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Il quadro europeo della mediazione: breve analisi di diritto comparato

Le tecniche alternative di risoluzione delle controversie, indicate genericamente con l’acronimo ADR (Alternative Dispute Resolution) rappresentano una soluzione che sta evolvendo notevolmente negli ultimi anni, sia a livello europeo, sia a livello internazionale.

Il cardine normativo per gli Stati Membri dell’UE è indubbiamente rappresentato dalla direttiva 2008/52/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 relativa a “ Determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale” in cui, all’art. 3, vengono definiti sia il concetto di “mediazione” sia quello della figura del mediatore ponendo l’accento sulla necessità da parte di quest’ultimo di porre in essere un procedimento efficace ed imparziale con competenza.

La forte richiesta espressa dall’ Unione richiama gli Stati Membri ad attuare le disposizioni legislative anteriormente al 21 maggio 2011 incoraggiando il ricorso allo strumento della mediazione attraverso norme fondamentali che:

- Obbliga gli Stati membri a favorire la formazione dei mediatori e a garantire una qualità elevata della mediazione

- Viene attribuito all’organo giurisdizionale il diritto di invitare le parti a ricorrere alla mediazione

- Gli accordi previsti nella mediazione vengono resi esecutivi nel momento in cui entrambe le parti ne facciano richiesta

- Presupposto della mediazione è la riservatezza

- Nonostante la scelta della mediazione le parti hanno la successiva possibilità di ricorrere alla Giustizia statale

- Risulta pertanto interessante attuare un confronto circa lo stato attuale della mediazione nei Paesi Membri dell’Unione Europea

Partiamo dall’analisi dell’evoluzione normativa in Italia.

Con l’introduzione dalla legge n. 192 del 1998 e dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le controversie nascenti da contratti di subfornitura, le Camere di Commercio hanno istituito gli sportelli di conciliazione e con la legge n. 281 del 1998 che prevede che le associazioni di categoria, prima di adire il giudice, possono attivare la conciliazione davanti alle Commissioni conciliative delle Camere di Commercio vengono istituite Commissioni conciliative per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori. Il D.Lgs. n.5/2003 ha recepito l’esigenza di gestire le controversie in maniera diversa rispetto alla logica contenziosa, introducendo nella riforma del diritto societario, per la prima volta nel nostro ordinamento, i principi cardine cui dovranno ispirarsi gli Organismi di Conciliazione Pubblici e Privati. Con la Legge Delega n.69 del 18/06/2009 la mediazione diviene finalizzata alla conciliazione (art.60). Il D.Lgs. n.28/2010 in vigore dal 20 marzo 2010 il tentativo di mediazione assume il carattere di obbligatorietà (art. 5) eccetto che in materie di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicolo e natanti ( proroga di 12 mesi - D.L. n. 225/2010).

Con il Decreto Ministeriale 180/2010 sono disciplinati: l’istituzione del registro degli Organismi; i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonchè la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro; l’istituzione dell’elenco enti formatori; i criteri e le modalità di iscrizione nell’elenco, nonche’ la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall’elenco; l’ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi

La mediazione diviene quindi uno strumento alternativo rapido (artt. 6-7), economico art.17 e art.20), semplice/informale (art.3, art.4, art.8), basato sull’accordo tra le parti (artt.11-12) e riservato (artt.9-10).

Analizziamo ora il quadro europeo.

In Austria si può ricorrere alla mediazione per risolvere qualsiasi controversia; la mediazione non è un servizio gratuito; i mediatori sono iscritti nel registro come esperti ma non esiste un codice deontologico o un regolamento specifico; l’accordo raggiunto in sede di mediazione deve essere reso esecutivo da un notaio o da un tribunale civile.

Inghilterra e Galles sono dotati di una specifica organizzazione ed è il Ministero della Giustizia a promuovere specifiche politiche in materia di mediazione identificabile in due principali organi: il Civil Mediation Council ed il Family Mediation Council.

I settori principali in cui si ricorre alla mediazione sono il diritto civile, commerciale e di famiglia nonché quello del lavoro e della vita in comunità. Esistono procedure specifiche per la mediazione civile e per quella familiare, entrambe interamente volontarie. Per i mediatori non è previsto un codice disciplinare.

Le parti che hanno, raggiunto un accordo possono rivolgersi al giudice affinché questo, dopo aver approvato l’accordo lo trasformi in un provvedimento vincolante (consent order).

La Scozia è dotata di una vera e propria rete di mediazione e la Legal System Division, Constitution, Law and Courts Directorate è responsabile di tutte le politiche in materia di mediazione. La mediazione è prevista per tutti i settori del diritto anche se i ricorsi più frequenti riguardano il diritto di famiglia, il settore delle costruzioni e la responsabilità iatrogena. Tutti i mediatori sono tenuti a rispettare un codice deontologico e il costo della mediazione non è regolato dallo Stato anche se solitamente è una procedura gratuita nel caso in cui riguardi minori. L’accordo raggiunto diventa esecutivo dopo averne fatto richiesta agli organi competenti.

L’Irlanda del Nord non è dotata di un sistema governativo responsabile della mediazione ma esiste un servizio di risoluzione delle controversie che si avvale di solicitor e barrister formati specificatamente per svolgere la funzione di mediatori. La mediazione opera prevalentemente in ambito civile e commerciale e per le questioni riguardanti la famiglia, il lavoro e la comunità. Un accordo raggiunto e sottoscritto da entrambe le parti acquista la stessa valenza di una controversia risolta in tribunale.

In Belgio la mediazione viene considerata un valido strumento di risoluzione delle controversie; è ammissibile in ambito civile, commerciale, del lavoro e rappresenta una scelta volontaria delle parti. Esiste, per i mediatori, un codice disciplinare detto “codice di buona condotta”. L’accordo sottoscritto dalle parti viene equiparato ad una sentenza; alternativamente all’omologazione è possibile la trascrizione con atto notarile.

La Finlandia è caratterizzata da un sistema di mediazione che viene impiegato sia nelle cause civili, sia in quelle penali anche se in quest’ultimo ambito è necessario il consenso volontario e personale di entrambe le parti. La mediazione è un servizio gratuito nelle cause penali.

In Francia, le parti possono ricorrere allo strumento della mediazione in tutti i settori del diritto; tale procedura si applica nelle cause familiari, nelle controversie di modico valore ed il ricorso ad essa è soggetto al consenso delle parti. A livello nazionale non esiste un vero e proprio codice deontologico anche se la Camera di Commercio e dell’Industria di Parigi si occupa della corretta applicazione. La mediazione stragiudiziale o giudiziale non è gratuita ed è il giudice a fissare l’entità del deposito e del compenso.

In Portogallo è stato istituito un ente statale preposto alla regolazione dell’attività di mediazione: il GRAL ( Gabinete para a Resolução Alternativa de Litigios). Il ricorso alla mediazione è ammesso in alcuni settori, in particolare per le questioni di famiglia, del lavoro e del diritto penale ed è assolutamente facoltativo.

La Romania è dotata di un Consiluil de Mediere responsabile delle procedure di mediazione ammissibile nelle controversie in materia civile, penale e di diritto di famiglia e per controversie che coinvolgano i consumatori o riguardanti i diritti disponibili. Il ricorso alla mediazione é volontario, tuttavia esistono disposizioni per cui i giudici sono tenuti ad informare le parti della possibilitá di ricorrere a questa procedura. Il codice deontologico dei mediatori è stato approvato nel 2007.

Il ministro della Giustizia della Polonia ha istituito nel 2009 un organo chiamato "Consiglio Pubblico sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie e delle liti" con lo scopo di elaborare norme specifiche. Esistono anche numerose organizzazioni private che si occupano di mediazione e sono gli stessi tribunali che forniscono gli elenchi dei mediatori approvati dal Governo. La mediazione è ammissibile nel diritto civile, commerciale, del lavoro, amministrativo, minorile, di famiglia e penale. Il ricorso alla mediazione è assolutamente facoltativo.

In Ungheria la Legge LV del 2002 ha riconosciuto il ruolo importante della mediazione stabilendo che si applichi principalmente alle controversie civili. Il ricorso alla mediazione è facoltativo, non esiste un codice di condotta dei mediatori anche se la maggior parte delle associazioni aderisce al Codice europeo di condotta dei mediatori.La mediazione non è un servizio gratuito.

A Malta esiste il Centro Maltese per la mediazione istituito nel 2004, dotato di un vero e proprio codice di condotta che i mediatori sono tenuti ad osservare. La mediazione risulta un procedimento volontario che si applica al diritto civile, di famiglia, industriale e della previdenza e non gratuito.

In Grecia il ricorso alla mediazione è assolutamente facoltativo e gli ambiti in cui si applica sono principalmente il diritto del lavoro e il diritto commerciale; nella pratica il ricorso alla mediazione è ancora decisamente limitato.

La Germania è dotata di numerose associazioni che si occupano di mediazione che in linea generale si utilizza prevalentemente nel diritto di famiglia, diritto di successione e nel diritto commerciale. Il ricorso alla mediazione risulta facoltativo e non si tratta di un servizio gratuito.

Nella Repubblica Ceca il ricorso alla mediazione diventerá obbligatorio in talune controversie ed oggi è ammissibile negli ambiti del diritto di famiglia e del diritto commerciale. Si tratta di una procedura facoltativa e non gratuita.

Il Lussemburgo ammette la mediazione per le cause penali, di diritto di famiglia, di diritto commerciale, per problemi di vicinato. Si tratta di una procedura facoltativa non gratuita.

Negli altri paesi dell’Unione Europea la mediazione si evidenzia come una procedura ancora del tutto facoltativa: è il caso della Svezia, della Slovenia e della Slovacchia, della Bulgaria, dell’Irlanda. In Danimarca la mediazione non è disciplinata dalla legge e vi si può ricorrere privatamente, in Spagna rappresenta uno dei metodi insieme con l’arbitrato e la conciliazione anche se è molto frequente in materia di lavoro. E’ inoltre prevista in ambito civile e familiare ed in ambito penale.

Nei Paesi Bassi la mediazione è diffusa principalmente in ambito civile e pubblico, è facoltativa e non gratuita.

Dall’analisi effettuata si evince dunque che l’utilizzo di una procedura alternativa quale la mediazione risulta essere in Europa in costante aumento considerando anche che il numero delle controversie giudiziali va crescendo ed i periodi di attesa per la risoluzione si sono allungati con conseguente crescita delle spese legali.

Nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea si possono però individuare tre diversi gruppi: il primo costituito da Paesi in cui la mediazione è prevista nell’ambito della legislazione con norme procedurali specifiche in materia; il secondo formato da Paesi che riconoscono la mediazione ma in cui ci si basa fondamentalmente sull’autoregolazione; il terzo composto da Paesi che hanno dimostrato scarso interesse per la procedura della mediazione e per una conseguente regolamentazione normativa.

Le tecniche alternative di risoluzione delle controversie, indicate genericamente con l’acronimo ADR (Alternative Dispute Resolution) rappresentano una soluzione che sta evolvendo notevolmente negli ultimi anni, sia a livello europeo, sia a livello internazionale.

Il cardine normativo per gli Stati Membri dell’UE è indubbiamente rappresentato dalla direttiva 2008/52/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 relativa a “ Determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale” in cui, all’art. 3, vengono definiti sia il concetto di “mediazione” sia quello della figura del mediatore ponendo l’accento sulla necessità da parte di quest’ultimo di porre in essere un procedimento efficace ed imparziale con competenza.

La forte richiesta espressa dall’ Unione richiama gli Stati Membri ad attuare le disposizioni legislative anteriormente al 21 maggio 2011 incoraggiando il ricorso allo strumento della mediazione attraverso norme fondamentali che:

- Obbliga gli Stati membri a favorire la formazione dei mediatori e a garantire una qualità elevata della mediazione

- Viene attribuito all’organo giurisdizionale il diritto di invitare le parti a ricorrere alla mediazione

- Gli accordi previsti nella mediazione vengono resi esecutivi nel momento in cui entrambe le parti ne facciano richiesta

- Presupposto della mediazione è la riservatezza

- Nonostante la scelta della mediazione le parti hanno la successiva possibilità di ricorrere alla Giustizia statale

- Risulta pertanto interessante attuare un confronto circa lo stato attuale della mediazione nei Paesi Membri dell’Unione Europea

Partiamo dall’analisi dell’evoluzione normativa in Italia.

Con l’introduzione dalla legge n. 192 del 1998 e dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le controversie nascenti da contratti di subfornitura, le Camere di Commercio hanno istituito gli sportelli di conciliazione e con la legge n. 281 del 1998 che prevede che le associazioni di categoria, prima di adire il giudice, possono attivare la conciliazione davanti alle Commissioni conciliative delle Camere di Commercio vengono istituite Commissioni conciliative per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori. Il D.Lgs. n.5/2003 ha recepito l’esigenza di gestire le controversie in maniera diversa rispetto alla logica contenziosa, introducendo nella riforma del diritto societario, per la prima volta nel nostro ordinamento, i principi cardine cui dovranno ispirarsi gli Organismi di Conciliazione Pubblici e Privati. Con la Legge Delega n.69 del 18/06/2009 la mediazione diviene finalizzata alla conciliazione (art.60). Il D.Lgs. n.28/2010 in vigore dal 20 marzo 2010 il tentativo di mediazione assume il carattere di obbligatorietà (art. 5) eccetto che in materie di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicolo e natanti ( proroga di 12 mesi - D.L. n. 225/2010).

Con il Decreto Ministeriale 180/2010 sono disciplinati: l’istituzione del registro degli Organismi; i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonchè la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro; l’istituzione dell’elenco enti formatori; i criteri e le modalità di iscrizione nell’elenco, nonche’ la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall’elenco; l’ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi

La mediazione diviene quindi uno strumento alternativo rapido (artt. 6-7), economico art.17 e art.20), semplice/informale (art.3, art.4, art.8), basato sull’accordo tra le parti (artt.11-12) e riservato (artt.9-10).

Analizziamo ora il quadro europeo.

In Austria si può ricorrere alla mediazione per risolvere qualsiasi controversia; la mediazione non è un servizio gratuito; i mediatori sono iscritti nel registro come esperti ma non esiste un codice deontologico o un regolamento specifico; l’accordo raggiunto in sede di mediazione deve essere reso esecutivo da un notaio o da un tribunale civile.

Inghilterra e Galles sono dotati di una specifica organizzazione ed è il Ministero della Giustizia a promuovere specifiche politiche in materia di mediazione identificabile in due principali organi: il Civil Mediation Council ed il Family Mediation Council.

I settori principali in cui si ricorre alla mediazione sono il diritto civile, commerciale e di famiglia nonché quello del lavoro e della vita in comunità. Esistono procedure specifiche per la mediazione civile e per quella familiare, entrambe interamente volontarie. Per i mediatori non è previsto un codice disciplinare.

Le parti che hanno, raggiunto un accordo possono rivolgersi al giudice affinché questo, dopo aver approvato l’accordo lo trasformi in un provvedimento vincolante (consent order).

La Scozia è dotata di una vera e propria rete di mediazione e la Legal System Division, Constitution, Law and Courts Directorate è responsabile di tutte le politiche in materia di mediazione. La mediazione è prevista per tutti i settori del diritto anche se i ricorsi più frequenti riguardano il diritto di famiglia, il settore delle costruzioni e la responsabilità iatrogena. Tutti i mediatori sono tenuti a rispettare un codice deontologico e il costo della mediazione non è regolato dallo Stato anche se solitamente è una procedura gratuita nel caso in cui riguardi minori. L’accordo raggiunto diventa esecutivo dopo averne fatto richiesta agli organi competenti.

L’Irlanda del Nord non è dotata di un sistema governativo responsabile della mediazione ma esiste un servizio di risoluzione delle controversie che si avvale di solicitor e barrister formati specificatamente per svolgere la funzione di mediatori. La mediazione opera prevalentemente in ambito civile e commerciale e per le questioni riguardanti la famiglia, il lavoro e la comunità. Un accordo raggiunto e sottoscritto da entrambe le parti acquista la stessa valenza di una controversia risolta in tribunale.

In Belgio la mediazione viene considerata un valido strumento di risoluzione delle controversie; è ammissibile in ambito civile, commerciale, del lavoro e rappresenta una scelta volontaria delle parti. Esiste, per i mediatori, un codice disciplinare detto “codice di buona condotta”. L’accordo sottoscritto dalle parti viene equiparato ad una sentenza; alternativamente all’omologazione è possibile la trascrizione con atto notarile.

La Finlandia è caratterizzata da un sistema di mediazione che viene impiegato sia nelle cause civili, sia in quelle penali anche se in quest’ultimo ambito è necessario il consenso volontario e personale di entrambe le parti. La mediazione è un servizio gratuito nelle cause penali.

In Francia, le parti possono ricorrere allo strumento della mediazione in tutti i settori del diritto; tale procedura si applica nelle cause familiari, nelle controversie di modico valore ed il ricorso ad essa è soggetto al consenso delle parti. A livello nazionale non esiste un vero e proprio codice deontologico anche se la Camera di Commercio e dell’Industria di Parigi si occupa della corretta applicazione. La mediazione stragiudiziale o giudiziale non è gratuita ed è il giudice a fissare l’entità del deposito e del compenso.

In Portogallo è stato istituito un ente statale preposto alla regolazione dell’attività di mediazione: il GRAL ( Gabinete para a Resolução Alternativa de Litigios). Il ricorso alla mediazione è ammesso in alcuni settori, in particolare per le questioni di famiglia, del lavoro e del diritto penale ed è assolutamente facoltativo.

La Romania è dotata di un Consiluil de Mediere responsabile delle procedure di mediazione ammissibile nelle controversie in materia civile, penale e di diritto di famiglia e per controversie che coinvolgano i consumatori o riguardanti i diritti disponibili. Il ricorso alla mediazione é volontario, tuttavia esistono disposizioni per cui i giudici sono tenuti ad informare le parti della possibilitá di ricorrere a questa procedura. Il codice deontologico dei mediatori è stato approvato nel 2007.

Il ministro della Giustizia della Polonia ha istituito nel 2009 un organo chiamato "Consiglio Pubblico sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie e delle liti" con lo scopo di elaborare norme specifiche. Esistono anche numerose organizzazioni private che si occupano di mediazione e sono gli stessi tribunali che forniscono gli elenchi dei mediatori approvati dal Governo. La mediazione è ammissibile nel diritto civile, commerciale, del lavoro, amministrativo, minorile, di famiglia e penale. Il ricorso alla mediazione è assolutamente facoltativo.

In Ungheria la Legge LV del 2002 ha riconosciuto il ruolo importante della mediazione stabilendo che si applichi principalmente alle controversie civili. Il ricorso alla mediazione è facoltativo, non esiste un codice di condotta dei mediatori anche se la maggior parte delle associazioni aderisce al Codice europeo di condotta dei mediatori.La mediazione non è un servizio gratuito.

A Malta esiste il Centro Maltese per la mediazione istituito nel 2004, dotato di un vero e proprio codice di condotta che i mediatori sono tenuti ad osservare. La mediazione risulta un procedimento volontario che si applica al diritto civile, di famiglia, industriale e della previdenza e non gratuito.

In Grecia il ricorso alla mediazione è assolutamente facoltativo e gli ambiti in cui si applica sono principalmente il diritto del lavoro e il diritto commerciale; nella pratica il ricorso alla mediazione è ancora decisamente limitato.

La Germania è dotata di numerose associazioni che si occupano di mediazione che in linea generale si utilizza prevalentemente nel diritto di famiglia, diritto di successione e nel diritto commerciale. Il ricorso alla mediazione risulta facoltativo e non si tratta di un servizio gratuito.

Nella Repubblica Ceca il ricorso alla mediazione diventerá obbligatorio in talune controversie ed oggi è ammissibile negli ambiti del diritto di famiglia e del diritto commerciale. Si tratta di una procedura facoltativa e non gratuita.

Il Lussemburgo ammette la mediazione per le cause penali, di diritto di famiglia, di diritto commerciale, per problemi di vicinato. Si tratta di una procedura facoltativa non gratuita.

Negli altri paesi dell’Unione Europea la mediazione si evidenzia come una procedura ancora del tutto facoltativa: è il caso della Svezia, della Slovenia e della Slovacchia, della Bulgaria, dell’Irlanda. In Danimarca la mediazione non è disciplinata dalla legge e vi si può ricorrere privatamente, in Spagna rappresenta uno dei metodi insieme con l’arbitrato e la conciliazione anche se è molto frequente in materia di lavoro. E’ inoltre prevista in ambito civile e familiare ed in ambito penale.

Nei Paesi Bassi la mediazione è diffusa principalmente in ambito civile e pubblico, è facoltativa e non gratuita.

Dall’analisi effettuata si evince dunque che l’utilizzo di una procedura alternativa quale la mediazione risulta essere in Europa in costante aumento considerando anche che il numero delle controversie giudiziali va crescendo ed i periodi di attesa per la risoluzione si sono allungati con conseguente crescita delle spese legali.

Nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea si possono però individuare tre diversi gruppi: il primo costituito da Paesi in cui la mediazione è prevista nell’ambito della legislazione con norme procedurali specifiche in materia; il secondo formato da Paesi che riconoscono la mediazione ma in cui ci si basa fondamentalmente sull’autoregolazione; il terzo composto da Paesi che hanno dimostrato scarso interesse per la procedura della mediazione e per una conseguente regolamentazione normativa.