x

x

Nell’era del calcio business...il business non sempre è lecito: il caso Spal 1907 S.p.a.

Le brevi riflessioni che seguono traggono spunto da una singolare vicenda che ha coinvolto, di recente, la Spal 1907 S.p.a., società di calcio professionistica militante nel campionato di Prima Divisione -Girone A- Lega Pro (Lega Italiana Calcio Professionistico).

Tutto ha avuto origine da una segnalazione formulata e inoltrata dalla Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) alla Procura Federale istituita presso la F.I.G.C., in base alla quale è emerso che la Spal 1907 S.p.a.:

1) si era attivata ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni di legge allo scopo di procedere alla realizzazione di un impianto fotovoltaico;

2) aveva manifestato l’intenzione di cedere a soggetti terzi le autorizzazioni acquisite, in cambio della corresponsione di una percentuale sui proventi discendenti dagli incentivi statali, così come previsto in relazione alla vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;

3) aveva ceduto in locazione un terreno ad altra e distinta società operante nello specifico settore commerciale ai fini della realizzazione e della gestione dell’impianto.

Di qui, dunque, l’attivazione del procedimento disciplinare a carico della Spal 1907 S.p.a. (c.d. deferimento avanti la Commissione Disciplinare Nazionale F.I.G.C. elevato in data 28 ottobre 2011) ritenuta responsabile, in via diretta (art. 4, c. 1, Codice di Giustizia Sportiva), in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte ai propri rappresentanti legali (Sig. Cesare Butelli e Sig. Stefano Bena) ed espressamente ricondotte dalla Procura Federale proprio alla promozione di un’attività commerciale collaterale, dunque extrasportiva, finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico; infatti, detta iniziativa, ad avviso dell’organo federale inquirente, avrebbe comportato la violazione dell’art. 10, c. 1, Legge n. 91 del 23 marzo 1981 (c.d. legge sul professionismo sportivo), il quale prescrive che “L’atto costitutivo - delle società sportive professionistiche - deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive e attività ad esse connesse o strumentali”.

Trattasi di una disposizione legislativa che, originariamente, ovvero prima delle modifiche apportate alla L. n. 91/1981 dalla L. n. 586 del 18 novembre 1996 (di conversione del D.L. n. 485 del 20 settembre 1996), recitava come segue: “L’atto costitutivo - delle società sportive professionistiche - deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nelle società per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva”.

In soldoni, mentre in un primo momento era stato espressamente escluso che le società sportive professionistiche potessero perseguire finalità di lucro, successivamente, con l’entrata in vigore della L. n. 586/1996, detto impasse fu superato, ammettendosi la possibilità di svolgimento di attività connesse o strumentali a quella tipicamente sportiva, dunque, anche dirette a generare risorse da impiegare ai fini del più ampio sviluppo dell’attività sportiva stessa e di una più virtuosa gestione societaria.

Ora, alla luce del quadro ricostruttivo delineato, si pongono due interrogativi, ovvero:

a) se la richiesta e l’ottenimento di determinate autorizzazioni per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché la successiva cessione a soggetti terzi, a fronte di un corrispettivo, potessero sottendere e dare luogo all’esercizio di una vera e propria attività commerciale collaterale a quella sportiva, per ciò stesso, in quanto di natura extrasportiva, non esercitabile da parte di un club professionistico;

b) se, di conseguenza, il procedimento disciplinare de quo si stato promosso in maniera fondata o meno.

In definitiva, che tipo di operazione ha posto in essere la Spal 1907 S.p.a.? Può dirsi che la Spal 1907 S.p.a., mediante l’assunzione delle richiamate iniziative, abbia davvero esercitato un’attività commerciale collaterale a quella sportiva?

Emerge per tabulas che la compagine societaria deferita ha semplicemente sfruttato i diritti discendenti da una concessione, ceduti, in un momento successivo, in favore e a beneficio di un soggetto terzo, promotore della concreta attuazione e del perfezionamento di tutte le operazioni prodromiche e strumentali ai fini della concreta realizzazione dell’impianto e delle attività produttive connesse, ovvero ai fini dell’esercizio di una vera e propria attività commerciale, mediante l’impiego di proprie risorse, nel contesto di una struttura approntata per la produzione e/o lo scambio di beni e/o servizi.

Peraltro, la Spal 1907 S.p.a. aveva statutariamente previsto, ai fini dell’attuazione del proprio oggetto sociale, anche la possibilità di effettuare tutta una serie di operazioni commerciali e/o finanziarie, veicolate, in maniera esclusiva, all’autofinanziamento dell’attività calcistica.

Ora, alla luce delle circostanze che hanno caratterizzato la vicenda in argomento e che, in particolare, hanno contraddistinto il ruolo e la posizione della Spal 1907 S.p.a., sembra davvero insidioso assumere che il sodalizio ferrarese abbia posto in essere un’attività commerciale collaterale a quella sportiva, non connessa né strumentale a quest’ultima.

Tuttavia, al riguardo, la Commissione Disciplinare Nazionale F.I.G.C. (Comunicato Ufficiale n. 43 del 29 novembre 2011, consultabile su www.figc.it, sez. Comunicati - Commissione Disciplinare Nazionale) si è espressa in senso difforme, assumendo che “appare evidente l’assenza del carattere di strumentalità, giacché il reperimento di fonti di autofinanziamento alternative, atte a consentire la prosecuzione dell’attività sportiva, non può costituire valida giustificazione per legittimare l’attività posta in essere”.

Tuttavia, pur dovendosi prendere atto dell’orientamento manifestato dall’organo giustiziale sportivo investito della questione in primo grado, a ben osservare, sembra più ragionevole assumere che il club, in concreto, abbia posto in essere un’operazione di natura finanziaria piuttosto che commerciale; esso, in effetti, si è attivato nella prospettiva di determinare certune condizioni che avrebbero generato risorse finanziare da destinare alla gestione dell’attività calcistica, per cui l’obiettivo sotteso alla cessione delle citate autorizzazioni altro non era, e non avrebbe potuto essere diversamente, che quello di agevolare la conduzione di una più virtuosa ed equilibrata gestione societaria.

Quanto sopra, soprattutto in un momento storico in cui il settore del calcio professionistico (ma non solo) attraversa una grave crisi a causa della scarsità di risorse finanziarie, per cui il reperimento di fonti di finanziamento alternative e diversificate è divenuto un’esigenza quantomai necessaria.

I numeri che attualmente connotano il sistema calcio nazionale testimoniano come esso sia vittima del proprio sovradimensionamento e della propria sovraesposizione finanziaria.

L’evoluzione del settore, da esperienza umana e sociale a esperienza prettamente industriale, non ne ha determinato un reale e tangibile sviluppo, se non in termini di malcelata apparenza; ad esempio, da uno studio condotto da Deloitte&Touche (Annual Review of Football Finance 2011) è emerso che, nonostante la crescita del fatturato, l’apporto dei capitali (c.d. ricapitalizzazione) da parte dei proprietari delle compagini societarie italiane si rivela ancora troppo determinante ai fini di un’adeguata garanzia della sostenibilità finanziaria, minata alla base soprattutto dall’impiego di ingenti risorse destinate al pagamento degli emolumenti dei tesserati.

Di tale emergenza, peraltro, sembra essersi resa indirettamente interprete anche la Commissione Disciplinare Nazionale F.I.G.C. che, pur avendo accolto il deferimento, nel contempo, ha anche osservato: “... omissis ... non sfugge a questa Commissione il particolare difficile momento che attraversa il mondo del calcio ed in particolare quel settore dell’attività calcistica gestito dalla Lega Pro. Sono tante le società che ogni anno vanno in difficoltà nell’assolvere puntualmente ai propri impegni salariali e contributivi, tante quelle che vengono penalizzate in classifica generale dalla giustizia sportiva proprio per tali mancanze. Innegabile che si debbano trovare delle fonti di autofinanziamento strumentali idonee a garantire i presupposti per lo svolgimento dell’attività sportiva. Appare dunque evidente la necessità di un riesame della normativa vigente ed in particolare dei contenuti della L. n. 91/1981”.

Un riesame che, per la verità, pur già sollecitato da alcuni anni, sino ad oggi non é stato ancora preso concretamente in considerazione.

Al riguardo, potrebbe rivelarsi, se non decisivo, almeno significativo, l’intervento della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. cui si é rivolta la Spal 1907 S.p.a. in sede di gravame, ottenendo, ma era prevedibile, il pieno riconoscimento delle proprie ragioni per aver assunto un’iniziativa lungimirante e, forse, per questo, con tutta probabilità, legittimata anche in sede giustiziale sportiva (cfr. C.U. C.G.F. n. 109 del 16 dicembre 2011).

Le brevi riflessioni che seguono traggono spunto da una singolare vicenda che ha coinvolto, di recente, la Spal 1907 S.p.a., società di calcio professionistica militante nel campionato di Prima Divisione -Girone A- Lega Pro (Lega Italiana Calcio Professionistico).

Tutto ha avuto origine da una segnalazione formulata e inoltrata dalla Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) alla Procura Federale istituita presso la F.I.G.C., in base alla quale è emerso che la Spal 1907 S.p.a.:

1) si era attivata ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni di legge allo scopo di procedere alla realizzazione di un impianto fotovoltaico;

2) aveva manifestato l’intenzione di cedere a soggetti terzi le autorizzazioni acquisite, in cambio della corresponsione di una percentuale sui proventi discendenti dagli incentivi statali, così come previsto in relazione alla vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;

3) aveva ceduto in locazione un terreno ad altra e distinta società operante nello specifico settore commerciale ai fini della realizzazione e della gestione dell’impianto.

Di qui, dunque, l’attivazione del procedimento disciplinare a carico della Spal 1907 S.p.a. (c.d. deferimento avanti la Commissione Disciplinare Nazionale F.I.G.C. elevato in data 28 ottobre 2011) ritenuta responsabile, in via diretta (art. 4, c. 1, Codice di Giustizia Sportiva), in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte ai propri rappresentanti legali (Sig. Cesare Butelli e Sig. Stefano Bena) ed espressamente ricondotte dalla Procura Federale proprio alla promozione di un’attività commerciale collaterale, dunque extrasportiva, finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico; infatti, detta iniziativa, ad avviso dell’organo federale inquirente, avrebbe comportato la violazione dell’art. 10, c. 1, Legge n. 91 del 23 marzo 1981 (c.d. legge sul professionismo sportivo), il quale prescrive che “L’atto costitutivo - delle società sportive professionistiche - deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive e attività ad esse connesse o strumentali”.

Trattasi di una disposizione legislativa che, originariamente, ovvero prima delle modifiche apportate alla L. n. 91/1981 dalla L. n. 586 del 18 novembre 1996 (di conversione del D.L. n. 485 del 20 settembre 1996), recitava come segue: “L’atto costitutivo - delle società sportive professionistiche - deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nelle società per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva”.

In soldoni, mentre in un primo momento era stato espressamente escluso che le società sportive professionistiche potessero perseguire finalità di lucro, successivamente, con l’entrata in vigore della L. n. 586/1996, detto impasse fu superato, ammettendosi la possibilità di svolgimento di attività connesse o strumentali a quella tipicamente sportiva, dunque, anche dirette a generare risorse da impiegare ai fini del più ampio sviluppo dell’attività sportiva stessa e di una più virtuosa gestione societaria.

Ora, alla luce del quadro ricostruttivo delineato, si pongono due interrogativi, ovvero:

a) se la richiesta e l’ottenimento di determinate autorizzazioni per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché la successiva cessione a soggetti terzi, a fronte di un corrispettivo, potessero sottendere e dare luogo all’esercizio di una vera e propria attività commerciale collaterale a quella sportiva, per ciò stesso, in quanto di natura extrasportiva, non esercitabile da parte di un club professionistico;

b) se, di conseguenza, il procedimento disciplinare de quo si stato promosso in maniera fondata o meno.

In definitiva, che tipo di operazione ha posto in essere la Spal 1907 S.p.a.? Può dirsi che la Spal 1907 S.p.a., mediante l’assunzione delle richiamate iniziative, abbia davvero esercitato un’attività commerciale collaterale a quella sportiva?

Emerge per tabulas che la compagine societaria deferita ha semplicemente sfruttato i diritti discendenti da una concessione, ceduti, in un momento successivo, in favore e a beneficio di un soggetto terzo, promotore della concreta attuazione e del perfezionamento di tutte le operazioni prodromiche e strumentali ai fini della concreta realizzazione dell’impianto e delle attività produttive connesse, ovvero ai fini dell’esercizio di una vera e propria attività commerciale, mediante l’impiego di proprie risorse, nel contesto di una struttura approntata per la produzione e/o lo scambio di beni e/o servizi.

Peraltro, la Spal 1907 S.p.a. aveva statutariamente previsto, ai fini dell’attuazione del proprio oggetto sociale, anche la possibilità di effettuare tutta una serie di operazioni commerciali e/o finanziarie, veicolate, in maniera esclusiva, all’autofinanziamento dell’attività calcistica.

Ora, alla luce delle circostanze che hanno caratterizzato la vicenda in argomento e che, in particolare, hanno contraddistinto il ruolo e la posizione della Spal 1907 S.p.a., sembra davvero insidioso assumere che il sodalizio ferrarese abbia posto in essere un’attività commerciale collaterale a quella sportiva, non connessa né strumentale a quest’ultima.

Tuttavia, al riguardo, la Commissione Disciplinare Nazionale F.I.G.C. (Comunicato Ufficiale n. 43 del 29 novembre 2011, consultabile su www.figc.it, sez. Comunicati - Commissione Disciplinare Nazionale) si è espressa in senso difforme, assumendo che “appare evidente l’assenza del carattere di strumentalità, giacché il reperimento di fonti di autofinanziamento alternative, atte a consentire la prosecuzione dell’attività sportiva, non può costituire valida giustificazione per legittimare l’attività posta in essere”.

Tuttavia, pur dovendosi prendere atto dell’orientamento manifestato dall’organo giustiziale sportivo investito della questione in primo grado, a ben osservare, sembra più ragionevole assumere che il club, in concreto, abbia posto in essere un’operazione di natura finanziaria piuttosto che commerciale; esso, in effetti, si è attivato nella prospettiva di determinare certune condizioni che avrebbero generato risorse finanziare da destinare alla gestione dell’attività calcistica, per cui l’obiettivo sotteso alla cessione delle citate autorizzazioni altro non era, e non avrebbe potuto essere diversamente, che quello di agevolare la conduzione di una più virtuosa ed equilibrata gestione societaria.

Quanto sopra, soprattutto in un momento storico in cui il settore del calcio professionistico (ma non solo) attraversa una grave crisi a causa della scarsità di risorse finanziarie, per cui il reperimento di fonti di finanziamento alternative e diversificate è divenuto un’esigenza quantomai necessaria.

I numeri che attualmente connotano il sistema calcio nazionale testimoniano come esso sia vittima del proprio sovradimensionamento e della propria sovraesposizione finanziaria.

L’evoluzione del settore, da esperienza umana e sociale a esperienza prettamente industriale, non ne ha determinato un reale e tangibile sviluppo, se non in termini di malcelata apparenza; ad esempio, da uno studio condotto da Deloitte&Touche (Annual Review of Football Finance 2011) è emerso che, nonostante la crescita del fatturato, l’apporto dei capitali (c.d. ricapitalizzazione) da parte dei proprietari delle compagini societarie italiane si rivela ancora troppo determinante ai fini di un’adeguata garanzia della sostenibilità finanziaria, minata alla base soprattutto dall’impiego di ingenti risorse destinate al pagamento degli emolumenti dei tesserati.

Di tale emergenza, peraltro, sembra essersi resa indirettamente interprete anche la Commissione Disciplinare Nazionale F.I.G.C. che, pur avendo accolto il deferimento, nel contempo, ha anche osservato: “... omissis ... non sfugge a questa Commissione il particolare difficile momento che attraversa il mondo del calcio ed in particolare quel settore dell’attività calcistica gestito dalla Lega Pro. Sono tante le società che ogni anno vanno in difficoltà nell’assolvere puntualmente ai propri impegni salariali e contributivi, tante quelle che vengono penalizzate in classifica generale dalla giustizia sportiva proprio per tali mancanze. Innegabile che si debbano trovare delle fonti di autofinanziamento strumentali idonee a garantire i presupposti per lo svolgimento dell’attività sportiva. Appare dunque evidente la necessità di un riesame della normativa vigente ed in particolare dei contenuti della L. n. 91/1981”.

Un riesame che, per la verità, pur già sollecitato da alcuni anni, sino ad oggi non é stato ancora preso concretamente in considerazione.

Al riguardo, potrebbe rivelarsi, se non decisivo, almeno significativo, l’intervento della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. cui si é rivolta la Spal 1907 S.p.a. in sede di gravame, ottenendo, ma era prevedibile, il pieno riconoscimento delle proprie ragioni per aver assunto un’iniziativa lungimirante e, forse, per questo, con tutta probabilità, legittimata anche in sede giustiziale sportiva (cfr. C.U. C.G.F. n. 109 del 16 dicembre 2011).