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Sul diritto all’indennità per inabilità temporanea a favore di uno studente infortunatosi durante l’attività scolastica

Nota a Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 20 luglio 2011, n 15939

SOMMARIO:

1. Premessa

2. La decisione

2.1 Profili sistematici della decisione

3. Conclusione

1) Premessa

La riconoscibilità del diritto all’indennità per inabilità temporanea a favore di uno studente delle scuole infortunatosi durante l’attività scolastica costituisce l’oggetto della pronuncia della Corte.

I supremi giudici hanno affrontato la questione relativa alla riconducibilità della fattispecie alle previsioni del DPR 1124/1965 che disciplina l’assicurazione sugli infortuni e le malattie professionali.

2) La decisione

La questione traeva spunto da un infortunio accaduto ad uno studente durante una competizione sportiva scolastica.

A fronte di una lussazione traumatica alla spalla sinistra da cui derivava una grave riduzione funzionale nella misura del 16% di inabilità lavorativa, l’INAIL non considerava erogabili le prestazioni assicurative non sussistendo le condizioni per la concessione né della rendita permanente né di quella temporanea.

Il contenzioso seguito vedeva la Corte d’Appello adita riformare la sentenza di primo grado riconoscendo allo studente infortunato il diritto all’indennità temporanea.

Nel successivo ricorso per cassazione promosso dall’INAIL, la Corte con sentenza del 20 luglio 2011 n 15939[1] ha individuato le condizioni oggettive e soggettive a cui è subordinata la concessione dell’indennità temporanea.

La motivazione adottata s’incentra sul combinato disposto degli articoli 4 e 68 del D.P.R. 1124/1965.

Nell’ambito del Capo III del DPR 1124/1965, dedicato all’individuazione delle persone assicurate, l’articolo 4, prevede che sono comprese nell’assicurazione gli insegnanti e gli alunni delle scuole o degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado che attendano a esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro.

L’articolo 68, si pone invece all’interno del capo V del D.P.R. dedicato alle prestazioni, modulando i benefici assicurativi a seconda del tipo di inabilità derivata dall’infortunio o dalla malattia professionale.

Secondo la Corte, “nonostante l’espansione delle categorie soggettive e oggettive di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche in ordine agli insegnanti non può in ogni caso ritenersi che siano oggetto di assicurazione gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi, non connessi all’attività istituzionalmente svolta dalla scuola e tanto meno spettare ad essi l’inabilità temporanea non percependo alcuna retribuzione.”

Tale assunto trova fondamento nell’articolo 68 del D.P.R. secondo cui l’indennità temporanea consiste in una misura percentuale della retribuzione giornaliera, essendo diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l’inabilità che impedisce di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative.

La mancata retribuzione dello studente impedirebbe quindi di riconoscergli in caso di infortunio l’indennità in questione.

Conseguentemente, il ricorso dell’INAIL veniva accolto e respinta la domanda dell’infortunato.

2.1) Profili sistematici della decisione

La sintetica motivazione adottata sembra non distinguere sufficientemente i criteri di individuazione delle persone assicurabili ai sensi del D.P.R da quelli previsti per l’erogazione della prestazione.

La Corte fa discendere la propria decisione combinando i due criteri laddove il D.P.R. tiene distinte le due fattispecie.

L’inclusione degli studenti nell’ambito dell’assicurazione riservata ai lavoratori costituisce di per sé una deroga al normale criterio costituito dallo svolgimento di un’attività lavorativa che comporta un certo rischio e che rientra nei canoni specifici previsti da combinato disposto degli articoli 1 e 4 del D.P.R. e, comunque, in generale dall’intero capo I del citato T.U.

A tale deroga espressa la Corte per via interpretativa ne aggiunge una nuova costituita dalla circostanza che lo studente non è un soggetto che detiene reddito.

Tale condizione, oltre a non essere prevista dall’articolo 4, è in fondo solo il criterio per determinare l’entità della prestazione assicurativa a cui si ha diritto.

L’asistematicità della decisione sembra peraltro testimoniata dal fatto che nel caso di invalidità permanente assoluta il riferimento alla retribuzione è determinante per l’esatta individuazione del beneficio.

Infatti, tale beneficio è calcolato sulla base del combinato disposto degli articoli 74, 116, 117,118,119 e120 del D.P.R. 1124/1965.

In tale calcolo la retribuzione costituisce fondamentale criterio di parametrazione del beneficio giacché si prevede espressamente che per “ la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l’applicazione dell’articolo 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all’infortunato sia in danaro che in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell’infortunio”.

Inoltre, lo stesso articolo 118 prevede che con decreto del Ministro del Lavoro, sentite le organizzazioni sociali, possano essere stabilite tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori e determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori.

Dagli articoli citati emerge quindi che la determinazione della retribuzione è requisito necessario per calcolare l’indennità temporanea e quella permanente. Pertanto dall’interpretazione adottata dalla Corte il mancato riferimento alla retribuzione priverebbe gli studenti pur assicurati ai sensi degli articoli 4, 5 TU del diritto tanto all’indennità temporanea quanto a quella permanente.

In questa prospettiva però il premio assicurativo pur pagato dagli gli studenti, con le modalità di versamento previste dalla Circolare INAIL, DC Rischi e Prestazioni n. 21/2011 lett. F, si troverebbe a non aver alcun corrispettivo.

Paradossalmente, la portata implicitamente abrogatrice dell’interpretazione adottata nella sentenza in commento comporterebbe quindi la non assicurabilità degli studenti incidendo direttamente sul disposto dell’articolo dell’articolo 4, n. 5 del DPR 1124/1965 e, seppur a livello teorico, sulla configurabilità dell’intero rapporto assicurativo.

Al regime speciale dell’assicurazione sociale non è certamente applicabile quello proprio dell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni, né quello relativo all’assicurazione contro i danni, tuttavia la prospettiva ricostruttiva adottata comporterebbe, di fatto, un’evidente carenza di interesse [2] all’instaurazione del rapporto assicurativo.

Sebbene tale ultima interpretazione estrema non possa che suscitare perplessità, è bene sottolineare come la mancata concessione di entrambi i benefici configurerebbe la presenza di un obbligo assicurativo a cui non corrisponde l’erogazione di una prestazione.

L’impostazione adottata dalla Cassazione trova poi riscontro nella posizione tradizionale di autorevole dottrina[3] secondo cui la “specifica disciplina dettata per le rendite porta ad escludere in via interpretativa, il diritto degli allievi all’indennità temporanea: soluzione che appare giusta nel merito giacché evita di porre sullo stesso piano, agli effetti dell’indennizzo, l’alunno al quale l’astensione non produce un apprezzabile danno economico e il lavoratore al quale viene meno un’essenziale fonte di reddito”.

Tuttavia sullo stesso piano gli studenti e i lavoratori sono stati posti dal legislatore con l’articolo 4, n 5 del D.P.R. e , proprio in virtù di tale equiparazione, ogni differenziazione nel regime delle prestazioni dovrebbe trovare un riscontro normativo puntuale.

Il riferimento alla retribuzione o alla determinazione della stessa attraverso decreti ministeriali sembra allora essere sconfessata dall’impostazione complessiva del D.P.R. 1124/1965.

3) Conclusioni

Volendo compiere un paragone con un’altra posizione assicurativa afferente ad individui che non percepiscono reddito, occorre senz’altro citare la Legge 493/1999 recante le “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici”.

In tale norma non è prevista una prestazione per l’inabilità temporanea, mentre la prestazione per inabilità permanente è calcolata su una retribuzione convenzionale pari a quella annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell’articolo 116 del medesimo T.U.

Se ne deduce quindi che, in questo particolare ambito assicurativo, il legislatore abbia inteso escludere espressamente le prestazioni per inabilità temporanea.

Un simile intento non sembra invece rinvenibile nel D.P.R. 1124/1965, dove gli studenti che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, sono esplicitamente previsti tra i soggetti sottoposti all’obbligo assicurativo per i quali è espressamente citata l’indennità giornaliera per inabilità temporanea [4].

Il caso in questione, al di là della singola pronuncia, evidenzia la necessità di rimodulare l’assicurazione sociale innovandone contenuti e disciplina, superandone al contempo la frammentarietà che non garantisce certezza ed uniformità applicativa.[5]



[1] Laura Andrao, Cass., sez. lav., 20 luglio 2011, n.15939, - “Nessuna indennità per lo studente che si ferisce durante una gara di atletica” – in www.personaedanno.it

[2] Corte Cassazione del 9.3.2010 n. 5668, qualora l’assicuratore agisca, ai sensi dell’articolo 1916 cc, in surrogazione nei confronti del terzo responsabile, questi mentre non può far valere motivi di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili solo dall’assicurato è legittimato a contrastare, in via d’eccezione , i presupposti della surrogazione medesima e quindi ad apporre la nullità del contratto stesso, ivi compresa quella per inesistenza del rischio o carenza di interesse, ovvero l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto.

[3] Giuseppe Alibrandi: Infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Milano, Giuffrè, 2002. L’autore afferma che con il DPR 1124/1965 si è chiarito come la retribuzione da assumere a base della rendita per inabilità permanente o per morte sia fissata convenzionalmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e dell’Istruzione, Università e Ricerca, avuto riguardo a classi di età e alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni .

[4] Inoltre, il ragionamento seguito dalla Corte, secondo il quale “non può in ogni caso ritenersi che siano oggetto di assicurazione anche gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi”, non sembra tenere conto della Circolare INAIL, DC Rischi e Prestazioni n. 19/2006, la quale, pur riferendosi al Ciclo Primario di Istruzione, indica esplicitamente le scienze motorie e sportive come assimilabili alle esercitazioni pratiche previste dall’art. 4 n. 5 del TU, sancendone quindi l’assicurabilità e regolandone la modalità di pagamento dei premi

[5] L’innalzamento dell’obbligo scolastico fino ai sedici anni, compreso un anno eventuale di apprendistato, costituisce quindi esempio emblematico del tipo di evoluzione del quadro normativo che non può non interessare la disciplina dell’assicurazione sugli infortuni e le malattie professionali.

In tale senso la previsione dell’articolo 119 del D.P.R. sembrerebbe potersi applicare anche alla fattispecie in questione.

La norma, infatti, dispone che “Se l’infortunato è apprendista, o comunque minore degli anni diciotto, ha diritto alle cure secondo il disposto dell’art. 86 e le prestazioni in danaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate:

a) I’indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva secondo le norme dell’art. 117;

b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d’opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

Nei casi in cui le predette persone non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate in base a tabelle di salari stabiliti a norma dell’art. 118 o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d’opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.”.

SOMMARIO:

1. Premessa

2. La decisione

2.1 Profili sistematici della decisione

3. Conclusione

1) Premessa

La riconoscibilità del diritto all’indennità per inabilità temporanea a favore di uno studente delle scuole infortunatosi durante l’attività scolastica costituisce l’oggetto della pronuncia della Corte.

I supremi giudici hanno affrontato la questione relativa alla riconducibilità della fattispecie alle previsioni del DPR 1124/1965 che disciplina l’assicurazione sugli infortuni e le malattie professionali.

2) La decisione

La questione traeva spunto da un infortunio accaduto ad uno studente durante una competizione sportiva scolastica.

A fronte di una lussazione traumatica alla spalla sinistra da cui derivava una grave riduzione funzionale nella misura del 16% di inabilità lavorativa, l’INAIL non considerava erogabili le prestazioni assicurative non sussistendo le condizioni per la concessione né della rendita permanente né di quella temporanea.

Il contenzioso seguito vedeva la Corte d’Appello adita riformare la sentenza di primo grado riconoscendo allo studente infortunato il diritto all’indennità temporanea.

Nel successivo ricorso per cassazione promosso dall’INAIL, la Corte con sentenza del 20 luglio 2011 n 15939[1] ha individuato le condizioni oggettive e soggettive a cui è subordinata la concessione dell’indennità temporanea.

La motivazione adottata s’incentra sul combinato disposto degli articoli 4 e 68 del D.P.R. 1124/1965.

Nell’ambito del Capo III del DPR 1124/1965, dedicato all’individuazione delle persone assicurate, l’articolo 4, prevede che sono comprese nell’assicurazione gli insegnanti e gli alunni delle scuole o degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado che attendano a esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro.

L’articolo 68, si pone invece all’interno del capo V del D.P.R. dedicato alle prestazioni, modulando i benefici assicurativi a seconda del tipo di inabilità derivata dall’infortunio o dalla malattia professionale.

Secondo la Corte, “nonostante l’espansione delle categorie soggettive e oggettive di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche in ordine agli insegnanti non può in ogni caso ritenersi che siano oggetto di assicurazione gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi, non connessi all’attività istituzionalmente svolta dalla scuola e tanto meno spettare ad essi l’inabilità temporanea non percependo alcuna retribuzione.”

Tale assunto trova fondamento nell’articolo 68 del D.P.R. secondo cui l’indennità temporanea consiste in una misura percentuale della retribuzione giornaliera, essendo diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l’inabilità che impedisce di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative.

La mancata retribuzione dello studente impedirebbe quindi di riconoscergli in caso di infortunio l’indennità in questione.

Conseguentemente, il ricorso dell’INAIL veniva accolto e respinta la domanda dell’infortunato.

2.1) Profili sistematici della decisione

La sintetica motivazione adottata sembra non distinguere sufficientemente i criteri di individuazione delle persone assicurabili ai sensi del D.P.R da quelli previsti per l’erogazione della prestazione.

La Corte fa discendere la propria decisione combinando i due criteri laddove il D.P.R. tiene distinte le due fattispecie.

L’inclusione degli studenti nell’ambito dell’assicurazione riservata ai lavoratori costituisce di per sé una deroga al normale criterio costituito dallo svolgimento di un’attività lavorativa che comporta un certo rischio e che rientra nei canoni specifici previsti da combinato disposto degli articoli 1 e 4 del D.P.R. e, comunque, in generale dall’intero capo I del citato T.U.

A tale deroga espressa la Corte per via interpretativa ne aggiunge una nuova costituita dalla circostanza che lo studente non è un soggetto che detiene reddito.

Tale condizione, oltre a non essere prevista dall’articolo 4, è in fondo solo il criterio per determinare l’entità della prestazione assicurativa a cui si ha diritto.

L’asistematicità della decisione sembra peraltro testimoniata dal fatto che nel caso di invalidità permanente assoluta il riferimento alla retribuzione è determinante per l’esatta individuazione del beneficio.

Infatti, tale beneficio è calcolato sulla base del combinato disposto degli articoli 74, 116, 117,118,119 e120 del D.P.R. 1124/1965.

In tale calcolo la retribuzione costituisce fondamentale criterio di parametrazione del beneficio giacché si prevede espressamente che per “ la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l’applicazione dell’articolo 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all’infortunato sia in danaro che in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell’infortunio”.

Inoltre, lo stesso articolo 118 prevede che con decreto del Ministro del Lavoro, sentite le organizzazioni sociali, possano essere stabilite tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori e determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori.

Dagli articoli citati emerge quindi che la determinazione della retribuzione è requisito necessario per calcolare l’indennità temporanea e quella permanente. Pertanto dall’interpretazione adottata dalla Corte il mancato riferimento alla retribuzione priverebbe gli studenti pur assicurati ai sensi degli articoli 4, 5 TU del diritto tanto all’indennità temporanea quanto a quella permanente.

In questa prospettiva però il premio assicurativo pur pagato dagli gli studenti, con le modalità di versamento previste dalla Circolare INAIL, DC Rischi e Prestazioni n. 21/2011 lett. F, si troverebbe a non aver alcun corrispettivo.

Paradossalmente, la portata implicitamente abrogatrice dell’interpretazione adottata nella sentenza in commento comporterebbe quindi la non assicurabilità degli studenti incidendo direttamente sul disposto dell’articolo dell’articolo 4, n. 5 del DPR 1124/1965 e, seppur a livello teorico, sulla configurabilità dell’intero rapporto assicurativo.

Al regime speciale dell’assicurazione sociale non è certamente applicabile quello proprio dell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni, né quello relativo all’assicurazione contro i danni, tuttavia la prospettiva ricostruttiva adottata comporterebbe, di fatto, un’evidente carenza di interesse [2] all’instaurazione del rapporto assicurativo.

Sebbene tale ultima interpretazione estrema non possa che suscitare perplessità, è bene sottolineare come la mancata concessione di entrambi i benefici configurerebbe la presenza di un obbligo assicurativo a cui non corrisponde l’erogazione di una prestazione.

L’impostazione adottata dalla Cassazione trova poi riscontro nella posizione tradizionale di autorevole dottrina[3] secondo cui la “specifica disciplina dettata per le rendite porta ad escludere in via interpretativa, il diritto degli allievi all’indennità temporanea: soluzione che appare giusta nel merito giacché evita di porre sullo stesso piano, agli effetti dell’indennizzo, l’alunno al quale l’astensione non produce un apprezzabile danno economico e il lavoratore al quale viene meno un’essenziale fonte di reddito”.

Tuttavia sullo stesso piano gli studenti e i lavoratori sono stati posti dal legislatore con l’articolo 4, n 5 del D.P.R. e , proprio in virtù di tale equiparazione, ogni differenziazione nel regime delle prestazioni dovrebbe trovare un riscontro normativo puntuale.

Il riferimento alla retribuzione o alla determinazione della stessa attraverso decreti ministeriali sembra allora essere sconfessata dall’impostazione complessiva del D.P.R. 1124/1965.

3) Conclusioni

Volendo compiere un paragone con un’altra posizione assicurativa afferente ad individui che non percepiscono reddito, occorre senz’altro citare la Legge 493/1999 recante le “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici”.

In tale norma non è prevista una prestazione per l’inabilità temporanea, mentre la prestazione per inabilità permanente è calcolata su una retribuzione convenzionale pari a quella annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell’articolo 116 del medesimo T.U.

Se ne deduce quindi che, in questo particolare ambito assicurativo, il legislatore abbia inteso escludere espressamente le prestazioni per inabilità temporanea.

Un simile intento non sembra invece rinvenibile nel D.P.R. 1124/1965, dove gli studenti che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, sono esplicitamente previsti tra i soggetti sottoposti all’obbligo assicurativo per i quali è espressamente citata l’indennità giornaliera per inabilità temporanea [4].

Il caso in questione, al di là della singola pronuncia, evidenzia la necessità di rimodulare l’assicurazione sociale innovandone contenuti e disciplina, superandone al contempo la frammentarietà che non garantisce certezza ed uniformità applicativa.[5]



[1] Laura Andrao, Cass., sez. lav., 20 luglio 2011, n.15939, - “Nessuna indennità per lo studente che si ferisce durante una gara di atletica” – in www.personaedanno.it

[2] Corte Cassazione del 9.3.2010 n. 5668, qualora l’assicuratore agisca, ai sensi dell’articolo 1916 cc, in surrogazione nei confronti del terzo responsabile, questi mentre non può far valere motivi di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili solo dall’assicurato è legittimato a contrastare, in via d’eccezione , i presupposti della surrogazione medesima e quindi ad apporre la nullità del contratto stesso, ivi compresa quella per inesistenza del rischio o carenza di interesse, ovvero l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto.

[3] Giuseppe Alibrandi: Infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Milano, Giuffrè, 2002. L’autore afferma che con il DPR 1124/1965 si è chiarito come la retribuzione da assumere a base della rendita per inabilità permanente o per morte sia fissata convenzionalmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e dell’Istruzione, Università e Ricerca, avuto riguardo a classi di età e alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni .

[4] Inoltre, il ragionamento seguito dalla Corte, secondo il quale “non può in ogni caso ritenersi che siano oggetto di assicurazione anche gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi”, non sembra tenere conto della Circolare INAIL, DC Rischi e Prestazioni n. 19/2006, la quale, pur riferendosi al Ciclo Primario di Istruzione, indica esplicitamente le scienze motorie e sportive come assimilabili alle esercitazioni pratiche previste dall’art. 4 n. 5 del TU, sancendone quindi l’assicurabilità e regolandone la modalità di pagamento dei premi

[5] L’innalzamento dell’obbligo scolastico fino ai sedici anni, compreso un anno eventuale di apprendistato, costituisce quindi esempio emblematico del tipo di evoluzione del quadro normativo che non può non interessare la disciplina dell’assicurazione sugli infortuni e le malattie professionali.

In tale senso la previsione dell’articolo 119 del D.P.R. sembrerebbe potersi applicare anche alla fattispecie in questione.

La norma, infatti, dispone che “Se l’infortunato è apprendista, o comunque minore degli anni diciotto, ha diritto alle cure secondo il disposto dell’art. 86 e le prestazioni in danaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate:

a) I’indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva secondo le norme dell’art. 117;

b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d’opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

Nei casi in cui le predette persone non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate in base a tabelle di salari stabiliti a norma dell’art. 118 o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d’opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.”.