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Zone a burocrazia zero (ZBZ)

In un primo momento, il legislatore, per favorire lo sviluppo economico di determinate zone, aveva previsto l’interessante meccanismo di esenzione da Ires, Irap ed ICI nonché l‘esonero dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Si trattava delle c.d. Zone Franche Urbane (ZFU), introdotte con la Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006) che, ispirandosi al modello attuato in Francia, intendevano favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno.

In Puglia, per esempio, era stata individuata Taranto, insieme a Lecce ed Andria.

Successivamente, con l’art. 43 del D.L. n. 78/2010, le suddette ZFU sono state integralmente sostituite dalle c.d. Zone a Burocrazia Zero (ZBZ), estese a tutta l’Italia con l’ultima legge di stabilità (Legge n. 183/2011), in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013.

In definitiva, la normativa applicabile è la seguente:

- art. 43 D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010;

- art. 14 L. n. 183 del 12 novembre 2011 (in G.U. n. 265 del 14 novembre 2011).

Di conseguenza, per le nuove iniziative produttive costituite dopo il 1° gennaio 2012, i vantaggi sono i seguenti:

- i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, sono adottati in via esclusiva dall’ufficio locale del Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi;

- i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz’altro positivamente adottati entro 30 giorni dall’avvio del procedimento, se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine;

- per i procedimenti amministrativi avviati d’ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, le amministrazioni che li promuovono o li istruiscono trasmettono all’ufficio locale del Governo i dati ed i documenti occorrenti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi;

- sul fronte fiscale, ove la zona a burocrazia zero (ZBZ) coincida con una delle zone franche urbane (ZFU), ai sensi della delibera CIPE dell’08 maggio 2009 n. 14, le risorse finanziarie per queste ultime sono utilizzate dal Sindaco per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

Inoltre, è da precisare che anche i distretti turistici costituiscono “Zone a burocrazia zero”, con le relative agevolazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. b), del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011 (in G.U. n. 160 del 12 luglio 2011).

E’ importante, quindi, che, per beneficiare dei vantaggi amministrativi e fiscali di cui sopra, si istituisca quanto prima l’ufficio locale del Governo, su richiesta della Regione, d’intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell’Interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il suddetto ufficio (art. 14, terzo comma, Legge n. 183/2011):

- è presieduto dal Prefetto;

- è composto da un rappresentante della Regione, da uno della Provincia e da uno del Comune interessato.

E’ determinante il ruolo attivo della Regione per l’attivazione delle Zone a burocrazia zero (ZBZ), soprattutto dopo l’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 232 del 22/07/2011, aveva dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 43 D.L. n. 78 cit. nella parte in cui era destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgevano entro l’ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale.

In definitiva, con la nuova normativa sulle ZBZ, può ritenersi applicabile l’art. 120, comma 2, della Costituzione che prevede la sostituzione del Governo ad organi della Regione per la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica ed in particolare per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

Va sottolineato che la partecipazione all’ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi spese (il che non è poco, in vista di sensibili riduzioni della spesa pubblica).

In questo particolare momento di grave crisi economica, l’auspicata crescita produttiva potrà realizzarsi anche tramite i suddetti provvedimenti, logicamente se il mondo politico locale saprà attivarsi con tempismo e decisione (come si sta facendo a Lecce).

In un primo momento, il legislatore, per favorire lo sviluppo economico di determinate zone, aveva previsto l’interessante meccanismo di esenzione da Ires, Irap ed ICI nonché l‘esonero dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Si trattava delle c.d. Zone Franche Urbane (ZFU), introdotte con la Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006) che, ispirandosi al modello attuato in Francia, intendevano favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno.

In Puglia, per esempio, era stata individuata Taranto, insieme a Lecce ed Andria.

Successivamente, con l’art. 43 del D.L. n. 78/2010, le suddette ZFU sono state integralmente sostituite dalle c.d. Zone a Burocrazia Zero (ZBZ), estese a tutta l’Italia con l’ultima legge di stabilità (Legge n. 183/2011), in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013.

In definitiva, la normativa applicabile è la seguente:

- art. 43 D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010;

- art. 14 L. n. 183 del 12 novembre 2011 (in G.U. n. 265 del 14 novembre 2011).

Di conseguenza, per le nuove iniziative produttive costituite dopo il 1° gennaio 2012, i vantaggi sono i seguenti:

- i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, sono adottati in via esclusiva dall’ufficio locale del Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi;

- i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz’altro positivamente adottati entro 30 giorni dall’avvio del procedimento, se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine;

- per i procedimenti amministrativi avviati d’ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, le amministrazioni che li promuovono o li istruiscono trasmettono all’ufficio locale del Governo i dati ed i documenti occorrenti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi;

- sul fronte fiscale, ove la zona a burocrazia zero (ZBZ) coincida con una delle zone franche urbane (ZFU), ai sensi della delibera CIPE dell’08 maggio 2009 n. 14, le risorse finanziarie per queste ultime sono utilizzate dal Sindaco per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

Inoltre, è da precisare che anche i distretti turistici costituiscono “Zone a burocrazia zero”, con le relative agevolazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. b), del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011 (in G.U. n. 160 del 12 luglio 2011).

E’ importante, quindi, che, per beneficiare dei vantaggi amministrativi e fiscali di cui sopra, si istituisca quanto prima l’ufficio locale del Governo, su richiesta della Regione, d’intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell’Interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il suddetto ufficio (art. 14, terzo comma, Legge n. 183/2011):

- è presieduto dal Prefetto;

- è composto da un rappresentante della Regione, da uno della Provincia e da uno del Comune interessato.

E’ determinante il ruolo attivo della Regione per l’attivazione delle Zone a burocrazia zero (ZBZ), soprattutto dopo l’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 232 del 22/07/2011, aveva dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 43 D.L. n. 78 cit. nella parte in cui era destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgevano entro l’ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale.

In definitiva, con la nuova normativa sulle ZBZ, può ritenersi applicabile l’art. 120, comma 2, della Costituzione che prevede la sostituzione del Governo ad organi della Regione per la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica ed in particolare per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

Va sottolineato che la partecipazione all’ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi spese (il che non è poco, in vista di sensibili riduzioni della spesa pubblica).

In questo particolare momento di grave crisi economica, l’auspicata crescita produttiva potrà realizzarsi anche tramite i suddetti provvedimenti, logicamente se il mondo politico locale saprà attivarsi con tempismo e decisione (come si sta facendo a Lecce).