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Danno erariale derivante dalla gestione di società partecipata in violazione delle regole di sana gestione finanziaria

Corte dei conti, Iª sezione giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 402/2011

L’art. 10 del D.Lgs. n. 498/1997, che al fine della stabilizzazione di lavoratori socialmente utili prevedeva la possibilità per gli enti di costituire società miste cui affidare servizi nuovi o aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o concessione, dimostra che la finalità dell’occupazione dei L.S.U. costituisce fine di interesse sociale “che il legislatore si era rappresentato” di raggiungere.

Ma la astratta legittimità di una finalità e la sua generica riconducibilità nell’ambito dell’interesse meritevole di tutela giuridica non vale di per sé a giustificarne ogni forma di perseguimento da parte degli agenti pubblici.

L’esercizio dell’azione amministrativa, e più in generale di ogni forma di espressione del potere pubblico, deve infatti soggiacere al rispetto di fondamentali e basilari principi tra i quali rientra certamente quello della proporzionalità, ossia della congruità, dei mezzi rispetto agli obiettivi.

In tal senso la strumentalità dell’apparato burocratico pubblico rispetto al perseguimento dell’interesse collettivo fa carico alle Amministrazioni di valutare ogni azione alla luce di una attenta analisi costi benefici e quindi di un accurato esame della congruità dei mezzi approntati rispetto alle utilità perseguite.

A tal fine bisogna considerare che il principio della sana ed efficiente gestione finanziaria costituisce espressione del fondamentale valore del buon andamento dell’azione amministrativa proclamato dall’art. 97 della Costituzione, che deve necessariamente improntare l’azione dei pubblici poteri. Motivo per cui l’attivazione e la gestione delle politiche pubbliche non può prescindere da un approfondita valutazione della compatibilità con le esigenze finanziaria.

Da ciò si ricava che, per quanto legittimo, il fine della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili non può essere perseguito ad ogni costo, mediante alterazione delle regole di sana ed economica gestione.

In particolare “l’utilizzo di istituti giuridici per fini diversi da quelli per i quali essi vengono costituiti, la violazione delle regole di economicità e di sana gestione imprenditoriale, l’attribuzione all’ente pubblico locale di oneri e costi indebiti, sono tutti comportamenti che, se dannosi, non possono trovare giustificazione in una finalità in astratto meritevole di considerazione (quella di assicurare una stabilità lavorativa ai lavoratori socialmente utili), ma in concreto perseguita al fine di eludere i limiti posti al patto di stabilità ed in dispregio di qualsivoglia compatibilità finanziaria”.

Così operando, infatti, il perseguimento di un fine, in sé socialmente apprezzabile e legittimo se compatibile con gli equilibri di bilancio dell’ente pubblico, si sostanzia in una inammissibile deroga ai fondamentali criteri di buona amministrazione.

In proposito deve certamente ritenersi foriera di danno erariale la condotta degli amministratori pubblici che si è sostanziata nella costituzione di una società mista al fine di perseguire politiche reclutative in violazione delle regole di buona condotta finanziaria e dei vincoli posti dal patto di stabilità, e nella sua gestione in dispregio di ogni regola di sana amministrazione, attraverso l’assunzione di spese di personale incompatibili con le proprie evidenze economiche, allorché risulti dimostrato che le perdite di gestione si siano risolte in un danno per le casse dell’ente locale intervenuto a sostegno della società.

Lo ha chiarito la Iª sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 402/2011, pronunciata in merito ad una vicenda che ha visto protagonista un Comune che, fra l’altro, pagava al proprio prestatore di servizi non soltanto il corrispettivo previsto nei contratti di appalto, ma forniva altresì allo stesso ulteriori provviste finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto, anticipazioni e accollo di mutui per l’acquisto dei beni strumentali alla prestazione dei servizi stessi.

In tal modo veniva realizzata una inammissibile traslazione di costi aggiuntivi a carico del bilancio comunale, atteso che il disavanzo economico della società mista si è trasformato in pregiudizio finanziario per l’ente locale, che senza alcuna valida giustificazione si è accollato un onere finanziario non previsto nel contratto di servizio, che in buona sostanza ha comportato il pagamento, oltre che del corrispettivo delle attività della società mista, anche quello dei mezzi per fornirlo.

Una simile condotta evidenzia, infatti, l’assoggettamento dell’azione pubblica a logiche di carattere politico-occupazionale in contrasto, oltre che con i principi di sana gestione finanziaria, anche con le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato che vietano agli Stati membri latamente intesi (come insieme dei poteri pubblici di un Paese UE) di fornire ai soggetti economici operanti nel proprio territorio ogni tipo di aiuto in grado di alterare la concorrenza.

L’art. 10 del D.Lgs. n. 498/1997, che al fine della stabilizzazione di lavoratori socialmente utili prevedeva la possibilità per gli enti di costituire società miste cui affidare servizi nuovi o aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o concessione, dimostra che la finalità dell’occupazione dei L.S.U. costituisce fine di interesse sociale “che il legislatore si era rappresentato” di raggiungere.

Ma la astratta legittimità di una finalità e la sua generica riconducibilità nell’ambito dell’interesse meritevole di tutela giuridica non vale di per sé a giustificarne ogni forma di perseguimento da parte degli agenti pubblici.

L’esercizio dell’azione amministrativa, e più in generale di ogni forma di espressione del potere pubblico, deve infatti soggiacere al rispetto di fondamentali e basilari principi tra i quali rientra certamente quello della proporzionalità, ossia della congruità, dei mezzi rispetto agli obiettivi.

In tal senso la strumentalità dell’apparato burocratico pubblico rispetto al perseguimento dell’interesse collettivo fa carico alle Amministrazioni di valutare ogni azione alla luce di una attenta analisi costi benefici e quindi di un accurato esame della congruità dei mezzi approntati rispetto alle utilità perseguite.

A tal fine bisogna considerare che il principio della sana ed efficiente gestione finanziaria costituisce espressione del fondamentale valore del buon andamento dell’azione amministrativa proclamato dall’art. 97 della Costituzione, che deve necessariamente improntare l’azione dei pubblici poteri. Motivo per cui l’attivazione e la gestione delle politiche pubbliche non può prescindere da un approfondita valutazione della compatibilità con le esigenze finanziaria.

Da ciò si ricava che, per quanto legittimo, il fine della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili non può essere perseguito ad ogni costo, mediante alterazione delle regole di sana ed economica gestione.

In particolare “l’utilizzo di istituti giuridici per fini diversi da quelli per i quali essi vengono costituiti, la violazione delle regole di economicità e di sana gestione imprenditoriale, l’attribuzione all’ente pubblico locale di oneri e costi indebiti, sono tutti comportamenti che, se dannosi, non possono trovare giustificazione in una finalità in astratto meritevole di considerazione (quella di assicurare una stabilità lavorativa ai lavoratori socialmente utili), ma in concreto perseguita al fine di eludere i limiti posti al patto di stabilità ed in dispregio di qualsivoglia compatibilità finanziaria”.

Così operando, infatti, il perseguimento di un fine, in sé socialmente apprezzabile e legittimo se compatibile con gli equilibri di bilancio dell’ente pubblico, si sostanzia in una inammissibile deroga ai fondamentali criteri di buona amministrazione.

In proposito deve certamente ritenersi foriera di danno erariale la condotta degli amministratori pubblici che si è sostanziata nella costituzione di una società mista al fine di perseguire politiche reclutative in violazione delle regole di buona condotta finanziaria e dei vincoli posti dal patto di stabilità, e nella sua gestione in dispregio di ogni regola di sana amministrazione, attraverso l’assunzione di spese di personale incompatibili con le proprie evidenze economiche, allorché risulti dimostrato che le perdite di gestione si siano risolte in un danno per le casse dell’ente locale intervenuto a sostegno della società.

Lo ha chiarito la Iª sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 402/2011, pronunciata in merito ad una vicenda che ha visto protagonista un Comune che, fra l’altro, pagava al proprio prestatore di servizi non soltanto il corrispettivo previsto nei contratti di appalto, ma forniva altresì allo stesso ulteriori provviste finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto, anticipazioni e accollo di mutui per l’acquisto dei beni strumentali alla prestazione dei servizi stessi.

In tal modo veniva realizzata una inammissibile traslazione di costi aggiuntivi a carico del bilancio comunale, atteso che il disavanzo economico della società mista si è trasformato in pregiudizio finanziario per l’ente locale, che senza alcuna valida giustificazione si è accollato un onere finanziario non previsto nel contratto di servizio, che in buona sostanza ha comportato il pagamento, oltre che del corrispettivo delle attività della società mista, anche quello dei mezzi per fornirlo.

Una simile condotta evidenzia, infatti, l’assoggettamento dell’azione pubblica a logiche di carattere politico-occupazionale in contrasto, oltre che con i principi di sana gestione finanziaria, anche con le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato che vietano agli Stati membri latamente intesi (come insieme dei poteri pubblici di un Paese UE) di fornire ai soggetti economici operanti nel proprio territorio ogni tipo di aiuto in grado di alterare la concorrenza.