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La nuovissima procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata introdotta dal DPR 139/2010

Estratto dell’ebook di Francesco Magnosi, Il diritto al paesaggio. Tutela, valorizzazione, vincolo ed autorizzazione, Exeoedizioni, Padova, Luglio 2011
[Estratto dell’ebook di Francesco Magnosi, Il diritto al paesaggio. Tutela, valorizzazione, vincolo ed autorizzazione, Exeoedizioni, Padova, Luglio 2011]

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2010 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante «Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».

Il provvedimento stabilisce che sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica gli intereventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, indicati dall’elenco riportato nell’allegato I, che contiene 39 tipologie di interventi ritenute di lieve entità dal legislatore della novella [Cfr. d.p.r. 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42].

In generale, il decreto snellisce ulteriormente una seria di attività preordinate alla formazione della decisione tesa a concedere l’autorizzazione paesaggistica, attribuendo all’amministrazione locale il compito di esprimere un parere preventivo sugli interventi.

Come detto, gli interventi tassativamente indicati come lievi sono 39, e la loro definizione si riferisce alla circostanza che con essi non si opera uno stravolgimento degli immobili o delle aree sottoposte a vincolo e, quindi, può prospettarsi un regime autorizzatorio semplificato proprio per la minore incisività che essi tendono ad avere sul paesaggio tutelato.

Ci si riferisce a lavori che comportano un incremento volumetrico non superiore al 10%, demolizioni e ricostruzioni nel rispetto di volumetria e sagoma preesistenti, demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni, aperture di porte e finestre, interventi sulle finiture esterne, realizzazione o modifica di balconi o terrazze e loro chiusura attraverso infissi, realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.

Procedure più rapide sono previste anche per interventi sulle coperture degli edifici esistenti, installazione di tende da sole, adeguamento alla normativa antisismica, realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, tettoie, porticati, chioschi, volumi tecnici, recinzioni, installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a 25 metri quadri e abbattimento delle barriere architettoniche. Nel caso in cui si tratti di lavori per cui può accedersi alla procedura semplificata, per la relazione paesaggistica deve essere utilizzato il modello di scheda di cui al comma 2 dell’articolo 2 del d.p.r. 139/2010, nella quale vanno indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, va descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione, il tecnico deve asseverare, altresì, la conformità del progetto alla disciplina urbanistica. La richiesta dell’autorizzazione semplificata deve essere accompagnata dalla relazione paesaggistica di un tecnico abilitato, indicante lo stato dell’area interessata e la compatibilità con i valori paesaggistici.

Il regolamento è entrato in vigore il 10 settembre del 2010 e dovrebbe interessare un numero notevole di istanze di autorizzazione perché comprende tipologie di interventi tra quelli di cui si richiede la realizzazione, contribuendo a migliorare ulteriormente l’efficienza e la speditezza del procedimento agevolando la definitiva messa a punto del regime ordinario entrato in vigore dal 1 gennaio 2010.

Il procedimento semplificato contiene alcune essenziali innovazioni rispetto al regime ordinario, che qui di seguito sono riassunte.

La richiesta di autorizzazione è comunicata all’amministrazione competente per via telematica. Ricevuta la domanda, l’amministrazione verifica preliminarmente se l’intervento progettato ricada tra quelli per cui è prevista la procedura semplificata, quella ordinaria, ovvero se l’intervento sia esonerato dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 149 del Codice. All’esito di questa preliminare verifica, l’amministrazione comunica al richiedente che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell’autorizzazione ordinaria. Se ritiene che l’intervento sia tra quelli per cui è possibile accedere al procedimento semplificato, la stessa amministrazione comunica all’interessato l’avvio del procedimento a tenore della legge 241/1990. Con la stessa comunicazione richiede, per una sola volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono inviati telematicamente o, personalmente, entro 15 giorni dalla richiesta. Il procedimento resta sospeso sino alla ricezione dei chiarimenti e, decorso il termine prescritto, l’amministrazione conclude comunque il procedimento.

L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione verifica entro 30 giorni la conformità dell’intervento sottoposto al suo esame alla disciplina urbanistica ed edilizia.

La verifica della compatibilità paesaggistica delle opere resta autonomo rispetto a quello inerente il controllo urbanistico-edilizio, con la conseguenza che le considerazioni di carattere negativo svolte dall’amministrazione a questo riguardo sono del tutto ininfluenti sulla decisione finale in merito al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Ove non sia competente, l’amministrazione evocata per il rilascio, verifica l’attestazione di conformità rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l’intervento o l’asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto al rilascio del titolo edilizio. In caso di non conformità dell’intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dichiara l’improcedibilità della domanda di autorizzazione, dandone immediata comunicazione all’interessato.

In caso di esito positivo della detta verifica, l’amministrazione competente al rilascio valuta la conformità dell’intervento alle specifiche prescrizioni d’uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

Nel caso in cui la detta valutazione sia negativa, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione comunica all’interessato l’intenzione di rigettare l’istanza ai sensi e con le forme dell’articolo 10-bis della legge 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, assegnando un termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa per presentare eventuali osservazioni, determinandosi così la sospensione del termine per la conclusione del procedimento.

Diversamente dal procedimento ordinario, in merito al quale la concorde giurisprudenza e la dottrina maggioritaria hanno escluso l’obbligo di comunicazione del pre-diniego previsto per i procedimenti avviati ad istanza di parte ex art. 10-bis della legge 241/1990, per il procedimento di cui al d.p.r. 139/2010 il legislatore ha previsto espressamente l’obbligo per l’amministrazione di provvedere alla comunicazione del pre-diniego all’interessato, il quale potrà, se lo ritiene, formulare entro i successivi 10 giorni le osservazioni ai motivi ostativi.

La ragione logica di questa previsione risiede, con buona probabilità, nella circostanza che nella vecchia procedura la comunicazione del pre-diniego dava avvio alla fase che poteva concludersi con l’annullamento dell’autorizzazione, mentre oggi, essendo stato eliminato il potere di annullamento ex post da parte della Soprintendenza dell’autorizzazione, la detta comunicazione serve ad assicurare all’interessato il diritto di formulare osservazioni sui motivi che ostano alla concessione dell’autorizzazione.

Nel caso in cui permangano le condizioni negative, la richiesta viene rigettata con provvedimento motivato entro i 10 giorni successivi dal ricevimento delle eventuali integrazioni documentali.

In tal caso, il richiedente può rivolgersi alla Soprintendenza entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, con un’istanza motivata e completa della relativa documentazione, chiedendo che l’organo ministeriale si pronunci sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. La copia del ricorso alla Soprintendenza va notificato anche all’amministrazione che ha rigettato la domanda di autorizzazione, i cui uffici possono inviare al Soprintendente le proprie deduzioni entro i successivi 10 giorni.

A questo punto il procedimento si avvia verso la sua conclusione: il Soprintendente, ricevuto il ricorso, entro i successivi 30 giorni, verifica la conformità dell’intervento progettato alle prescrizioni d’uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l’autorizzazione. La copia del provvedimento, positivo o negativo, viene notificata anche all’amministrazione che si era pronunciata in prima battuta in senso negativo.

Quando invece l’amministrazione locale non intenda esprimere il pre-diniego, e valuti positivamente la conformità ovvero la compatibilità paesaggistica dell’intervento, ne dà comunicazione alla Soprintendenza entro 30 giorni, inviando tutta la documentazione allegata al fascicolo, unitamente ad una proposta motivata di accoglimento della domanda di autorizzazione. Se anche la valutazione del Soprintendente è favorevole, questi la esprime con parere favorevole entro il termine di 25 giorni dalla ricezione della documentazione e della proposta di accoglimento espressa dall’amministrazione competente, e lo invia telematicamente all’ente locale competente al rilascio dell’autorizzazione. Nel caso in cui il parere vincolante della Soprintendenza non pervenga nel termine prescritto, l’amministrazione conclude comunque il procedimento e rilascia l’autorizzazione paesaggistica, senza indire la conferenza di servizi prevista dall’articolo 146, comma 9, del Codice.

Il provvedimento di autorizzazione viene adottato conformemente al parere vincolante favorevole espresso dalla Soprintendenza, nei 5 giorni successivi dalla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla Soprintendenza. Nel caso in cui l’amministrazione locale sia provvista della relativa competenza, ed ove ciò sia prescritto e possibile, rilascia contestualmente anche il titolo edilizio legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto.

Diversamente, se la valutazione della proposta di accoglimento ricevuta dall’amministrazione locale è sfavorevole, il Soprintendente adotta, entro 25 giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto della domanda, dando comunicazione all’interessato dei motivi che ostano all’accoglimento. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato, con indicazione puntuale dei motivi che hanno determinato la decisione negativa, e dell’insufficienza del contenuto delle eventuali osservazioni integrative proposte dal richiedente.

Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all’amministrazione locale ed all’interessato. Quando invece il parere del Soprintendente è obbligatorio ma non vincolante, il provvedimento di rigetto viene emesso dall’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Considerata la natura del nuovo e diverso potere di controllo attribuito alla Soprintendenza dall’articolo 159 del Codice, che è finalizzato a verificare la legittimità delle valutazioni espresse dall’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in ordine alla compatibilità paesaggistico-ambientale degli interventi edilizi, è stato precisato dalla recente giurisprudenza formatasi in merito all’autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, che la Soprintendenza, una volta rilevata l’esistenza di abusi o di incompatibilità del progetto con i valori paesaggistici espressi dalla zona interessata che non siano, di per sé, tali da far ritenere che le valutazioni dell’amministrazione comunale sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento siano frutto di una carente istruttoria, nello spirito di una leale collaborazione tra amministrazioni voluta dalla Costituzione, dovrebbe limitarsi a segnalare le patologie rilevate all’amministrazione comunale, ai fini dell’esercizio dei poteri a quest’ultima spettanti in materia di controllo dell’attività edilizia [Cfr. TAR Campania, sez. VII, Napoli, 27 aprile 2011, n. 2311].

Il procedimento semplificato può avere una durata massima di 60 giorni. Se il detto termine decorre senza che l’amministrazione competente o la Soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione sull’istanza, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di conclusione del procedimento amministrativo.

È appena il caso di sottolineare che nella procedura semplificata il parere delle locali commissioni per il paesaggio non è obbligatorio, salvo quanto sia diversamente previsto dalle legislazioni regionali, fermo restando che i termini per la conclusione del procedimento devono in ogni caso essere contenuti nei 60 giorni previsti, e che il parere della commissione locale per il paesaggio dovrebbe comunque inserirsi in questa serrata scadenza.

Quanto alle caratteristiche del parere della Soprintendenza nel procedimento semplificato, esso è obbligatorio ma non vincolante quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico o nel piano paesaggistico approvato congiuntamente dallo Stato e dalla Regione o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice. Ed il detto parere è destinato ad essere vincolante limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2 del Codice, senza che un eventuale parere negativo della Soprintendenza possa fondarsi su considerazioni di carattere urbanistico-edilizio.

Anche con il nuovissimo procedimento autorizzatorio viene confermato l’orientamento prevalente secondo il quale la Soprintendenza vigila sulla conservazione e sulla salvaguardia del vincolo paesaggistico, verificando che ogni intervento sui beni tutelati venga realizzato tenendo conto della specificità e della cogenza del vincolo e del piano paesaggistico.

L’autorizzazione paesaggistica semplificata, così come quella ordinaria, è immediatamente efficace ed è valida per 5 anni.

Le differenze con il procedimento ordinario che vengono immediatamente in evidenza, e che rappresentano la specificità del nuovissimo procedimento sono le seguenti: il dimezzamento dei tempi procedurali, per cui il procedimento tende a concludersi nel breve termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, invece che nei 105 giorni del procedimento ordinario; la semplificazione e l’alleggerimento degli oneri di comunicazione e del volume delle produzioni documentali, essendo sufficiente allegare all’istanza una asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la conformità dell’intervento alle prescrizioni urbanistiche ed a quelle contenute negli altri strumenti di pianificazione; la previsione che la trasmissione della richiesta e delle eventuali integrazioni documentali, nonché lo scambio di informazioni tra gli uffici dell’amministrazione locale e quelli della Soprintendenza, possa avvenire telematicamente, con notevole beneficio per la rapidità degli scambi della corrispondenza; l’eliminazione della pronuncia del Soprintendente quando l’amministrazione locale competente al rilascio abbia espresso un pre-diniego al rilascio dell’autorizzazione sulla base di valutazioni di compatibilità dell’opera progettata con i parametri urbanistico-edilizi dettati dal piano regolatore comunale, con le evidenti ricadute in termini di speditezza del procedimento e salva la facoltà dell’interessato di promuovere un ricorso dinanzi al Soprintendente; la non obbligatorietà del parere della commissione locale per il paesaggio, salve le diverse indicazioni contenute nelle relative norme regionali. Ad esempio, la Regione Piemonte ha ritenuto di mantenere la obbligatorietà del detto parere.

[Estratto dell’ebook di Francesco Magnosi, Il diritto al paesaggio. Tutela, valorizzazione, vincolo ed autorizzazione, Exeoedizioni, Padova, Luglio 2011]

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2010 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante «Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».

Il provvedimento stabilisce che sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica gli intereventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, indicati dall’elenco riportato nell’allegato I, che contiene 39 tipologie di interventi ritenute di lieve entità dal legislatore della novella [Cfr. d.p.r. 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42].

In generale, il decreto snellisce ulteriormente una seria di attività preordinate alla formazione della decisione tesa a concedere l’autorizzazione paesaggistica, attribuendo all’amministrazione locale il compito di esprimere un parere preventivo sugli interventi.

Come detto, gli interventi tassativamente indicati come lievi sono 39, e la loro definizione si riferisce alla circostanza che con essi non si opera uno stravolgimento degli immobili o delle aree sottoposte a vincolo e, quindi, può prospettarsi un regime autorizzatorio semplificato proprio per la minore incisività che essi tendono ad avere sul paesaggio tutelato.

Ci si riferisce a lavori che comportano un incremento volumetrico non superiore al 10%, demolizioni e ricostruzioni nel rispetto di volumetria e sagoma preesistenti, demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni, aperture di porte e finestre, interventi sulle finiture esterne, realizzazione o modifica di balconi o terrazze e loro chiusura attraverso infissi, realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.

Procedure più rapide sono previste anche per interventi sulle coperture degli edifici esistenti, installazione di tende da sole, adeguamento alla normativa antisismica, realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, tettoie, porticati, chioschi, volumi tecnici, recinzioni, installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a 25 metri quadri e abbattimento delle barriere architettoniche. Nel caso in cui si tratti di lavori per cui può accedersi alla procedura semplificata, per la relazione paesaggistica deve essere utilizzato il modello di scheda di cui al comma 2 dell’articolo 2 del d.p.r. 139/2010, nella quale vanno indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, va descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione, il tecnico deve asseverare, altresì, la conformità del progetto alla disciplina urbanistica. La richiesta dell’autorizzazione semplificata deve essere accompagnata dalla relazione paesaggistica di un tecnico abilitato, indicante lo stato dell’area interessata e la compatibilità con i valori paesaggistici.

Il regolamento è entrato in vigore il 10 settembre del 2010 e dovrebbe interessare un numero notevole di istanze di autorizzazione perché comprende tipologie di interventi tra quelli di cui si richiede la realizzazione, contribuendo a migliorare ulteriormente l’efficienza e la speditezza del procedimento agevolando la definitiva messa a punto del regime ordinario entrato in vigore dal 1 gennaio 2010.

Il procedimento semplificato contiene alcune essenziali innovazioni rispetto al regime ordinario, che qui di seguito sono riassunte.

La richiesta di autorizzazione è comunicata all’amministrazione competente per via telematica. Ricevuta la domanda, l’amministrazione verifica preliminarmente se l’intervento progettato ricada tra quelli per cui è prevista la procedura semplificata, quella ordinaria, ovvero se l’intervento sia esonerato dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 149 del Codice. All’esito di questa preliminare verifica, l’amministrazione comunica al richiedente che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell’autorizzazione ordinaria. Se ritiene che l’intervento sia tra quelli per cui è possibile accedere al procedimento semplificato, la stessa amministrazione comunica all’interessato l’avvio del procedimento a tenore della legge 241/1990. Con la stessa comunicazione richiede, per una sola volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono inviati telematicamente o, personalmente, entro 15 giorni dalla richiesta. Il procedimento resta sospeso sino alla ricezione dei chiarimenti e, decorso il termine prescritto, l’amministrazione conclude comunque il procedimento.

L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione verifica entro 30 giorni la conformità dell’intervento sottoposto al suo esame alla disciplina urbanistica ed edilizia.

La verifica della compatibilità paesaggistica delle opere resta autonomo rispetto a quello inerente il controllo urbanistico-edilizio, con la conseguenza che le considerazioni di carattere negativo svolte dall’amministrazione a questo riguardo sono del tutto ininfluenti sulla decisione finale in merito al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Ove non sia competente, l’amministrazione evocata per il rilascio, verifica l’attestazione di conformità rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l’intervento o l’asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto al rilascio del titolo edilizio. In caso di non conformità dell’intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dichiara l’improcedibilità della domanda di autorizzazione, dandone immediata comunicazione all’interessato.

In caso di esito positivo della detta verifica, l’amministrazione competente al rilascio valuta la conformità dell’intervento alle specifiche prescrizioni d’uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

Nel caso in cui la detta valutazione sia negativa, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione comunica all’interessato l’intenzione di rigettare l’istanza ai sensi e con le forme dell’articolo 10-bis della legge 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, assegnando un termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa per presentare eventuali osservazioni, determinandosi così la sospensione del termine per la conclusione del procedimento.

Diversamente dal procedimento ordinario, in merito al quale la concorde giurisprudenza e la dottrina maggioritaria hanno escluso l’obbligo di comunicazione del pre-diniego previsto per i procedimenti avviati ad istanza di parte ex art. 10-bis della legge 241/1990, per il procedimento di cui al d.p.r. 139/2010 il legislatore ha previsto espressamente l’obbligo per l’amministrazione di provvedere alla comunicazione del pre-diniego all’interessato, il quale potrà, se lo ritiene, formulare entro i successivi 10 giorni le osservazioni ai motivi ostativi.

La ragione logica di questa previsione risiede, con buona probabilità, nella circostanza che nella vecchia procedura la comunicazione del pre-diniego dava avvio alla fase che poteva concludersi con l’annullamento dell’autorizzazione, mentre oggi, essendo stato eliminato il potere di annullamento ex post da parte della Soprintendenza dell’autorizzazione, la detta comunicazione serve ad assicurare all’interessato il diritto di formulare osservazioni sui motivi che ostano alla concessione dell’autorizzazione.

Nel caso in cui permangano le condizioni negative, la richiesta viene rigettata con provvedimento motivato entro i 10 giorni successivi dal ricevimento delle eventuali integrazioni documentali.

In tal caso, il richiedente può rivolgersi alla Soprintendenza entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, con un’istanza motivata e completa della relativa documentazione, chiedendo che l’organo ministeriale si pronunci sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. La copia del ricorso alla Soprintendenza va notificato anche all’amministrazione che ha rigettato la domanda di autorizzazione, i cui uffici possono inviare al Soprintendente le proprie deduzioni entro i successivi 10 giorni.

A questo punto il procedimento si avvia verso la sua conclusione: il Soprintendente, ricevuto il ricorso, entro i successivi 30 giorni, verifica la conformità dell’intervento progettato alle prescrizioni d’uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l’autorizzazione. La copia del provvedimento, positivo o negativo, viene notificata anche all’amministrazione che si era pronunciata in prima battuta in senso negativo.

Quando invece l’amministrazione locale non intenda esprimere il pre-diniego, e valuti positivamente la conformità ovvero la compatibilità paesaggistica dell’intervento, ne dà comunicazione alla Soprintendenza entro 30 giorni, inviando tutta la documentazione allegata al fascicolo, unitamente ad una proposta motivata di accoglimento della domanda di autorizzazione. Se anche la valutazione del Soprintendente è favorevole, questi la esprime con parere favorevole entro il termine di 25 giorni dalla ricezione della documentazione e della proposta di accoglimento espressa dall’amministrazione competente, e lo invia telematicamente all’ente locale competente al rilascio dell’autorizzazione. Nel caso in cui il parere vincolante della Soprintendenza non pervenga nel termine prescritto, l’amministrazione conclude comunque il procedimento e rilascia l’autorizzazione paesaggistica, senza indire la conferenza di servizi prevista dall’articolo 146, comma 9, del Codice.

Il provvedimento di autorizzazione viene adottato conformemente al parere vincolante favorevole espresso dalla Soprintendenza, nei 5 giorni successivi dalla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla Soprintendenza. Nel caso in cui l’amministrazione locale sia provvista della relativa competenza, ed ove ciò sia prescritto e possibile, rilascia contestualmente anche il titolo edilizio legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto.

Diversamente, se la valutazione della proposta di accoglimento ricevuta dall’amministrazione locale è sfavorevole, il Soprintendente adotta, entro 25 giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto della domanda, dando comunicazione all’interessato dei motivi che ostano all’accoglimento. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato, con indicazione puntuale dei motivi che hanno determinato la decisione negativa, e dell’insufficienza del contenuto delle eventuali osservazioni integrative proposte dal richiedente.

Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all’amministrazione locale ed all’interessato. Quando invece il parere del Soprintendente è obbligatorio ma non vincolante, il provvedimento di rigetto viene emesso dall’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Considerata la natura del nuovo e diverso potere di controllo attribuito alla Soprintendenza dall’articolo 159 del Codice, che è finalizzato a verificare la legittimità delle valutazioni espresse dall’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in ordine alla compatibilità paesaggistico-ambientale degli interventi edilizi, è stato precisato dalla recente giurisprudenza formatasi in merito all’autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, che la Soprintendenza, una volta rilevata l’esistenza di abusi o di incompatibilità del progetto con i valori paesaggistici espressi dalla zona interessata che non siano, di per sé, tali da far ritenere che le valutazioni dell’amministrazione comunale sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento siano frutto di una carente istruttoria, nello spirito di una leale collaborazione tra amministrazioni voluta dalla Costituzione, dovrebbe limitarsi a segnalare le patologie rilevate all’amministrazione comunale, ai fini dell’esercizio dei poteri a quest’ultima spettanti in materia di controllo dell’attività edilizia [Cfr. TAR Campania, sez. VII, Napoli, 27 aprile 2011, n. 2311].

Il procedimento semplificato può avere una durata massima di 60 giorni. Se il detto termine decorre senza che l’amministrazione competente o la Soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione sull’istanza, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di conclusione del procedimento amministrativo.

È appena il caso di sottolineare che nella procedura semplificata il parere delle locali commissioni per il paesaggio non è obbligatorio, salvo quanto sia diversamente previsto dalle legislazioni regionali, fermo restando che i termini per la conclusione del procedimento devono in ogni caso essere contenuti nei 60 giorni previsti, e che il parere della commissione locale per il paesaggio dovrebbe comunque inserirsi in questa serrata scadenza.

Quanto alle caratteristiche del parere della Soprintendenza nel procedimento semplificato, esso è obbligatorio ma non vincolante quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico o nel piano paesaggistico approvato congiuntamente dallo Stato e dalla Regione o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice. Ed il detto parere è destinato ad essere vincolante limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2 del Codice, senza che un eventuale parere negativo della Soprintendenza possa fondarsi su considerazioni di carattere urbanistico-edilizio.

Anche con il nuovissimo procedimento autorizzatorio viene confermato l’orientamento prevalente secondo il quale la Soprintendenza vigila sulla conservazione e sulla salvaguardia del vincolo paesaggistico, verificando che ogni intervento sui beni tutelati venga realizzato tenendo conto della specificità e della cogenza del vincolo e del piano paesaggistico.

L’autorizzazione paesaggistica semplificata, così come quella ordinaria, è immediatamente efficace ed è valida per 5 anni.

Le differenze con il procedimento ordinario che vengono immediatamente in evidenza, e che rappresentano la specificità del nuovissimo procedimento sono le seguenti: il dimezzamento dei tempi procedurali, per cui il procedimento tende a concludersi nel breve termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, invece che nei 105 giorni del procedimento ordinario; la semplificazione e l’alleggerimento degli oneri di comunicazione e del volume delle produzioni documentali, essendo sufficiente allegare all’istanza una asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la conformità dell’intervento alle prescrizioni urbanistiche ed a quelle contenute negli altri strumenti di pianificazione; la previsione che la trasmissione della richiesta e delle eventuali integrazioni documentali, nonché lo scambio di informazioni tra gli uffici dell’amministrazione locale e quelli della Soprintendenza, possa avvenire telematicamente, con notevole beneficio per la rapidità degli scambi della corrispondenza; l’eliminazione della pronuncia del Soprintendente quando l’amministrazione locale competente al rilascio abbia espresso un pre-diniego al rilascio dell’autorizzazione sulla base di valutazioni di compatibilità dell’opera progettata con i parametri urbanistico-edilizi dettati dal piano regolatore comunale, con le evidenti ricadute in termini di speditezza del procedimento e salva la facoltà dell’interessato di promuovere un ricorso dinanzi al Soprintendente; la non obbligatorietà del parere della commissione locale per il paesaggio, salve le diverse indicazioni contenute nelle relative norme regionali. Ad esempio, la Regione Piemonte ha ritenuto di mantenere la obbligatorietà del detto parere.