x

x

Il credito Iva prescinde dalla presentazione della dichiarazione

Quadro normativo

Il diritto di detrazione del credito IVA permane anche in caso di omessa dichiarazione. Ciò che conta è l’aspetto sostanziale di effettività del credito, e non quello formale di mancata indicazione dello stesso in dichiarazione o di dichiarazione omessa.

Quindi, se dai registri Iva, dalle liquidazioni periodiche e dai modelli F24 emerge la sussistenza del credito, a nulla rileva l’aspetto formale che per l’anno di maturazione del credito stesso la dichiarazione sia stata omessa.

Tale assunto trova legittimazione normativa nell’art. 19 del D.P.R. n. 603/72, che così prevede: “il diritto alla detrazione dell’imposta … può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”.

Quindi, anche se è omessa la dichiarazione relativa all’anno di maturazione del credito, quest’ultimo va comunque riconosciuto se risulta da fatture, registro IVA o liquidazioni IVA periodiche ed è esposto nella dichiarazione successiva, al massimo di due anni.

Si rileva, infatti, che il fisco dispone del potere di controllare l’esistenza del credito maturato nell’anno in cui la dichiarazione è stata omessa ex art. 55 del D.P.R. n. 633/72. Ma, se tale potere non viene esercitato, non è possibile far venir meno il diritto di detrazione: se l’ufficio risulta inerte e non instaura alcuna forma di controllo o di contraddittorio con il contribuente, soprattutto laddove quest’ultimo disponga di tutta la documentazione per verificare la spettanza del credito, questo va riconosciuto a prescindere dalla presentazione della dichiarazione.

Giurisprudenza

A sostegno dell’interpretazione prospettata vedasi: Commissione Tributaria Provinciale dell’Emilia Romagna, n. 22 del 3/03/2011; Commissione Tributaria Regionale Roma, n. 284 del 27/09/2011; Commissione Tributaria Regionale Milano, n. 79 del 8/07/2011; Commissione Tributaria Regionale Torino, n. 16 del 21/01/2010; Tributaria Regionale Roma, n. 234 del 13/09/2010; Commissione Tributaria Provinciale Frosinone, n. 222 del 13/12/2010.

Quanto esposto è, altresì, confermato dalla Corte di Giustizia Comunità Europea, con la sentenza n. C-95/07 e n. C-96/07 del 8/05/2008, in cui è espresso un principio che, traslato nella fattispecie esaminata, comporta l’impossibilità di sanzionare la mancata presentazione della dichiarazione con il disconoscimento di un diritto di credito spettante.

Prassi

Non solo: la stessa Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 74/E del 19/04/2007 conferma che il diritto alla detrazione, in base al combinato disposto dell’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998 e dell’art. 19 citato, può essere esercitato fino al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, specificando, altresì, che è sempre fatta salva la possibilità per il contribuente di richiedere la restituzione del credito IVA attraverso la procedura di rimborso di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.

Conclusioni

In conclusione, se la dichiarazione relativa all’anno in cui emerge un credito IVA è omessa o non riporta il credito in questione (es. per mero errore materiale), il diritto alla detrazione permane e può essere esercitato in due modalità alternative:

- esponendo il credito nella dichiarazione dell’anno successivo o, al massimo, dei due anni successivi;

- richiedendo all’Agenzia delle Entrate il rimborso ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.

Quadro normativo

Il diritto di detrazione del credito IVA permane anche in caso di omessa dichiarazione. Ciò che conta è l’aspetto sostanziale di effettività del credito, e non quello formale di mancata indicazione dello stesso in dichiarazione o di dichiarazione omessa.

Quindi, se dai registri Iva, dalle liquidazioni periodiche e dai modelli F24 emerge la sussistenza del credito, a nulla rileva l’aspetto formale che per l’anno di maturazione del credito stesso la dichiarazione sia stata omessa.

Tale assunto trova legittimazione normativa nell’art. 19 del D.P.R. n. 603/72, che così prevede: “il diritto alla detrazione dell’imposta … può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”.

Quindi, anche se è omessa la dichiarazione relativa all’anno di maturazione del credito, quest’ultimo va comunque riconosciuto se risulta da fatture, registro IVA o liquidazioni IVA periodiche ed è esposto nella dichiarazione successiva, al massimo di due anni.

Si rileva, infatti, che il fisco dispone del potere di controllare l’esistenza del credito maturato nell’anno in cui la dichiarazione è stata omessa ex art. 55 del D.P.R. n. 633/72. Ma, se tale potere non viene esercitato, non è possibile far venir meno il diritto di detrazione: se l’ufficio risulta inerte e non instaura alcuna forma di controllo o di contraddittorio con il contribuente, soprattutto laddove quest’ultimo disponga di tutta la documentazione per verificare la spettanza del credito, questo va riconosciuto a prescindere dalla presentazione della dichiarazione.

Giurisprudenza

A sostegno dell’interpretazione prospettata vedasi: Commissione Tributaria Provinciale dell’Emilia Romagna, n. 22 del 3/03/2011; Commissione Tributaria Regionale Roma, n. 284 del 27/09/2011; Commissione Tributaria Regionale Milano, n. 79 del 8/07/2011; Commissione Tributaria Regionale Torino, n. 16 del 21/01/2010; Tributaria Regionale Roma, n. 234 del 13/09/2010; Commissione Tributaria Provinciale Frosinone, n. 222 del 13/12/2010.

Quanto esposto è, altresì, confermato dalla Corte di Giustizia Comunità Europea, con la sentenza n. C-95/07 e n. C-96/07 del 8/05/2008, in cui è espresso un principio che, traslato nella fattispecie esaminata, comporta l’impossibilità di sanzionare la mancata presentazione della dichiarazione con il disconoscimento di un diritto di credito spettante.

Prassi

Non solo: la stessa Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 74/E del 19/04/2007 conferma che il diritto alla detrazione, in base al combinato disposto dell’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998 e dell’art. 19 citato, può essere esercitato fino al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, specificando, altresì, che è sempre fatta salva la possibilità per il contribuente di richiedere la restituzione del credito IVA attraverso la procedura di rimborso di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.

Conclusioni

In conclusione, se la dichiarazione relativa all’anno in cui emerge un credito IVA è omessa o non riporta il credito in questione (es. per mero errore materiale), il diritto alla detrazione permane e può essere esercitato in due modalità alternative:

- esponendo il credito nella dichiarazione dell’anno successivo o, al massimo, dei due anni successivi;

- richiedendo all’Agenzia delle Entrate il rimborso ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.