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Finanziamento dei partiti politici in Austria – Disegno di legge governativo e modifiche

I

Alcuni fatti – di rilevanza anche penale – verificatisi negli ultimi anni, in particolare dal 2010 in poi, hanno indotto il governo austriaco non soltanto a porre mano ad una – già da tempo auspicata – modifica del “Parteiengesetz” (del 1975), ma di sostituirlo con una nuova legge. Il 27.4. 2012 è stata tenuta una “Klausur”, al termine della quale è stato presentato ai media il “Transparenzpaket”, di cui il disegno di legge concernente il finanziamento dei partiti politici è una parte. Ad indurre il governo ad agire, non sono state soltanto le critiche avanzate, da anni, all’interno, ma anche sollecitazioni ed osservazioni – provenienti dal Consiglio d’Europa (e precisamente dal gruppo di lavoro che ha elaborato misure atte a prevenire la corruzione (c.d. GRECO) – evidenziate nell’“Evaluierungsbericht Österreich” del 9.12.2011. In particolare, è stata sottolineata l’esigenza di maggiore trasparenza e di controlli più efficienti in materia di mezzi finanziari erogati da enti pubblici nonché di “ammissibilità” (Zulässgkeit) di contributi volontari erogati da privati, compresa l’identificazione dello “Spender”.

Nel disegno di legge si fa un espresso riferimento al B-VG, art. 1, secondo il quale esistenza e pluralità di partiti politici sono elementi essenziali per l’ordinamento democratico di uno Stato. La costituzione di partiti politici – fatte salve norme di rango costituzionale – è libera e la loro attività non può esser soggetta a norme di legge (ordinaria) restrittive. Il disegno di legge governativo prevede che i partiti politici devono adottare uno statuto, da depositare presso il ministero dell’Interno e da pubblicare su Internet. Con il deposito presso il Ministero dell’Interno, i partiti politici acquistano la personalità giuridica. Dopo la presentazione del disegno di legge da parte del governo, vi sono state trattative tra i partiti che si sono concluse nel tardo pomeriggio del 19.6.2012 con alcune modifiche rilevanti rispetto all’originario disegno di legge.

II

Uno dei cardini della progettata riforma, è la maggiore precisazione delle modalità di rendicontazione per i partiti. Inoltre deve esserci piena trasparenza relativamente alle attività economiche esercitate dai partiti stessi e da organizzazioni che, anche indirettamente, si ricollegano ad essi. È previsto, per i partiti aventi personalità giuridica, correnti di partito e “nahestehende Organisationen”, il divieto, in certi casi, di accettazione di contributi volontari e la predisposizione di un efficiente meccanismo sanzionatorio.

Altra innovazione è l’uniformità della disciplina sia per quanto riguarda il “Bund”, sia per quanto concerne i “Länder” (con salvezza, da parte di quest’ultimi, della facoltà di emanare norme più rigorose rispetto a quelle contemplate dal futuro nuovo Parteiengesetz).

È stato mantenuto il principio della “dualen Finanzierung” dei partiti (sovvenzioni pubbliche e contributi da parte di privati) ed è stato riaffermato che la trasparenza è il mezzo migliore (e più efficace) per contrastare la corruzione ed altri “inconvenienti” non desiderabili, come si è espresso un noto esponente politico austriaco.

III

La nuova normativa varrà (come finora previsto) non soltanto per i partiti politici dotati di personalità giuridica (che, in Austria, si acquista con il semplice deposito dello statuto presso il Ministero dell’Interno), ma anche – ed interamente (quindi anche per quanto concerne i controlli) – per i c.d. “wahlwerbenden Gruppen” (gruppi di persone che si associano in occasione dell’elezione di un corpo rappresentativo o del Parlamento europeo). I costi per le campagne elettorali non possono, per ciascun partito, superare l’ammontare complessivo di 7.000.000 di Euro; in caso di superamento di questo limite, le sanzioni pecuniarie non sono di trascurabile entità.

IV

Come già sopra accennato, le modalità di rendicontazione vengono rese molto più specifiche e vi è obbligo di allegare al rendiconto un elenco delle imprese e delle società, nelle quali i partiti – direttamente o indirettamente – hanno una partecipazione. Un ulteriore allegato deve essere costituito dall’elenco delle “Spenden”, cioè dei contributi volontari percepiti (si parla in proposito di “Spendendeklarationspflicht”). Viene sancito il divieto di accettare contributi anonimi eccedenti l’importo di Euro 1ooo; questo divieto vale non soltanto per i partiti politici, ma anche per i mandatari eletti nelle liste degli stessi. Per i contributi volontari superiori ad Euro 3.500, vi è obbligo di indicazione del nome dello “Spender”.

V

Contrariamente alla normativa finora vigente – secondo la quale soltanto partiti politici che avevano ottenuto mezzi finanziari secondo il Parteiengesetz, erano obbligati a predisporre e presentare un rendiconto – secondo la nuova normativa, ogni partito politico è tenuto a depositare – annualmente - un “Rechenschaftsbericht” (rendiconto), previo controllo dello stesso da parte di due revisori (non appartenenti allo stesso studio professionale); questo rendiconto è poi soggetto (insieme agli allegati di cui sopra) al controllo del Rechnungshof (Corte dei conti).

Vi è poi un ulteriore obbligo che è quello di pubblicazione del rendiconto (compreso l’elenco dei contributi volontari e quello delle imprese, nelle quali i partiti politici hanno una partecipazione). In tal modo si tende a realizzare non soltanto la trasparenza in materia di finanziamento dei partiti politici, ma anche una “öffentliche Kontrolle”. Ciò è stata una conseguenza delle critiche mosse alla disciplina, quale contenuta nel Parteiengesetz del 1975, secondo il quale il presidente della Corte dei conti: 1) doveva accertare la regolarità dei contributi volontari percepiti da un partito soltanto a seguito di apposita richiesta fatta dallo stesso partito e 2) altrimenti doveva limitarsi a prendere in consegna il rendiconto.

VI

Se il disegno di legge de quo otterrà l’approvazione parlamentare (per la quale è richiesta una maggioranza qualificata), la Corte dei conti dovrà:

1) esaminare i rendiconti sotto ogni aspetto di natura contabile

2) accertare la piena rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Parteiengesetz ed

3) esaminare se il limite di spesa per ciascuna campagna elettorale non è stato superato.

Qualora sussistano concreti indizi di irregolarità, la Corte dei conti ha facoltà di far esaminare il rendiconto (ed i relativi allegati) da revisori (che devono essere diversi da quelli che hanno effettuato il controllo “preventivo” di cui sopra).

La dilatazione delle competenze della Corte dei Conti implica l’emanazione di una legge ordinaria, per la quale il legislatore abbisogna di una “verfassungsrechtlichen Ermächtigung”, la quale può essere deliberata dal Nationalrat soltanto in presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con la maggioranza di 2/3 dei votanti. Dato che il nuovo Parteiengesetz viene a limitare le competenze dei Länder, è richiesta pure l’approvazione del Bundesrat (ex art. 44, 2° c., B-VG) che deve deliberare, anch’esso, in presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con la maggioranza di 2/3 dei votanti.

VII

Al fine di garantire l’effettività delle sanzioni, è prevista l’istituzione dell’”Unabgängigen Parteien- Transparenz- Senat” (d’ora in avanti anche indicato con l’abbreviazione UPTS o PTS), i cui membri sono, naturalmente, “weisungsfrei”; ad esso spetta di proporre sanzioni pecuniarie per le violazioni del nuovo Parteiengesetz.

VIII

Vediamo ora, in particolare, le norme più importanti che compongono il predetto disegno di legge.

Come sopra accennato, ciascun partito politico deve adottare uno statuto, da depositare presso il Ministero degli Interni. Lo statuto deve contenere:

1) la menzione degli organi (direttivo, assemblea, organo di sorveglianza) e di colui, al quale è conferita la rappresentanza del partito

2) i diritti e doveri degli iscritti

3) struttura del partito e

4) norme concernenti lo scioglimento volontario del partito (da comunicare al ministero degli Interni).

Il legislatore ordinario ha facoltà di delegare alla Corte dei conti:

A) il controllo e la pubblicazione:

AA) dei rendiconti:

a) dei partiti politici che partecipano ad elezioni per corpi rappresentativi e

b) delle formazioni elettorali non costituite in partiti politici

BB) degli elenchi dei contributi volontari

CC) degli elenchi delle imprese e società, nelle quali i partiti e le formazioni elettorali hanno partecipazioni societarie ovvero delle organizzazioni collegate al partito o alla formazione elettorale

B) la nomina di revisori per il controllo:

a) dei rendiconti

b) delle spese fatte per le campagne elettorali

c) dei contributi volontari percepiti (tra i quali devono essere indicate anche le c.d. Sachspenden (e quindi non soltanto le Spenden in denaro).

Inoltre può essere delegata alla Corte dei conti la facoltà di invitare i partiti politici e le formazioni elettorali a:

1) comunicare ad essa Corte dei conti i negozi giuridici conclusi dal partito con altri partiti politici o con imprese e società, nelle quali hanno una partecipazione o quando si tratta di organizzazioni ricollegabili ad un partito politico o ad una formazione elettorale

2) pubblicare queste informazioni su INTERNET.

Altre competenze della Corte dei conti sono:

a) La trasmissione, ad istituzioni scientifiche o di beneficienza, dei contributi percepiti da partiti politici o da formazioni elettorali in violazione delle disposizioni sul finanziamento degli stessi; questi contributi devono essere evidenziati dalla Corte dei conti nella relazione annuale

b) redigere una relazione e trasmetterla all’autorità competente, qualora la Corte dei conti riscontri una violazione di norme concernenti:

1) i rendiconti

2) i contributi volontari percepiti

3) le limitazioni delle spese fatte in occasione di campagne elettorali.

c) formulare proposte in ordine alle sanzioni pecuniarie da infliggere ai contravventori al nuovo Parteiengesetz.

IX

A proposito dello “sponsoring”, la Offenlegungspflicht sussiste nel caso in cui si superano i 12.000 Euro in un anno.

Per quanto concerne le inserzioni pubblicitarie, viene sancita la Offenlegung des “Absenders” se la somma supera l’importo annuale di Euro 3.500; vi è obbligo di menzionare anche tali somme nel rendiconto annuale (al pari di quelle percepite a titolo di “ sponsoring” di cui sopra), al quale i partiti sono tenuti. In tal modo si tende ad evitare che contributi pervengano ai partiti “über den Umweg der Parteizeitungen”.

X

S’intende per:

A) “partito politico”, ogni partito che ha depositato il suo statuto presso il Ministero degli Interni

B) “formazione elettorale” ogni gruppo di elettori che, con un proprio simbolo e con una propria lista di candidati, partecipa alla campagna elettorale in concomitanza di elezioni per un corpo rappresentativo o per il parlamento europeo

C) “organizzazione riconducibile ad un partito politico”, un’organizzazione con propria personalità giuridica, che collabora sotto l’aspetto organizzativo

D) “spese per le campagne elettorali”, le somme sborsate – dai soggetti sub A e B dalla data in cui sono state indette le elezioni, fino al giorno delle medesime – specificamente per la propaganda elettorale

E) “contributi volontari” ogni versamento – effettuato da persona fisica o giuridica in favore di uno dei soggetti sub A, B o C – che non costiuisce corrispettivo per una prestazione. Non sono “ contributi volontari” le quote di iscrizione pagate dai tesserati, le quote versate dai mandatari eletti nelle liste dei soggetti sub A e B nonchè i versamenti effettuati dagli ordini professionali in favore di coloro che rappresentono i loro interessi.

XI

Lo Stato, i Länder ed i Comuni possono corrispondere – annualmente – contributi ai partiti politici. I contributi erogati dallo Stato in favore dei partiti politici non possono essere superiori ad Euro 11 per ogni elettore avente diritto di partecipare alle elezioni, né inferiori a 5 Euro. Per i contributi dei Länder, il limite massimo è fissato in 22 Euro per ogni avente diritto al voto; quello minimo, in Euro 10. Ogni ulteriore contributo alle spese sostenute per le campagne elettorali, è “unzulässig” (inammissibile).

Per quanto concerne i contributi erogati dallo Stato, la determinazione del loro ammontare avviene moltiplicando per 5 il numero degli elettori aventi diritto di partecipare alle elezioni del Nationalrat e la loro assegnazione avviene nel seguente modo:

1) ad ogni partito politico rappresentato al Nationalrat con almeno 5 deputati, viene corrisposto l’importo base (Grundbetrag) di Euro 218.000 annui

2) detratto l’importo sub 1), la somma residua viene assegnata ai partiti politici rappresentati al Nationalrat con riferimento al numero dei voti ottenuti in occasione dell’ultima Nationalratswahl.

3) partiti politici non rappresentati al Nationalrat, ma che , in occasione delle elezioni al suddetto corpo rappresentativo, hanno ottenuto più dell’1% dei voti validamente espressi, hanno diritto – per un anno – a percepire contributi in ugual misura prevista per i partiti politici.

XII

Per ogni campagna elettorale, compresa quella per l’elezione del Bundespräsident, ciascun partito politico può spendere – tra la data di indizione delle elezioni per un corpo rappresentativo e il giorno delle elezioni, al massimo 7.000.000 di Euro, ivi comprese le spese fatte dai singoli candidati in lista per la loro campagna elettorale individuale; queste spese non vengono più rimborsate.

I contributi ora menzionati devono essere indicati dal governo nel bilancio annuale sottoposto all’approvazione parlamentare e le richieste dirette ad ottenere i contributi, devono essere depositate presso l’ufficio del Bundeskanzler.

XIII

Ciascun partito politico è obbligato a presentare – ogni anno – il rendiconto relativamente alle sue entrate ed uscite. Nel rendiconto devono essere anche menzionate organizzazioni del partito prive di propria personalità giuridica. I contributi volontari annualmente incassati dallo stesso partito, rappresentato in parlamento ed in uno o più Bundesländer, devono essere cumulati ai fini dell’applicazione del nuovo Parteiengesetz.

Il rendiconto deve essere esaminato e firmato da due revisori non facenti parte dello stesso studio professionale, nominati dalla Corte dei conti per la durata di 5 anni e scelti tra 5 revisori indicati dal partito politico, il cui rendiconto è oggetto di controllo ed esame. Scaduto il quinquennio, gli stessi revisori non possono più essere nominati per quello successivo.

Ciascun partito politico, al quale vengono corrisposti contributi in base al nuovo Parteiengesetz, deve indicare la destinazione degli stessi in un apposito capitolo del rendiconto; parimenti in un apposito capitolo devono essere indicate le spese fatte per le campagne elettorali.

Il disegno di legge governativo prevede che nel rendiconto devono essere indicate - obbligatoriamente e separatamente - le entrate (in 14 rubriche distinte) e le uscite (in 13 rubriche distinte).

XIV

Al rendiconto deve essere allegato un elenco delle imprese e delle società, nelle quali il partito o correnti di partito od organizzazioni riconducibili al partito, hanno una partecipazione diretta pari ad almeno il 5% o una indiretta di almeno il 10%. Le correnti di partito e le organizzazioni riconducibili al partito sono obbligate a trasmettere al partito le informazioni – complete e veritiere – sulle loro partecipazioni societarie.

Ciascun partito politico è tenuto a trasmettere – entro il 30 giugno di ogni anno – il rendiconto con i seguenti allegati:

1) elenco dei contributi volontari percepiti

2) elenco delle imprese e società, nelle quali il partito detiene le partecipazioni di cui sopra. Il termine del 30 giugno può essere prorogato dalla Corte dei conti, su istanza motivata, inoltrata dal partito.

Qualora il partito politico avente diritto al percepimento di contributi secondo il nuovo Parteiengesetz non depostiti, entro il termine di cui sopra, il rendiconto con allegato elenco dei contributi volontari e delle imprese e società di cui sopra, vi è obbligo, da parte della Corte dei conti, di informare il Bundeskanzler, il quale è tenuto a sospendere la liquidazione dei contributi fino a quando non sarà trasmessa la documentazione sopra indicata.

XV

Il disegno di legge – di cui si prevede l’approvazione parlamentare entro la fine di giugno (e l’entrata in vigore già nel luglio c.a.), contiene norme molto dettagliate in ordine alle Spenden (contributi volontari) e alla loro “Zulässigkeit” (trad. letterale: ammissibilità).

Ogni partito politico può accettare contributi volontari, a condizione che indichi, in allegato al rendiconto, le Spenden fatte:

A) al partito o ad organizzazioni collegate col partito ma non aventi personalità giuridica propria oppure

B) a deputati eletti nelle liste del partito.

Se i contributi volontari superano – in un anno - la somma di Euro 3.500, è prescritta l’indicazione del nome e dell’indirizzo dello Spender; se sono di ammontare superiore a Euro 50.000, è prescritta l’immediata pubblicazione del nome e dell’indirizzo di questi contribuenti volontari (particolarmente generosi).

È fatto divieto – a tutti i partiti politici, correnti di partito od organizzazioni che si ricollegano ad un partito, a deputati e ad istituzioni che perseguono lo scopo di diffondere lo sport, di accettare contributi volontari da determinati soggetti, tra i quali si annoverano:

1) enti di diritto pubblico

2) imprese e società, nelle quali lo Stato, i Länder, o i Comuni hanno una partecipazione nella misura di almeno il 25%

3) persone fisiche o giuridiche straniere, se la Spende è superiore ad Euro 2.500

4) contributi volontari anonimi, se di ammontare eccedente Euro 1.000

XVI

Contributi volontari, per i quali vi è divieto di accettazione da parte dei partiti, devono essere versati - senza ritardo – alla Corte dei conti, la quale provvederà a tenerli in deposito e a menzionarli nella relazione annuale. Questi importi saranno poi devoluti ad istituzione di beneficienza o scientifiche.

XVII

La Corte dei conti, in sede di controllo dei rendiconti, verificherà l’osservanza delle disposizioni del Parteiengesetz e della normativa vigente in materia di contabilità; potrà richiedere chiarimenti e documentazione.

A controllo ultimato, la Corte dei conti provvede a redigere una relazione scritta (la quale verrà consegnata al direttivo del partito) e ad apporre il visto sul rendiconto se non sono state riscontrate irregolarità contabili o violazioni del Parteiengesetz; in caso contrario, il visto deve essere negato oppure apposto con riserva.

XVIII

Non può ricoprire la carica di revisore una persona se sussistono motivi (di natura personale o economica) tali da far ritenere che non possa adempiere il suo incarico con indipendenza.

È esclusa la nomina a revisore per coloro che:

1) ricoprono una carica nel partito od esercitano – per il partito – una funzione oppure l’hanno ricoperta od esercitata negli ultimi 3 anni

2) hanno tenuto la contabilità o hanno collaborato nel redigere il rendiconto

3) per i rappresentati legali, i membri dei consigli di sorveglianza, i soci di una persona giuridica o di una società, i dipendenti di persona fisica o giuridica, se gli stessi non possono essere nominati revisori per i motivi sub 1) e 2).

Non può essere nominata revisore una società di revisione, se uno dei suoi rappresentanti legali o soci o un’impresa ad essa collegata, non possono ricoprire la carica di revisore per i motivi di cui sopra sub 1,2,3.

XIX

Vi è obbligo per i revisori di adempiere al loro incarico secondo scienza e coscienza, con imparzialità e mantenendo il segreto su quanto hanno appreso nell’espletamento dell’incarico.

I rendiconti predisposti dai partiti politici ed esaminati dai revisori, sono soggetti al controllo da parte della Corte dei conti che deve verificare il rispetto delle norme di contabilità e di quelle contenute nel Parteiengesetz.

Accertata la regolarità del rendiconto (presentato dal partito), esso , assieme all’elenco dei contribuenti volontari e delle imprese e società, nelle quali il partito ha una delle partecipazioni sopra elencate, deve essere pubblicato sulla “website” della Corte dei conti e su quella del partito.

XX

Se sussistono concreti indizi per ritenere l’inattendibilità del rendiconto presentato da un partito politico, la Corte dei conti informa il partito della facoltà di presentare - entro un congruo termine - osservazioni. Se queste ultime non sono tali da escludere ogni fondato dubbio in ordine alla “genuinità” del rendiconto, vi è obbligo, da parte della Corte dei conti, di provvedere alla nomina di un revisore (con esclusione di quelli che hanno provveduto a redigere il rendiconto), al quale il partito deve consentire l’accesso alla documentazione necessaria per l’espletamento del suo incarico.

In caso di rendiconto affetto da irregolarità che non sono state chiarite a seguito delle osservazioni presentate dal partito o a seguito dell’intervento del revisore nominato dalla Corte dei conti, oppure se il termine, concesso al partito per la presentazione di osservazioni, è trascorso infruttuosamente, deve essere inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria, la quale, tenuto conto della gravità delle violazione, può essere irrogata fino ad un ammontare massimo di Euro 30.000 in caso di contravvenzione all’obbligo di indicare – partitamente – le entrate e le uscite del partito; in caso di violazione dell’obbligo di indicazione delle partecipazioni societarie e/o d’impresa, il limite massimo, entro il quale può essere comminata la sanzione amministrativa pecuniaria, è di Euro 100.000.

XXI

Al partito che contravviene all’obbligo di indicare – nel rendiconto – Spenden, il cui ammontare – in un anno – eccede i 3.500 Euro e per i quali non è stato indicato nome ed indirizzo dello Spender nonché al partito che ha accettato contributi volontari contro l’espresso divieto sancito nel nuovo Parteiengesetz, può essere inflitta – valutata la gravità del caso – una sanzione amministrativa fino al triplo dell’importo che non avrebbe potuto accettare o in ordine al quale mancano le indicazioni di cui sopra.

Parimenti va comminata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del triplo a carico di un deputato eletto nella lista del partito che non ha indicato, percependo contributi volontari superiori a 3.500 Euro, nome ed indirizzo dello Spender o che non ha comunicato alla Corte dei conti contributi volontari eccedenti 50.00 Euro ovvero ha accettato Spenden da parte di soggetti, per i quali vige un divieto di dare contributi; nella determinazione dell’entità della sanzione amministrativa pecuniaria, va tenuto conto della gravità della violazione.

Il partito che, in occasione di una campagna elettorale, ha effettuato spese per un ammontare complessivo superiore a 7.000.000 Euro, può essere sanzionato, anch’esso, a seconda la gravità del caso, con una sanzione pecuniaria amministrativa fino al triplo della somma eccedente il limite di spesa ora menzionato.

XXII

Mentre nell’originario disegno di legge era previsto che potevano essere sanzionati soltanto i partiti che violavano il Parteiengesetz, ora, con un’integrazione del disegno di legge, possono essere sanzionati – con una sanzione amministrativa fino a 20.000 Euro - anche i funzionari di partito che contravvengono alle disposizioni del Parteiengesetz.

XXIII

Il nuovo Parteiengesetz prevede l’istituzione dell’Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS), cioè di un organo collegiale, i cui membri (effettivi e supplenti) agiscono con piena indipendenza e al quale compete di proporre – sulla base della documentazione trasmessa allo stesso da parte della Corte dei conti – l’entità delle sanzioni pecuniarie amministrative da infliggere nei casi delle trasgressioni di cui sopra.

L’UPTS ha la sua sede presso il Bundeskanzleramt ed è composto da tre membri. Possono essere nominati componenti di quest’organo:

1) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e

2) hanno esercitato la loro professione per almeno 10 anni

3) garantiscono l’esercizio della loro funzione con piena indipendenza.

La nomina a membro effettivo o supplente del Parteien-Transparenz-Senat è esclusa per:

1) i membri del governo federale, i sottosegretari, i membri del governo di un Land, i membri del National- e del Bundesrat, i membri di altri corpi rappresentativi, i membri del parlamento europeo

2) le persone aventi un rapporto di lavoro con un partito politico oppure aventi una funzione di partito, le persone aventi un rapporto di lavoro con un gruppo parlamentare, i difensori civici, il presidente della Corte dei conti

3) i collaboratori di un ministro federale, di un sottosegretario o di un membro del governo di un Land

4) persone che, nei tre anni passati, hanno esercitato una delle attività/ funzioni elencate sub 1-3.

XIV

I membri effettivi e supplenti del PTS, durante il periodo in cui sono in carica, non possono esercitare alcuna attività, la quale possa originare dubbi in ordine alla loro indipendenza o legittimare di ritenere che possa costituire impedimento all’espletamento della loro funzione.

Alla nomina dei membri del Parteien-Transparenz-Senat provvede il Bundespräsident, su proposta del governo federale; durano in carica 5 anni. Per ognuno dei 3 membri effettivi, deve essere nominato un membro supplente. Scaduto il quinquennio, è escluso il rinnovo dell’incarico. Formulando la sua proposta di nomina dei componenti del Parteien-Transparenz-Senat, il governo federale è a sua volta tenuto a fare la sua scelta nell’ambito di una rosa di nove nomi scelti dai presidenti della Corte costituzionale, del Verwaltungsgerichtshof e dell’Obersten Gerichtshof. Inoltre la proposta del governo federale deve ottenere l’approvazione da parte dell’Hauptausschuss del Nationalrat.

XXV

Il Parteien-Transparenz-Senat decide in presenza di tutti i componenti del medesimo; non sono ammissibili astensioni in occasione dell’espressione del voto. Per quanto concerne le norme da osservare nei procedimenti dinanzi al PTS, trovano applicazione quelle contenute nell’Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz del 1991. Il PTS, verificate, con proprio provvedimento, le violazioni del nuovo Parteiengesetz, è obbligato a pubblicarle sulla propria “website”; inoltre vi è obbligo di pubblicazione, assieme al rendiconto del partito, sulla “website” di quest’ultimo. Le decisioni del PTS non sono soggette ad annullamento o riforma da parte della giustizia amministrativa; contro le stesse è proponibile ricorso alla Corte costituzionale federale.

XXVI

Il PTS, sulla base di una comunicazione da parte della Corte dei conti e fatte le proprie verifiche, irroga al partito la sanzione pecuniaria amministrativa con proprio provvedimento, il quale è comunicato al Bundeskanzler; questi provvede a trattenere il relativo importo, portandolo in detrazione dai contributi spettanti al partito, contro il quale è stata comminata la sanzione.

XXVII

A decorrere dal 2015, il contributo base di 218.000 Euro, spettante ai partiti rappresentati al Nationalrat con almeno 5 deputati, subirà un aumento o una diminuzione secondo gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall’“Istat” federale, cioè da Statistik Österreich.

Parimenti e seguendo lo stesso metodo, saranno adeguati i contributi spettanti ai partiti secondo il numero dei voti conseguiti in occasione dell’ultima elezione al Nationalrat nonché quelli, ai quali i partiti non rappresentati al Nationalrat, ma che, in occasione dell’ultima Nationalratswahl hanno ottenuto più dell’1% dei voti validi, hanno diritto.

Si provvederà agli adeguamenti di cui spora soltanto una volta che la variazione dei prezzi al consumo sarà pari o superiore al 5%. Le variazioni e la loro decorrenza vengono rese pubbliche dalla Corte dei conti nel Bundesgesetzblatt.

XXVIII

Non vi è dubbio che nella predisposizione del disegno di legge, il governo austriaco ha preso “a modello” il “Gesetz über die politischen Parteien” vigente in Germania, anche se secondo il suddetto disegno di legge, i contributi complessivamente erogabili da enti pubblici austriaci sono sensibilmente superiori a quelli di cui possono beneficiare i partiti politici in Germania (si veda in proposito l’articolo di questo autore “Il finanziamento dei partiti politici in Germania”, pubblicato qualche mese orsono). Va notato anche che in materia di controlli, nel disegno di legge austriaco, è preminente la posizione della Corte dei conti, mentre in Germania il ruolo di “controllore” è affidato, per la maggior parte, al presidente del Bundestag. Il disegno di legge austriaco, a proposito delle percentuali minime di voti necessarie per poter accedere a contributi pubblici, non contiene una deroga in favore delle “nationalen Minderheiten”, come invece prevista dalla legge tedesca.

Il disegno di legge austriaco – se approvato – potrebbe essere un primo passo per porre rimedio ai condizionamenti, talvolta pesanti, della politica (da parte di ambienti estranei ad essa) e renderla più “autentica”, più rispondente alla sua vera funzione che è quella di agire per il bene dei cittadini, dai quali i politici hanno avuto la loro “investitura”, anche se, non infrequentemente, sembrano di non ricordarsi per conto e nell’interesse di chi sarebbero tenuti ad esercitare le loro funzioni.

Va rilevato tuttavia che anche la migliore legge non può sortire effetto, se si trova il modo di non farla applicare o di farla applicare soltanto in parte, “collocando”, nelle posizioni chiave, persone, per le quali i principi di legalità e di trasparenza significano poco o nulla.

Una delle critiche avanzate, da più parti, contro il disegno di legge concernente il nuovo Parteiengesetz, è stata che per le violazioni dello stesso, sono previste soltanto sanzioni pecuniarie (per giunta meramente amministrative) e non detentive, per cui, si è ipotizzato, in favore dei contravventori al nuovo Parteiengesetz, formalmente tenuti a pagare le sanzioni, potrebbero “intervenire” proprio quegli ambienti (di solito dotati di capacità economiche non trascurabili e che, per far valere i loro interessi, non vanno tanto per il sottile nella scelta dei mezzi per conseguire il loro fine) che hanno indotto il partito a violare il Parteiengesetz…..

I

Alcuni fatti – di rilevanza anche penale – verificatisi negli ultimi anni, in particolare dal 2010 in poi, hanno indotto il governo austriaco non soltanto a porre mano ad una – già da tempo auspicata – modifica del “Parteiengesetz” (del 1975), ma di sostituirlo con una nuova legge. Il 27.4. 2012 è stata tenuta una “Klausur”, al termine della quale è stato presentato ai media il “Transparenzpaket”, di cui il disegno di legge concernente il finanziamento dei partiti politici è una parte. Ad indurre il governo ad agire, non sono state soltanto le critiche avanzate, da anni, all’interno, ma anche sollecitazioni ed osservazioni – provenienti dal Consiglio d’Europa (e precisamente dal gruppo di lavoro che ha elaborato misure atte a prevenire la corruzione (c.d. GRECO) – evidenziate nell’“Evaluierungsbericht Österreich” del 9.12.2011. In particolare, è stata sottolineata l’esigenza di maggiore trasparenza e di controlli più efficienti in materia di mezzi finanziari erogati da enti pubblici nonché di “ammissibilità” (Zulässgkeit) di contributi volontari erogati da privati, compresa l’identificazione dello “Spender”.

Nel disegno di legge si fa un espresso riferimento al B-VG, art. 1, secondo il quale esistenza e pluralità di partiti politici sono elementi essenziali per l’ordinamento democratico di uno Stato. La costituzione di partiti politici – fatte salve norme di rango costituzionale – è libera e la loro attività non può esser soggetta a norme di legge (ordinaria) restrittive. Il disegno di legge governativo prevede che i partiti politici devono adottare uno statuto, da depositare presso il ministero dell’Interno e da pubblicare su Internet. Con il deposito presso il Ministero dell’Interno, i partiti politici acquistano la personalità giuridica. Dopo la presentazione del disegno di legge da parte del governo, vi sono state trattative tra i partiti che si sono concluse nel tardo pomeriggio del 19.6.2012 con alcune modifiche rilevanti rispetto all’originario disegno di legge.

II

Uno dei cardini della progettata riforma, è la maggiore precisazione delle modalità di rendicontazione per i partiti. Inoltre deve esserci piena trasparenza relativamente alle attività economiche esercitate dai partiti stessi e da organizzazioni che, anche indirettamente, si ricollegano ad essi. È previsto, per i partiti aventi personalità giuridica, correnti di partito e “nahestehende Organisationen”, il divieto, in certi casi, di accettazione di contributi volontari e la predisposizione di un efficiente meccanismo sanzionatorio.

Altra innovazione è l’uniformità della disciplina sia per quanto riguarda il “Bund”, sia per quanto concerne i “Länder” (con salvezza, da parte di quest’ultimi, della facoltà di emanare norme più rigorose rispetto a quelle contemplate dal futuro nuovo Parteiengesetz).

È stato mantenuto il principio della “dualen Finanzierung” dei partiti (sovvenzioni pubbliche e contributi da parte di privati) ed è stato riaffermato che la trasparenza è il mezzo migliore (e più efficace) per contrastare la corruzione ed altri “inconvenienti” non desiderabili, come si è espresso un noto esponente politico austriaco.

III

La nuova normativa varrà (come finora previsto) non soltanto per i partiti politici dotati di personalità giuridica (che, in Austria, si acquista con il semplice deposito dello statuto presso il Ministero dell’Interno), ma anche – ed interamente (quindi anche per quanto concerne i controlli) – per i c.d. “wahlwerbenden Gruppen” (gruppi di persone che si associano in occasione dell’elezione di un corpo rappresentativo o del Parlamento europeo). I costi per le campagne elettorali non possono, per ciascun partito, superare l’ammontare complessivo di 7.000.000 di Euro; in caso di superamento di questo limite, le sanzioni pecuniarie non sono di trascurabile entità.

IV

Come già sopra accennato, le modalità di rendicontazione vengono rese molto più specifiche e vi è obbligo di allegare al rendiconto un elenco delle imprese e delle società, nelle quali i partiti – direttamente o indirettamente – hanno una partecipazione. Un ulteriore allegato deve essere costituito dall’elenco delle “Spenden”, cioè dei contributi volontari percepiti (si parla in proposito di “Spendendeklarationspflicht”). Viene sancito il divieto di accettare contributi anonimi eccedenti l’importo di Euro 1ooo; questo divieto vale non soltanto per i partiti politici, ma anche per i mandatari eletti nelle liste degli stessi. Per i contributi volontari superiori ad Euro 3.500, vi è obbligo di indicazione del nome dello “Spender”.

V

Contrariamente alla normativa finora vigente – secondo la quale soltanto partiti politici che avevano ottenuto mezzi finanziari secondo il Parteiengesetz, erano obbligati a predisporre e presentare un rendiconto – secondo la nuova normativa, ogni partito politico è tenuto a depositare – annualmente - un “Rechenschaftsbericht” (rendiconto), previo controllo dello stesso da parte di due revisori (non appartenenti allo stesso studio professionale); questo rendiconto è poi soggetto (insieme agli allegati di cui sopra) al controllo del Rechnungshof (Corte dei conti).

Vi è poi un ulteriore obbligo che è quello di pubblicazione del rendiconto (compreso l’elenco dei contributi volontari e quello delle imprese, nelle quali i partiti politici hanno una partecipazione). In tal modo si tende a realizzare non soltanto la trasparenza in materia di finanziamento dei partiti politici, ma anche una “öffentliche Kontrolle”. Ciò è stata una conseguenza delle critiche mosse alla disciplina, quale contenuta nel Parteiengesetz del 1975, secondo il quale il presidente della Corte dei conti: 1) doveva accertare la regolarità dei contributi volontari percepiti da un partito soltanto a seguito di apposita richiesta fatta dallo stesso partito e 2) altrimenti doveva limitarsi a prendere in consegna il rendiconto.

VI

Se il disegno di legge de quo otterrà l’approvazione parlamentare (per la quale è richiesta una maggioranza qualificata), la Corte dei conti dovrà:

1) esaminare i rendiconti sotto ogni aspetto di natura contabile

2) accertare la piena rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Parteiengesetz ed

3) esaminare se il limite di spesa per ciascuna campagna elettorale non è stato superato.

Qualora sussistano concreti indizi di irregolarità, la Corte dei conti ha facoltà di far esaminare il rendiconto (ed i relativi allegati) da revisori (che devono essere diversi da quelli che hanno effettuato il controllo “preventivo” di cui sopra).

La dilatazione delle competenze della Corte dei Conti implica l’emanazione di una legge ordinaria, per la quale il legislatore abbisogna di una “verfassungsrechtlichen Ermächtigung”, la quale può essere deliberata dal Nationalrat soltanto in presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con la maggioranza di 2/3 dei votanti. Dato che il nuovo Parteiengesetz viene a limitare le competenze dei Länder, è richiesta pure l’approvazione del Bundesrat (ex art. 44, 2° c., B-VG) che deve deliberare, anch’esso, in presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con la maggioranza di 2/3 dei votanti.

VII

Al fine di garantire l’effettività delle sanzioni, è prevista l’istituzione dell’”Unabgängigen Parteien- Transparenz- Senat” (d’ora in avanti anche indicato con l’abbreviazione UPTS o PTS), i cui membri sono, naturalmente, “weisungsfrei”; ad esso spetta di proporre sanzioni pecuniarie per le violazioni del nuovo Parteiengesetz.

VIII

Vediamo ora, in particolare, le norme più importanti che compongono il predetto disegno di legge.

Come sopra accennato, ciascun partito politico deve adottare uno statuto, da depositare presso il Ministero degli Interni. Lo statuto deve contenere:

1) la menzione degli organi (direttivo, assemblea, organo di sorveglianza) e di colui, al quale è conferita la rappresentanza del partito

2) i diritti e doveri degli iscritti

3) struttura del partito e

4) norme concernenti lo scioglimento volontario del partito (da comunicare al ministero degli Interni).

Il legislatore ordinario ha facoltà di delegare alla Corte dei conti:

A) il controllo e la pubblicazione:

AA) dei rendiconti:

a) dei partiti politici che partecipano ad elezioni per corpi rappresentativi e

b) delle formazioni elettorali non costituite in partiti politici

BB) degli elenchi dei contributi volontari

CC) degli elenchi delle imprese e società, nelle quali i partiti e le formazioni elettorali hanno partecipazioni societarie ovvero delle organizzazioni collegate al partito o alla formazione elettorale

B) la nomina di revisori per il controllo:

a) dei rendiconti

b) delle spese fatte per le campagne elettorali

c) dei contributi volontari percepiti (tra i quali devono essere indicate anche le c.d. Sachspenden (e quindi non soltanto le Spenden in denaro).

Inoltre può essere delegata alla Corte dei conti la facoltà di invitare i partiti politici e le formazioni elettorali a:

1) comunicare ad essa Corte dei conti i negozi giuridici conclusi dal partito con altri partiti politici o con imprese e società, nelle quali hanno una partecipazione o quando si tratta di organizzazioni ricollegabili ad un partito politico o ad una formazione elettorale

2) pubblicare queste informazioni su INTERNET.

Altre competenze della Corte dei conti sono:

a) La trasmissione, ad istituzioni scientifiche o di beneficienza, dei contributi percepiti da partiti politici o da formazioni elettorali in violazione delle disposizioni sul finanziamento degli stessi; questi contributi devono essere evidenziati dalla Corte dei conti nella relazione annuale

b) redigere una relazione e trasmetterla all’autorità competente, qualora la Corte dei conti riscontri una violazione di norme concernenti:

1) i rendiconti

2) i contributi volontari percepiti

3) le limitazioni delle spese fatte in occasione di campagne elettorali.

c) formulare proposte in ordine alle sanzioni pecuniarie da infliggere ai contravventori al nuovo Parteiengesetz.

IX

A proposito dello “sponsoring”, la Offenlegungspflicht sussiste nel caso in cui si superano i 12.000 Euro in un anno.

Per quanto concerne le inserzioni pubblicitarie, viene sancita la Offenlegung des “Absenders” se la somma supera l’importo annuale di Euro 3.500; vi è obbligo di menzionare anche tali somme nel rendiconto annuale (al pari di quelle percepite a titolo di “ sponsoring” di cui sopra), al quale i partiti sono tenuti. In tal modo si tende ad evitare che contributi pervengano ai partiti “über den Umweg der Parteizeitungen”.

X

S’intende per:

A) “partito politico”, ogni partito che ha depositato il suo statuto presso il Ministero degli Interni

B) “formazione elettorale” ogni gruppo di elettori che, con un proprio simbolo e con una propria lista di candidati, partecipa alla campagna elettorale in concomitanza di elezioni per un corpo rappresentativo o per il parlamento europeo

C) “organizzazione riconducibile ad un partito politico”, un’organizzazione con propria personalità giuridica, che collabora sotto l’aspetto organizzativo

D) “spese per le campagne elettorali”, le somme sborsate – dai soggetti sub A e B dalla data in cui sono state indette le elezioni, fino al giorno delle medesime – specificamente per la propaganda elettorale

E) “contributi volontari” ogni versamento – effettuato da persona fisica o giuridica in favore di uno dei soggetti sub A, B o C – che non costiuisce corrispettivo per una prestazione. Non sono “ contributi volontari” le quote di iscrizione pagate dai tesserati, le quote versate dai mandatari eletti nelle liste dei soggetti sub A e B nonchè i versamenti effettuati dagli ordini professionali in favore di coloro che rappresentono i loro interessi.

XI

Lo Stato, i Länder ed i Comuni possono corrispondere – annualmente – contributi ai partiti politici. I contributi erogati dallo Stato in favore dei partiti politici non possono essere superiori ad Euro 11 per ogni elettore avente diritto di partecipare alle elezioni, né inferiori a 5 Euro. Per i contributi dei Länder, il limite massimo è fissato in 22 Euro per ogni avente diritto al voto; quello minimo, in Euro 10. Ogni ulteriore contributo alle spese sostenute per le campagne elettorali, è “unzulässig” (inammissibile).

Per quanto concerne i contributi erogati dallo Stato, la determinazione del loro ammontare avviene moltiplicando per 5 il numero degli elettori aventi diritto di partecipare alle elezioni del Nationalrat e la loro assegnazione avviene nel seguente modo:

1) ad ogni partito politico rappresentato al Nationalrat con almeno 5 deputati, viene corrisposto l’importo base (Grundbetrag) di Euro 218.000 annui

2) detratto l’importo sub 1), la somma residua viene assegnata ai partiti politici rappresentati al Nationalrat con riferimento al numero dei voti ottenuti in occasione dell’ultima Nationalratswahl.

3) partiti politici non rappresentati al Nationalrat, ma che , in occasione delle elezioni al suddetto corpo rappresentativo, hanno ottenuto più dell’1% dei voti validamente espressi, hanno diritto – per un anno – a percepire contributi in ugual misura prevista per i partiti politici.

XII

Per ogni campagna elettorale, compresa quella per l’elezione del Bundespräsident, ciascun partito politico può spendere – tra la data di indizione delle elezioni per un corpo rappresentativo e il giorno delle elezioni, al massimo 7.000.000 di Euro, ivi comprese le spese fatte dai singoli candidati in lista per la loro campagna elettorale individuale; queste spese non vengono più rimborsate.

I contributi ora menzionati devono essere indicati dal governo nel bilancio annuale sottoposto all’approvazione parlamentare e le richieste dirette ad ottenere i contributi, devono essere depositate presso l’ufficio del Bundeskanzler.

XIII

Ciascun partito politico è obbligato a presentare – ogni anno – il rendiconto relativamente alle sue entrate ed uscite. Nel rendiconto devono essere anche menzionate organizzazioni del partito prive di propria personalità giuridica. I contributi volontari annualmente incassati dallo stesso partito, rappresentato in parlamento ed in uno o più Bundesländer, devono essere cumulati ai fini dell’applicazione del nuovo Parteiengesetz.

Il rendiconto deve essere esaminato e firmato da due revisori non facenti parte dello stesso studio professionale, nominati dalla Corte dei conti per la durata di 5 anni e scelti tra 5 revisori indicati dal partito politico, il cui rendiconto è oggetto di controllo ed esame. Scaduto il quinquennio, gli stessi revisori non possono più essere nominati per quello successivo.

Ciascun partito politico, al quale vengono corrisposti contributi in base al nuovo Parteiengesetz, deve indicare la destinazione degli stessi in un apposito capitolo del rendiconto; parimenti in un apposito capitolo devono essere indicate le spese fatte per le campagne elettorali.

Il disegno di legge governativo prevede che nel rendiconto devono essere indicate - obbligatoriamente e separatamente - le entrate (in 14 rubriche distinte) e le uscite (in 13 rubriche distinte).

XIV

Al rendiconto deve essere allegato un elenco delle imprese e delle società, nelle quali il partito o correnti di partito od organizzazioni riconducibili al partito, hanno una partecipazione diretta pari ad almeno il 5% o una indiretta di almeno il 10%. Le correnti di partito e le organizzazioni riconducibili al partito sono obbligate a trasmettere al partito le informazioni – complete e veritiere – sulle loro partecipazioni societarie.

Ciascun partito politico è tenuto a trasmettere – entro il 30 giugno di ogni anno – il rendiconto con i seguenti allegati:

1) elenco dei contributi volontari percepiti

2) elenco delle imprese e società, nelle quali il partito detiene le partecipazioni di cui sopra. Il termine del 30 giugno può essere prorogato dalla Corte dei conti, su istanza motivata, inoltrata dal partito.

Qualora il partito politico avente diritto al percepimento di contributi secondo il nuovo Parteiengesetz non depostiti, entro il termine di cui sopra, il rendiconto con allegato elenco dei contributi volontari e delle imprese e società di cui sopra, vi è obbligo, da parte della Corte dei conti, di informare il Bundeskanzler, il quale è tenuto a sospendere la liquidazione dei contributi fino a quando non sarà trasmessa la documentazione sopra indicata.

XV

Il disegno di legge – di cui si prevede l’approvazione parlamentare entro la fine di giugno (e l’entrata in vigore già nel luglio c.a.), contiene norme molto dettagliate in ordine alle Spenden (contributi volontari) e alla loro “Zulässigkeit” (trad. letterale: ammissibilità).

Ogni partito politico può accettare contributi volontari, a condizione che indichi, in allegato al rendiconto, le Spenden fatte:

A) al partito o ad organizzazioni collegate col partito ma non aventi personalità giuridica propria oppure

B) a deputati eletti nelle liste del partito.

Se i contributi volontari superano – in un anno - la somma di Euro 3.500, è prescritta l’indicazione del nome e dell’indirizzo dello Spender; se sono di ammontare superiore a Euro 50.000, è prescritta l’immediata pubblicazione del nome e dell’indirizzo di questi contribuenti volontari (particolarmente generosi).

È fatto divieto – a tutti i partiti politici, correnti di partito od organizzazioni che si ricollegano ad un partito, a deputati e ad istituzioni che perseguono lo scopo di diffondere lo sport, di accettare contributi volontari da determinati soggetti, tra i quali si annoverano:

1) enti di diritto pubblico

2) imprese e società, nelle quali lo Stato, i Länder, o i Comuni hanno una partecipazione nella misura di almeno il 25%

3) persone fisiche o giuridiche straniere, se la Spende è superiore ad Euro 2.500

4) contributi volontari anonimi, se di ammontare eccedente Euro 1.000

XVI

Contributi volontari, per i quali vi è divieto di accettazione da parte dei partiti, devono essere versati - senza ritardo – alla Corte dei conti, la quale provvederà a tenerli in deposito e a menzionarli nella relazione annuale. Questi importi saranno poi devoluti ad istituzione di beneficienza o scientifiche.

XVII

La Corte dei conti, in sede di controllo dei rendiconti, verificherà l’osservanza delle disposizioni del Parteiengesetz e della normativa vigente in materia di contabilità; potrà richiedere chiarimenti e documentazione.

A controllo ultimato, la Corte dei conti provvede a redigere una relazione scritta (la quale verrà consegnata al direttivo del partito) e ad apporre il visto sul rendiconto se non sono state riscontrate irregolarità contabili o violazioni del Parteiengesetz; in caso contrario, il visto deve essere negato oppure apposto con riserva.

XVIII

Non può ricoprire la carica di revisore una persona se sussistono motivi (di natura personale o economica) tali da far ritenere che non possa adempiere il suo incarico con indipendenza.

È esclusa la nomina a revisore per coloro che:

1) ricoprono una carica nel partito od esercitano – per il partito – una funzione oppure l’hanno ricoperta od esercitata negli ultimi 3 anni

2) hanno tenuto la contabilità o hanno collaborato nel redigere il rendiconto

3) per i rappresentati legali, i membri dei consigli di sorveglianza, i soci di una persona giuridica o di una società, i dipendenti di persona fisica o giuridica, se gli stessi non possono essere nominati revisori per i motivi sub 1) e 2).

Non può essere nominata revisore una società di revisione, se uno dei suoi rappresentanti legali o soci o un’impresa ad essa collegata, non possono ricoprire la carica di revisore per i motivi di cui sopra sub 1,2,3.

XIX

Vi è obbligo per i revisori di adempiere al loro incarico secondo scienza e coscienza, con imparzialità e mantenendo il segreto su quanto hanno appreso nell’espletamento dell’incarico.

I rendiconti predisposti dai partiti politici ed esaminati dai revisori, sono soggetti al controllo da parte della Corte dei conti che deve verificare il rispetto delle norme di contabilità e di quelle contenute nel Parteiengesetz.

Accertata la regolarità del rendiconto (presentato dal partito), esso , assieme all’elenco dei contribuenti volontari e delle imprese e società, nelle quali il partito ha una delle partecipazioni sopra elencate, deve essere pubblicato sulla “website” della Corte dei conti e su quella del partito.

XX

Se sussistono concreti indizi per ritenere l’inattendibilità del rendiconto presentato da un partito politico, la Corte dei conti informa il partito della facoltà di presentare - entro un congruo termine - osservazioni. Se queste ultime non sono tali da escludere ogni fondato dubbio in ordine alla “genuinità” del rendiconto, vi è obbligo, da parte della Corte dei conti, di provvedere alla nomina di un revisore (con esclusione di quelli che hanno provveduto a redigere il rendiconto), al quale il partito deve consentire l’accesso alla documentazione necessaria per l’espletamento del suo incarico.

In caso di rendiconto affetto da irregolarità che non sono state chiarite a seguito delle osservazioni presentate dal partito o a seguito dell’intervento del revisore nominato dalla Corte dei conti, oppure se il termine, concesso al partito per la presentazione di osservazioni, è trascorso infruttuosamente, deve essere inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria, la quale, tenuto conto della gravità delle violazione, può essere irrogata fino ad un ammontare massimo di Euro 30.000 in caso di contravvenzione all’obbligo di indicare – partitamente – le entrate e le uscite del partito; in caso di violazione dell’obbligo di indicazione delle partecipazioni societarie e/o d’impresa, il limite massimo, entro il quale può essere comminata la sanzione amministrativa pecuniaria, è di Euro 100.000.

XXI

Al partito che contravviene all’obbligo di indicare – nel rendiconto – Spenden, il cui ammontare – in un anno – eccede i 3.500 Euro e per i quali non è stato indicato nome ed indirizzo dello Spender nonché al partito che ha accettato contributi volontari contro l’espresso divieto sancito nel nuovo Parteiengesetz, può essere inflitta – valutata la gravità del caso – una sanzione amministrativa fino al triplo dell’importo che non avrebbe potuto accettare o in ordine al quale mancano le indicazioni di cui sopra.

Parimenti va comminata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del triplo a carico di un deputato eletto nella lista del partito che non ha indicato, percependo contributi volontari superiori a 3.500 Euro, nome ed indirizzo dello Spender o che non ha comunicato alla Corte dei conti contributi volontari eccedenti 50.00 Euro ovvero ha accettato Spenden da parte di soggetti, per i quali vige un divieto di dare contributi; nella determinazione dell’entità della sanzione amministrativa pecuniaria, va tenuto conto della gravità della violazione.

Il partito che, in occasione di una campagna elettorale, ha effettuato spese per un ammontare complessivo superiore a 7.000.000 Euro, può essere sanzionato, anch’esso, a seconda la gravità del caso, con una sanzione pecuniaria amministrativa fino al triplo della somma eccedente il limite di spesa ora menzionato.

XXII

Mentre nell’originario disegno di legge era previsto che potevano essere sanzionati soltanto i partiti che violavano il Parteiengesetz, ora, con un’integrazione del disegno di legge, possono essere sanzionati – con una sanzione amministrativa fino a 20.000 Euro - anche i funzionari di partito che contravvengono alle disposizioni del Parteiengesetz.

XXIII

Il nuovo Parteiengesetz prevede l’istituzione dell’Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS), cioè di un organo collegiale, i cui membri (effettivi e supplenti) agiscono con piena indipendenza e al quale compete di proporre – sulla base della documentazione trasmessa allo stesso da parte della Corte dei conti – l’entità delle sanzioni pecuniarie amministrative da infliggere nei casi delle trasgressioni di cui sopra.

L’UPTS ha la sua sede presso il Bundeskanzleramt ed è composto da tre membri. Possono essere nominati componenti di quest’organo:

1) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e

2) hanno esercitato la loro professione per almeno 10 anni

3) garantiscono l’esercizio della loro funzione con piena indipendenza.

La nomina a membro effettivo o supplente del Parteien-Transparenz-Senat è esclusa per:

1) i membri del governo federale, i sottosegretari, i membri del governo di un Land, i membri del National- e del Bundesrat, i membri di altri corpi rappresentativi, i membri del parlamento europeo

2) le persone aventi un rapporto di lavoro con un partito politico oppure aventi una funzione di partito, le persone aventi un rapporto di lavoro con un gruppo parlamentare, i difensori civici, il presidente della Corte dei conti

3) i collaboratori di un ministro federale, di un sottosegretario o di un membro del governo di un Land

4) persone che, nei tre anni passati, hanno esercitato una delle attività/ funzioni elencate sub 1-3.

XIV

I membri effettivi e supplenti del PTS, durante il periodo in cui sono in carica, non possono esercitare alcuna attività, la quale possa originare dubbi in ordine alla loro indipendenza o legittimare di ritenere che possa costituire impedimento all’espletamento della loro funzione.

Alla nomina dei membri del Parteien-Transparenz-Senat provvede il Bundespräsident, su proposta del governo federale; durano in carica 5 anni. Per ognuno dei 3 membri effettivi, deve essere nominato un membro supplente. Scaduto il quinquennio, è escluso il rinnovo dell’incarico. Formulando la sua proposta di nomina dei componenti del Parteien-Transparenz-Senat, il governo federale è a sua volta tenuto a fare la sua scelta nell’ambito di una rosa di nove nomi scelti dai presidenti della Corte costituzionale, del Verwaltungsgerichtshof e dell’Obersten Gerichtshof. Inoltre la proposta del governo federale deve ottenere l’approvazione da parte dell’Hauptausschuss del Nationalrat.

XXV

Il Parteien-Transparenz-Senat decide in presenza di tutti i componenti del medesimo; non sono ammissibili astensioni in occasione dell’espressione del voto. Per quanto concerne le norme da osservare nei procedimenti dinanzi al PTS, trovano applicazione quelle contenute nell’Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz del 1991. Il PTS, verificate, con proprio provvedimento, le violazioni del nuovo Parteiengesetz, è obbligato a pubblicarle sulla propria “website”; inoltre vi è obbligo di pubblicazione, assieme al rendiconto del partito, sulla “website” di quest’ultimo. Le decisioni del PTS non sono soggette ad annullamento o riforma da parte della giustizia amministrativa; contro le stesse è proponibile ricorso alla Corte costituzionale federale.

XXVI

Il PTS, sulla base di una comunicazione da parte della Corte dei conti e fatte le proprie verifiche, irroga al partito la sanzione pecuniaria amministrativa con proprio provvedimento, il quale è comunicato al Bundeskanzler; questi provvede a trattenere il relativo importo, portandolo in detrazione dai contributi spettanti al partito, contro il quale è stata comminata la sanzione.

XXVII

A decorrere dal 2015, il contributo base di 218.000 Euro, spettante ai partiti rappresentati al Nationalrat con almeno 5 deputati, subirà un aumento o una diminuzione secondo gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall’“Istat” federale, cioè da Statistik Österreich.

Parimenti e seguendo lo stesso metodo, saranno adeguati i contributi spettanti ai partiti secondo il numero dei voti conseguiti in occasione dell’ultima elezione al Nationalrat nonché quelli, ai quali i partiti non rappresentati al Nationalrat, ma che, in occasione dell’ultima Nationalratswahl hanno ottenuto più dell’1% dei voti validi, hanno diritto.

Si provvederà agli adeguamenti di cui spora soltanto una volta che la variazione dei prezzi al consumo sarà pari o superiore al 5%. Le variazioni e la loro decorrenza vengono rese pubbliche dalla Corte dei conti nel Bundesgesetzblatt.

XXVIII

Non vi è dubbio che nella predisposizione del disegno di legge, il governo austriaco ha preso “a modello” il “Gesetz über die politischen Parteien” vigente in Germania, anche se secondo il suddetto disegno di legge, i contributi complessivamente erogabili da enti pubblici austriaci sono sensibilmente superiori a quelli di cui possono beneficiare i partiti politici in Germania (si veda in proposito l’articolo di questo autore “Il finanziamento dei partiti politici in Germania”, pubblicato qualche mese orsono). Va notato anche che in materia di controlli, nel disegno di legge austriaco, è preminente la posizione della Corte dei conti, mentre in Germania il ruolo di “controllore” è affidato, per la maggior parte, al presidente del Bundestag. Il disegno di legge austriaco, a proposito delle percentuali minime di voti necessarie per poter accedere a contributi pubblici, non contiene una deroga in favore delle “nationalen Minderheiten”, come invece prevista dalla legge tedesca.

Il disegno di legge austriaco – se approvato – potrebbe essere un primo passo per porre rimedio ai condizionamenti, talvolta pesanti, della politica (da parte di ambienti estranei ad essa) e renderla più “autentica”, più rispondente alla sua vera funzione che è quella di agire per il bene dei cittadini, dai quali i politici hanno avuto la loro “investitura”, anche se, non infrequentemente, sembrano di non ricordarsi per conto e nell’interesse di chi sarebbero tenuti ad esercitare le loro funzioni.

Va rilevato tuttavia che anche la migliore legge non può sortire effetto, se si trova il modo di non farla applicare o di farla applicare soltanto in parte, “collocando”, nelle posizioni chiave, persone, per le quali i principi di legalità e di trasparenza significano poco o nulla.

Una delle critiche avanzate, da più parti, contro il disegno di legge concernente il nuovo Parteiengesetz, è stata che per le violazioni dello stesso, sono previste soltanto sanzioni pecuniarie (per giunta meramente amministrative) e non detentive, per cui, si è ipotizzato, in favore dei contravventori al nuovo Parteiengesetz, formalmente tenuti a pagare le sanzioni, potrebbero “intervenire” proprio quegli ambienti (di solito dotati di capacità economiche non trascurabili e che, per far valere i loro interessi, non vanno tanto per il sottile nella scelta dei mezzi per conseguire il loro fine) che hanno indotto il partito a violare il Parteiengesetz…..