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Studi di settore, quadri sinottici su differenze e vantaggi

(ART. 10, COMMI 9-10-11-12-13 D.L. N. 201 DEL 06/12/2011 (IN G.U. N. 284 DEL 06/12/2011), CONVERTITO DALLA LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011 IN G.U. S.O. N. 300 DEL 27/12/2011).

 

N.

 

IPOTESI

CONTRIBUENTI CONGRUI E COERENTI

(anche per effetto dell’adeguamento)

CONTRIBUENTI NON CONGRUI E COERENTI

 

NOTE

 

 

 

 

 

 

1

Sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.

(Artt. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e 54, secondo comma, ultimo periodo, DPR N. 633/72).

 

 

(VANTAGGIO)

 

 

SI

 

La condizione si applica se il contribuente ha regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la sua posizione risulta coerente con gli specifici indicatori degli studi di settore applicabili.

 

 

NO

La presente disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento

(Artt. 43, primo comma, DPR n. 600/73 e 57, primo comma, DPR n. 633/72).

 

 

(VANTAGGIO)

 

 

 

 

 

SI

 

La condizione si applica se il contribuente ha regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la sua posizione risulta coerente con gli specifici indicatori degli studi di settore applicabili.

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

La presente disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive.

La disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.

 

 

 

 

 

3

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 DPR n. 600/73 è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

 

 

(VANTAGGIO)

 

SI

La condizione si applica se il contribuente ha regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la sua posizione risulta coerente con gli specifici indicatori degli studi di settore.

 

 

NO

 

(perché l’eccedenza deve essere di almeno un quinto)

La presente disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive.

 

 

 

4

L’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa all’effettuazione di specifici piani di controllo basati su specifiche analisi del rischio di evasione, tenuto conto delle informazioni contenute nella sezione finanziaria dell’anagrafe tributaria.

 

 

 

NO

 

 

 

SI

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente; con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

 

 

 

 

5

I controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo degli specifici poteri istruttori bancari e finanziari di cui ai nn. 6-bis e 7 dell’art. 32, primo comma, DPR n. 600/73 e di cui ai numeri 6-bis e 7 dell’art. 51, secondo comma, DPR n. 633/72.

 

 

 

NO

 

 

 

SI

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente; con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

 

 

 

6

In caso di rettifica, nella motivazione dell’atto, devono essere evidenziate le ragioni che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente

(Art. 10, comma 4-bis, terzo periodo, L. n. 146 dell’08 maggio 1998).

 

Non si applica perché già abrogato dal 06/07/2011

 

Non si applica perché già abrogato dal 06/07/2011

Abrogato dall’art. 23, comma 28, lett. d), D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).

 

 

 

 

7

Rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e all’art. 54, secondo comma, ultimo periodo, DPR n. 633/72, purchè non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli artt. 1 e 5 D.Lgs. n. 471/97, nonché al comma 2-bis dell’art. 32 D.Lgs. n. 446/97.

(Art. 10, comma 4-bis, primo, secondo e quarto periodo della Legge n. 146 dell’08 maggio 1998).

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

SI

 

(sino al periodo d’imposta 2010)

Il comma 4-bis,primo, secondo e quarto periodo dell’art. 10 della L. n. 146 dell’08 maggio 1998 è stato abrogato per le annualità dal 2011 e seguenti.

Invece la suddetta disposizione continua ad applicarsi per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011.

 

 

 

 

 

 

 

8

In caso di adesione, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 218/97, ai contenuti degli inviti di cui all’art. 10, comma 3-bis, L. n. 146/98, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, primo comma, lett. d, secondo periodo, DPR n. 600/73 e 54, secondo comma, ultimo periodo, DPR n. 633/72, non possono essere effettuati qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di € 50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lett. a, dell’art. 10 cit..

In ogni caso, la suddetta disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli artt. 1 e 5 del D.Lgs. n. 471/97, nonché al comma 2-bis dell’art. 32 D.Lgs. n. 446/97.

 

 

 

 

 

 

 

Non si applica dal periodo d’imposta 2011 in poi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si applica dal periodo d’imposta 2011 in poi

 

 

 

 

L’art. 10-ter della L. n. 146 dell’08 maggio 1998 è stato abrogato per le annualità dal 2011 e seguenti.

Invece la suddetta disposizione continua ad applicarsi per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011.

 

 

 

9

L’Agenzia delle entrate, con il comunicato del 20 dicembre 2011, ha precisato che sul proprio sito è disponibile il software “Segnalazioni studi di settore Unico 2011”, che potrà essere utilizzato fino al prossimo 29 febbraio 2012 per segnalare all’Amministrazione finanziaria le situazioni che possono avere giustificato cause di non congruità agli studi di settore.

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

SI

(Entro il 29 febbraio 2012)

Le “giustificazioni” addotte in questo modo dai contribuenti vengono inserite nel sistema delle banche dati dell’Agenzia delle entrate.

 

 

(ART. 10, COMMI 9-10-11-12-13 D.L. N. 201 DEL 06/12/2011 (IN G.U. N. 284 DEL 06/12/2011), CONVERTITO DALLA LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011 IN G.U. S.O. N. 300 DEL 27/12/2011).

 

N.

 

IPOTESI

CONTRIBUENTI CONGRUI E COERENTI

(anche per effetto dell’adeguamento)

CONTRIBUENTI NON CONGRUI E COERENTI

 

NOTE

 

 

 

 

 

 

1

Sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.

(Artt. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e 54, secondo comma, ultimo periodo, DPR N. 633/72).

 

 

(VANTAGGIO)

 

 

SI

 

La condizione si applica se il contribuente ha regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la sua posizione risulta coerente con gli specifici indicatori degli studi di settore applicabili.

 

 

NO

La presente disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento

(Artt. 43, primo comma, DPR n. 600/73 e 57, primo comma, DPR n. 633/72).

 

 

(VANTAGGIO)

 

 

 

 

 

SI

 

La condizione si applica se il contribuente ha regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la sua posizione risulta coerente con gli specifici indicatori degli studi di settore applicabili.

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

La presente disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive.

La disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.

 

 

 

 

 

3

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 DPR n. 600/73 è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

 

 

(VANTAGGIO)

 

SI

La condizione si applica se il contribuente ha regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la sua posizione risulta coerente con gli specifici indicatori degli studi di settore.

 

 

NO

 

(perché l’eccedenza deve essere di almeno un quinto)

La presente disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive.

 

 

 

4

L’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa all’effettuazione di specifici piani di controllo basati su specifiche analisi del rischio di evasione, tenuto conto delle informazioni contenute nella sezione finanziaria dell’anagrafe tributaria.

 

 

 

NO

 

 

 

SI

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente; con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

 

 

 

 

5

I controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo degli specifici poteri istruttori bancari e finanziari di cui ai nn. 6-bis e 7 dell’art. 32, primo comma, DPR n. 600/73 e di cui ai numeri 6-bis e 7 dell’art. 51, secondo comma, DPR n. 633/72.

 

 

 

NO

 

 

 

SI

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente; con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

 

 

 

6

In caso di rettifica, nella motivazione dell’atto, devono essere evidenziate le ragioni che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente

(Art. 10, comma 4-bis, terzo periodo, L. n. 146 dell’08 maggio 1998).

 

Non si applica perché già abrogato dal 06/07/2011

 

Non si applica perché già abrogato dal 06/07/2011

Abrogato dall’art. 23, comma 28, lett. d), D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).

 

 

 

 

7

Rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e all’art. 54, secondo comma, ultimo periodo, DPR n. 633/72, purchè non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli artt. 1 e 5 D.Lgs. n. 471/97, nonché al comma 2-bis dell’art. 32 D.Lgs. n. 446/97.

(Art. 10, comma 4-bis, primo, secondo e quarto periodo della Legge n. 146 dell’08 maggio 1998).

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

SI

 

(sino al periodo d’imposta 2010)

Il comma 4-bis,primo, secondo e quarto periodo dell’art. 10 della L. n. 146 dell’08 maggio 1998 è stato abrogato per le annualità dal 2011 e seguenti.

Invece la suddetta disposizione continua ad applicarsi per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011.

 

 

 

 

 

 

 

8

In caso di adesione, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 218/97, ai contenuti degli inviti di cui all’art. 10, comma 3-bis, L. n. 146/98, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, primo comma, lett. d, secondo periodo, DPR n. 600/73 e 54, secondo comma, ultimo periodo, DPR n. 633/72, non possono essere effettuati qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di € 50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lett. a, dell’art. 10 cit..

In ogni caso, la suddetta disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli artt. 1 e 5 del D.Lgs. n. 471/97, nonché al comma 2-bis dell’art. 32 D.Lgs. n. 446/97.

 

 

 

 

 

 

 

Non si applica dal periodo d’imposta 2011 in poi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si applica dal periodo d’imposta 2011 in poi

 

 

 

 

L’art. 10-ter della L. n. 146 dell’08 maggio 1998 è stato abrogato per le annualità dal 2011 e seguenti.

Invece la suddetta disposizione continua ad applicarsi per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011.

 

 

 

9

L’Agenzia delle entrate, con il comunicato del 20 dicembre 2011, ha precisato che sul proprio sito è disponibile il software “Segnalazioni studi di settore Unico 2011”, che potrà essere utilizzato fino al prossimo 29 febbraio 2012 per segnalare all’Amministrazione finanziaria le situazioni che possono avere giustificato cause di non congruità agli studi di settore.

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

SI

(Entro il 29 febbraio 2012)

Le “giustificazioni” addotte in questo modo dai contribuenti vengono inserite nel sistema delle banche dati dell’Agenzia delle entrate.