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La rimozione delle criticità sui sistemi di generazione distribuita condiziona il futuro delle fonti rinnovabili

Il futuro delle fonti rinnovabili è un’incognita che pesa sul perseguimento dell’obiettivo della Grid Parity, ovvero che influisce sulle condizioni economiche che dovrebbero condurre alla coincidenza tra il costo del kWh prodotto da impianto fotovoltaico e quello prodotto da fonti energetiche tradizionali.

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili si gioca quindi sul ruolo che riusciranno ad avere i sistemi efficienti di utenza (SEU) che dovrebbero consentire di vendere energia pulita non gravata da oneri di sistema e di dispacciamento. Ma proprio su questo aspetto sorgono dubbi applicativi che ancora non sono stati sciolti.

Per comprendere il ruolo svolto dai predetti sistemi è opportuno in primo luogo inquadrare la definizione di generazione distribuita (GD) di energia, vale a dire la tipologia di produzione di energia elettrica e termica che necessita di una normativa e di una regolazione specifica finalizzata sia alla generazione/produzione per immissione in rete che all’autoproduzione e all’autoconsumo in sito da parte di una pluralità di utilizzatori.

Infatti l’esistenza di una rete energetica termica ed elettrica è il presupposto della GD, il cui sviluppo è ritenuto condizione indispensabile per il rafforzamento delle reti nazionali di trasmissione e distribuzione.

Qualificazione dei sistemi di generazione distribuita

I sistemi di generazione distribuita comprendono:

• le Reti interne di utenza (RIU) che rappresentano un sistema di distribuzione chiuso o geograficamente limitato, costituito da un produttore che produce energia, da una rete energetica che la trasferisce e da uno o più utenti che la utilizzano (es. siti industriali, centri commerciali, condomini …);

• i Sistemi di auto approvvigionamento energetico (SAAE): ex art. 2, c.1, lett. f) del DM 10 dicembre 2010 rappresentano la “configurazione impiantistica in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, agli impianti per il consumo di un unico soggetto giuridico, o di più soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, e sono realizzati all’interno dell’area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario.” Sono dei sistemi semplici caratterizzati dalla presenza di un unico cliente finale (o di più clienti finali solo se appartenenti allo stesso gruppo societario) e di un produttore eventualmente terzo;

• i Sistemi efficienti di utenza (SEU), che appaiono come “un sottoinsieme dei SAAE” (documento n. 33/2011 dell’Autorità ), sono, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. t) del decreto legislativo n.115/2008 come modificato dal D.Llgs n. 56/2010, sistemi “in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”.

Problematiche

Un primo problema discende dalla circostanza che sia i SAAE che i SEU non sono qualificati come “reti” dal legislatore, sebbene il SAAE implica la presenza di impianti di produzione e di consumo collegati da una rete elettrica. Tecnicamente la differenza è che i primi non hanno alcun limite di potenza e contano su impianti non esclusivamente alimentati da fonti rinnovabili né di cogenerazione ad alto rendimento (se hanno impianti di cogenerazione usufruiscono, ai sensi del D.Llgs n. 28/2011, degli incentivi per 5 anni nella misura del 30% di quanto stabilito per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento), mentre i secondi hanno una potenza complessiva non superiore a 20 MWe e sono impianti rigorosamente alimentati da fonti rinnovabili o di cogenerazione. Il legislatore inoltre ha stabilito che i SAAE versino i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull’energia prelevata, ex art. 6, c. 2, DM 10 dicembre 2010, mentre i SEU paghino i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull’energia prelevata nel punto di connessione, ossia l’elettricità prelevata dalla rete esterna, ex art. 10, c. 2, Dlgs n. 115/2008.

Per oneri di sistema si intendono quelli derivanti dal corrispettivo per l’accesso e l’uso del sistema elettrico nazionale, stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e destinati alla manutenzione e all’ampliamento della rete di distribuzione elettrica pubblica.

In particolare per usufruire delle condizioni di accesso al sistema elettrico SEU, definite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, la disciplina prevede il rispetto delle seguenti condizioni:

• tipologia della titolarità del sito in cui insistono l’impianto di produzione e quello per il consumo: proprietà o piena disponibilità del sito da parte del consumatore finale;

• vincolo della tipologia della produzione: da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento;

• vincolo della taglia complessiva: 10 MWe della produzione di energia elettrica;

• continuità del sito: fisica, ovvero presenza di un cliente finale che attui un programma di auto approvvigionamento di energia elettrica utilizzando il sito di sua proprietà o che è nella sua disponibilità, e territoriale, in quanto sul sito insistono sia gli impianti di produzione che quelli di consumo.

Quanto alla gestione dei contratti di accesso alla rete, è previsto il rispetto delle seguenti condizioni:

• connessione: il SEU è costituito da un impianto di un cliente finale che intende attuare forme di auto approvvigionamento e la titolarità deve essere intestata al cliente finale;

• trasporto e dispacciamento: ai sensi del D.Lgs n. 115/2008 la regolazione dell’accesso al sistema elettrico deve essere effettuata con riferimento all’energia elettrica scambiata dal SEU con la rete elettrica sul punto di connessione (in immissione, pari all’energia elettrica immessa, e in prelievo, pari all’energia elettrica prelevata).

In questa ipotesi la produzione e il consumo potranno compensarsi solo nei casi di effettiva contemporaneità.

Le configurazioni impiantistiche che rispettano le condizioni di SEU (e quindi interessano collegamenti diretti tra più soggetti di numero non superiore a due) si distinguono inoltre a seconda che siano state avviate prima o dopo il 4 luglio 2008:

• nel primo caso sia la regolazione dei servizi di trasporto e dispacciamento che la corresponsione degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti si riferiscono alla sola energia elettrica scambiata con il sistema elettrico sul punto di connessione SEU con le reti;

• nel secondo caso, ferma restando la regolazione, la corresponsione degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti avviene in ragione dell’effettivo grado di utilizzo del sistema elettrico.

Considerazioni conclusive

La disamina sopra riportata, che delinea sinteticamente la tipologia e le caratteristiche distintive dei differenti sistemi di generazione distribuita, non può mancare di evidenziare alcune criticità che rendono ambigua la disciplina della materia.

Peraltro la stratificazione normativa che si è venuta delineando sull’argomento non ha contribuito a chiarire il ruolo svolto rispettivamente dalle Reti interne di utenza (RIU) e dai Sistemi efficienti di utenza (SEU). Infatti il legislatore con la L. n. 99/2009, ed in particolare con l’art. 33, ha modificato il regime del “prelevato” (cioè il versamento dei corrispettivi ed oneri relativo alla sola energia prelevata), limitandone l’applicazione ad un’unica soluzione impiantistica, quella delle RIU. Così facendo ha implicitamente assoggettato tutte le altre soluzioni impiantistiche, compresi i SEU, al versamento di corrispettivi ed oneri anche sull’energia prodotta e consumata in sito, oltre che su quella prelevata (c.d. principio del “consumato”).

Il regime favorevole delle reti interne è scaturito dall’attuazione dell’art.6 del DM 10/12/2010, che regolamenta appunto solo i RIU (e non anche i SAAE), prevedendo che i corrispettivi tariffari si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione alla rete pubblica o a parametri .. relativi al medesimo punto di connessione.

Tale disciplina di vantaggio ad esclusivo beneficio delle RIU, è stato, tra l’altro, confermata dal citato DM 10 dicembre 2011 che non ha fornito contestualmente la definizione di rete elettrica.

La stessa AGCM è intervenuta più volte sull’argomento per chiedere un intervento risolutivo del legislatore, ma a tutt’oggi la pronuncia non c’è stata e la questione resta dunque aperta.

Il futuro delle fonti rinnovabili è un’incognita che pesa sul perseguimento dell’obiettivo della Grid Parity, ovvero che influisce sulle condizioni economiche che dovrebbero condurre alla coincidenza tra il costo del kWh prodotto da impianto fotovoltaico e quello prodotto da fonti energetiche tradizionali.

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili si gioca quindi sul ruolo che riusciranno ad avere i sistemi efficienti di utenza (SEU) che dovrebbero consentire di vendere energia pulita non gravata da oneri di sistema e di dispacciamento. Ma proprio su questo aspetto sorgono dubbi applicativi che ancora non sono stati sciolti.

Per comprendere il ruolo svolto dai predetti sistemi è opportuno in primo luogo inquadrare la definizione di generazione distribuita (GD) di energia, vale a dire la tipologia di produzione di energia elettrica e termica che necessita di una normativa e di una regolazione specifica finalizzata sia alla generazione/produzione per immissione in rete che all’autoproduzione e all’autoconsumo in sito da parte di una pluralità di utilizzatori.

Infatti l’esistenza di una rete energetica termica ed elettrica è il presupposto della GD, il cui sviluppo è ritenuto condizione indispensabile per il rafforzamento delle reti nazionali di trasmissione e distribuzione.

Qualificazione dei sistemi di generazione distribuita

I sistemi di generazione distribuita comprendono:

• le Reti interne di utenza (RIU) che rappresentano un sistema di distribuzione chiuso o geograficamente limitato, costituito da un produttore che produce energia, da una rete energetica che la trasferisce e da uno o più utenti che la utilizzano (es. siti industriali, centri commerciali, condomini …);

• i Sistemi di auto approvvigionamento energetico (SAAE): ex art. 2, c.1, lett. f) del DM 10 dicembre 2010 rappresentano la “configurazione impiantistica in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, agli impianti per il consumo di un unico soggetto giuridico, o di più soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, e sono realizzati all’interno dell’area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario.” Sono dei sistemi semplici caratterizzati dalla presenza di un unico cliente finale (o di più clienti finali solo se appartenenti allo stesso gruppo societario) e di un produttore eventualmente terzo;

• i Sistemi efficienti di utenza (SEU), che appaiono come “un sottoinsieme dei SAAE” (documento n. 33/2011 dell’Autorità ), sono, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. t) del decreto legislativo n.115/2008 come modificato dal D.Llgs n. 56/2010, sistemi “in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”.

Problematiche

Un primo problema discende dalla circostanza che sia i SAAE che i SEU non sono qualificati come “reti” dal legislatore, sebbene il SAAE implica la presenza di impianti di produzione e di consumo collegati da una rete elettrica. Tecnicamente la differenza è che i primi non hanno alcun limite di potenza e contano su impianti non esclusivamente alimentati da fonti rinnovabili né di cogenerazione ad alto rendimento (se hanno impianti di cogenerazione usufruiscono, ai sensi del D.Llgs n. 28/2011, degli incentivi per 5 anni nella misura del 30% di quanto stabilito per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento), mentre i secondi hanno una potenza complessiva non superiore a 20 MWe e sono impianti rigorosamente alimentati da fonti rinnovabili o di cogenerazione. Il legislatore inoltre ha stabilito che i SAAE versino i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull’energia prelevata, ex art. 6, c. 2, DM 10 dicembre 2010, mentre i SEU paghino i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull’energia prelevata nel punto di connessione, ossia l’elettricità prelevata dalla rete esterna, ex art. 10, c. 2, Dlgs n. 115/2008.

Per oneri di sistema si intendono quelli derivanti dal corrispettivo per l’accesso e l’uso del sistema elettrico nazionale, stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e destinati alla manutenzione e all’ampliamento della rete di distribuzione elettrica pubblica.

In particolare per usufruire delle condizioni di accesso al sistema elettrico SEU, definite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, la disciplina prevede il rispetto delle seguenti condizioni:

• tipologia della titolarità del sito in cui insistono l’impianto di produzione e quello per il consumo: proprietà o piena disponibilità del sito da parte del consumatore finale;

• vincolo della tipologia della produzione: da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento;

• vincolo della taglia complessiva: 10 MWe della produzione di energia elettrica;

• continuità del sito: fisica, ovvero presenza di un cliente finale che attui un programma di auto approvvigionamento di energia elettrica utilizzando il sito di sua proprietà o che è nella sua disponibilità, e territoriale, in quanto sul sito insistono sia gli impianti di produzione che quelli di consumo.

Quanto alla gestione dei contratti di accesso alla rete, è previsto il rispetto delle seguenti condizioni:

• connessione: il SEU è costituito da un impianto di un cliente finale che intende attuare forme di auto approvvigionamento e la titolarità deve essere intestata al cliente finale;

• trasporto e dispacciamento: ai sensi del D.Lgs n. 115/2008 la regolazione dell’accesso al sistema elettrico deve essere effettuata con riferimento all’energia elettrica scambiata dal SEU con la rete elettrica sul punto di connessione (in immissione, pari all’energia elettrica immessa, e in prelievo, pari all’energia elettrica prelevata).

In questa ipotesi la produzione e il consumo potranno compensarsi solo nei casi di effettiva contemporaneità.

Le configurazioni impiantistiche che rispettano le condizioni di SEU (e quindi interessano collegamenti diretti tra più soggetti di numero non superiore a due) si distinguono inoltre a seconda che siano state avviate prima o dopo il 4 luglio 2008:

• nel primo caso sia la regolazione dei servizi di trasporto e dispacciamento che la corresponsione degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti si riferiscono alla sola energia elettrica scambiata con il sistema elettrico sul punto di connessione SEU con le reti;

• nel secondo caso, ferma restando la regolazione, la corresponsione degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti avviene in ragione dell’effettivo grado di utilizzo del sistema elettrico.

Considerazioni conclusive

La disamina sopra riportata, che delinea sinteticamente la tipologia e le caratteristiche distintive dei differenti sistemi di generazione distribuita, non può mancare di evidenziare alcune criticità che rendono ambigua la disciplina della materia.

Peraltro la stratificazione normativa che si è venuta delineando sull’argomento non ha contribuito a chiarire il ruolo svolto rispettivamente dalle Reti interne di utenza (RIU) e dai Sistemi efficienti di utenza (SEU). Infatti il legislatore con la L. n. 99/2009, ed in particolare con l’art. 33, ha modificato il regime del “prelevato” (cioè il versamento dei corrispettivi ed oneri relativo alla sola energia prelevata), limitandone l’applicazione ad un’unica soluzione impiantistica, quella delle RIU. Così facendo ha implicitamente assoggettato tutte le altre soluzioni impiantistiche, compresi i SEU, al versamento di corrispettivi ed oneri anche sull’energia prodotta e consumata in sito, oltre che su quella prelevata (c.d. principio del “consumato”).

Il regime favorevole delle reti interne è scaturito dall’attuazione dell’art.6 del DM 10/12/2010, che regolamenta appunto solo i RIU (e non anche i SAAE), prevedendo che i corrispettivi tariffari si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione alla rete pubblica o a parametri .. relativi al medesimo punto di connessione.

Tale disciplina di vantaggio ad esclusivo beneficio delle RIU, è stato, tra l’altro, confermata dal citato DM 10 dicembre 2011 che non ha fornito contestualmente la definizione di rete elettrica.

La stessa AGCM è intervenuta più volte sull’argomento per chiedere un intervento risolutivo del legislatore, ma a tutt’oggi la pronuncia non c’è stata e la questione resta dunque aperta.