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Il protesto della cambiale irregolare nel bollo

Estratto dal volume Il protesto. Cancellazione, forme di responsabilità e tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c., Giuffrè, 2012
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[Estratto dal volume Il protesto. Cancellazione, forme di responsabilità e tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c., Giuffrè, 2012]

 

2.10. IL PROTESTO DELLA CAMBIALE IRREGOLARE NEL BOLLO

 

Legislazione: l. camb., art. 104 - d.p.r. 26.10.1972, n. 642, artt. 20, 21

Bibliografia: Leo 2000 - Vitullo 2003 - Accettella 2006

Dibattuta è la possibilità di levare il protesto di una cambiale fiscalmente irregolare (Leo 2000, 1514; Accettella 2006, 473). Secondo quanto disposto rispettivamente dagli artt. 20, 2° comma, (“Il portatore o possessore, non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l’imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative”) e 21 (“I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell’ammontare dell’imposta di bollo pagata per detti titoli”) del d.p.r. 26.10.1972, n. 642,

i diritti cambiari, quali ad esempio la girata, la presentazione per l’accettazione o per il pagamento e la levata del protesto, sono sospesi fino a quando la cambiale non venga regolarizzata con il bollo (...).

Nella prassi dei protesti, la cambiale presentata al protesto irregolare nel bollo, viene rinviata alla banca, con la motivazione “insufficiente nel bollo”. Solo la regolarizzazione nei termini, consentirà il protesto

(Vitullo 2003, 1175; conf. Pavone La Rosa 1982, 688, nt. 16).

Avverso questo orientamento si pone, peraltro, il condivisibile rilievo secondo cui la l. camb. non indica espressamente in nessuna sua parte che la regolarità del bollo è una condizione essenziale di levata del protesto, né a tali conclusione si può giungere con definitiva certezza dall’esame della disciplina dell’imposta di bollo (d.p.r. 26.10.1972, n. 642, artt. 19, 20 e 21):la irregolarità fiscale di un titolo cambiario, pur privandolo dell’efficacia esecutiva e rendendolo fino alla sua regolarizzazione inidoneo ad essere azionato in sede giudiziaria, non ne inficia la validità, né pregiudica la esperibilità degli atti di esercizio stragiudiziale dei diritti dallo stesso derivanti, quali la girata, la presentazione per l’accettazione o per il pagamento, la levata del protesto

(App. Milano 29.10.2004, BBTC, 2006, II, 472; in arg. v. anche Cass. 27.2.1975, n. 790, CED Cassazione; Cass. 15.12.1960, n. 3253, CED Cassazione).

In particolare, la sentenza da ultimo citata evidenzia che la subordinazione dell’esercizio dei diritti cambiari inerenti al titolo alla regolarizzazione fiscale dello stesso implica che tale regolarizzazione è condizione per l’esercizio giudiziale dei diritti stessi, ma non per l’esercizio di tutti gli altri diritti che dal titolo derivano e che si azionano al di fuori del processo: in caso contrario, infatti, si perverrebbe all’assurdo di ritenere che la cambiale fiscalmente irregolare non potrebbe essere girata e neppure presentata per l’accettazione o il pagamento; con palese violazione del principio in base al quale “la validità della cambiale e del vaglia cambiario ... non è subordinata alla osservanza delle disposizioni della legge sul bollo”

(App. Milano 29.10.2004, BBTC, 2006, II, 473).

In argomento, in adesione all’indirizzo da ultimo indicato, la Commissione Studi del CNN (Consiglio Nazionale del Notariato) in data 14.1.2000, tirando le somme di uno studio dedicato alla questione (Leo 2000, 1514), ha rilevato che in mancanza di una legge che lo vieti espressamente il notaio ha l’obbligo di levare il protesto di una cambiale non in regola con il bollo, dovendosi limitare a dare atto (ex art. 21 d.p.r. 26.10.1972, n. 642) dell’assolvimento in tutto o in parte dell’imposta.

In sostanza, dunque:

— in caso di assenza o insufficienza originaria del bollo, la cambiale perde la sua qualità di titolo esecutivo (v. anche Cass., 28.10.1995, n. 11333, GC, 1996, I, 1368);

— l’art. 104 l. camb. e l’art. 20, 2º comma, d.p.r. 26.10.1972, n. 642 devono essere interpretati nel senso che l’irregolarità fiscale della cambiale inibisce il solo esercizio in via giudiziale dei diritti cambiari, non dei diritti realizzabili in via stragiudiziale (protesto);

— l’art. 19 d.p.r. 26.10.1972, n. 642 stabilisce che i pubblici ufficiali « non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti » i documenti e gli atti non in regola con il bollo;

— il notaio, pur dovendo inviare gli atti fiscalmente irregolari al competente Ufficio per la successiva regolarizzazione, non può rifiutarsi di levare il protesto di una cambiale irregolare nel bollo, dovendosi limitare a menzionare nell’atto di protesto l’ammontare totale o parziale dell’imposta pagata.

Bibliografia essenziale

Accettella F.

2006 Nota a App. Milano 29.10.2006, in BBTC, II, 472

Leo M.

2000 Protesto di cambiale non in regola con il bollo, in RN, 2000, 1514

Pavone La Rosa A.

1982 La cambiale, in Tratt. Dir. Civ. e comm. diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, XXXIX, Giuffrè, Milano.

Vitullo A.

2003 Titoli di credito e protesto. Recenti modifiche, in VN, 1172.

[Estratto dal volume Il protesto. Cancellazione, forme di responsabilità e tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c., Giuffrè, 2012]