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Tra responsabilità oggettiva e colpa del venditore nell’ambito della vendita di animali “viziati”

La vendita di animali è prevista e disciplinata dal nostro Codice Civile all’articolo 1496. Tale disposizione normativa afferma che la garanzia per i vizi dei beni compravenduti, è disciplinata, in primo luogo da leggi speciali ed in mancanza dagli usi locali ed ove questi non provvedano dalle norme del Codice Civile.

È bene precisare che in materia di vendita di animali, il venditore è da considerarsi responsabile nei confronti dell’acquirente, nel caso di vizi di cui risulti affetto l’animale, a prescindere dall’esistenza della colpa in capo al venditore stesso. Ciò significa che quest’ultimo si può ritenere responsabile anche e solo in base al fatto oggettivo della presenza dei vizi stessi.

Dalle predette argomentazioni, emerge chiaramente un tipo di responsabilità che trova la sua fonte nel solo nesso di causalità rinvenibile nella consegna dell’animale da parte del venditore, salvo che ricorrano le circostanze previste dall’articolo 1491 Codice Civile. Infatti, il predetto articolo deresponsabilizza il venditore solo nel caso in cui il compratore conosceva i vizi della cosa oggetto della vendita, oppure gli stessi erano facilmente riconoscibili a meno che, all’atto dell’acquisto, il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che l’onere probatorio grava sul venditore ed è finalizzato a dimostrare che eventuali vizi presenti nell’animale siano riconducibili a cause accidentali sopravvenute alla vendita (Cassazione Civile, Sezione II, 17.05.2004, n. 9330).

In linea generale, si può affermare che i vizi esistenti nell’animale siano qualificabili come alterazioni patologiche che, in determinati casi, possono addirittura essere letali.

È bene, dunque, compiere gli opportuni accertamenti al fine di verificare se gli stessi esistevano all’atto della vendita oppure siano da attribuire a fatti sopravvenuti e cioè verificatisi in tempi successivi alla consegna dell’animale.

Naturalmente, l’eventuale richiesta di risarcimento del danno ad opera dell’acquirente, potrà ritenersi giustificata e quindi accoglibile, solo ove sussista, a seguito dei dovuti accertamenti, l’elemento psicologico della colpa in capo al venditore, nei limiti di seguito esposti.

In aggiunta alle precedenti considerazioni, vi è da dire che il contratto di vendita può, in taluni casi, considerarsi nullo per illiceità dell’oggetto e quindi improduttivo di effetti giuridici, oppure semplicemente risolubile a causa dell’inadempimento contrattuale di una delle due parti.

Ricorre la nullità del contratto qualora l’animale compravenduto presenti una delle malattie elencate nel Regolamento di polizia veterinaria; in tale caso si verificherebbe l’ipotesi di incommerciabilità del bene stesso e si prescinderebbe dall’insorgenza automatica dell’obbligo di risarcimento del danno da parte del venditore.

Al contrario, il possibile esercizio dell’azione redibitoria si avrà solo nel caso in cui si verifichi un inadempimento contrattuale dovuto al manifestarsi di una malattia congenita non rientrante nell’ambito della categoria prevista dal Regolamento veterinario.

In tale circostanza si applicherà l’articolo 1495 Codice Civile, a norma del quale il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia al venditore il vizio entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria – continua il testo dell’articolo in commento – se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio oppure lo abbia occultato. È evidente che l’occultamento del vizio redibitorio richiede un’attività artificiosa ed ingannatoria da parte del venditore protesa a nascondere l’esistenza del vizio stesso.

È chiaro che anche la mancanza delle qualità promesse nel bene che forma oggetto della compravendita, determina la risolubilità del contratto con tutte le conseguenze che da tale istituto derivano. Quale effetto principale della risoluzione del contratto è prevista la restituzione del prezzo d’acquisto da parte del venditore, oltre al rimborso delle spese e dei pagamenti effettuati in conseguenza della vendita; mentre l’acquirente dovrà restituire l’animale, salvo che si verifichi il decesso dello stesso a seguito della malattia.

Da un’attenta lettura delle precedenti argomentazioni, si può a chiare lettere affermare che il venditore nella vendita di animali risulta esposto ad una responsabilità oserei dire “rafforzata”, dal momento che per la sua configurabilità si può prescindere in taluni casi anche dalla colpa, salvo che lo stesso riesca a dimostrare che il vizio di cui risulta affetto l’animale sia dipeso da cause accidentali sopravvenute e quindi verificatesi in tempi successivi alla consegna dell’animale stesso. Tali fatti sopravvenuti vengono considerati, quindi, come cause interruttive di quel nesso di causalità che a volte responsabilizza il venditore a prescindere dalla ricorrenza della colpa e che trae la propria origine dalla consegna dell’animale stesso.

La vendita di animali è prevista e disciplinata dal nostro Codice Civile all’articolo 1496. Tale disposizione normativa afferma che la garanzia per i vizi dei beni compravenduti, è disciplinata, in primo luogo da leggi speciali ed in mancanza dagli usi locali ed ove questi non provvedano dalle norme del Codice Civile.

È bene precisare che in materia di vendita di animali, il venditore è da considerarsi responsabile nei confronti dell’acquirente, nel caso di vizi di cui risulti affetto l’animale, a prescindere dall’esistenza della colpa in capo al venditore stesso. Ciò significa che quest’ultimo si può ritenere responsabile anche e solo in base al fatto oggettivo della presenza dei vizi stessi.

Dalle predette argomentazioni, emerge chiaramente un tipo di responsabilità che trova la sua fonte nel solo nesso di causalità rinvenibile nella consegna dell’animale da parte del venditore, salvo che ricorrano le circostanze previste dall’articolo 1491 Codice Civile. Infatti, il predetto articolo deresponsabilizza il venditore solo nel caso in cui il compratore conosceva i vizi della cosa oggetto della vendita, oppure gli stessi erano facilmente riconoscibili a meno che, all’atto dell’acquisto, il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che l’onere probatorio grava sul venditore ed è finalizzato a dimostrare che eventuali vizi presenti nell’animale siano riconducibili a cause accidentali sopravvenute alla vendita (Cassazione Civile, Sezione II, 17.05.2004, n. 9330).

In linea generale, si può affermare che i vizi esistenti nell’animale siano qualificabili come alterazioni patologiche che, in determinati casi, possono addirittura essere letali.

È bene, dunque, compiere gli opportuni accertamenti al fine di verificare se gli stessi esistevano all’atto della vendita oppure siano da attribuire a fatti sopravvenuti e cioè verificatisi in tempi successivi alla consegna dell’animale.

Naturalmente, l’eventuale richiesta di risarcimento del danno ad opera dell’acquirente, potrà ritenersi giustificata e quindi accoglibile, solo ove sussista, a seguito dei dovuti accertamenti, l’elemento psicologico della colpa in capo al venditore, nei limiti di seguito esposti.

In aggiunta alle precedenti considerazioni, vi è da dire che il contratto di vendita può, in taluni casi, considerarsi nullo per illiceità dell’oggetto e quindi improduttivo di effetti giuridici, oppure semplicemente risolubile a causa dell’inadempimento contrattuale di una delle due parti.

Ricorre la nullità del contratto qualora l’animale compravenduto presenti una delle malattie elencate nel Regolamento di polizia veterinaria; in tale caso si verificherebbe l’ipotesi di incommerciabilità del bene stesso e si prescinderebbe dall’insorgenza automatica dell’obbligo di risarcimento del danno da parte del venditore.

Al contrario, il possibile esercizio dell’azione redibitoria si avrà solo nel caso in cui si verifichi un inadempimento contrattuale dovuto al manifestarsi di una malattia congenita non rientrante nell’ambito della categoria prevista dal Regolamento veterinario.

In tale circostanza si applicherà l’articolo 1495 Codice Civile, a norma del quale il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia al venditore il vizio entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria – continua il testo dell’articolo in commento – se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio oppure lo abbia occultato. È evidente che l’occultamento del vizio redibitorio richiede un’attività artificiosa ed ingannatoria da parte del venditore protesa a nascondere l’esistenza del vizio stesso.

È chiaro che anche la mancanza delle qualità promesse nel bene che forma oggetto della compravendita, determina la risolubilità del contratto con tutte le conseguenze che da tale istituto derivano. Quale effetto principale della risoluzione del contratto è prevista la restituzione del prezzo d’acquisto da parte del venditore, oltre al rimborso delle spese e dei pagamenti effettuati in conseguenza della vendita; mentre l’acquirente dovrà restituire l’animale, salvo che si verifichi il decesso dello stesso a seguito della malattia.

Da un’attenta lettura delle precedenti argomentazioni, si può a chiare lettere affermare che il venditore nella vendita di animali risulta esposto ad una responsabilità oserei dire “rafforzata”, dal momento che per la sua configurabilità si può prescindere in taluni casi anche dalla colpa, salvo che lo stesso riesca a dimostrare che il vizio di cui risulta affetto l’animale sia dipeso da cause accidentali sopravvenute e quindi verificatesi in tempi successivi alla consegna dell’animale stesso. Tali fatti sopravvenuti vengono considerati, quindi, come cause interruttive di quel nesso di causalità che a volte responsabilizza il venditore a prescindere dalla ricorrenza della colpa e che trae la propria origine dalla consegna dell’animale stesso.