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Patto di manleva (III): brevi cenni al diritto inglese e conclusioni

Dopo avere esaminato nel primo contributo di Patto di manleva (I): introduzione, requisiti e limiti di validità e brevi cenni al diritto inglese, e, nel secondo, di Patto di manleva (II): limiti di validità, mi occupo ora, in sintesi, del patto di manleva nel diritto inglese.Il patto di manleva, in Inglese, è definito come “indemnity and hold harmless clause”.

Una indemnity clause è definita come la promessa dell’indeminitor o indemnifier (mallevadore) di indennizzare l’indemnitee (mallevato) della perdita subita o in conseguenza di un determinato evento di cui l’indemnitor non è responsabile (si pensi alle insurance policy) o in conseguenza di un inadempimento contrattuale dell’indemnitor (si pensi all’indemnification collegata alla violazione delle representations and warranties in un contratto di cessione di azioni). Non è richiesta la forma scritta per la validità dell’indemnity and hold harmless clause che potrà, quindi, essere conclusa anche oralmente.

E’ opportuno chiarire subito che, in questi brevi cenni al diritto inglese, si farà riferimento esclusivamente ai contratti commerciali conclusi tra imprenditori. Particolari problemi (derivanti, ad esempio, dall’applicazione dell’Unfair Contract Terms Act 1977 e dall’Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999) potrebbero sorgere in relazione all’uso delle indemnity clauses inserite nei contratti tra imprenditori e consumatori.

Un tema particolarmente dibattuto nel diritto inglese è l’applicabilità alle indemnity clauses della remoteness e mitigation doctrines elaborate dalla common law e che incidono sul quantum dell’indennizzo. Di seguito, riassumo brevemente il contenuto di ciascuna delle due dottrine.

La remoteness doctrine è stata elaborata nella famosa sentenza Hadley v. Baxendale ed, essenzialmente, stabilisce che i danni risarcibili sono solo quelli che sono prevedibili o quelli che è ragionevole supporre che le parti avessero preso in considerazione al momento della conclusione del contratto. Venendo, invece, alla mitigation doctrine, essa stabilisce che il danneggiato ha il dovere di prendere tutte le misure ragionevoli per ridurre e mitigare le sue perdite, pena la non risarcibilità dei danni che potevano essere ridotti.

Entrambe le due dottrine elaborate dalla giurisprudenza inglese hanno come effetto quello di limitare l’ammontare massimo dei danni risarcibili.

L’indemnity clause non sarebbe sottoposta ai limiti derivanti dall’applicazione delle remoteness and mitigation doctrines (Cfr. Royscot Commercial Leasing Ltd v Ismail) e, conseguentemente, l’importo indennizzabile sarebbe maggiore di quello normalmente recuperabile con l’azione di danni contrattuali. Sarebbero risarcibili, infatti, anche i danni che non erano, per così dire, “prevedibili” al momento della conclusione del contratto e i danni che l’indemnitee avrebbe potuto ridurre o mitigare. L’uso del condizionale è d’obbligo in quanto: (i) molto dipende da come viene redatta la clausola e dalla chiarezza con la quale le parti hanno escluso l’applicazione della remoteness and mitigation doctrines; (ii) alcune sentenze [1], soprattutto con riferimento all’indennizzo conseguente ad un inadempimento dell’indemnitor, sembrano orientate a favore della tesi dell’applicabilità.

Interessante notare, infine, come anche nel diritto inglese sia possibile per le parti di un contratto di manleva pattuire, sia espressamente che implicitamente, l’indennizzo di danni che sono la conseguenza di un comportamento colposo dell’indemnitee (Cfr. il famoso caso Canada Steamship Lines Ltd v The King). Peraltro, quando si parla di colpa nel diritto inglese, si fa riferimento tanto a quella che nel nostro ordinamento è definita colpa lieve (“simple negligence”) quanto a quella che è definita colpa grave (“gross negligence”). Il diritto inglese non ha, infatti, recepito la distinzione tra le due gradazioni di colpa.

Al termine di questi tre brevi interventi dedicati al patto di manleva, ritengo utile fornire al lettore una check list delle accortezze da tenere in considerazione al momento della redazione di un patto di manleva:

- verificare la sussistenza di un interesse del mallevadore alla manleva e darne atto nelle premesse del contratto;

- determinare in maniera piuttosto chiara e precisa l’evento o il fatto da cui possa derivare l’obbligazione del mallevadore;

- indicare il limite massimo di assunzione del debito da parte del mallevadore;

- valutare se accettare/richiedere l’operatività della manleva anche in caso di colpa del mallevato;

- nelle clausole di manleva sottoposte al diritto inglese, disciplinare in maniera espressa la deroga alle mitigation e remoteness doctrines.

[1] Cfr. Total Transport Corporation v Arcadia Petroleum Ltd (“The Eurus”) [1998] 1 Lloyd’s Rep. 351 dove si dice: “As to the purpose of the clause, I cannot see why the parties would have wished to provide that, for some breaches of contract by the owners, the charterer’s loss would be recoverable whether or not it was within the reasonable contemplation of the parties, while for all other breaches the ordinary rule as to damages in a contract case would apply.” nel caso di specie la corte ritenne che la clausola in esame non era un’indemnity clause.
Dopo avere esaminato nel primo contributo di Patto di manleva (I): introduzione, requisiti e limiti di validità e brevi cenni al diritto inglese, e, nel secondo, di Patto di manleva (II): limiti di validità, mi occupo ora, in sintesi, del patto di manleva nel diritto inglese.Il patto di manleva, in Inglese, è definito come “indemnity and hold harmless clause”.

Una indemnity clause è definita come la promessa dell’indeminitor o indemnifier (mallevadore) di indennizzare l’indemnitee (mallevato) della perdita subita o in conseguenza di un determinato evento di cui l’indemnitor non è responsabile (si pensi alle insurance policy) o in conseguenza di un inadempimento contrattuale dell’indemnitor (si pensi all’indemnification collegata alla violazione delle representations and warranties in un contratto di cessione di azioni). Non è richiesta la forma scritta per la validità dell’indemnity and hold harmless clause che potrà, quindi, essere conclusa anche oralmente.

E’ opportuno chiarire subito che, in questi brevi cenni al diritto inglese, si farà riferimento esclusivamente ai contratti commerciali conclusi tra imprenditori. Particolari problemi (derivanti, ad esempio, dall’applicazione dell’Unfair Contract Terms Act 1977 e dall’Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999) potrebbero sorgere in relazione all’uso delle indemnity clauses inserite nei contratti tra imprenditori e consumatori.

Un tema particolarmente dibattuto nel diritto inglese è l’applicabilità alle indemnity clauses della remoteness e mitigation doctrines elaborate dalla common law e che incidono sul quantum dell’indennizzo. Di seguito, riassumo brevemente il contenuto di ciascuna delle due dottrine.

La remoteness doctrine è stata elaborata nella famosa sentenza Hadley v. Baxendale ed, essenzialmente, stabilisce che i danni risarcibili sono solo quelli che sono prevedibili o quelli che è ragionevole supporre che le parti avessero preso in considerazione al momento della conclusione del contratto. Venendo, invece, alla mitigation doctrine, essa stabilisce che il danneggiato ha il dovere di prendere tutte le misure ragionevoli per ridurre e mitigare le sue perdite, pena la non risarcibilità dei danni che potevano essere ridotti.

Entrambe le due dottrine elaborate dalla giurisprudenza inglese hanno come effetto quello di limitare l’ammontare massimo dei danni risarcibili.

L’indemnity clause non sarebbe sottoposta ai limiti derivanti dall’applicazione delle remoteness and mitigation doctrines (Cfr. Royscot Commercial Leasing Ltd v Ismail) e, conseguentemente, l’importo indennizzabile sarebbe maggiore di quello normalmente recuperabile con l’azione di danni contrattuali. Sarebbero risarcibili, infatti, anche i danni che non erano, per così dire, “prevedibili” al momento della conclusione del contratto e i danni che l’indemnitee avrebbe potuto ridurre o mitigare. L’uso del condizionale è d’obbligo in quanto: (i) molto dipende da come viene redatta la clausola e dalla chiarezza con la quale le parti hanno escluso l’applicazione della remoteness and mitigation doctrines; (ii) alcune sentenze [1], soprattutto con riferimento all’indennizzo conseguente ad un inadempimento dell’indemnitor, sembrano orientate a favore della tesi dell’applicabilità.

Interessante notare, infine, come anche nel diritto inglese sia possibile per le parti di un contratto di manleva pattuire, sia espressamente che implicitamente, l’indennizzo di danni che sono la conseguenza di un comportamento colposo dell’indemnitee (Cfr. il famoso caso Canada Steamship Lines Ltd v The King). Peraltro, quando si parla di colpa nel diritto inglese, si fa riferimento tanto a quella che nel nostro ordinamento è definita colpa lieve (“simple negligence”) quanto a quella che è definita colpa grave (“gross negligence”). Il diritto inglese non ha, infatti, recepito la distinzione tra le due gradazioni di colpa.

Al termine di questi tre brevi interventi dedicati al patto di manleva, ritengo utile fornire al lettore una check list delle accortezze da tenere in considerazione al momento della redazione di un patto di manleva:

- verificare la sussistenza di un interesse del mallevadore alla manleva e darne atto nelle premesse del contratto;

- determinare in maniera piuttosto chiara e precisa l’evento o il fatto da cui possa derivare l’obbligazione del mallevadore;

- indicare il limite massimo di assunzione del debito da parte del mallevadore;

- valutare se accettare/richiedere l’operatività della manleva anche in caso di colpa del mallevato;

- nelle clausole di manleva sottoposte al diritto inglese, disciplinare in maniera espressa la deroga alle mitigation e remoteness doctrines.

[1] Cfr. Total Transport Corporation v Arcadia Petroleum Ltd (“The Eurus”) [1998] 1 Lloyd’s Rep. 351 dove si dice: “As to the purpose of the clause, I cannot see why the parties would have wished to provide that, for some breaches of contract by the owners, the charterer’s loss would be recoverable whether or not it was within the reasonable contemplation of the parties, while for all other breaches the ordinary rule as to damages in a contract case would apply.” nel caso di specie la corte ritenne che la clausola in esame non era un’indemnity clause.