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Nuova applicazione della Corte di Giustizia del principio dell’accesso al mercato in materia di libera circolazione delle merci

Nota a Corte di Giustizia, Sentenza 6 ottobre 2011

Introduzione

Nella sentenza pronunziata nella Causa C-443/10, Philippe Bonnarde c Agence de Service et de Paiement, la Corte di Giustizia ha chiarito che è contraria agli articoli 34 e 36 TFEU una normativa nazionale che esige, per la concessione di un aiuto finanziario all’atto dell’immatricolazione di autoveicoli importati destinati alla dimostrazione, l’apposizione sul primo certificato di immatricolazione di tali autoveicoli della menzione “veicolo dimostrativo”.

I fatti di causa e la sentenza della Corte

Nel 2009 il residente francese Philippe Bonnarde ha acquistato in Belgio un autoveicolo ecologico da destinare a fini dimostrativi. Detto veicolo era stato immatricolato per la prima volta in Belgio e successivamente in Francia dove era stato importato dal Bonnarde. Al momento della seconda immatricolazione del veicolo in Francia, il Bonnarde ha presentato al CNASEA, l’ente nazionale francese per lo sfruttamento razionale delle strutture delle aziende agricole, la richiesta di  concessione di un aiuto finanziario, denominato bonus ecologico “Forum dell’Ambiente” per l’acquisto di un autoveicolo pulito ai sensi del decreto n. 2007-1873.

Il funzionario del CNASEA responsabile della pratica ha rigettato la domanda, rilevando che il veicolo in questione era stato già immatricolato una prima volta in Belgio e che l’istante non aveva prodotto il certificato d’immatricolazione del veicolo con la menzione “veicolo dimostrativo”, come richiesto dalla normativa francese al fine della concessione del beneficio.

Il sig. Bonnarde ha quindi impugnato la decisione di rigetto dell’aiuto davanti il tribunale amministrativo di Limoges. Nel ricorso ha esposto che la legge belga  non prevede il rilascio di un certificato d’immatricolazione portante la menzione “veicolo dimostrativo”. Di conseguenza ha lamentato la natura discriminatoria della normativa francese in danno dei veicoli importati da altri stati membri. Considerando che la decisione della vertenza richiedeva l’interpretazione della disciplina europea in materia di libera circolazione delle merci, il tribunale ha sospeso il procedimento e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 263 TFEU.

Alla Corte il giudice a quo ha chiesto di esaminare, tra le altre cose, la legittimità di una misura nazionale che subordina la concessione di un bonus finanziario per l’acquisto di un veicolo pulito, importato da altro stato membro, alla presenza della menzione “veicolo dimostrativo” nel certificato di immatricolazione di tale veicolo. In breve, la Corte doveva chiarire se la normativa nazionale contestata potesse essere considerata come una misura con effetti equivalenti alla restrizione della libera circolazione delle merci.

La Corte ha osservato che la presenza di detta menzione costituisce una condizione stabilita dalla normativa nazionale francese per la concessione del bonus finanziario. Ne consegue che la presenza della predetta condizione può dissuadere i singoli dall’importare nel territorio francese veicoli dimostrativi già immatricolati in altri stati membri, in quanto la normativa dello stato membro di origine può non prevedere detta menzione.

Anche se la misura nazionale in questione non ha come scopo di discriminare i veicoli importati da altri stati membri, assoggettandoli ad una disciplina più sfavorevole, l’obbligatorietà della menzione “veicolo dimostrativo” sul certificato d’immatricolazione al fine di poter beneficiare del bonus finanziario è circostanza che può influenzare la condotta dei consumatori e di conseguenza pregiudicare l’accesso di tali veicoli al mercato di detto stato membro. Pertanto, ha concluso la Corte, la norma che prevede detta menzione ai fini della concessione del bonus determina una restrizione alla libera circolazione delle merci, vietata dall’articolo 34 TFEU.

Quanto sopra non esclude che detta misura possa essere giustificata da un motivo di interesse generale di cui all’articolo 36 TFEU. Ora, la tutela dell’ambiente, obbiettivo perseguito dalla misura nazionale qui in esame, costituisce uno dei motivi riconosciuti dall’articolo 36 TFEU. Tuttavia, la misura non può beneficiare della giustificazione ex articolo 36 in quanto non conforme al principio di proporzionalità. E precisamente, non è stata dimostrata la necessità di detta misura per la tutela dell’ambiente. Invero, come riconosciuto dal governo francese, il bonus ecologico poteva essere concesso per un veicolo dimostrativo acquistato in altro stato membro a condizione che detto veicolo avesse le stesse caratteristiche dei veicoli dimostrativi nazionali. La richiesta della menzione “veicolo dimostrativo” nel certificato di immatricolazione non era altro che uno dei possibili strumenti per prevenire le frodi e tutelare l’ambiente.

Considerazioni conclusive

I giudici comunitari distinguono tre categorie di misure nazionali con effetti equivalenti alle restrizioni quantitative degli scambi delle merci: le misure distintamente applicabili e vietate dall’art. 34 TFEU; le misure riguardanti la composizione, qualità e presentazione del prodotto, le c.d. regole  Cassis de Dijon e da ultimo, la categoria residuale delle misure che pregiudicano l’accesso al mercato nazionale dei prodotti provenienti da altri stati membri.

La normativa nazionale francese esaminata nel caso Bonnarde rientra nella terza categoria. I precedenti casi in cui la Corte di Giustizia ha rilevato l’esistenza di una misura appartenente alla terza categoria riguardavano misure che ponevano restrizioni all’uso dei prodotti importanti, assolute come nel caso Italian Trailers (Causa C-110/05) e relative come nel caso Mickelsson (Causa  C-142/05).

Nel caso Bonnarde la Corte ha invece identificato un ostacolo all’accesso al mercato in una normativa nazionale la quale influenzava l’acquisto di veicoli importati, negando la concessione di aiuti finanziari in assenza della menzione “veicolo dimostrativo” nel certificato di immatricolazione del veicolo.

Quanto sopra rivela che in Bonnarde la Corte ha assunto una posizione decisamente più severa, adottando una concezione più estesa di ostacolo all’accesso del mercato, non più identificato nelle sole misure che limitano le facoltà di utilizzo del bene come in Italian Trailers e Mickelsson, ma comprendente anche quelle misure che rendono meno attraente l’acquisto di beni provenienti da altri stati membri.

È controverso se la misura nazionale esaminata in Bonnarde sia effettivamente idonea a pregiudicare l’accesso al mercato nazionale. Al riguardo, può rilevarsi che la Corte in questo caso non sembra aver applicato il criterio de minimis come risulta quando dichiara che la misura sotto esame può influire sul comportamento degli acquirenti; criterio invece presente nelle precedenti sentenze Italian Trailers e Mickelsson dove la Corte ha precisato che la limitazione dell’uso di un prodotto imposta dalla misura nazionale può avere un’influenza notevole sul comportamento dei consumatori.

Quel che è certo è che Bonnarde rappresenta un altro passo verso la convergenza tra la libera circolazione delle merci e le altre libertà fondamentali, in ordine alle quali trova applicazione il criterio del pregiudizio dell’accesso al mercato in sede di accertamento della compatibilità delle misure nazionali restrittive con il diritto europeo.

Introduzione

Nella sentenza pronunziata nella Causa C-443/10, Philippe Bonnarde c Agence de Service et de Paiement, la Corte di Giustizia ha chiarito che è contraria agli articoli 34 e 36 TFEU una normativa nazionale che esige, per la concessione di un aiuto finanziario all’atto dell’immatricolazione di autoveicoli importati destinati alla dimostrazione, l’apposizione sul primo certificato di immatricolazione di tali autoveicoli della menzione “veicolo dimostrativo”.

I fatti di causa e la sentenza della Corte

Nel 2009 il residente francese Philippe Bonnarde ha acquistato in Belgio un autoveicolo ecologico da destinare a fini dimostrativi. Detto veicolo era stato immatricolato per la prima volta in Belgio e successivamente in Francia dove era stato importato dal Bonnarde. Al momento della seconda immatricolazione del veicolo in Francia, il Bonnarde ha presentato al CNASEA, l’ente nazionale francese per lo sfruttamento razionale delle strutture delle aziende agricole, la richiesta di  concessione di un aiuto finanziario, denominato bonus ecologico “Forum dell’Ambiente” per l’acquisto di un autoveicolo pulito ai sensi del decreto n. 2007-1873.

Il funzionario del CNASEA responsabile della pratica ha rigettato la domanda, rilevando che il veicolo in questione era stato già immatricolato una prima volta in Belgio e che l’istante non aveva prodotto il certificato d’immatricolazione del veicolo con la menzione “veicolo dimostrativo”, come richiesto dalla normativa francese al fine della concessione del beneficio.

Il sig. Bonnarde ha quindi impugnato la decisione di rigetto dell’aiuto davanti il tribunale amministrativo di Limoges. Nel ricorso ha esposto che la legge belga  non prevede il rilascio di un certificato d’immatricolazione portante la menzione “veicolo dimostrativo”. Di conseguenza ha lamentato la natura discriminatoria della normativa francese in danno dei veicoli importati da altri stati membri. Considerando che la decisione della vertenza richiedeva l’interpretazione della disciplina europea in materia di libera circolazione delle merci, il tribunale ha sospeso il procedimento e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 263 TFEU.

Alla Corte il giudice a quo ha chiesto di esaminare, tra le altre cose, la legittimità di una misura nazionale che subordina la concessione di un bonus finanziario per l’acquisto di un veicolo pulito, importato da altro stato membro, alla presenza della menzione “veicolo dimostrativo” nel certificato di immatricolazione di tale veicolo. In breve, la Corte doveva chiarire se la normativa nazionale contestata potesse essere considerata come una misura con effetti equivalenti alla restrizione della libera circolazione delle merci.

La Corte ha osservato che la presenza di detta menzione costituisce una condizione stabilita dalla normativa nazionale francese per la concessione del bonus finanziario. Ne consegue che la presenza della predetta condizione può dissuadere i singoli dall’importare nel territorio francese veicoli dimostrativi già immatricolati in altri stati membri, in quanto la normativa dello stato membro di origine può non prevedere detta menzione.

Anche se la misura nazionale in questione non ha come scopo di discriminare i veicoli importati da altri stati membri, assoggettandoli ad una disciplina più sfavorevole, l’obbligatorietà della menzione “veicolo dimostrativo” sul certificato d’immatricolazione al fine di poter beneficiare del bonus finanziario è circostanza che può influenzare la condotta dei consumatori e di conseguenza pregiudicare l’accesso di tali veicoli al mercato di detto stato membro. Pertanto, ha concluso la Corte, la norma che prevede detta menzione ai fini della concessione del bonus determina una restrizione alla libera circolazione delle merci, vietata dall’articolo 34 TFEU.

Quanto sopra non esclude che detta misura possa essere giustificata da un motivo di interesse generale di cui all’articolo 36 TFEU. Ora, la tutela dell’ambiente, obbiettivo perseguito dalla misura nazionale qui in esame, costituisce uno dei motivi riconosciuti dall’articolo 36 TFEU. Tuttavia, la misura non può beneficiare della giustificazione ex articolo 36 in quanto non conforme al principio di proporzionalità. E precisamente, non è stata dimostrata la necessità di detta misura per la tutela dell’ambiente. Invero, come riconosciuto dal governo francese, il bonus ecologico poteva essere concesso per un veicolo dimostrativo acquistato in altro stato membro a condizione che detto veicolo avesse le stesse caratteristiche dei veicoli dimostrativi nazionali. La richiesta della menzione “veicolo dimostrativo” nel certificato di immatricolazione non era altro che uno dei possibili strumenti per prevenire le frodi e tutelare l’ambiente.

Considerazioni conclusive

I giudici comunitari distinguono tre categorie di misure nazionali con effetti equivalenti alle restrizioni quantitative degli scambi delle merci: le misure distintamente applicabili e vietate dall’art. 34 TFEU; le misure riguardanti la composizione, qualità e presentazione del prodotto, le c.d. regole  Cassis de Dijon e da ultimo, la categoria residuale delle misure che pregiudicano l’accesso al mercato nazionale dei prodotti provenienti da altri stati membri.

La normativa nazionale francese esaminata nel caso Bonnarde rientra nella terza categoria. I precedenti casi in cui la Corte di Giustizia ha rilevato l’esistenza di una misura appartenente alla terza categoria riguardavano misure che ponevano restrizioni all’uso dei prodotti importanti, assolute come nel caso Italian Trailers (Causa C-110/05) e relative come nel caso Mickelsson (Causa  C-142/05).

Nel caso Bonnarde la Corte ha invece identificato un ostacolo all’accesso al mercato in una normativa nazionale la quale influenzava l’acquisto di veicoli importati, negando la concessione di aiuti finanziari in assenza della menzione “veicolo dimostrativo” nel certificato di immatricolazione del veicolo.

Quanto sopra rivela che in Bonnarde la Corte ha assunto una posizione decisamente più severa, adottando una concezione più estesa di ostacolo all’accesso del mercato, non più identificato nelle sole misure che limitano le facoltà di utilizzo del bene come in Italian Trailers e Mickelsson, ma comprendente anche quelle misure che rendono meno attraente l’acquisto di beni provenienti da altri stati membri.

È controverso se la misura nazionale esaminata in Bonnarde sia effettivamente idonea a pregiudicare l’accesso al mercato nazionale. Al riguardo, può rilevarsi che la Corte in questo caso non sembra aver applicato il criterio de minimis come risulta quando dichiara che la misura sotto esame può influire sul comportamento degli acquirenti; criterio invece presente nelle precedenti sentenze Italian Trailers e Mickelsson dove la Corte ha precisato che la limitazione dell’uso di un prodotto imposta dalla misura nazionale può avere un’influenza notevole sul comportamento dei consumatori.

Quel che è certo è che Bonnarde rappresenta un altro passo verso la convergenza tra la libera circolazione delle merci e le altre libertà fondamentali, in ordine alle quali trova applicazione il criterio del pregiudizio dell’accesso al mercato in sede di accertamento della compatibilità delle misure nazionali restrittive con il diritto europeo.