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Revirement della Suprema Corte: nessuna tutela per il lavoratore subordinato (massaggiatiore sportivo) in ipotesi di trasferimento del titolo sportivo - ex art. 52, c. 6 n.o.i.f .- in ambito F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio)

In tema si era già argomentato (articolo pubblicato il 18 marzo 2009) alla luce di una pronuncia resa dalla Corte d’Appello di Torino nel 2008, ma che, tuttavia, a seguito di un recentissimo intervento operato dalla Suprema Corte, si rivela, ad oggi, tamquam non esset.

È opportuno, pertanto, procedere, per così dire, ad un doveroso aggiornamento in ordine alla fattispecie, non senza prima aver ricostruito, a beneficio dei lettori, i fatti e le circostanze che ne hanno caratterizzato le precedenti fasi giustiziali.

Un dipendente della società sportiva Torino Calcio S.p.a., dopo ben otto anni di attività professionale svolta in funzione e con mansioni di massaggiatore sportivo, fu licenziato in data 10 ottobre 2005.

È da sottolineare che, nelle more del licenziamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52, c.6, N.O.I.F. (in caso di non ammissione di una società sportiva al campionato di Serie A e B -sino alla s.s. 2007/08 anche di Serie C 1, ora Prima Divisione- la F.I.G.C. può attribuire il titolo sportivo, inferiore di due categorie (sino alla s.s. 2007/08, di una categoria), rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa, ad altra società avente sede nella stessa città della società non ammessa e che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale) il Torino F.C. S.p.a. aveva rilevato il titolo sportivo del Torino Calcio S.p.a. (per mera completezza espositiva, é doveroso precisare che l’applicazione della richiamata disposizione regolamentare, con riferimento all’attuale s.s. 2011/2012, a causa di esigenze legate alla riorganizzazione dei campionati professionistici nell’immediato futuro, è stata sospesa, cfr. C.U. F.I.G.C. n. 173/A del 20 maggio 2011).

Pertanto, il lavoratore evocò in giudizio il Torino F.C. S.p.a. dinanzi al giudice del lavoro di Torino al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del licenziamento intimatogli, assumendo che, in ogni caso, con quest’ultima società sportiva, poteva ritenersi pacificamente instaurato un rapporto di lavoro subordinato in ragione:

a) dell’intervenuto trasferimento d’azienda dal Torino Calcio S.p.a. al Torino F.C. S.p.a.;

b) dell’attività di fatto comunque svolta in favore del Torino F.C. S.p.a.

Tuttavia, l’organo giustiziale di prime cure non accolse la domanda, per cui il lavoratore si vi de costretto ad appellare il provvedimento dinanzi alla Corte d’Appello di Torino.

In questa occasione, invero, le ragioni addotte dal lavoratore furono condivise e infatti il giudice di secondo grado, con sentenza depositata il 4 novembre 2008, affermò che nonostante l’applicazione dell’art. 52, c. 6, N.O.I.F. non postulasse, nei riguardi della società sportiva subentrante, l’acquisizione dell’intera azienda e il pagamento dei debiti contratti dalla vecchia compagine societaria, non per questo poteva escludersi il perfezionamento di un vero e proprio trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., con tutti i conseguenti benefici in capo al lavoratore sotto il profilo della conservazione del proprio posto di lavoro.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il mero trasferimento del titolo sportivo non costituisce solo un asettico riconoscimento, da parte della F.I.G.C., di quelle “condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato” (art. 52 N.O.I.F., consultabile sul website www.figc.it, sez. F.I.G.C./NORME), ma in esso deve essere individuato un trasferimento del patrimonio immateriale della società che ne sia stata privata, ovvero di un patrimonio che non richiama soltanto il concetto di eredità morale, ma che sottende anche un preciso valore economico.

In questo senso, dunque, la Corte d’Appello di Torino ha ravvisato la sussistenza proprio di quella “continuità aziendale” che l’art. 52, c. 6, N.O.I.F. richiede alla società sportiva di nuova costituzione in stretta connessione con l’acquisizione del titolo sportivo appartenuto ad altra.

Di conseguenza, ad avviso de giudice di secondo grado, anche il rapporto di lavoro del massaggiatore doveva ritenersi perpetuato, in via automatica, con il nuovo datore di lavoro (Torino F.C. S.p.a.), unitamente alla conservazione di tutti i relativi diritti.

Il Torino F.C. S.p.a., e non avrebbe potuto essere altrimenti, con ricorso in Cassazione, ha impugnato la decisione assunta in grado di appello contestando il fatto che la mera attribuzione del titolo sportivo ex art. 52, c. 6. N.O.I.F., senza alcun trasferimento dei mezzi organizzati per l’esercizio dell’impresa, potesse configurare un vero e proprio trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c..

La S.C. con decisione n. 15094/2011, depositata in data 8 luglio 2011, convenendo con la tesi sostenuta dal Torino F.C. S.p.a. ne ha integralmente accolto il ricorso.

L’iter logico-argomentativo posto alla base del provvedimento assunto dal giudice di legittimità si rivela di particolare interesse perché, ai fini della individuazione della ratio sottesa al citato art. 2112 c.c. e alla conseguente relativa applicabilità o meno alla vicenda di cui trattasi, ha richiamato l’elaborazione giurisprudenziale comunitaria intervenuta in tema specifico.

Al riguardo, è stato osservato che, in base alla legislazione comunitaria, “è considerato come trasferimento d’azienda ai sensi della direttiva 29 giugno 1998 n. 98/50/CE quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria”; ne consegue che il trasferimento deve riguardare un’entità economica strutturata in modo stabile, in seno alla quale assume rilievo decisivo il complesso organizzato di persone e di elementi patrimoniali materiali e immateriali che consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo.

Ebbene, la S.C., estendendo l’ambito di applicazione del richiamato principio al caso di specie, ha ritenuto che l’esclusivo trasferimento del titolo sportivo da una compagine societaria ad altra (ex art. 52, c. 6, N.O.I.F.) non sia idoneo a realizzare e non integri gli estremi di un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., contrariamente a quanto aveva assunto la Corte d’Appello di Torino.

Invero, la Corte di Cassazione ha precisato che il titolo sportivo costituisce solo uno degli elementi che concorrono a dare vita all’assetto organizzativo di una società sportiva il quale, dunque, non può assumersi compiutamente approntato in assenza di altri elementi fondamentali quali il “parco tesserati” (atleti, tecnici, massaggiatori, ecc.) e/o eventuali altri significativi beni materiali individuabili.

Se ne evince che la fattispecie disciplinata dall’art 2112 c.c. può ritenersi realizzata nella misura in cui il nucleo organizzativo complesso tipico di una determinata società sportiva rimanga invariato anche con riferimento e rispetto a quella beneficiaria del trasferimento del titolo sportivo, nel caso di specie, il Torino F.C. S.p.a.

Tale circostanza, avuto riguardo alla vicenda di cui trattasi, ad avviso della S.C. non è emersa, non essendo condivisibile l’assunto per cui il mero trasferimento del titolo sportivo, ovvero di un patrimonio immateriale appartenuto ad altra società sportiva, richiami non soltanto il concetto di eredità morale, ma anche un preciso valore economico; tanto più non é nemmeno certo che verso la nuova compagine societaria confluiscano, ad esempio, i medesimi accordi di sponsorizzazione, le medesime potenzialità di commercializzazione dei diritti audiovisivi o, finanche, il medesimo bacino di tifoseria.

In definitiva la S.C. ha elaborato il seguente principio di diritto: “Ai fini della disciplina di cui all’art. 2112 c.c., non integra la fattispecie trasferimento d’azienda l’assegnazione, da parte della F.I.G.C., ad una diversa società, nel caso di esclusione di altra dai campionati professionistici, del titolo sportivo necessario per partecipare a un campionato di categoria inferiore, ma é necessario il trasferimento, dall’una all’altra società, dell’organizzazione di mezzi e servizi necessari per lo svolgimento dell’attività sportiva”.

In tema si era già argomentato (articolo pubblicato il 18 marzo 2009) alla luce di una pronuncia resa dalla Corte d’Appello di Torino nel 2008, ma che, tuttavia, a seguito di un recentissimo intervento operato dalla Suprema Corte, si rivela, ad oggi, tamquam non esset.

È opportuno, pertanto, procedere, per così dire, ad un doveroso aggiornamento in ordine alla fattispecie, non senza prima aver ricostruito, a beneficio dei lettori, i fatti e le circostanze che ne hanno caratterizzato le precedenti fasi giustiziali.

Un dipendente della società sportiva Torino Calcio S.p.a., dopo ben otto anni di attività professionale svolta in funzione e con mansioni di massaggiatore sportivo, fu licenziato in data 10 ottobre 2005.

È da sottolineare che, nelle more del licenziamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52, c.6, N.O.I.F. (in caso di non ammissione di una società sportiva al campionato di Serie A e B -sino alla s.s. 2007/08 anche di Serie C 1, ora Prima Divisione- la F.I.G.C. può attribuire il titolo sportivo, inferiore di due categorie (sino alla s.s. 2007/08, di una categoria), rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa, ad altra società avente sede nella stessa città della società non ammessa e che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale) il Torino F.C. S.p.a. aveva rilevato il titolo sportivo del Torino Calcio S.p.a. (per mera completezza espositiva, é doveroso precisare che l’applicazione della richiamata disposizione regolamentare, con riferimento all’attuale s.s. 2011/2012, a causa di esigenze legate alla riorganizzazione dei campionati professionistici nell’immediato futuro, è stata sospesa, cfr. C.U. F.I.G.C. n. 173/A del 20 maggio 2011).

Pertanto, il lavoratore evocò in giudizio il Torino F.C. S.p.a. dinanzi al giudice del lavoro di Torino al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del licenziamento intimatogli, assumendo che, in ogni caso, con quest’ultima società sportiva, poteva ritenersi pacificamente instaurato un rapporto di lavoro subordinato in ragione:

a) dell’intervenuto trasferimento d’azienda dal Torino Calcio S.p.a. al Torino F.C. S.p.a.;

b) dell’attività di fatto comunque svolta in favore del Torino F.C. S.p.a.

Tuttavia, l’organo giustiziale di prime cure non accolse la domanda, per cui il lavoratore si vi de costretto ad appellare il provvedimento dinanzi alla Corte d’Appello di Torino.

In questa occasione, invero, le ragioni addotte dal lavoratore furono condivise e infatti il giudice di secondo grado, con sentenza depositata il 4 novembre 2008, affermò che nonostante l’applicazione dell’art. 52, c. 6, N.O.I.F. non postulasse, nei riguardi della società sportiva subentrante, l’acquisizione dell’intera azienda e il pagamento dei debiti contratti dalla vecchia compagine societaria, non per questo poteva escludersi il perfezionamento di un vero e proprio trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., con tutti i conseguenti benefici in capo al lavoratore sotto il profilo della conservazione del proprio posto di lavoro.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il mero trasferimento del titolo sportivo non costituisce solo un asettico riconoscimento, da parte della F.I.G.C., di quelle “condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato” (art. 52 N.O.I.F., consultabile sul website www.figc.it, sez. F.I.G.C./NORME), ma in esso deve essere individuato un trasferimento del patrimonio immateriale della società che ne sia stata privata, ovvero di un patrimonio che non richiama soltanto il concetto di eredità morale, ma che sottende anche un preciso valore economico.

In questo senso, dunque, la Corte d’Appello di Torino ha ravvisato la sussistenza proprio di quella “continuità aziendale” che l’art. 52, c. 6, N.O.I.F. richiede alla società sportiva di nuova costituzione in stretta connessione con l’acquisizione del titolo sportivo appartenuto ad altra.

Di conseguenza, ad avviso de giudice di secondo grado, anche il rapporto di lavoro del massaggiatore doveva ritenersi perpetuato, in via automatica, con il nuovo datore di lavoro (Torino F.C. S.p.a.), unitamente alla conservazione di tutti i relativi diritti.

Il Torino F.C. S.p.a., e non avrebbe potuto essere altrimenti, con ricorso in Cassazione, ha impugnato la decisione assunta in grado di appello contestando il fatto che la mera attribuzione del titolo sportivo ex art. 52, c. 6. N.O.I.F., senza alcun trasferimento dei mezzi organizzati per l’esercizio dell’impresa, potesse configurare un vero e proprio trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c..

La S.C. con decisione n. 15094/2011, depositata in data 8 luglio 2011, convenendo con la tesi sostenuta dal Torino F.C. S.p.a. ne ha integralmente accolto il ricorso.

L’iter logico-argomentativo posto alla base del provvedimento assunto dal giudice di legittimità si rivela di particolare interesse perché, ai fini della individuazione della ratio sottesa al citato art. 2112 c.c. e alla conseguente relativa applicabilità o meno alla vicenda di cui trattasi, ha richiamato l’elaborazione giurisprudenziale comunitaria intervenuta in tema specifico.

Al riguardo, è stato osservato che, in base alla legislazione comunitaria, “è considerato come trasferimento d’azienda ai sensi della direttiva 29 giugno 1998 n. 98/50/CE quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria”; ne consegue che il trasferimento deve riguardare un’entità economica strutturata in modo stabile, in seno alla quale assume rilievo decisivo il complesso organizzato di persone e di elementi patrimoniali materiali e immateriali che consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo.

Ebbene, la S.C., estendendo l’ambito di applicazione del richiamato principio al caso di specie, ha ritenuto che l’esclusivo trasferimento del titolo sportivo da una compagine societaria ad altra (ex art. 52, c. 6, N.O.I.F.) non sia idoneo a realizzare e non integri gli estremi di un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., contrariamente a quanto aveva assunto la Corte d’Appello di Torino.

Invero, la Corte di Cassazione ha precisato che il titolo sportivo costituisce solo uno degli elementi che concorrono a dare vita all’assetto organizzativo di una società sportiva il quale, dunque, non può assumersi compiutamente approntato in assenza di altri elementi fondamentali quali il “parco tesserati” (atleti, tecnici, massaggiatori, ecc.) e/o eventuali altri significativi beni materiali individuabili.

Se ne evince che la fattispecie disciplinata dall’art 2112 c.c. può ritenersi realizzata nella misura in cui il nucleo organizzativo complesso tipico di una determinata società sportiva rimanga invariato anche con riferimento e rispetto a quella beneficiaria del trasferimento del titolo sportivo, nel caso di specie, il Torino F.C. S.p.a.

Tale circostanza, avuto riguardo alla vicenda di cui trattasi, ad avviso della S.C. non è emersa, non essendo condivisibile l’assunto per cui il mero trasferimento del titolo sportivo, ovvero di un patrimonio immateriale appartenuto ad altra società sportiva, richiami non soltanto il concetto di eredità morale, ma anche un preciso valore economico; tanto più non é nemmeno certo che verso la nuova compagine societaria confluiscano, ad esempio, i medesimi accordi di sponsorizzazione, le medesime potenzialità di commercializzazione dei diritti audiovisivi o, finanche, il medesimo bacino di tifoseria.

In definitiva la S.C. ha elaborato il seguente principio di diritto: “Ai fini della disciplina di cui all’art. 2112 c.c., non integra la fattispecie trasferimento d’azienda l’assegnazione, da parte della F.I.G.C., ad una diversa società, nel caso di esclusione di altra dai campionati professionistici, del titolo sportivo necessario per partecipare a un campionato di categoria inferiore, ma é necessario il trasferimento, dall’una all’altra società, dell’organizzazione di mezzi e servizi necessari per lo svolgimento dell’attività sportiva”.