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Figure particolari di legato

L’art. 588 c.c., al primo comma, seconda parte, definisce il legato come una “disposizione”, a causa di morte, a “titolo particolare”. Molti Autori hanno rilevato la inadeguatezza della definizione codicistica posta la sua inapplicabilità a varie ipotesi di legato quali i legati obbligatori (di cosa generica, di alimenti, di rendita vitalizia, ecc.), ovvero ai legati con efficacia immediata come, ad esempio, quello di liberazione da debito (art. 658 c.c.).

Tali considerazioni hanno indotto la Dottrina, dapprima a definire il legato “negativamente”, cioè come quella figura che ricorre ogniqualvolta non si è i presenza di una istituzione di erede, successivamente, a definirlo (Biondi, Giordano-Mondello) come quel negozio giuridico a causa di morte con effetti attributivi, di diritti reali o di crediti, ovvero estintivi, la cui portata rimane limitata ai singoli diritti specificamente considerati.

Orbene, terminata questa breve parentesi necessaria al fine di inquadrare correttamente l’argomento di cui tratterà questo lavoro, passiamo ora ad esaminare le varie tipologie di legato vuoi previste dal Legislatore, vuoi elaborate o perfezionate dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza.

Le più rilevanti figure di legato sono il legato in sostituzione di legittima, quello con diritto al supplemento, il legato in conto di legittima, il legato soggetto a riduzione a preferenza di altre disposizioni, e quello con dispensa da imputazione sulla quota di legittima.

A) La prima di tali figure detta anche legato a tacitazione di legittima o privativo di legittima (non prevista dal vecchio codice ed introdotta nel codice del 1942 all’art. 551 su pressioni della dottrina) sussiste quando ad un legittimario viene lasciato un legato in sostituzione della legittima: questi potrà rinunciare al legato e chiedere la legittima a lui spettante ex lege, ovvero, in alternativa, potrà conseguire il legato perdendo, tuttavia, il diritto a chiedere la differenza qualora la disposizione a titolo particolare abbia un valore inferiore alla quota di legittima. Nel caso in cui accetti il legato, il beneficiato non acquista la qualità di erede, con ogni conseguenza di Legge.

La ratio dell’istituto testè delineato è chiaramente individuabile nella volontà del de cuius di non frazionare eccessivamente il suo patrimonio ed inoltre detto istituto concede al testatore la possibilità di estromettere un legittimario dalla comunione ereditaria.

Tra le problematiche affrontate dalla dottrina sicuramente va annoverata quella concernente la qualità di erede o di legatario che assume il ricevente il legato sostitutivo.

E’ stato affermato dalla dottrina (Azzariti) che, attraverso tale istituto, il testatore rende il legatario estraneo alla successione legittima solo nel momento in cui quest’ultimo accetta, ma poiché se il legatario rinuncia, la legittima deve intendersi data per testamento, allora l’istituzione di legatario in sostituzione di legittima conterrebbe una implicita istituzione ad erede.

Si è aggiunto che non si tratterebbe di vero e proprio legato poiché il testatore avrebbe “pagato” il diritto del legittimario.

Altri sostengono, al contrario, che il legato sostitutivo è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva potestativa: il legatario può decidere se accettare e conseguire il legato o rinunciare. In tale secondo caso egli però sarà legittimario pretermesso e la sua qualità di erede potrà essere accertata solo dopo il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.

E’ stato correttamente rilevato (Ferri, Mengoni, Capozzi) che in caso di legato sostitutivo non esiste una doppia vocatio (contemporaneamente ex testamento ed ex lege), bensì solo una eventuale “chiamata successiva” in quanto al momento dell’apertura della successione il legittimario ricopre solo qualità di legatario chiamato per testamento e non quella di erede legittimo che invece gli sarà attribuita solo quando, rinunciando al legato, esperirà vittoriosamente l’azione di riduzione.

Il legato in sostituzione di legittima grava sulla quota indisponibile e, se accettato, preclude la facoltà di richiedere il supplemento corrispondente al maggior valore tra la quota di legittima (alla quale, accettando, il legato si è rinunciato) ed il valore del legato stesso.

Come ogni altro legato anche quello a tacitazione di legittima si acquista senza bisogno di accettazione, ma essa è tuttavia necessaria al fine di rendere definitivo l’acquisto già prodottosi ed impedire al legatario una successiva rinuncia con il conseguente esercizio dell’azione di riduzione in quanto erede pretermesso.

B) Tuttavia, come già accennato, il legislatore, all’art. 551 co. 2 c.c., ha previsto la possibilità per il legittimario, cui è stato attribuito il legato sostitutivo, di richiedere, in presenza di espressa previsione del testatore, un supplemento pari alla differenza tra il valore del legato conseguito e quello della legittima a lui, in astratto, spettante.

In tal caso le conseguenze di una siffatta istituzione sono radicalmente differenti rispetto a quelle esaminate allorchè si è discusso del legato privativo: il legittimario-beneficiario acquista senza dubbio la qualifica di erede testamentario.

Ed invero, secondo la Dottrina (D’Avanzo, Cicu, Azzariti, Capozzi; Gazzoni), in questa ipotesi, il beneficiario in realtà è un erede istituito ex re certa, il quale nel caso in cui i beni assegnatigli per testamento siano di valore inferiore alla quota di legittima a lui spettante, potrà chiedere il supplemento, ma non attraverso l’esperimento di una azione di riduzione (come nel caso esaminato di legato sostitutivo) bensì di azione di petizione di eredità, non essendo in discussione la sua qualità di erede, né essendo stato egli pretermesso. Così una clausola testamentaria con cui si nomina il figlio Tizio erede universale ed all’altro figlio Sempronio si lega il fondo Tuscolano con diritto al supplemento, deve interpretarsi come una duplice istituzione ereditaria per testamento: di Tizio per 2/3 e di Sempronio per la quota di 1/3 a lui spettante in quanto figlio, composta, detta quota, in parte dal fondo Tuscolano ed in parte dall’eventuale differenza per giungere al soddisfacimento del relativo valore.

La differenza tra tale figura ed il legato in sostituzione di legittima risulta evidente dalla seguente considerazione: mentre nel primo caso, con la previsione del supplemento, il testatore ha effettuato una istituzione ex re certa del legittimario per la sua quota di legittima, per cui l’eventuale supplemento, parte integrante della quota attribuitagli per testamento -non essendo in discussione la sua qualità di erede- sarà ottenuta con l’azione di petizione di eredità, nel caso di legato privativo, invece, l’eventuale differenza sarà conseguita con l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione.

C) Istituto che presenta caratteristiche differenti con quelli sin qui delineati è il legato in conto di legittima.

Si tratta infatti del caso (normale) in cui il testatore lega un bene determinato ad un legittimario senza null’altro specificare.

Prima e basilare differenza è la natura del soggetto beneficiato. Se, per quanto riguarda il legato a tacitazione di legittima, si è visto che questi, accettando, perde la qualità ed ogni diritto di erede, assumendo a tutti gli effetti esclusivamente quella di legatario, al contrario il beneficiato del legato in conto di legittima è, e rimane, erede anche dopo il conseguimento del legato.

Da ciò discende che, qualora il valore del legato sia inferiore a quello della quota di legittima, il beneficiato ha una duplice facoltà: da un lato può rinunciare al legato e chiedere tutta la legittima, dall’altro può trattenere il legato e salvo ne sia stato dispensato, dovrà imputarne il valore alla sua quota di legittima chiedendo la differenza.

Effetto della dispensa dall’imputazione è infatti la possibilità per l’onorato di riversare il lascito sulla disponibile e non computarlo sulla quota di legittima a lui spettante.

Ipotesi particolare di legato in conto di legittima è quello previsto dall’art. 552 cod. civ.; tale norma si riferisce al caso in cui il beneficiario di un legato in conto di legittima, e perciò legittimario, rinunci all’eredità. Come è semplice dedurre egli con la rinuncia all’eredità rinuncia anche alla sua quota di legittima e, pertanto, si dovrà imputare il legato conseguito, non già, come detto precedentemente, alla quota indisponibile, ma a quella disponibile del patrimonio del de cuius, motivo per cui, se non espressamente dispensato dall’imputazione, il suo legato sarà soggetto a riduzione con precedenza rispetto anche alle altre assegnazioni gravanti sulla disponibile (che normalmente sarebbero ridotte per prime), e quindi a tutela di queste ultime da eventuali accordi tra i coeredi in danno dei rispettivi beneficiari.

E’ facile distinguere il legato in conto di legittima da quello con diritto al supplemento in quanto quest’ultimo, come detto, non è un vero legato, ma una vera e propria istituzione di erede ex re certa, la cui quota è composta dal de cuius in parte con l’oggetto del legato, in altra parte con il supplemento.

L’art. 588 c.c., al primo comma, seconda parte, definisce il legato come una “disposizione”, a causa di morte, a “titolo particolare”. Molti Autori hanno rilevato la inadeguatezza della definizione codicistica posta la sua inapplicabilità a varie ipotesi di legato quali i legati obbligatori (di cosa generica, di alimenti, di rendita vitalizia, ecc.), ovvero ai legati con efficacia immediata come, ad esempio, quello di liberazione da debito (art. 658 c.c.).

Tali considerazioni hanno indotto la Dottrina, dapprima a definire il legato “negativamente”, cioè come quella figura che ricorre ogniqualvolta non si è i presenza di una istituzione di erede, successivamente, a definirlo (Biondi, Giordano-Mondello) come quel negozio giuridico a causa di morte con effetti attributivi, di diritti reali o di crediti, ovvero estintivi, la cui portata rimane limitata ai singoli diritti specificamente considerati.

Orbene, terminata questa breve parentesi necessaria al fine di inquadrare correttamente l’argomento di cui tratterà questo lavoro, passiamo ora ad esaminare le varie tipologie di legato vuoi previste dal Legislatore, vuoi elaborate o perfezionate dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza.

Le più rilevanti figure di legato sono il legato in sostituzione di legittima, quello con diritto al supplemento, il legato in conto di legittima, il legato soggetto a riduzione a preferenza di altre disposizioni, e quello con dispensa da imputazione sulla quota di legittima.

A) La prima di tali figure detta anche legato a tacitazione di legittima o privativo di legittima (non prevista dal vecchio codice ed introdotta nel codice del 1942 all’art. 551 su pressioni della dottrina) sussiste quando ad un legittimario viene lasciato un legato in sostituzione della legittima: questi potrà rinunciare al legato e chiedere la legittima a lui spettante ex lege, ovvero, in alternativa, potrà conseguire il legato perdendo, tuttavia, il diritto a chiedere la differenza qualora la disposizione a titolo particolare abbia un valore inferiore alla quota di legittima. Nel caso in cui accetti il legato, il beneficiato non acquista la qualità di erede, con ogni conseguenza di Legge.

La ratio dell’istituto testè delineato è chiaramente individuabile nella volontà del de cuius di non frazionare eccessivamente il suo patrimonio ed inoltre detto istituto concede al testatore la possibilità di estromettere un legittimario dalla comunione ereditaria.

Tra le problematiche affrontate dalla dottrina sicuramente va annoverata quella concernente la qualità di erede o di legatario che assume il ricevente il legato sostitutivo.

E’ stato affermato dalla dottrina (Azzariti) che, attraverso tale istituto, il testatore rende il legatario estraneo alla successione legittima solo nel momento in cui quest’ultimo accetta, ma poiché se il legatario rinuncia, la legittima deve intendersi data per testamento, allora l’istituzione di legatario in sostituzione di legittima conterrebbe una implicita istituzione ad erede.

Si è aggiunto che non si tratterebbe di vero e proprio legato poiché il testatore avrebbe “pagato” il diritto del legittimario.

Altri sostengono, al contrario, che il legato sostitutivo è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva potestativa: il legatario può decidere se accettare e conseguire il legato o rinunciare. In tale secondo caso egli però sarà legittimario pretermesso e la sua qualità di erede potrà essere accertata solo dopo il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.

E’ stato correttamente rilevato (Ferri, Mengoni, Capozzi) che in caso di legato sostitutivo non esiste una doppia vocatio (contemporaneamente ex testamento ed ex lege), bensì solo una eventuale “chiamata successiva” in quanto al momento dell’apertura della successione il legittimario ricopre solo qualità di legatario chiamato per testamento e non quella di erede legittimo che invece gli sarà attribuita solo quando, rinunciando al legato, esperirà vittoriosamente l’azione di riduzione.

Il legato in sostituzione di legittima grava sulla quota indisponibile e, se accettato, preclude la facoltà di richiedere il supplemento corrispondente al maggior valore tra la quota di legittima (alla quale, accettando, il legato si è rinunciato) ed il valore del legato stesso.

Come ogni altro legato anche quello a tacitazione di legittima si acquista senza bisogno di accettazione, ma essa è tuttavia necessaria al fine di rendere definitivo l’acquisto già prodottosi ed impedire al legatario una successiva rinuncia con il conseguente esercizio dell’azione di riduzione in quanto erede pretermesso.

B) Tuttavia, come già accennato, il legislatore, all’art. 551 co. 2 c.c., ha previsto la possibilità per il legittimario, cui è stato attribuito il legato sostitutivo, di richiedere, in presenza di espressa previsione del testatore, un supplemento pari alla differenza tra il valore del legato conseguito e quello della legittima a lui, in astratto, spettante.

In tal caso le conseguenze di una siffatta istituzione sono radicalmente differenti rispetto a quelle esaminate allorchè si è discusso del legato privativo: il legittimario-beneficiario acquista senza dubbio la qualifica di erede testamentario.

Ed invero, secondo la Dottrina (D’Avanzo, Cicu, Azzariti, Capozzi; Gazzoni), in questa ipotesi, il beneficiario in realtà è un erede istituito ex re certa, il quale nel caso in cui i beni assegnatigli per testamento siano di valore inferiore alla quota di legittima a lui spettante, potrà chiedere il supplemento, ma non attraverso l’esperimento di una azione di riduzione (come nel caso esaminato di legato sostitutivo) bensì di azione di petizione di eredità, non essendo in discussione la sua qualità di erede, né essendo stato egli pretermesso. Così una clausola testamentaria con cui si nomina il figlio Tizio erede universale ed all’altro figlio Sempronio si lega il fondo Tuscolano con diritto al supplemento, deve interpretarsi come una duplice istituzione ereditaria per testamento: di Tizio per 2/3 e di Sempronio per la quota di 1/3 a lui spettante in quanto figlio, composta, detta quota, in parte dal fondo Tuscolano ed in parte dall’eventuale differenza per giungere al soddisfacimento del relativo valore.

La differenza tra tale figura ed il legato in sostituzione di legittima risulta evidente dalla seguente considerazione: mentre nel primo caso, con la previsione del supplemento, il testatore ha effettuato una istituzione ex re certa del legittimario per la sua quota di legittima, per cui l’eventuale supplemento, parte integrante della quota attribuitagli per testamento -non essendo in discussione la sua qualità di erede- sarà ottenuta con l’azione di petizione di eredità, nel caso di legato privativo, invece, l’eventuale differenza sarà conseguita con l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione.

C) Istituto che presenta caratteristiche differenti con quelli sin qui delineati è il legato in conto di legittima.

Si tratta infatti del caso (normale) in cui il testatore lega un bene determinato ad un legittimario senza null’altro specificare.

Prima e basilare differenza è la natura del soggetto beneficiato. Se, per quanto riguarda il legato a tacitazione di legittima, si è visto che questi, accettando, perde la qualità ed ogni diritto di erede, assumendo a tutti gli effetti esclusivamente quella di legatario, al contrario il beneficiato del legato in conto di legittima è, e rimane, erede anche dopo il conseguimento del legato.

Da ciò discende che, qualora il valore del legato sia inferiore a quello della quota di legittima, il beneficiato ha una duplice facoltà: da un lato può rinunciare al legato e chiedere tutta la legittima, dall’altro può trattenere il legato e salvo ne sia stato dispensato, dovrà imputarne il valore alla sua quota di legittima chiedendo la differenza.

Effetto della dispensa dall’imputazione è infatti la possibilità per l’onorato di riversare il lascito sulla disponibile e non computarlo sulla quota di legittima a lui spettante.

Ipotesi particolare di legato in conto di legittima è quello previsto dall’art. 552 cod. civ.; tale norma si riferisce al caso in cui il beneficiario di un legato in conto di legittima, e perciò legittimario, rinunci all’eredità. Come è semplice dedurre egli con la rinuncia all’eredità rinuncia anche alla sua quota di legittima e, pertanto, si dovrà imputare il legato conseguito, non già, come detto precedentemente, alla quota indisponibile, ma a quella disponibile del patrimonio del de cuius, motivo per cui, se non espressamente dispensato dall’imputazione, il suo legato sarà soggetto a riduzione con precedenza rispetto anche alle altre assegnazioni gravanti sulla disponibile (che normalmente sarebbero ridotte per prime), e quindi a tutela di queste ultime da eventuali accordi tra i coeredi in danno dei rispettivi beneficiari.

E’ facile distinguere il legato in conto di legittima da quello con diritto al supplemento in quanto quest’ultimo, come detto, non è un vero legato, ma una vera e propria istituzione di erede ex re certa, la cui quota è composta dal de cuius in parte con l’oggetto del legato, in altra parte con il supplemento.