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Avvocati-dipendenti: ci voleva il capo dello Stato a .... spazzare via ogni dubbio

[Vice Presidente U.N.A.E.P. - Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici- Atto costitutivo per notaio Dobici Bertone del 6.10.71 rep. 718018.Cod.fisc.96111300586 Organismo sindacale rappresentativo di categoria. Riconoscimento del Min. Lavoro n.14399/88]

 

Il Capo dello Stato, con proprio decreto del 31 maggio 2011, reso noto il 22 giugno 2011, ha deciso: “sì al rimborso dell’iscrizione annuale all’Elenco Speciale annesso all’Albo” per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, bollando come “irragionevole e viziata da eccesso di potere” ogni contraria decisione della giurisprudenza contabile.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era stato proposto da alcuni iscritti alla scrivente Associazione, che rappresenta circa 6.000 avvocati dipendenti della pubblica amministrazione, in conseguenza del mancato riconoscimento del diritto al rimborso, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di Cassazione e di merito.

UNAEP aveva già provveduto sin dallo scorso anno a “lanciare l’allarme”, mettendo in guardia le amministrazioni dal perseverare nell’errore cui erano state indotte da alcune Sezioni Regionali della Corte dei Conti (Le Avvocature pubbliche fra questioni nuove e nodi irrisolti. – Sottotitolo: il valore delle fonti, la Cassazione e la Corte dei Conti, in Riv. Trim. Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, n. 1, 2010, pag. 179 ss.), evidenziando l’incompetenza di esse in tale materia, e il pericolo di costose conseguenze sull’erario a causa delle spese di condanna ai numerosi (e costosi) contenziosi da parte dei lavoratori, al solo fine di vedere affermato un elementare diritto: quello di ricevere dal datore di lavoro le risorse necessarie per l’espletamento del sinallagma lavorativo dallo stesso richiesto.

Ad un anno esatto di distanza dalla predetta pubblicazione, dapprima il Tribunale del Lavoro di Treviso (sentenza n. 563 del 26/11/2010), poi le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (delib. 1/CONTR/11 del 13/1/2011), il Tribunale del Lavoro di Potenza (sentenza 152 del 25/1/2011), ed infine il Capo dello Stato, hanno affermato con chiarezza e definitività, che tale rimborso è dovuto al lavoratore che ha anticipato la somma.

Con il decreto in esame, il Presidente della Repubblica ha concluso nell’unica maniera possibile, utilizzando il buon senso prima ancora del diritto: l’iscrizione del dipendente all’Albo è funzionale ad una attività professionale svolta con vincolo di esclusività assoluta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente. Ne consegue che i costi gravano sulla P.A che ne beneficia in via esclusiva.

La conseguenza è che le P.A. sono tenute al pagamento degli arretrati, maggiorati da interessi trattandosi di detenzione indebita di denaro del dipendente, oltre alle spese di soccombenza.

Può darsi che ora, con altrettanto buon senso, la Corte dei Conti dopo aver “irragionevolmente” ed “eccedendo i propri poteri” indotto ad errori, ammetta la propria responsabilità di ogni spesa sostenuta dalle P.A. per negare l’evidenza del diritto.

[Vice Presidente U.N.A.E.P. - Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici- Atto costitutivo per notaio Dobici Bertone del 6.10.71 rep. 718018.Cod.fisc.96111300586 Organismo sindacale rappresentativo di categoria. Riconoscimento del Min. Lavoro n.14399/88]

 

Il Capo dello Stato, con proprio decreto del 31 maggio 2011, reso noto il 22 giugno 2011, ha deciso: “sì al rimborso dell’iscrizione annuale all’Elenco Speciale annesso all’Albo” per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, bollando come “irragionevole e viziata da eccesso di potere” ogni contraria decisione della giurisprudenza contabile.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era stato proposto da alcuni iscritti alla scrivente Associazione, che rappresenta circa 6.000 avvocati dipendenti della pubblica amministrazione, in conseguenza del mancato riconoscimento del diritto al rimborso, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di Cassazione e di merito.

UNAEP aveva già provveduto sin dallo scorso anno a “lanciare l’allarme”, mettendo in guardia le amministrazioni dal perseverare nell’errore cui erano state indotte da alcune Sezioni Regionali della Corte dei Conti (Le Avvocature pubbliche fra questioni nuove e nodi irrisolti. – Sottotitolo: il valore delle fonti, la Cassazione e la Corte dei Conti, in Riv. Trim. Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, n. 1, 2010, pag. 179 ss.), evidenziando l’incompetenza di esse in tale materia, e il pericolo di costose conseguenze sull’erario a causa delle spese di condanna ai numerosi (e costosi) contenziosi da parte dei lavoratori, al solo fine di vedere affermato un elementare diritto: quello di ricevere dal datore di lavoro le risorse necessarie per l’espletamento del sinallagma lavorativo dallo stesso richiesto.

Ad un anno esatto di distanza dalla predetta pubblicazione, dapprima il Tribunale del Lavoro di Treviso (sentenza n. 563 del 26/11/2010), poi le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (delib. 1/CONTR/11 del 13/1/2011), il Tribunale del Lavoro di Potenza (sentenza 152 del 25/1/2011), ed infine il Capo dello Stato, hanno affermato con chiarezza e definitività, che tale rimborso è dovuto al lavoratore che ha anticipato la somma.

Con il decreto in esame, il Presidente della Repubblica ha concluso nell’unica maniera possibile, utilizzando il buon senso prima ancora del diritto: l’iscrizione del dipendente all’Albo è funzionale ad una attività professionale svolta con vincolo di esclusività assoluta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente. Ne consegue che i costi gravano sulla P.A che ne beneficia in via esclusiva.

La conseguenza è che le P.A. sono tenute al pagamento degli arretrati, maggiorati da interessi trattandosi di detenzione indebita di denaro del dipendente, oltre alle spese di soccombenza.

Può darsi che ora, con altrettanto buon senso, la Corte dei Conti dopo aver “irragionevolmente” ed “eccedendo i propri poteri” indotto ad errori, ammetta la propria responsabilità di ogni spesa sostenuta dalle P.A. per negare l’evidenza del diritto.