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La cancellatura apposta sull’elaborato scritto e la salvaguardia dell’anonimato nei pubblici concorsi

Nota a Consiglio di Stato - Sezione Quinta, Sentenza 26 marzo 2012, n. 1740

1. La massima

Costituisce segno di riconoscimento vietato, in quanto lesivo della par condicio tra i candidati, quello che presenti un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tutti i casi in cui esso sia astrattamente idoneo a fungere da elemento di identificazione, a nulla rilevando il fatto che in concreto la commissione o i singoli componenti di essa siano stati, o meno, posti in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto mediante il segno apposto, ove quest’ultimo non presenti il carattere predetto.

2. Il caso

Il Tar Campania, su ricorso di una concorrente, annullava la graduatoria definitiva di un concorso per un posto di assistente sociale indetto da un Comune campano poiché riteneva segno di riconoscimento una cancellatura – apposta sul proprio elaborato dalla vincitrice – diretta ad oscurare, senza rendere visibile la scrittura sottostante, il nome ed il cognome della candidata.

L’interessata proponeva appello verso la decisione.

3. La decisione

Il Consiglio di Stato, acquisito l’originale della prova scritta in contestazione, riscontra sul medesimo la presenza di plurime cancellature a penna, comunque tali da rendere invisibili le parole sottostanti, quindi, anche l’eventuale nome della candidata, ove mai apposto.

Tanto accertato, il Consiglio di Stato ritiene di dover valutare se, in ogni caso, la presenza della cancellatura, costituisca o meno segno di riconoscimento atto ad identificare il soggetto che lo ha apposto, in spregio alle regole che – in tema di pubblici concorsi – vietano l’apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti onde garantire l’anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati.

Alla luce della ratio delle disposizioni normative richiamate, il Collegio adito enuncia il principio di diritto secondo cui <<non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione>>, in quanto tale vietato. Una simile idoneità ricorre in tutti i casi in cui sull’elaborato figuri un segno che costituisca un’anomalia rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione di esso in forma scritta. Pertanto, rimane privo di giuridico rilievo il fatto che la commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere l’autore dell’elaborato scritto mediante un segno che sia – oggettivamente e ad una valutazione condotta in astratto – non anomalo.

A riprova delle proprie argomentazioni, nell’accogliere il ricorso in appello, da ultimo, il Consiglio di Stato evidenzia come l’apposizione di non isolate cancellature a penna sugli elaborati delle prove concorsuali costituisce un fatto ordinariamente rilevabile nelle selezioni concorsuali, privo in sé di alcun carattere di anomalia e, pertanto, non configurabile come segno di riconoscimento.

4. I precedenti conformi richiamati in sentenza

Cons. St., Sez. IV, n. 4119/2010; Cons. St., Sez. V, n. 877/2010; Cons. St., Sez. VI, n. 5220/2006; Cons. St., Sez. V, n. 1208/1999.

1. La massima

Costituisce segno di riconoscimento vietato, in quanto lesivo della par condicio tra i candidati, quello che presenti un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tutti i casi in cui esso sia astrattamente idoneo a fungere da elemento di identificazione, a nulla rilevando il fatto che in concreto la commissione o i singoli componenti di essa siano stati, o meno, posti in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto mediante il segno apposto, ove quest’ultimo non presenti il carattere predetto.

2. Il caso

Il Tar Campania, su ricorso di una concorrente, annullava la graduatoria definitiva di un concorso per un posto di assistente sociale indetto da un Comune campano poiché riteneva segno di riconoscimento una cancellatura – apposta sul proprio elaborato dalla vincitrice – diretta ad oscurare, senza rendere visibile la scrittura sottostante, il nome ed il cognome della candidata.

L’interessata proponeva appello verso la decisione.

3. La decisione

Il Consiglio di Stato, acquisito l’originale della prova scritta in contestazione, riscontra sul medesimo la presenza di plurime cancellature a penna, comunque tali da rendere invisibili le parole sottostanti, quindi, anche l’eventuale nome della candidata, ove mai apposto.

Tanto accertato, il Consiglio di Stato ritiene di dover valutare se, in ogni caso, la presenza della cancellatura, costituisca o meno segno di riconoscimento atto ad identificare il soggetto che lo ha apposto, in spregio alle regole che – in tema di pubblici concorsi – vietano l’apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti onde garantire l’anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati.

Alla luce della ratio delle disposizioni normative richiamate, il Collegio adito enuncia il principio di diritto secondo cui <<non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione>>, in quanto tale vietato. Una simile idoneità ricorre in tutti i casi in cui sull’elaborato figuri un segno che costituisca un’anomalia rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione di esso in forma scritta. Pertanto, rimane privo di giuridico rilievo il fatto che la commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere l’autore dell’elaborato scritto mediante un segno che sia – oggettivamente e ad una valutazione condotta in astratto – non anomalo.

A riprova delle proprie argomentazioni, nell’accogliere il ricorso in appello, da ultimo, il Consiglio di Stato evidenzia come l’apposizione di non isolate cancellature a penna sugli elaborati delle prove concorsuali costituisce un fatto ordinariamente rilevabile nelle selezioni concorsuali, privo in sé di alcun carattere di anomalia e, pertanto, non configurabile come segno di riconoscimento.

4. I precedenti conformi richiamati in sentenza

Cons. St., Sez. IV, n. 4119/2010; Cons. St., Sez. V, n. 877/2010; Cons. St., Sez. VI, n. 5220/2006; Cons. St., Sez. V, n. 1208/1999.