Postale di inviare al destinatario un avviso di deposito mediante raccomandata, sul modello di quanto previsto dall’art. 140 c.p.c.; per tale ragione, veniva imposto all’Agente Postale, nell’ipotesi del thema de qua, l’obbligo di comunicare al destinatario, con avviso di ricevimento, la relazione del compimento delle formalità previste dall’art. 8 di cui in narrativa.

Nel tempo medesimo, la Corte dichiarava illegittima la medesima norma, nella parte in cui prevedeva delle modifiche alle formalità di esecuzione della notifica a mezzo posta, statuite dall’art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (12).

La pronuncia della Corte, si muoveva nell’ambito di due fattispecie processuali di cui la prima, ai sensi degli artt. 22 e 23 L 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Lucca con ordinanza pronunciata il 28 settembre 1996, in itinere di un processo di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e la seconda invece, sollevata dalla Corte di appello di Milano con ordinanza emessa in pari data della prima, nel corso di un processo di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

In sostanza, conclusivamente, riguardo la prima questione sollevata dal Pretore di Lucca, la Consulta aveva fermamente asserito, nella previgente formulazione dell’art. 140 c.p.c. che, nell’ambito del processo civile è essenziale che la copia dell’atto – ciò, ai fini del diritto di difesa nei riguardi dell’accipiens e, pertanto, della regolare costituzione del contraddittorio – pervenga nell’ambito di conoscenza del destinatario medesimo (13).

Mentre, la seconda questione sollevata dalla Corte di Appello di Milano, investiva l’art. 8, comma secondo e terzo della L. 890/82 «nella parte in cui prevede che il piego, notificato per compiuta giacenza dopo il decimo giorno dalla data di deposito presso l’ufficio postale, venga restituito al mittente senza che il destinatario sia messo in grado di conoscere tipo, natura, provenienza e contenuto dell’atto che gli è stato notificato». Il remittente aveva esplicitamente fissato quale parametro costituzionale l’art. 24 della Cost. secondo comma, in relazione alla peculiarità strumentale sottesa ai chiari principi costituzionali in tema sia di norma processuale sia penale.

Negli anni precedenti, la Corte ha sempre stimato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civile in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., foggiandosi alla regula secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale debba essere realizzata mediante spedizione della raccomandata e, quindi, non con il proprio recapito (15).

Il tema sulla “scissione soggettiva“ degli effetti delle notificazioni, è stato sempre un argomento oggetto di ampia polemica. E, proprio all’insegna della ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di garantire una certa e concreta conoscenza degli atti da parte del destinatario, e quella di schivare attività consequenziali differite, ha portato i giudici della Consulta ad avvertire la necessità di porre, nei contrastanti interessi tra le parti (id est notificante e destinatario), un autentico equilibrio dissipando, così, i probabili pericoli cui andava incontro il notificante, a causa della decorrenza del tempo per il recapito della raccomandata (16).

Le molteplici circostanze colme di preoccupazioni, son venute meno, successivamente con la memorabile pronuncia della Corte costituzionale n. 477 del 2002 secondo cui era stata declarata l’illegittimità costituzionale dell’abbinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civile nonché dell’art. 4, comma terzo, della l. n. 890 del 1982, nella parte in cui contemplava che la notificazione si realizzasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte destinatario anziché a quella, anteriore, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, risultava, fatto proprio nell’ordinamento processuale, fra le norme generali in tema di notificazioni degli atti, la regola secondo cui il momento di perfezionamento della notifica dovesse essere caratterizzato in relazione alle due parti (id est soggetto notificante o destinatario).

Tale problematica, invero ha implicato che, laddove il notificante per gli effetti dell’art. 140 c.p.c., sfuggiva ad ogni decorrenza del termine della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, l’accipiens, invece, si affliggeva per la minima riduzione dei termini.

A seguito di tale pronuncia, seguirono altre dei giudici della Cassazione civile (17) ove, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la stessa deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, cioè con la consegna dell’atto da notificare all’Ufficiale giudiziario, che può anche risultare dal timbro apposto sull’atto precisante il numero del "registro cronologico ricorsi" e la data; l’altra, riguarda il tema di giudizio di cassazione, "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario"- ai fini dell’accertamento della tempestività, ex art. 370 c.p.c., del controricorso notificato a mezzo posta - occorre avere riguardo non al momento della ricezione del plico da parte del destinatario, ma a quello della sua consegna all’ufficiale giudiziario; e l’ultima, sempre alla luce della Corte cost. n. 477 del 2002 riguardante la temporale scissione degli effetti della notificazione che ha esteso la portata del principio, ove viene affermato che il perfezionamento si ha per verificato al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, in presenza di contestazioni che travolgano in particolare la celerità, non integra la prova certa (v., decisum della Cassazione), un segno sulla durata limitata nel tempo che, pur ragionevolmente racchiusa nell’atto, sia spoglia di qualunque valido riferimento ad identificarne l’autore e ad esprimerne il fine. In simile ipotesi, l’intransigente prova della consegna celere dell’atto da notificare, deve essere proposta mediante la produzione (18) della ricevuta, rilasciata dall’agente giudiziario per gli esiti disciplinati dall’art. 109 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, dell’incarico deputatogli e, quindi, del documento consegnatogli o dell’attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data dì ricezione dell’atto da notificare.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010 in relazione all’art. 140 c.p.c., giungono le prime sentenze della Cassazione, in tema di notifica a irreperibile o rifiutata, che si muovono recependo l’interpretazione dell’intervenuta modifica. Nel caso di specie, la sentenza della Cass. Sez. III del 31 marzo del 2010 n. 7809 la quale annulla le decisioni di primo e secondo grado per un’irregolarità notificatoria.

La Suprema Corte, investita dalla rimessione – in ossequio ad esigenze di completezza dell’analisi normativa – esplora nuovamente la particolare materia della notifica assolta ai sensi dell’articolo 140, precisando le ragioni per le quali, in seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, la notifica che ha generato alla complessiva efficientistica condotta non può essere stimata perfezionata e asserendo pertanto che in un sistema modificato, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 140 c.p.c., come interpretato fino alla sentenza della Corte Costituzionale citata, ovviamente di immediata applicazione, le conclusioni cui era correttamente giunta la Corte di merito non possono più essere seguite.

Significativa appare ricordare un’altra sentenza di merito (Tribunale di Udine, Sez. Civile n. 1183/09 del 04/06/2009, depositata il 20 agosto 2009) la quale è riuscita ad attirare, in maniera inaspettata, l’attenzione della maggior parte degli interpreti sulla particolarità della notifica a mezzo del servizio postale

Sempre su tale versante, Cass. Sez. civ., ord. 6 dicembre 2001-2 febbraio 2002, n. 1390 che aveva manifestato la q.l.c. dell’art. 4 comma 3 della legge 890/82, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Infine, Corte di cassazione Sezioni unite civili Sentenza 14 gennaio 2008, n. 627 e Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 23588/2008 del 15/09/2008 ove i corpi di polizia municipale sono abilitati alla notifica dei verbali di accertamento a mezzo posta senza alcuna limitazione territoriale. Quindi, la notifica a mezzo posta del verbale eseguita mediante spedizione del plico da un ufficio postale sito in un Comune diverso da quello di appartenenza all’organo notificante è pienamente legittimo.

4. Note conclusive

Conclusivamente, la pronuncia in esame merita ogni apprezzamento laddove la Corte ci offre un seguente apporto tendente a dotare di un assetto costituzionalmente corretto, il sistema delle notificazioni degli atti processuali civili.

In breve, la Consulta raffronta l’odierna norma in tema di notificazioni a mezzo posta, nella fattispecie l’art. 8 l. n. 890 del 1982 con quella statuita dall’art. 140 c.p.c. ove viene rilevata una autentica discrasia con riguardo all’identificazione della data di perfezionamento della notifica per l’accipiens.

In realtà, riassumendo tali considerazioni ove si registrano le seguenti inevitabili irragionevolezze ossia nelle notificazioni a mezzo posta, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se antecedente; viceversa, con riferimento al perfezionamento della notifica nei riguardi dell’accipiens, soltanto alla spedizione della raccomandata, si dà risalto nella norma statuitiva dell’art. 140 c.p.c. a tali considerazioni.

Se ne desume, dunque, un pieno contrasto che non può, in assoluto, trovare plauso alcuno né essere accettato. Riconoscere, quindi, l’attimo perfezionativo della notifica ex art. 140 con il conseguente ritiro della raccomandata da parte del destinatario o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, dà la possibilità di far decorrere i termini per il compimento di un’attività difensiva solo dalla data in cui l’atto si inserisce effettivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario, così, evitando la «retrocessione del contraddittorio» e la conseguente «riduzione dei termini a difesa» (v., motivazione della sentenza in commento) che sarebbe avvenuta se si fosse continuato a far coincidere il perfezionamento della notifica con la spedizione della raccomandata.

L’interpretazione del “diritto vivente” come denunciata nella disposizione, nel senso che secondo i termini per la tutela in giudizio del destinatario decorrono da un momento antecedente alla reale conoscibilità dell’atto notificatogli, trasgredisce i parametri costituzionali per la totale assenza di equilibrio tra gli interessi del notificante nei riguardi del quale non sussistono oramai pericoli correlati ai momenti del procedimento notificatorio e, quelli del destinatario.

Risolto il problema del momento perfezionativo, rispetto al procedimento notificatorio dell’art. 140 c.p.c., alla giurisprudenza di legittimità non rimane altro che chiarire la portata dell’avviso di ricevimento (se si tratta di un elemento costitutivo della notifica, la cui produzione è richiesta a pena di nullità, o solo di una prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio).



(1) Cfr. Corte cost. 23 settembre, n. 346 del 1998 ove l’art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 veniva dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale. Così, anche l’art. 8, secondo comma, della medesima legge era dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che, in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l’atto), sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità prescritte. V. Cass. civ., sez. V, 11 novembre 2009, n. 23850 ove la S.C. aveva cassato la sentenza impugnata, che aveva stimato tardivo l’appello, senza tener conto che il piego contenente la sentenza impugnata era stato ritirato soltanto sette giorni dopo la scadenza del termine di giacenza, e che tale ritardo era giustificato da intervalli dovuti a festività. Sul tema, con nota di richiami e nota di R. CAPONI, in Foro it. 1998, I, 2601; R. CAPONI, La sentenza della Corte costituzionale sulle notifiche a mezzo posta: processi in corso e rapporti esauriti in Il Corriere giuridico, 1998, 12, 1430; adde D. POTETTI, La notifica «per compiuta giacenza» (art. 8 L. 890/82) dopo la sentenza n. 346/98 della Corte cost. Effetti sui procedimenti in corso in ANPP. 1998, p. 784; negli stessi termini, v. ex plurimis, Cass. 13 novembre 1989, n. 478 e 17 febbraio 1990, n. 1504; cfr. M. GAMBARDELLA, Notificazioni col mezzo della posta, in Cod. proc. pen. Rassegna di Giurisprudenza e dottrina di LUPO-LATTANZI, libri II-III, p. 352; L. GRILLI, Le notificazioni penali, Giuffrè 1990; LA ROCCA, Notifica di atti giudiziari a mezzo del servizio postale. Aspetti innovativi della recente legge di modifica, in Arch. civ. 1985, 291; inoltre C. PUNZI, Notificazioni a mezzo posta e diritto di difesa del cittadino, in Giur. cost. 1991, p. 1982; C. DELL’AGLI, Ancora brevi notazioni sulla illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo e terzo comma, L. 20 novembre 1982, n. 890: effettiva garanzia del notum facere nei confronti dell’accipiens alla luce della Consulta. Breve commento alla sent. 346/1998 in ANPP, 2001,1; MURRA, Ancora sulla fase di delegabilità dell’attività di impulso della notificazione in Giust. Civ., 1998, I, 1907; G. BALENA, Le notificazioni a mezzo posta dopo l’intervento della Corte costituzionale, in Giur. it., 1999, 1568; adde, inoltre TASSONE, Notificazione a mezzo del servizio postale e salvaguardia del diritto di difesa: la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo e terzo comma , L. 890/1982, in Responsabilità Civile e Previdenza, 1999, 1, 60; M. FIORINI, Notifica a mezzo posta: ai destinatari assenti occorre inviare anche la raccomandata: La breve giacenza del plico alla posta non garantiva la reale conoscenza dell’atto, in Guida al diritto, 1998, f. 39, 26; PUNZI, Funzione, scopo e risultato della notificazione: incostituzionalità delle norme sulle notificazioni degli atti a mezzo del servizio postale; TENCATI, Notificazioni postali e diritto alla difesa, in Arch. circ.1998, 970: v., altresì, F.P. LUISO, La notificazione a mezzo posta dopo l’intervento della consulta, in Giust. Civ. 1999, II, 361; A. PINCA, Notificazioni a mezzo del servizio postale: la Corte accoglie il principio della tutela del destinatario in Foro pad., 1999, I, 328; M. ROSSETTI, Notifiche a mezzo posta e diritto di difesa: è tutto oro quel che luce? In Riv. Giur. circolaz. e trasp.1999, 64; FRAULINI, Osservazioni sulla nuova disciplina della notificazione a mezzo posta dopo l’intervento della corte costituzionale in Giust. civ., 1999, I, 2253; G. LECCISI, In tema di disciplina delle notificazioni degli atti a mezzo posta, in Nuove leggi civili, 1998, 824

(2) Così, Cass. 10 agosto 2001, n. 11015, in Giur. imp 2001, 1209.

(3) Il riferimento è a Cass. 25 febbraio 2004, n. 3737, Foro it., 2004, I, 1410

(4) G.U. 4 dicembre 1982, n. 334

(5) Ove ha sancito che la scissione tra il momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante e per il destinatario con gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, quindi, essere ricollegati, riguardo il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposta dalla legge, ovvero alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la susseguente attività di quest’ultimo nonché dei suoi ausiliari (rectius agente postale) schivata totalmente al controllo nonché alla sfera di disponibilità del medesimo notificante. In vero, rimane irremovibile, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell’atto, certificata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella medesima data di qualsiasi termine imposto all’accipiens stesso. A riguardo cfr. Cass. civ. Sez. III, 11-01-2007, n. 390 (rv. 595600) C.E. c. CCR s.n.c. di Criscione Francesco & C. (la S.C. , nella specie, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l’atto di appello, benché dal timbro apposto sul retro dell’ultimo foglio risultasse l’avvenuto pagamento all’ufficiale giudiziario dei suoi diritti di notifica e delle relative tasse erariali nell’ultimo giorno entro il termine legale dei trenta giorni, dalla notificazione della sentenza appellata, previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.- Cassa con rinvio, App. Firenze, 3 Dicembre 2002); v. inoltre Cass. civ. Sez. III, 18-03-2005, n. 5967 (rv. 580856). In proposito si rimanda, per una ricostruzione della disciplina a R. CAPONI, La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all’ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi, in Foro it., 2003, I, 13 ss; C. DELL’AGLI, Ancora una pronuncia della Corte costituzionale in tema di notifiche a mezzo posta: autentico corollario di tutela del diritto di difesa e differenti effetti di notifica per il notificante e per l’accipiens, in Archivio civ., 2003, 9, 861; R. CONTE, Diritto di difesa ed oneri della notifica: l’incostituzionalità degli artt.149 c.p.c.e 4, comma 3, l. n. 890 del 1982: una rivoluzione copernicana, in Corriere giur., 2003, 24; GIACALONE, Nuove regole per le notificazioni a mezzo del servizio postale. Diverso momento dell’efficacia per mittente e destinatario, in D&G, 2002, n. 44, 21; GENTILE, Passa il principio di scissione degli effetti tra attori e destinatari dell’atto giuridico, in Guida al diritto, 2002, n. 48, 38; M. BRUZZONE, Il momento del perfezionamento delle notifiche a mezzo posta, in Corriere trib., 2003, 151; G. VIRGA, Eliminata l’alea della notifica per posta, in Giust. Amm.,, 2002, 1426; v., inoltre R. LUPI, Sulla legittimità della costituzione in giudizio a mezzo posta, in Riv. dir. trib., 2003, 143; C. GLENDI, Le nuove frontiere della «notificazione»dopo la sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, in Riv. giur. trib., 2003, 322; G. BASILICO, Notifiche a mezzo del servizio postale e garanzie per le parti, in Giur. Cost., 2003, 1068; E. DALMOTTO, La Corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie alternative e nuovi problemi in Giu. It., 2003, 1549; H. SIMONETTI, Il perfezionamento delle notificazioni a mezzo posta tra Costituzione e «diritto vivente»:ovvero la Cassazione suona (sempre) due volte alla porta della Consulta in Giur. it., 2003, 627; V. CARBONE - A. BATA’, Il perfezionamento della notifica in Le notificazioni, commento articolo per articolo con giurisprudenza e dottrina, Ipsoa, 2007, 197 ss;

(6) Secondo cui la notifica si perfeziona, per il notificante, all’atto della consegna del documento all’ufficiale giudiziario risaltando l’estesa essenza di una scissione tra i due momenti di perfezionamento del procedimento de quo. La posizione di tendenza della Corte cost., in relazione agli artt. 139 e 148, con la pronuncia n. 28 del 2004,si è irrobustita successivamente. Cfr., per tutti, C. DELLE DONNE, Il perfezionamento della notifica per il notificante tra il diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta, in Giur. it., 2004, 940 ss; C. GLENDI, In tutte le notificazioni vale per il notificante la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, in Corriere trib., 2004, 773; adde, inoltre E. CAMPESE, Il principio della possibile scissione soggettiva del momento della perfezione del procedimento notificatorio nell’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in Rass. Locaz., 2004, 395; Vedi anche M. CAMPUS, Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle «formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante», in Studium iuris, 2008, 685; E. DALMOTTO, La giurisprudenza costituzionale come fonte dell’odierno sistema delle notificazioni a mezzo posta, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, 223; R. CAPONI, Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte), in Foro it., 2004, I, 646 ove l’autore non condivide i dicta della pronuncia della Corte cost. n. 28 del 2004 posto che la notifica non trova plauso alcuno secondo i motivi della pronuncia della Corte cost. n. 477 del 2002, per la semplice ragione che il termine prima del tempo convenuto del perfezionamento per il notificante non ha luogo, per le eventuali conseguenze processuali, che la relazione notificatoria realizza. Si allinea, con il medesimo amaro giudizio all’autore, anche E. DALMOTTO, op. cit.; altresì, vds R. GIORDANO, Il perfezionamento delle notificazioni tra errori colpevoli ed incolpevoli del notificante, in Giurisprudenza di merito, 2007, 10, 2565

(7) V., a riguardo Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477 in Foro it. 2003, I, 13 ss con nota di R. CAPONI, op. cit.; R. CONTE, op. cit; C. DELL’AGLI, op. cit; adde, inoltre Tribunale di Roma, ord. del 12 marzo 2003 in Giur. it., 2003, 1407 il quale ha stimato, in forza del sistema di applicazione del principio sostenuto dalla Corte cost., che la notifica eseguita a mezzo posta si perfeziona per il notificante con il completamento delle modalità a lui ordinate ex lege.

(8) V., in particolare la pronuncia n. 213 del 1975 che, fra l’altro, ha puntualizzato che, nella sfera del processo civile «il diritto di difesa di ciascuna parte va contemperato con quello dell’altra, cosicché, con riguardo alle notifiche, a ragione vengono tenuti presenti non solo gli interessi del destinatario dell’atto, ma anche le esigenze del notificante, sul quale possono gravare oneri di notifica entro i termini di decadenza»; n. 76 e n. 148 del 1976 ed infine n. 192 del 1980 che avevano declarato la manifesta infondatezza di simili questioni di legittimità costituzionale della stessa posizione, sollevate nella parte in cui questa concorda di stimare irreprensibile la notificazione dalla data di spedizione della raccomandata all’accipiens e l’acclusione all’atto originale dell’avviso di ricevimento.

(9) Sulla questione, cfr., Cass. Civ., Sezioni unite, 13 gennaio 2005, n. 458

(10) Cass. Civ., Sezioni unite, 14 gennaio 2008, n. 627.

(11) V., in Gazz. Uff. n. 39, I, Serie Speciale, 30 settembre 1998; Cfr., in Foro it. 1998, I, 2601, con nota di richiami e nota di R. CAPONI; V., per un approfondimento, C. DELL’AGLI, Ancora brevi notazioni sulla illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo e terzo comma, L. 20 novembre 1982, n. 890: effettiva garanzia del notum facere nei confronti dell’accipiens alla luce della Consulta. Breve commento alla sent. 346/1998 in ANPP, 2001,1; MURRA, Ancora sulla fase di delegabilità dell’attività di impulso della notificazione in Giust. Civ., 1998, I, 1907; G. BALENA, Le notificazioni a mezzo posta dopo l’intervento della Corte costituzionale, in Giur. it., 1999, 1568; adde, inoltre TASSONE, Notificazione a mezzo del servizio postale e salvaguardia del diritto di difesa: la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo e terzo comma , L. 890/1982, in Responsabilità Civile e Previdenza, 1999, 1, 60; M. FIORINI, Notifica a mezzo posta: ai destinatari assenti occorre inviare anche la raccomandata: La breve giacenza del plico alla posta non garantiva la reale conoscenza dell’atto, in Guida al diritto, 1998, f. 39, 26; PUNZI, Funzione, scopo e risultato della notificazione: incostituzionalità delle norme sulle notificazioni degli atti a mezzo del servizio postale; TENCATI, Notificazioni postali e diritto alla difesa, in Arch. circ.1998, 970: v., altresì, F.P. LUISO, La notificazione a mezzo posta dopo l’intervento della consulta, in Giust. Civ. 1999, II, 361; A. PINCA, Notificazioni a mezzo del servizio postale: la Corte accoglie il principio della tutela del destinatario in Foro pad., 1999, I, 328; M. ROSSETTI, Notifiche a mezzo posta e diritto di difesa: è tutto oro quel che luce? in Riv. Giur. circolaz. e trasp.1999, 64; FRAULINI, Osservazioni sulla nuova disciplina della notificazione a mezzo posta dopo l’intervento della corte costituzionale in Giust. civ., 1999, I, 2253; A. FAROLFI, Notifiche a mezzo posta nel processo civile, in Le notificazioni a mezzo posta, pag. 9 ss., Suppl. vol. n. 5/2009 di Giurispudenza di merito, Giuffrè editore; L. SCARANO, Le notificazioni in Contratto Impresa/Europa, 2006, 2 CEDAM

(12) Si riproduce l’art. 8 della citata legge, nel testo anteriore all’intervento della Consulta. “Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’agente postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell’ufficio postale. L’agente postale rilascia avviso al destinatario” mediante affissione alla porta d’ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull’avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall’agente postale, è unito al piego. Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall’impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all’avviso di ricevimento, al mittente con l’indicazione «non ritirato». La notificazione si ha per eseguita, decorsi dieci giorni dalla data del deposito. Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l’ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l’impiegato postale lo dichiara sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione. La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell’avviso stesso.

(13) Tra le altre, negli stessi termini, cfr., ex plurimis, Cass. 13 novembre 1989, n. 478 e 17 febbraio 1990, n. 1504;

(14) La Corte, sine dubio, ha risolto la censura offerta con copiosa prospettazione di approvata declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma terzo della L. 20 novembre 1982, n. 890.

(15) In particolare, si veda, Corte Cost. n. 213 del 15 luglio 1975, confermata successivamente dalla giurisprudenza n. 148 del 1976, n. 57 del 1978 e n. 192 del 1980 cit;

(16) A tale proposito, il regolamento CE n. 1348/2000 del Consiglio dell’Unione Europa, datato 29 maggio 2000 elargì un notevole impegno, sostanzialmente alla “Notificazione ed alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale”, conferendo la massima garanzia sull’ “effettività” della notificazione, tesa proprio a sottrarre ad inique danneggiamenti l’attento notificante.

(17) Così Cass. civ., Sez. lavoro, 01/04/2005, n.6836; Cass. civ., Sez. Unite, 29/04/2003, n. 6632 e, non ultimo Cass. civ., Sez. V, 29/09/2004, n.19508

(18) A riguardo, in tal senso, nella fattispecie, ex art. 372 c.p.c., attesa la necessaria comprovazione e, conseguentemente, l’attendibilità del ricorso.