x

x

Accordo antievasione fiscale tra la Svizzera e la Germania - breve esposizione

Il 10 agosto 2011 i plenipotenziari della Svizzera e della Germania hanno firmato un accordo in materia fiscale per porre fine all’evasione tributaria - iniziata negli anni ‘60 e protrattasi per decenni – di contribuenti tedeschi, con residenza nella RFT, che depositavano il loro “Schwarzgeld” in Svizzera, eludendo in tal modo il fisco tedesco. Secondo stime, attualmente, risulterebbero giacenti, su conti bancari svizzeri, non meno di 130 miliardi di SFr. e titolari di questi conti sarebbero cittadini tedeschi residenti nella vicina Germania che, in tal modo, si sono sottratti agli obblighi fiscali nei confronti del loro Stato di residenza.

Ad indurre il governo elvetico alla conclusione dell’accordo, è stata, secondo autorevoli fonti, la minaccia, da parte tedesca, di interdire alle banche svizzere di operare in Germania, revocando alle stesse le autorizzazioni già concesse e negando il rilascio di autorizzazioni nuove (analoga minaccia aveva indotto la Svizzera a “ collaborare” con gli Stati Uniti d’America dopo anni di rifiuti fieramente opposti agli investigatori statunitensi in nome dell’impenetrabile “Schweizer Bankgeheimnis”).

Il cambiamento di rotta da parte del governo svizzero è, forse, anche dovuto al fatto che il Bundesnachrichtendienst (BND), all’inizio del 2010 ed anche successivamente, era venuto in possesso di CD-ROM contenenti migliaia di nomi di cittadini tedeschi con ragguardevoli somme di denaro depositate in Svizzera ad insaputa del fisco tedesco. Nel luglio del 2010 tutte le filiali tedesche del Credit Suisse vennero perquisite su ordine della magistratura tedesca. Già nel marzo del 2009 la Eidgenossenschaft era finita, sia pure provvisoriamente, sulla “black list” dell’ OECD in quanto si era dimostrata tutt’altro che cooperativa quando ad essa pervenivano richieste di rogatoria in materia fiscale. In Svizzera si erano levate voci, autorevoli e sempre più insistenti, che l’osservanza rigorosa e ad ogni costo, del segreto bancario nei confronti di autor-ità estere, avrebbe recato danni (anche d’immagine) superiori ai profitti ricavati da capitali depositati da “Steuerflüchtlinge” in Svizzera; non valeva la pena, secondo alcuni, che la Confoederatio helvetica finisse sull’elenco dei “finanzpolitischen Schurkenstaaten”.

II

Il “Doppelbesteuerungsabkommen” (DBA) concluso tra la Svizzera e la Germania nell’ agosto di quest’ anno e che garantisce l’anonimato dei titolari dei conti bancari istituiti - da cittadini tedeschi residenti nella BRD – presso banche svizzere, ma che dovrebbe, nel contempo, garantire al fisco tedesco entrate pari a quelle che percepirebbe se i capitali fossero depositati in Germania, era stato preceduto da un’ intesa di massima, nel marzo del 2010, tra i ministri delle Finanze dei due Paesi.

Come già accennato sopra, l’accordo dell’ agosto del 2001, che entrerà prevedibilmente in vigore all’ inizio del 2013, prevede non soltanto che future rendite di capitale di cittadini tedeschi vengano tassate (mediante un’”Abgeltungssteuer”) con un’ aliquota del 26,375%, ma prevede pure una “Nachbesteuerung” di rendite di capitale degli anni passati (con effetto retroattivo fino al 2000); in alternativa, l’ accordo consente al titolare del conto svizzero la “Kontooffenlegung”. Quanto incassato dalle banche elvetiche a titolo di “Abgeltungssteuer” (che è una “Quellensteuer”) e di “Nachbesteuerung”, sarà da esse versato al fisco della RFT.

Applicando un’aliquota del 26,375% sulle rendite di capitale che cittadini tedeschi residenti nella BRD depositeranno presso banche svizzere, il trattamento fiscale sarà identico a quello previsto per la Abgeltungssteuer in Germania. Per quanto concerne la rendite di capitali depositati in Svizzera nel passato, la Svizzera e la Germania hanno concordato che ad esse viene applicata un’aliquota che varia tra il 19% ed il 34% (ai fini della determinazione, in concreto, dell’aliquota, si terrà conto dell’entità del capitale depositato e della data di istituzione del conto).

III

Come abbiamo visto sopra, le banche svizzere sono si obbligate a versare quanto da loro incassato a titolo di Abgeltungssteuer e di Nachbesteuerung al fisco tedesco; a titolo di anticipo, esse si sono impegnate a versare alla Germania, all’atto di entrata in vigore dell’accordo, 2 miliardi di SFr. Nel corso dei negoziati tra la Germania e la Svizzera era stata diffusa la notizia, ufficiosa, secondo la quale l’anticipo, al cui versamento si sarebbero impegnate le banche svizzere, sarebbe stato di circa 10 miliardi di SFr., notizia che si è però rivelata inesatta un quanto gli abili negoziatori elvetici sono riusciti a ridurlo considerevolmente, per cui non sono mancate le voci secondo le quali la Germania avrebbe “capitolata” dinanzi al potere delle banche svizzere.

L’accordo prevede anche la facoltà, per le autorità tedesche, di inoltrare a quelle svizzere richieste di informazioni su capitali depositati da cittadini tedeschi in banche svizzere al fini di scovare evasori fiscali. Il numero massimo delle richieste è però limitato in quanto, in un biennio, non può superare il migliaio; inoltre esse possono essere avanzate, se sussiste un “plausibler Anlass”, mentre nel passato le autorità tedesche potevano rivolgersi a quelle elvetiche soltanto “in dringenden Verdachtsfällen” (e spesso, neppure in tali casi, ottenevano una risposta soddisfacente). Sono espressamente vietate le c.d. fishing expeditions. L’anonimato degli “Steuersünder” tedeschi, come previsto dall’accordo del 2011, se da un lato “tutela”, in un certo qual modo, gli evasori, dall’altro lato dovrebbe almeno consentire al fisco della RFT di incassare quanto gli spetta.

IV

Ad avviso del ministro delle Finanze della RFT, l’ accordo rispetterebbe, da un lato, la tutela della sfera privata dei clienti delle banche svizzere e, dall’ altro lato, consentirebbe alla Germania di sottoporre a tassazione quei cittadini tedeschi che depositeranno (e avevano depositato, nel passato) capitali in Svizzera. La richiesta tedesca tendente ad impegnare la Svizzera ad un “automatischen Informationsaustausch”, non è stata accolta dalla Svizzera, ma il ministro delle Finanze tedesco, in un comunicato, ha fatto sapere che, a suo avviso, le clausole dell’accordo equivalgono (“kommen gleich”) ad un “automatischen Informationsaustausch”.

La Germania si è impegnata a desistere da ulteriori acquisti, da ex dipendenti bancari svizzeri, di supporti informatici contenenti nomi di cittadini tedeschi residenti nella BRD, che hanno depositi bancari in Svizzera, ignoti al fisco tedesco e ad astenersi dal perseguire penalmente dipendenti di banche elvetiche che hanno concorso, con cittadini tedeschi, nella perpetrazione di reati fiscali. Un ulteriore impegno, assunto dalla Germania, riguarda l’ apertura di nuove filiali di banche elvetiche nella RFT; essa sarà facilitata e semplificata dal punto di vista burocratico per quanto concerne il c.d. Freistellungsverfahren.

V

L’entrata in vigore dell’accordo - per il quale è richiesto il voto favorevole anche del Bundesrat tedesco ed in Svizzera non è escluso un referendum popolare – è prevista per l’inizio del 2013.

La Svizzera, considerata per lungo tempo, non soltanto dalle autorità tedesche, una “Steueroase”, cioè un’oasi fiscale e finita, sia pure provvisoriamente, sulla lista nera dell’OECD, con l’accordo con la Germania (al quale seguiranno, a breve distanza di tempo, anche altri accordi con altri Stati europei), è riuscita a salvaguardare, in linea di massima, il suo “Bankgeheimnis”, anche se esso ha subito un’attenuazione. Non è stato realizzato “l’automatischer Informationsaustausch”, come, da tempo, richiesto (anche alla Svizzera), dagli Stati membro dell’ OECD e dell’UE che, nel dicembre del 2010, hanno trovato un’intesa di massima che sarà trasfusa in una direttiva comunitaria destinata ad entrare in vigore, prevedibilmente, nel corso del 2013 o 2014.

VI

Come appare ovvio, l’accordo tra la Svizzera e la Germania è stato oggetto di critiche, anche pesanti, non soltanto da parte dell’opinione pubblica tedesca, ma anche da quella svizzera e da quella di altri Stati confinanti. Gli svizzeri residenti nei cantoni dell’ovest non hanno condiviso il plauso all’accordo (proveniente soprattutto dagli ambienti zurighesi, secondo i quali “ der Deal mit der BRD vollbringt ein Wunder” e “das Bankgeheimnis ist gerettet”) e hanno annunciato iniziative contro questo Deal con la BRD (definito una “unheilige Allianz”).

L’accordo tra la Svizzera e la Germania non ha lasciata indifferente neppure l`U.E., alla quale la Svizzera è legata da numerosi accordi, soprattutto di natura economica. Hanno manifestato chiaramente il loro disappunto, il Commissario U.E. Algidra Semeta ed il Ministro Tremonti che non hanno lesinato critiche a questo accordo bilaterale che arrecherebbe danno all’intento comunitario di reprimere l’evasione fiscale con misure che trascendono i confini dei singoli Stati membro (e non). Tutt’altro che positivi sono stati anche i commenti di esponenti politici francesi che hanno fatto rilevare che l’accordo tra la Svizzera e la Germania contrasterebbe con l’obiettivo, perseguito dalla Francia, di reprimere l’evasione fiscale con accordi che prevedono l’obbligo di uno scambio automatico di informazioni tra Stati in materia fiscale.

VII

Ma le critiche più articolate e pesanti sono state ovviamente registrate nella stessa Germania e non soltanto da parte degli “Steuerfahnder”, ma anche da parte di organi di polizia che hanno fatto rilevare che sono le banche svizzere a trarre il maggior vantaggio dall’accordo tra la Svizzera e la Germania, proprio quelle banche che, per decenni, si sono prestate, non soltanto a rendere possibile l’evasione fiscale, ma anche il riciclaggio di denaro e a nascondere i profitti illeciti di criminali. È stato detto che appare paradossale che proprio le banche elvetiche che per molti lustri sono stati il “porto sicuro” per gli evasori fiscali tedeschi, ora dovrebbero fare gli “esattori” per conto del fisco tedesco. C’è chi ritiene che la fiducia riposta, da parte tedesca, nelle banche svizzere, potrebbe rivelarsi eccessiva.

Già prima che venisse firmato l’ accordo, 50.000 cittadini tedeschi avevano espresso la loro protesta (per iscritto) ai Ministerpräsidenten dei Länder (in Gremania l’ accertamento fiscale in materia di imposte sui redditi di persone fisiche (e giuridiche) è di competenza dei Länder (Landesfinanzbehörden)). C’e ‘chi ha parlato di un’amnistia in favore di chi, in Svizzera, ha nascosto al fisco tedesco parte dei propri redditi tassabili. L’accordo costituirebbe, inoltre, una vera e propria beffa per coloro che, nel timore di essere scoperti a seguito dell’acquisto dei supporti informatici, avevano fatto “Selbstanzeige” ed esso sancirebbe la “cementificazione” della Svizzera quale “oasi fiscale” per gli evasori tedeschi.

VIII

L’accordo tra la Svizzera e la Germania (che, secondo i critici di quest’ intesa, lascia sostanzialmente intatto il segreto bancario – ritenuto da molti Eidgenossen una specie di “Nationalheiligtum” e da loro giustificato in base ai principi della “Steuersouveränität” e di tutela della sfera privata) – sarebbe uno schiaffo in faccia ai cittadini tedeschi che hanno regolarmente adempiuto ai loro obblighi tributari ed avvantaggerebbe gli evasori, per i quali l’accordo prevederebbe un “Discountsteuersatz” (come si è espresso un sindacato). Le clausole contenute nell’accordo legittimerebbero di ritenere che le trattative, tra la Svizzera e la Germania, siano state condotte, non tra plenipotenziari, ma tra l’associazione delle banche elvetiche e la Germania.

La previsione dell’Abgeltungssteuer, secondo esperti tributari tedeschi, sarebbe in contrasto con il principio costituzionale secondo il quale l’entità delle aliquote di imposta deve essere commisurata alla capacità contributiva del contribuente. Non molto teneri, nei confronti della Svizzera, sono stati coloro che hanno affermato che agli “Eidgenossen”, tuttora, “fehlt, in Sachen Steuerhinterziehung, das Unrechtsbewusstsein” (come, per altro, spesso succede quando c’ è di mezzo un proprio profitto).

Dal 2013 in poi non potranno più essere instaurati nuovi procedimenti penali contro evasori fiscali tedeschi che hanno trasferito capitali in Svizzera; ma i procedimenti penali pendenti al 31.12.2012 possono essere proseguiti e portati a termine, se a tal data si è già proceduto alla Verfahrenseröffnung.

IX

I supporti informartici (CD) acquistati dalle autorità tedesche si sono rivelati preziosi anche per reprimere la criminalità “comune” in quanto, una volta verificati ed accertati i flussi di denaro, ai sospettati veniva chiesto di giustificarne la provenienza, non sempre agevole per profitti illeciti.

Il tentativo dei plenipotenziari tedeschi di pervenire, anche con la Svizzera, ad un accordo analogo a quello concluso, in materia fiscale, tra la Germania ed il Liechtenstein (nel settembre del 2009), si è rivelato vano. Pare che il Liechtenstein si sia dichiarato disposto alla conclusione dell’accordo con la Germania, che ha avuto attuazione sin dall’ottobre del 2010, in seguito alle pressioni esercitate dall’OECD sul Principato confinante con la Svizzera e per tutelare il suo buon nome menomato dal fatto che veniva considerato una “Steueroase”, oltre che sede di dubbie “Treuhandgesellschaften” ed “Anstalten”. L’accordo tra il Liechtenstein e la Germania segue, in linea di massima, “l’accordo modello” elaborato dall’ OECD e prevede l’obbligo, da parte del Principato, di fornire, su richiesta delle autorità tedesche, informazioni in materia fiscale (analogamente a quanto contenuto nell’accordo con gli Stati Uniti d’ America). Le richieste di informazioni avanzate dalle autorità tedesche devono contenere le generalità della persona, sul cui conto vengono chieste le informazioni, il periodo di tempo, al quale la richiesta si riferisce e la rilevanza della richiesta stessa ai fini degli accertamenti tributari. Il Liechtenstein e la Germania hanno espressamente convenuto che le autorità tedesche hanno facoltà di chiedere informazioni a banche e “Treuhandgesellschaften” su enti come p. es. “Stiftungen, Anstalten, Trusts ed Investmentfonds”. Attraverso filiali, banche tedesche mantengono stretti rapporti d’affari con una miriade (almeno 1000) di “Stiftungen” nel Liechtenstein, soggette alla legislazione di questo Principato e spesso usate per operazioni finanziarie non tra le più cristalline.

X

L’ accordo tra la Svizzera e la Germania è stato seguito, a brevissima distanza (il 24.8.2011), da un analogo accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna (il tax treaty between Svizzerland and the U.K.). L’aliquota di tassazione, dei capitali trasferiti – ad insaputa del fisco britannico - in Svizzera da cittadini inglesi residenti in GB dal 2000 e fino alla conclusione dell’accordo, verrà applicata nella misura tra il 19 ed il 34%. Diversa è invece l’aliquota che verrà applicata ai cittadini britannici che costituiranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello accordo (previsto per il 2013), depositi bancari in Svizzera; esso varierà tra il 27 ed il 48%, tenuto conto dell’entità del deposito e della sua durata. Clausole particolari sono previste per i “no-UK-domiciled individuals”, cioè per persone che vivono in GB senza avervi residenza stabile. Le banche Svizzere hanno garantito alla GB un anticipo sui futuri prelievi (che avvengono in forma anonima, al pari di quanto avviene per i capitali depositati in Svizzera a decorrere dal 2000) nell’ammontare di 500 mio CHF. Da notare anche che la GB, già nell’ agosto del 2009, aveva concluso un accordo simile con il Liechtenstein che ha portato, anch’esso, alla regolarizzazione di depositi bancari costituiti da cittadini brtitannici nel Liechtenstein ad insaputa del fisco inglese.

L’accordo tra la Svizzera e la Germania ha lasciato l’amaro in bocca a non pochi, anche perché, spesso, i “compensi” per atti di corruttela e favoritismi di vario genere, vengono versati su conti in Svizzera (naturalmente non direttamente dalla Germania ma da un altro Stato estero); il fatto che i titolari di questi conti rimangono anonimi, li pone, praticamente, al riparo dalla giustizia tedesca, fatta eccezione per il caso in cui si decide a parlare qualche “Mitwisser”. Così è prevedibile che favoritismi e corruttele continueranno ad avere il loro corso….

Il 10 agosto 2011 i plenipotenziari della Svizzera e della Germania hanno firmato un accordo in materia fiscale per porre fine all’evasione tributaria - iniziata negli anni ‘60 e protrattasi per decenni – di contribuenti tedeschi, con residenza nella RFT, che depositavano il loro “Schwarzgeld” in Svizzera, eludendo in tal modo il fisco tedesco. Secondo stime, attualmente, risulterebbero giacenti, su conti bancari svizzeri, non meno di 130 miliardi di SFr. e titolari di questi conti sarebbero cittadini tedeschi residenti nella vicina Germania che, in tal modo, si sono sottratti agli obblighi fiscali nei confronti del loro Stato di residenza.

Ad indurre il governo elvetico alla conclusione dell’accordo, è stata, secondo autorevoli fonti, la minaccia, da parte tedesca, di interdire alle banche svizzere di operare in Germania, revocando alle stesse le autorizzazioni già concesse e negando il rilascio di autorizzazioni nuove (analoga minaccia aveva indotto la Svizzera a “ collaborare” con gli Stati Uniti d’America dopo anni di rifiuti fieramente opposti agli investigatori statunitensi in nome dell’impenetrabile “Schweizer Bankgeheimnis”).

Il cambiamento di rotta da parte del governo svizzero è, forse, anche dovuto al fatto che il Bundesnachrichtendienst (BND), all’inizio del 2010 ed anche successivamente, era venuto in possesso di CD-ROM contenenti migliaia di nomi di cittadini tedeschi con ragguardevoli somme di denaro depositate in Svizzera ad insaputa del fisco tedesco. Nel luglio del 2010 tutte le filiali tedesche del Credit Suisse vennero perquisite su ordine della magistratura tedesca. Già nel marzo del 2009 la Eidgenossenschaft era finita, sia pure provvisoriamente, sulla “black list” dell’ OECD in quanto si era dimostrata tutt’altro che cooperativa quando ad essa pervenivano richieste di rogatoria in materia fiscale. In Svizzera si erano levate voci, autorevoli e sempre più insistenti, che l’osservanza rigorosa e ad ogni costo, del segreto bancario nei confronti di autor-ità estere, avrebbe recato danni (anche d’immagine) superiori ai profitti ricavati da capitali depositati da “Steuerflüchtlinge” in Svizzera; non valeva la pena, secondo alcuni, che la Confoederatio helvetica finisse sull’elenco dei “finanzpolitischen Schurkenstaaten”.

II

Il “Doppelbesteuerungsabkommen” (DBA) concluso tra la Svizzera e la Germania nell’ agosto di quest’ anno e che garantisce l’anonimato dei titolari dei conti bancari istituiti - da cittadini tedeschi residenti nella BRD – presso banche svizzere, ma che dovrebbe, nel contempo, garantire al fisco tedesco entrate pari a quelle che percepirebbe se i capitali fossero depositati in Germania, era stato preceduto da un’ intesa di massima, nel marzo del 2010, tra i ministri delle Finanze dei due Paesi.

Come già accennato sopra, l’accordo dell’ agosto del 2001, che entrerà prevedibilmente in vigore all’ inizio del 2013, prevede non soltanto che future rendite di capitale di cittadini tedeschi vengano tassate (mediante un’”Abgeltungssteuer”) con un’ aliquota del 26,375%, ma prevede pure una “Nachbesteuerung” di rendite di capitale degli anni passati (con effetto retroattivo fino al 2000); in alternativa, l’ accordo consente al titolare del conto svizzero la “Kontooffenlegung”. Quanto incassato dalle banche elvetiche a titolo di “Abgeltungssteuer” (che è una “Quellensteuer”) e di “Nachbesteuerung”, sarà da esse versato al fisco della RFT.

Applicando un’aliquota del 26,375% sulle rendite di capitale che cittadini tedeschi residenti nella BRD depositeranno presso banche svizzere, il trattamento fiscale sarà identico a quello previsto per la Abgeltungssteuer in Germania. Per quanto concerne la rendite di capitali depositati in Svizzera nel passato, la Svizzera e la Germania hanno concordato che ad esse viene applicata un’aliquota che varia tra il 19% ed il 34% (ai fini della determinazione, in concreto, dell’aliquota, si terrà conto dell’entità del capitale depositato e della data di istituzione del conto).

III

Come abbiamo visto sopra, le banche svizzere sono si obbligate a versare quanto da loro incassato a titolo di Abgeltungssteuer e di Nachbesteuerung al fisco tedesco; a titolo di anticipo, esse si sono impegnate a versare alla Germania, all’atto di entrata in vigore dell’accordo, 2 miliardi di SFr. Nel corso dei negoziati tra la Germania e la Svizzera era stata diffusa la notizia, ufficiosa, secondo la quale l’anticipo, al cui versamento si sarebbero impegnate le banche svizzere, sarebbe stato di circa 10 miliardi di SFr., notizia che si è però rivelata inesatta un quanto gli abili negoziatori elvetici sono riusciti a ridurlo considerevolmente, per cui non sono mancate le voci secondo le quali la Germania avrebbe “capitolata” dinanzi al potere delle banche svizzere.

L’accordo prevede anche la facoltà, per le autorità tedesche, di inoltrare a quelle svizzere richieste di informazioni su capitali depositati da cittadini tedeschi in banche svizzere al fini di scovare evasori fiscali. Il numero massimo delle richieste è però limitato in quanto, in un biennio, non può superare il migliaio; inoltre esse possono essere avanzate, se sussiste un “plausibler Anlass”, mentre nel passato le autorità tedesche potevano rivolgersi a quelle elvetiche soltanto “in dringenden Verdachtsfällen” (e spesso, neppure in tali casi, ottenevano una risposta soddisfacente). Sono espressamente vietate le c.d. fishing expeditions. L’anonimato degli “Steuersünder” tedeschi, come previsto dall’accordo del 2011, se da un lato “tutela”, in un certo qual modo, gli evasori, dall’altro lato dovrebbe almeno consentire al fisco della RFT di incassare quanto gli spetta.

IV

Ad avviso del ministro delle Finanze della RFT, l’ accordo rispetterebbe, da un lato, la tutela della sfera privata dei clienti delle banche svizzere e, dall’ altro lato, consentirebbe alla Germania di sottoporre a tassazione quei cittadini tedeschi che depositeranno (e avevano depositato, nel passato) capitali in Svizzera. La richiesta tedesca tendente ad impegnare la Svizzera ad un “automatischen Informationsaustausch”, non è stata accolta dalla Svizzera, ma il ministro delle Finanze tedesco, in un comunicato, ha fatto sapere che, a suo avviso, le clausole dell’accordo equivalgono (“kommen gleich”) ad un “automatischen Informationsaustausch”.

La Germania si è impegnata a desistere da ulteriori acquisti, da ex dipendenti bancari svizzeri, di supporti informatici contenenti nomi di cittadini tedeschi residenti nella BRD, che hanno depositi bancari in Svizzera, ignoti al fisco tedesco e ad astenersi dal perseguire penalmente dipendenti di banche elvetiche che hanno concorso, con cittadini tedeschi, nella perpetrazione di reati fiscali. Un ulteriore impegno, assunto dalla Germania, riguarda l’ apertura di nuove filiali di banche elvetiche nella RFT; essa sarà facilitata e semplificata dal punto di vista burocratico per quanto concerne il c.d. Freistellungsverfahren.

V

L’entrata in vigore dell’accordo - per il quale è richiesto il voto favorevole anche del Bundesrat tedesco ed in Svizzera non è escluso un referendum popolare – è prevista per l’inizio del 2013.

La Svizzera, considerata per lungo tempo, non soltanto dalle autorità tedesche, una “Steueroase”, cioè un’oasi fiscale e finita, sia pure provvisoriamente, sulla lista nera dell’OECD, con l’accordo con la Germania (al quale seguiranno, a breve distanza di tempo, anche altri accordi con altri Stati europei), è riuscita a salvaguardare, in linea di massima, il suo “Bankgeheimnis”, anche se esso ha subito un’attenuazione. Non è stato realizzato “l’automatischer Informationsaustausch”, come, da tempo, richiesto (anche alla Svizzera), dagli Stati membro dell’ OECD e dell’UE che, nel dicembre del 2010, hanno trovato un’intesa di massima che sarà trasfusa in una direttiva comunitaria destinata ad entrare in vigore, prevedibilmente, nel corso del 2013 o 2014.

VI

Come appare ovvio, l’accordo tra la Svizzera e la Germania è stato oggetto di critiche, anche pesanti, non soltanto da parte dell’opinione pubblica tedesca, ma anche da quella svizzera e da quella di altri Stati confinanti. Gli svizzeri residenti nei cantoni dell’ovest non hanno condiviso il plauso all’accordo (proveniente soprattutto dagli ambienti zurighesi, secondo i quali “ der Deal mit der BRD vollbringt ein Wunder” e “das Bankgeheimnis ist gerettet”) e hanno annunciato iniziative contro questo Deal con la BRD (definito una “unheilige Allianz”).

L’accordo tra la Svizzera e la Germania non ha lasciata indifferente neppure l`U.E., alla quale la Svizzera è legata da numerosi accordi, soprattutto di natura economica. Hanno manifestato chiaramente il loro disappunto, il Commissario U.E. Algidra Semeta ed il Ministro Tremonti che non hanno lesinato critiche a questo accordo bilaterale che arrecherebbe danno all’intento comunitario di reprimere l’evasione fiscale con misure che trascendono i confini dei singoli Stati membro (e non). Tutt’altro che positivi sono stati anche i commenti di esponenti politici francesi che hanno fatto rilevare che l’accordo tra la Svizzera e la Germania contrasterebbe con l’obiettivo, perseguito dalla Francia, di reprimere l’evasione fiscale con accordi che prevedono l’obbligo di uno scambio automatico di informazioni tra Stati in materia fiscale.

VII

Ma le critiche più articolate e pesanti sono state ovviamente registrate nella stessa Germania e non soltanto da parte degli “Steuerfahnder”, ma anche da parte di organi di polizia che hanno fatto rilevare che sono le banche svizzere a trarre il maggior vantaggio dall’accordo tra la Svizzera e la Germania, proprio quelle banche che, per decenni, si sono prestate, non soltanto a rendere possibile l’evasione fiscale, ma anche il riciclaggio di denaro e a nascondere i profitti illeciti di criminali. È stato detto che appare paradossale che proprio le banche elvetiche che per molti lustri sono stati il “porto sicuro” per gli evasori fiscali tedeschi, ora dovrebbero fare gli “esattori” per conto del fisco tedesco. C’è chi ritiene che la fiducia riposta, da parte tedesca, nelle banche svizzere, potrebbe rivelarsi eccessiva.

Già prima che venisse firmato l’ accordo, 50.000 cittadini tedeschi avevano espresso la loro protesta (per iscritto) ai Ministerpräsidenten dei Länder (in Gremania l’ accertamento fiscale in materia di imposte sui redditi di persone fisiche (e giuridiche) è di competenza dei Länder (Landesfinanzbehörden)). C’e ‘chi ha parlato di un’amnistia in favore di chi, in Svizzera, ha nascosto al fisco tedesco parte dei propri redditi tassabili. L’accordo costituirebbe, inoltre, una vera e propria beffa per coloro che, nel timore di essere scoperti a seguito dell’acquisto dei supporti informatici, avevano fatto “Selbstanzeige” ed esso sancirebbe la “cementificazione” della Svizzera quale “oasi fiscale” per gli evasori tedeschi.

VIII

L’accordo tra la Svizzera e la Germania (che, secondo i critici di quest’ intesa, lascia sostanzialmente intatto il segreto bancario – ritenuto da molti Eidgenossen una specie di “Nationalheiligtum” e da loro giustificato in base ai principi della “Steuersouveränität” e di tutela della sfera privata) – sarebbe uno schiaffo in faccia ai cittadini tedeschi che hanno regolarmente adempiuto ai loro obblighi tributari ed avvantaggerebbe gli evasori, per i quali l’accordo prevederebbe un “Discountsteuersatz” (come si è espresso un sindacato). Le clausole contenute nell’accordo legittimerebbero di ritenere che le trattative, tra la Svizzera e la Germania, siano state condotte, non tra plenipotenziari, ma tra l’associazione delle banche elvetiche e la Germania.

La previsione dell’Abgeltungssteuer, secondo esperti tributari tedeschi, sarebbe in contrasto con il principio costituzionale secondo il quale l’entità delle aliquote di imposta deve essere commisurata alla capacità contributiva del contribuente. Non molto teneri, nei confronti della Svizzera, sono stati coloro che hanno affermato che agli “Eidgenossen”, tuttora, “fehlt, in Sachen Steuerhinterziehung, das Unrechtsbewusstsein” (come, per altro, spesso succede quando c’ è di mezzo un proprio profitto).

Dal 2013 in poi non potranno più essere instaurati nuovi procedimenti penali contro evasori fiscali tedeschi che hanno trasferito capitali in Svizzera; ma i procedimenti penali pendenti al 31.12.2012 possono essere proseguiti e portati a termine, se a tal data si è già proceduto alla Verfahrenseröffnung.

IX

I supporti informartici (CD) acquistati dalle autorità tedesche si sono rivelati preziosi anche per reprimere la criminalità “comune” in quanto, una volta verificati ed accertati i flussi di denaro, ai sospettati veniva chiesto di giustificarne la provenienza, non sempre agevole per profitti illeciti.

Il tentativo dei plenipotenziari tedeschi di pervenire, anche con la Svizzera, ad un accordo analogo a quello concluso, in materia fiscale, tra la Germania ed il Liechtenstein (nel settembre del 2009), si è rivelato vano. Pare che il Liechtenstein si sia dichiarato disposto alla conclusione dell’accordo con la Germania, che ha avuto attuazione sin dall’ottobre del 2010, in seguito alle pressioni esercitate dall’OECD sul Principato confinante con la Svizzera e per tutelare il suo buon nome menomato dal fatto che veniva considerato una “Steueroase”, oltre che sede di dubbie “Treuhandgesellschaften” ed “Anstalten”. L’accordo tra il Liechtenstein e la Germania segue, in linea di massima, “l’accordo modello” elaborato dall’ OECD e prevede l’obbligo, da parte del Principato, di fornire, su richiesta delle autorità tedesche, informazioni in materia fiscale (analogamente a quanto contenuto nell’accordo con gli Stati Uniti d’ America). Le richieste di informazioni avanzate dalle autorità tedesche devono contenere le generalità della persona, sul cui conto vengono chieste le informazioni, il periodo di tempo, al quale la richiesta si riferisce e la rilevanza della richiesta stessa ai fini degli accertamenti tributari. Il Liechtenstein e la Germania hanno espressamente convenuto che le autorità tedesche hanno facoltà di chiedere informazioni a banche e “Treuhandgesellschaften” su enti come p. es. “Stiftungen, Anstalten, Trusts ed Investmentfonds”. Attraverso filiali, banche tedesche mantengono stretti rapporti d’affari con una miriade (almeno 1000) di “Stiftungen” nel Liechtenstein, soggette alla legislazione di questo Principato e spesso usate per operazioni finanziarie non tra le più cristalline.

X

L’ accordo tra la Svizzera e la Germania è stato seguito, a brevissima distanza (il 24.8.2011), da un analogo accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna (il tax treaty between Svizzerland and the U.K.). L’aliquota di tassazione, dei capitali trasferiti – ad insaputa del fisco britannico - in Svizzera da cittadini inglesi residenti in GB dal 2000 e fino alla conclusione dell’accordo, verrà applicata nella misura tra il 19 ed il 34%. Diversa è invece l’aliquota che verrà applicata ai cittadini britannici che costituiranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello accordo (previsto per il 2013), depositi bancari in Svizzera; esso varierà tra il 27 ed il 48%, tenuto conto dell’entità del deposito e della sua durata. Clausole particolari sono previste per i “no-UK-domiciled individuals”, cioè per persone che vivono in GB senza avervi residenza stabile. Le banche Svizzere hanno garantito alla GB un anticipo sui futuri prelievi (che avvengono in forma anonima, al pari di quanto avviene per i capitali depositati in Svizzera a decorrere dal 2000) nell’ammontare di 500 mio CHF. Da notare anche che la GB, già nell’ agosto del 2009, aveva concluso un accordo simile con il Liechtenstein che ha portato, anch’esso, alla regolarizzazione di depositi bancari costituiti da cittadini brtitannici nel Liechtenstein ad insaputa del fisco inglese.

L’accordo tra la Svizzera e la Germania ha lasciato l’amaro in bocca a non pochi, anche perché, spesso, i “compensi” per atti di corruttela e favoritismi di vario genere, vengono versati su conti in Svizzera (naturalmente non direttamente dalla Germania ma da un altro Stato estero); il fatto che i titolari di questi conti rimangono anonimi, li pone, praticamente, al riparo dalla giustizia tedesca, fatta eccezione per il caso in cui si decide a parlare qualche “Mitwisser”. Così è prevedibile che favoritismi e corruttele continueranno ad avere il loro corso….