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Definizione agevolata delle liti fiscali minori

Abstract:

L’articolo è una sintesi della circolare dell’agenzia delle entrate n. 24 E del 24 Ottobre 2011 “Chiusura delle liti fiscali minori”, indirizzata all’applicazione del provvedimento di definizione agevolata delle liti pendenti, introdotto nella “Manovra Correttiva” di questa estate.

 

1. Premessa

2. Presupposti

3. Liti pendenti

4. Modalità

5. Codice tributo

6. Somme da Versare

7. Comportamento dei riceventi

8. Coobbligati

9. Articolo 39 comma 12, decreto legislativo n. 98/2010

 

1. Premessa

Per ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, il legislatore ha riproposto con l’articolo 39 comma 12, del decreto legislativo n. 98/2010 “Manovra Correttiva”, la possibilità di definire in maniera agevolata le liti fiscali. La norma ricalca il provvedimento già adottato nella manovra finanziaria del 2003, con la Legge 27 Dicembre 2002 n. 289.

 

2. Presupposti

La procedura agevolata è accessibile solamente per quei giudizi che rispettino determinati requisiti di tempo e di valore:

- le liti devono essere pendenti alla data del 1 Maggio 2011 e non è necessario che vi sia stata una pronuncia. In pratica sono definibili tutte le liti per le quali è stato presentato ricorso prima della data fissata nel decreto.

- Il valore della causa non deve eccedere i 20.000 Euro, da individuarsi nel valore espresso nel primo atto introduttivo, calcolato sottraendo gli interessi maturati, le indennità di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo.

- Possono essere definite tutte le liti in ogni stato e grado del giudizio, anche pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

- E’ necessario che parte del giudizio sia l’agenzia delle entrate.

 

3. Liti pendenti

Sono escluse dal provvedimento:

- le somme relative ad aiuti di stato illegittimi

- il silenzio rifiuto di restituzione dei tributi

- gli avvisi di liquidazione, ingiunzioni ed iscrizioni a ruolo

- il diniego di rimborsi o di agevolazioni

- l’omesso versamento di tributi

- precedenti definizioni agevolate

- i contributi previdenziali ed assistenziali instaurati nei confronti degli enti previdenziali.

Sono definibili:

- le liti originate dall’impugnazione di un atto di accertamento con cui si è proceduto alla rettifica di una perdita

- le controversie riguardanti il contributo al servizio sanitario nazionale, che, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie

- la definizione delle liti pendenti interessate da conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ancora perfezionata alla data del 30 novembre 2011.

 

4. Modalità

Il pagamento delle somme dovute, calcolate in base alle percentuali previste, deve avvenire in un’unica soluzione, entro il 30 Novembre 2011.

La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 Marzo 2012.

Le controversie definibili sono sospese fino al 30 Giugno 2012 ed entro il 15 luglio 2012 gli uffici devono trasmettere agli organi di giustizia un elenco di liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

Le liti segnalate saranno sospese fino al 30 settembre 2012. Entro questa data gli uffici dovranno depositare la comunicazione attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale o l’eventuale diniego della definizione.

La sospensione dei termini impedisce fino al 30 Giugno 2012 il passaggio in giudicato delle decisioni i cui termini di impugnativa erano ancora pendenti al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011.

 

5. Codice tributo

L’agenzia delle entrate con la risoluzione 5 agosto 2011, n. 82, ha istituito il codice tributo 8082 denominato liti fiscali pendenti - “definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 Luglio 2011, n. 98” .

Per ciascuna lite autonoma va effettuato un separato versamento.

 

6. Somme da versare

La misura delle somme da versare al fine della definizione delle liti pendenti è suddivisa in base al valore delle controversie:

- fino a Euro 2000, Euro 150

- maggiori di Euro 2000, in percentuali del valore di causa variabili a seconda che:

10% in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria;

50% in caso di soccombenza del contribuente, nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda;

30% in caso di lite pendente in primo grado se non è già stata resa pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda.

Non è previsto il pagamento rateale degli importi dovuti in base alla definizione delle liti minori.

 

7. Comportamento dei riceventi

Gli intermediari abilitati e la direzione provinciale dell’agenzia delle entrate sono obbligati a consegnare al contribuente copia della comunicazione trasmessa per via telematica, che attesta l’avvenuto ricevimento della domanda e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

 

8. Coobbligati

In presenza di più soggetti coobbligati, l’agenzia ha precisato che la definizione effettuata da uno di essi determina l’estinzione della controversia anche nei confronti degli altri.

 

9. Articolo 39 comma 12, decreto legislativo n. 98/2010

<<Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 Maggio 2011 dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art. 16 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 Novembre 2011 in un’unica soluzione; b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 Giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti d’appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 Luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 Settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 Settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione; e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi; f) con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione di ogni altra disposizione applicativa del presente comma>>.

Abstract:

L’articolo è una sintesi della circolare dell’agenzia delle entrate n. 24 E del 24 Ottobre 2011 “Chiusura delle liti fiscali minori”, indirizzata all’applicazione del provvedimento di definizione agevolata delle liti pendenti, introdotto nella “Manovra Correttiva” di questa estate.

 

1. Premessa

2. Presupposti

3. Liti pendenti

4. Modalità

5. Codice tributo

6. Somme da Versare

7. Comportamento dei riceventi

8. Coobbligati

9. Articolo 39 comma 12, decreto legislativo n. 98/2010

 

1. Premessa

Per ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, il legislatore ha riproposto con l’articolo 39 comma 12, del decreto legislativo n. 98/2010 “Manovra Correttiva”, la possibilità di definire in maniera agevolata le liti fiscali. La norma ricalca il provvedimento già adottato nella manovra finanziaria del 2003, con la Legge 27 Dicembre 2002 n. 289.

 

2. Presupposti

La procedura agevolata è accessibile solamente per quei giudizi che rispettino determinati requisiti di tempo e di valore:

- le liti devono essere pendenti alla data del 1 Maggio 2011 e non è necessario che vi sia stata una pronuncia. In pratica sono definibili tutte le liti per le quali è stato presentato ricorso prima della data fissata nel decreto.

- Il valore della causa non deve eccedere i 20.000 Euro, da individuarsi nel valore espresso nel primo atto introduttivo, calcolato sottraendo gli interessi maturati, le indennità di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo.

- Possono essere definite tutte le liti in ogni stato e grado del giudizio, anche pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

- E’ necessario che parte del giudizio sia l’agenzia delle entrate.

 

3. Liti pendenti

Sono escluse dal provvedimento:

- le somme relative ad aiuti di stato illegittimi

- il silenzio rifiuto di restituzione dei tributi

- gli avvisi di liquidazione, ingiunzioni ed iscrizioni a ruolo

- il diniego di rimborsi o di agevolazioni

- l’omesso versamento di tributi

- precedenti definizioni agevolate

- i contributi previdenziali ed assistenziali instaurati nei confronti degli enti previdenziali.

Sono definibili:

- le liti originate dall’impugnazione di un atto di accertamento con cui si è proceduto alla rettifica di una perdita

- le controversie riguardanti il contributo al servizio sanitario nazionale, che, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie

- la definizione delle liti pendenti interessate da conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ancora perfezionata alla data del 30 novembre 2011.

 

4. Modalità

Il pagamento delle somme dovute, calcolate in base alle percentuali previste, deve avvenire in un’unica soluzione, entro il 30 Novembre 2011.

La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 Marzo 2012.

Le controversie definibili sono sospese fino al 30 Giugno 2012 ed entro il 15 luglio 2012 gli uffici devono trasmettere agli organi di giustizia un elenco di liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

Le liti segnalate saranno sospese fino al 30 settembre 2012. Entro questa data gli uffici dovranno depositare la comunicazione attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale o l’eventuale diniego della definizione.

La sospensione dei termini impedisce fino al 30 Giugno 2012 il passaggio in giudicato delle decisioni i cui termini di impugnativa erano ancora pendenti al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011.

 

5. Codice tributo

L’agenzia delle entrate con la risoluzione 5 agosto 2011, n. 82, ha istituito il codice tributo 8082 denominato liti fiscali pendenti - “definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 Luglio 2011, n. 98” .

Per ciascuna lite autonoma va effettuato un separato versamento.

 

6. Somme da versare

La misura delle somme da versare al fine della definizione delle liti pendenti è suddivisa in base al valore delle controversie:

- fino a Euro 2000, Euro 150

- maggiori di Euro 2000, in percentuali del valore di causa variabili a seconda che:

10% in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria;

50% in caso di soccombenza del contribuente, nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda;

30% in caso di lite pendente in primo grado se non è già stata resa pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda.

Non è previsto il pagamento rateale degli importi dovuti in base alla definizione delle liti minori.

 

7. Comportamento dei riceventi

Gli intermediari abilitati e la direzione provinciale dell’agenzia delle entrate sono obbligati a consegnare al contribuente copia della comunicazione trasmessa per via telematica, che attesta l’avvenuto ricevimento della domanda e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

 

8. Coobbligati

In presenza di più soggetti coobbligati, l’agenzia ha precisato che la definizione effettuata da uno di essi determina l’estinzione della controversia anche nei confronti degli altri.

 

9. Articolo 39 comma 12, decreto legislativo n. 98/2010

<<Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 Maggio 2011 dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art. 16 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 Novembre 2011 in un’unica soluzione; b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 Giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti d’appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 Luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 Settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 Settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione; e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi; f) con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione di ogni altra disposizione applicativa del presente comma>>.