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Primi cenni di commento al Codice del turismo

Entra in vigore il 21 giugno 2011 il Decreto Legislativo 79/2011 che reca il Codice del turismo.

Il neo-approvato Codice non rappresenta semplicemente uno strumento di riordino di un panorama normativo stratificato e complesso, ma si pone anche come vera riforma del settore, contraddistinta dall’obbiettivo di tutelare il turista, da una parte, e di aiutare le imprese e di riqualificare l’offerta turistica, ai fini della ricerca di una maggior competitività del sistema, dall’altra.

Il testo del Decreto Legislativo è composto da 4 articoli. Al riguardo, merita particolare attenzione l’articolo 1, che approva l’Allegato I contenente il Codice che disciplina l’ordinamento ed il mercato del turismo, e l’articolo 2 recante la normativa relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio.

Il Codice, in primo luogo, riconosce in capo allo Stato la competenza legislativa in materia di turismo, quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di un’autonoma competenza legislativa statale o concorrente e, in ogni caso, laddove lo richiedono esigenze di carattere unitario.

I Titoli II, III e IV sono invece dedicati alla disciplina degli operatori del settore turistico e contengono la definizione di “impresa turistica”, di “professione turistica” e di “agenzia di viaggio e turismo”.

In particolare, il Codice dispone a favore degli operatori turistici alcune rilevanti misure di semplificazione, che consentiranno di poter avviare o modificare l’attività mediante una semplice comunicazione denominata “segnalazione certificata di inizio attività o s.c.i.a.” da presentare avanti uno sportello unico appositamente creato.

Di particolare rilievo, inoltre, è la previsione che stabilisce che nella licenza di esercizio di attività ricettiva è compresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate.

Altra disposizione innovativa, riguarda l’introduzione, su base nazionale, di un sistema uniforme di rating che consenta la misurazione e la valutazione del servizio offerto dagli operatori del settore e che sarà basato su criteri che verranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In materia di prezzi, invece, il nuovo Codice sancisce il principio della libera determinazione dei prezzi da parte degli operatori, salvo l’obbligo di comunicazione alle competenti istituzioni.

La parte più sensibile della normativa è contenuta poi all’interno del Titolo VI del Codice, che regola i rapporti tra operatori, intermediari e clienti, nonché gli aspetti relativi alla responsabilità per danni.

La relativa disciplina è ispirata alla tutela del turista quale consumatore non attrezzato a risolvere in autonomia i problemi che si verificano durante la vacanza, in un luogo lontano dalla propria dimora, e tendenzialmente incline a subire il disservizio, al fine di non rinunciare al breve lasso di tempo a disposizione per la vacanza stessa.

Il Titolo VI, in primo luogo, fissa alcuni punti fondamentali della disciplina dei rapporti tra operatori e privati:

a. il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi, di cui una copia deve essere consegnata al turista;

b. nel contratto deve essere indicato l’importo versato al momento della sottoscrizione, che non può in ogni caso essere superiore al 25% del prezzo;

c. la revisione del prezzo è ammessa solo quando prevista nel contratto e, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo salvo, nell’ipotesi contraria, la facoltà a favore del turista di recedere dal contratto;

d. quando, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi non può essere effettuata, l’organizzatore si impegna a predisporre soluzioni alternative non comportanti oneri a carico del turista, salvo il diritto al risarcimento dei danni;

e. sono considerati inadempimenti, ai fini del risarcimento dei danni, le difformità rispetto agli standard qualitativi del servizio, promessi o pubblicizzati.

In materia di responsabilità per danni alla persona, altro aspetto sensibile della disciplina, il Codice condiziona il diritto al risarcimento del danno ad un termine di prescrizione di 3 anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di 18 o 12 mesi per quanto riguarda l’inadempimento di prestazioni di trasporto, e sancisce la nullità di ogni patto che stabilisca limiti al risarcimento del danno.

Limitazioni al risarcimento dei danni, invece, possono essere convenute per iscritto dalle parti, fatta salva l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, in caso di risarcimento dei danni diversi da quelli alla persona. In questo caso, il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo di partenza.

Il Codice introduce poi un’importante novità disciplinando espressamente la fattispecie del “danno da vacanza rovinata”, riconoscendo in capo al turista, in caso di inadempimento di prestazioni di non scarsa importanza, il diritto di domandare, oltre e indipendentemente alla risoluzione del contratto, il risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

La tutela per il turista è ulteriormente rafforzata dall’art. 51 che impone all’operatore turistico di stipulare – anche in forma consorziata – un’apposita polizza assicurativa che tenga indenne il turista da qualsiasi rischio connesso con il viaggio-vacanza. L’incentivo a stipulare la predetta polizza assicurativa viene poi sancito dalla necessità di menzionare la sua sussistenza nel contratto di vendita di pacchetti turistici.

L’art. 2 del Decreto Legislativo contiene invece la disciplina relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanza di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio.

Al riguardo, meritano di essere segnalate alcune previsioni dettate a tutela del consumatore:

a. il diritto del consumatore di recedere dal contratto, senza specificare il motivo, entro un periodo di 14 giorni dalla sottoscrizione;

b. la nullità di tutte le clausole contrattuali di rinuncia del consumatore ai diritti riconosciuti al medesimo dal testo di legge;

c. la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza del consumatore in caso di controversia;

d. l’applicazione necessaria delle previsioni dettate dal Decreto Legislativo anche nel caso in cui le parti abbiano scelto una legislazione diversa da quella italiana.

Infine, occorre segnalare che l’entrata in vigore del Decreto Legislativo in commento determina l’abrogazione degli artt. 82 – 100 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), che dettavano la precedente disciplina in materia di servizi turistici.

Entra in vigore il 21 giugno 2011 il Decreto Legislativo 79/2011 che reca il Codice del turismo.

Il neo-approvato Codice non rappresenta semplicemente uno strumento di riordino di un panorama normativo stratificato e complesso, ma si pone anche come vera riforma del settore, contraddistinta dall’obbiettivo di tutelare il turista, da una parte, e di aiutare le imprese e di riqualificare l’offerta turistica, ai fini della ricerca di una maggior competitività del sistema, dall’altra.

Il testo del Decreto Legislativo è composto da 4 articoli. Al riguardo, merita particolare attenzione l’articolo 1, che approva l’Allegato I contenente il Codice che disciplina l’ordinamento ed il mercato del turismo, e l’articolo 2 recante la normativa relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio.

Il Codice, in primo luogo, riconosce in capo allo Stato la competenza legislativa in materia di turismo, quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di un’autonoma competenza legislativa statale o concorrente e, in ogni caso, laddove lo richiedono esigenze di carattere unitario.

I Titoli II, III e IV sono invece dedicati alla disciplina degli operatori del settore turistico e contengono la definizione di “impresa turistica”, di “professione turistica” e di “agenzia di viaggio e turismo”.

In particolare, il Codice dispone a favore degli operatori turistici alcune rilevanti misure di semplificazione, che consentiranno di poter avviare o modificare l’attività mediante una semplice comunicazione denominata “segnalazione certificata di inizio attività o s.c.i.a.” da presentare avanti uno sportello unico appositamente creato.

Di particolare rilievo, inoltre, è la previsione che stabilisce che nella licenza di esercizio di attività ricettiva è compresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate.

Altra disposizione innovativa, riguarda l’introduzione, su base nazionale, di un sistema uniforme di rating che consenta la misurazione e la valutazione del servizio offerto dagli operatori del settore e che sarà basato su criteri che verranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In materia di prezzi, invece, il nuovo Codice sancisce il principio della libera determinazione dei prezzi da parte degli operatori, salvo l’obbligo di comunicazione alle competenti istituzioni.

La parte più sensibile della normativa è contenuta poi all’interno del Titolo VI del Codice, che regola i rapporti tra operatori, intermediari e clienti, nonché gli aspetti relativi alla responsabilità per danni.

La relativa disciplina è ispirata alla tutela del turista quale consumatore non attrezzato a risolvere in autonomia i problemi che si verificano durante la vacanza, in un luogo lontano dalla propria dimora, e tendenzialmente incline a subire il disservizio, al fine di non rinunciare al breve lasso di tempo a disposizione per la vacanza stessa.

Il Titolo VI, in primo luogo, fissa alcuni punti fondamentali della disciplina dei rapporti tra operatori e privati:

a. il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi, di cui una copia deve essere consegnata al turista;

b. nel contratto deve essere indicato l’importo versato al momento della sottoscrizione, che non può in ogni caso essere superiore al 25% del prezzo;

c. la revisione del prezzo è ammessa solo quando prevista nel contratto e, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo salvo, nell’ipotesi contraria, la facoltà a favore del turista di recedere dal contratto;

d. quando, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi non può essere effettuata, l’organizzatore si impegna a predisporre soluzioni alternative non comportanti oneri a carico del turista, salvo il diritto al risarcimento dei danni;

e. sono considerati inadempimenti, ai fini del risarcimento dei danni, le difformità rispetto agli standard qualitativi del servizio, promessi o pubblicizzati.

In materia di responsabilità per danni alla persona, altro aspetto sensibile della disciplina, il Codice condiziona il diritto al risarcimento del danno ad un termine di prescrizione di 3 anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di 18 o 12 mesi per quanto riguarda l’inadempimento di prestazioni di trasporto, e sancisce la nullità di ogni patto che stabilisca limiti al risarcimento del danno.

Limitazioni al risarcimento dei danni, invece, possono essere convenute per iscritto dalle parti, fatta salva l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, in caso di risarcimento dei danni diversi da quelli alla persona. In questo caso, il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo di partenza.

Il Codice introduce poi un’importante novità disciplinando espressamente la fattispecie del “danno da vacanza rovinata”, riconoscendo in capo al turista, in caso di inadempimento di prestazioni di non scarsa importanza, il diritto di domandare, oltre e indipendentemente alla risoluzione del contratto, il risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

La tutela per il turista è ulteriormente rafforzata dall’art. 51 che impone all’operatore turistico di stipulare – anche in forma consorziata – un’apposita polizza assicurativa che tenga indenne il turista da qualsiasi rischio connesso con il viaggio-vacanza. L’incentivo a stipulare la predetta polizza assicurativa viene poi sancito dalla necessità di menzionare la sua sussistenza nel contratto di vendita di pacchetti turistici.

L’art. 2 del Decreto Legislativo contiene invece la disciplina relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanza di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio.

Al riguardo, meritano di essere segnalate alcune previsioni dettate a tutela del consumatore:

a. il diritto del consumatore di recedere dal contratto, senza specificare il motivo, entro un periodo di 14 giorni dalla sottoscrizione;

b. la nullità di tutte le clausole contrattuali di rinuncia del consumatore ai diritti riconosciuti al medesimo dal testo di legge;

c. la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza del consumatore in caso di controversia;

d. l’applicazione necessaria delle previsioni dettate dal Decreto Legislativo anche nel caso in cui le parti abbiano scelto una legislazione diversa da quella italiana.

Infine, occorre segnalare che l’entrata in vigore del Decreto Legislativo in commento determina l’abrogazione degli artt. 82 – 100 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), che dettavano la precedente disciplina in materia di servizi turistici.