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Guida con patente sospesa a tempo indeterminato, non è reato

Viaggiare è affascinante e emozionante.
Ma quando siamo noi ad essere i conduttori, occorre porre molta attenzione, osservare i limiti di velocità, evitare di mettersi alla guida dopo aver sorbito anche in minima quantità bevande alcoliche o sotto l’effetto di sostanze psicotrope.
Tutto questo, ovviamente, non solo perché tali comportamenti violano la Legge ma anche per scongiurare pericoli nella sicurezza stradale e di conseguenza evitare di incorrere in legittime sanzioni che possano anche privarci del permesso di condurre autoveicoli, qualora conseguito.
Numerose violazioni al codice della strada vedono in anticipo anche la sospensione della patente da parte degli organi deputati alle funzioni di Polizia Stradale.
In vero, il Nuovo Codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, disciplina due ipotesi di sospensione della patente richiamate rispettivamente dall’articolo 129 e dall’articolo 128.
Nella fattispecie disciplinata dall’articolo 129, la patente di guida è sospesa in ragione di una sanzione amministrativa accessoria adottata quando il titolare incorre in violazioni di norme di comportamento segnalate nel titolo V ; a titolo esemplificativo e non esaustivo (limiti di velocità, precedenza, violazione della segnaletica stradale) e a fianco di ognuna di queste violazioni è indicato il termine di durata stabilito poi nel provvedimento di interdizione alla guida, giova sottolineare a tempo determinato.
Nella seconda ipotesi, prevista dall’articolo 128,  contrariamente, la sanzione si applica nei casi in cui in sede di accertamento sanitario per la conferma della validità o per la revisione della patente di guida non sussistono più i requisiti fisici e psichici disciplinati dall’articolo 119  comma 1 C.D.S.
vale a dire, “Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art.122 comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore”
In questo caso il provvedimento di sospensione può avere anche una durata indeterminata finchè l’interessato non produca una certificazione rilasciata dalla Commissione medica che attesti il recupero dei prescritti requisiti fisici e psichici sopra descritti.
Ma andiamo ora ad esaminare un caso concreto ove un automobilista  in possesso di patente  circolava alla guida ancorchè raggiunto da un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato del permesso di condurre che viene  citato innanzi all’Autorità giudiziaria – Tribunale monocratico per aver violato l’ articolo 116 comma 13 del codice della strada che testualmente recita:-
“Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punitocon l’ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti
dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica”.
Nonostante il tribunale lo riteneva responsabile della violazione di cui sopra che, prima della depenalizzazione prevista dal Decreto Legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 aveva natura di reato contravvenzionale, proponeva appello in Cassazione con questa precisa osservazione:- “non circolava senza patente perché mai conseguita, ma solo a seguito di una sospensione della stessa a tempo indeterminato, ipotesi che è regolata dall’articolo 218 del codice della strada”.
Le doglianze sollevate dall’imputato sono state pienamente accolte dalla Corte di Cassazione che osserva “il codice della strada prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, mentre per il caso di sospensione a tempo indeterminato non sussiste un’apposita disciplina. Essa tuttavia deve ritenersi applicabile anche al caso di sospensione della patente a tempo indeterminato”.[1], segnatamente l’articolo 218 comma 6 del codice della strada.
Inoltre, e non dimeno, una diversa ipotesi, porrebbe sullo stesso piano un conducente in assenza di qualsiasi autorizzazione amministrativa a chi, contrariamente, in possesso del titolo abilitativo viene raggiunto da un provvedimento di sospensione anche a tempo indeterminato della patente di guida. Una interpretazione in senso contrario, renderebbe, di fatto, inesistente e improduttiva di effetti l’autorizzazione precedentemente rilasciata dall’Autorità Amministrativa.[2] 
In definitiva, non costituisce reato la condotta del soggetto che circola con la patente provvisoriamente sospesa in quanto il fatto non è previsto dalla Legge come reato, ma la circostanza deve essere valutata sotto il profilo amministrativo la cui esclusiva competenza è del Prefetto.
 
 
 

 

[1] Cassazione Sez.IV del 10.11.1998 n. 11598; Cassazione Sez.IV del 04.03.1997 n.2207.

 

 

[2] Cassazione Sentenza IV Sezione Penale n.1625/2011del 20.10.2011 depositata il 01 dicembre 2011

 

 

Viaggiare è affascinante e emozionante.
Ma quando siamo noi ad essere i conduttori, occorre porre molta attenzione, osservare i limiti di velocità, evitare di mettersi alla guida dopo aver sorbito anche in minima quantità bevande alcoliche o sotto l’effetto di sostanze psicotrope.
Tutto questo, ovviamente, non solo perché tali comportamenti violano la Legge ma anche per scongiurare pericoli nella sicurezza stradale e di conseguenza evitare di incorrere in legittime sanzioni che possano anche privarci del permesso di condurre autoveicoli, qualora conseguito.
Numerose violazioni al codice della strada vedono in anticipo anche la sospensione della patente da parte degli organi deputati alle funzioni di Polizia Stradale.
In vero, il Nuovo Codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, disciplina due ipotesi di sospensione della patente richiamate rispettivamente dall’articolo 129 e dall’articolo 128.
Nella fattispecie disciplinata dall’articolo 129, la patente di guida è sospesa in ragione di una sanzione amministrativa accessoria adottata quando il titolare incorre in violazioni di norme di comportamento segnalate nel titolo V ; a titolo esemplificativo e non esaustivo (limiti di velocità, precedenza, violazione della segnaletica stradale) e a fianco di ognuna di queste violazioni è indicato il termine di durata stabilito poi nel provvedimento di interdizione alla guida, giova sottolineare a tempo determinato.
Nella seconda ipotesi, prevista dall’articolo 128,  contrariamente, la sanzione si applica nei casi in cui in sede di accertamento sanitario per la conferma della validità o per la revisione della patente di guida non sussistono più i requisiti fisici e psichici disciplinati dall’articolo 119  comma 1 C.D.S.
vale a dire, “Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art.122 comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore”
In questo caso il provvedimento di sospensione può avere anche una durata indeterminata finchè l’interessato non produca una certificazione rilasciata dalla Commissione medica che attesti il recupero dei prescritti requisiti fisici e psichici sopra descritti.
Ma andiamo ora ad esaminare un caso concreto ove un automobilista  in possesso di patente  circolava alla guida ancorchè raggiunto da un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato del permesso di condurre che viene  citato innanzi all’Autorità giudiziaria – Tribunale monocratico per aver violato l’ articolo 116 comma 13 del codice della strada che testualmente recita:-
“Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punitocon l’ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti
dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica”.
Nonostante il tribunale lo riteneva responsabile della violazione di cui sopra che, prima della depenalizzazione prevista dal Decreto Legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 aveva natura di reato contravvenzionale, proponeva appello in Cassazione con questa precisa osservazione:- “non circolava senza patente perché mai conseguita, ma solo a seguito di una sospensione della stessa a tempo indeterminato, ipotesi che è regolata dall’articolo 218 del codice della strada”.
Le doglianze sollevate dall’imputato sono state pienamente accolte dalla Corte di Cassazione che osserva “il codice della strada prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, mentre per il caso di sospensione a tempo indeterminato non sussiste un’apposita disciplina. Essa tuttavia deve ritenersi applicabile anche al caso di sospensione della patente a tempo indeterminato”.[1], segnatamente l’articolo 218 comma 6 del codice della strada.
Inoltre, e non dimeno, una diversa ipotesi, porrebbe sullo stesso piano un conducente in assenza di qualsiasi autorizzazione amministrativa a chi, contrariamente, in possesso del titolo abilitativo viene raggiunto da un provvedimento di sospensione anche a tempo indeterminato della patente di guida. Una interpretazione in senso contrario, renderebbe, di fatto, inesistente e improduttiva di effetti l’autorizzazione precedentemente rilasciata dall’Autorità Amministrativa.[2] 
In definitiva, non costituisce reato la condotta del soggetto che circola con la patente provvisoriamente sospesa in quanto il fatto non è previsto dalla Legge come reato, ma la circostanza deve essere valutata sotto il profilo amministrativo la cui esclusiva competenza è del Prefetto.
 
 
 

 

[1] Cassazione Sez.IV del 10.11.1998 n. 11598; Cassazione Sez.IV del 04.03.1997 n.2207.

 

 

[2] Cassazione Sentenza IV Sezione Penale n.1625/2011del 20.10.2011 depositata il 01 dicembre 2011