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Trust e soggettività passiva ICI

Nota a Commissione Tributaria Provinciale di Parma, Sentenza 6 giugno 2012, n.89

La Commissione Tributaria Provinciale di Parma, con la sentenza n. 89/04/12, depositata il 6 giugno 2012, ha confermato la soggettività passiva ai fini ICI del Trust in relazione al suo patrimonio, con la conseguente debenza del tributo sugli immobili in esso trasferiti, in misura piena, indipendentemente che gli stessi siano o meno adibiti ad abitazione principale del Disponente.

Nel caso di specie, il ricorrente, oltre a lamentare una carenza di motivazione, in fatto e in diritto, a sostegno dell’emissione dell’avviso di accertamento de quo, sosteneva che la finalità del Trust fosse quella di garantire al Disponente, interdetto, la protezione e la gestione dei suoi beni. Una tipica finalità, questa, assistenziale, che comporterebbe l’esenzione del tributo e che, nel caso in questione, è stata assunta quale motivazione chiave alla base della contestata circostanza che il Trust sia soggetto passivo ai fini ICI con riferimento all’immobile, in esso trasferito, adibito ad abitazione principale del Disponente. Inoltre, il ricorrente evidenziava come fosse stata riconosciuta al Disponente, già prima che l’immobile venisse trasferito nel Trust, l’esenzione dal pagamento dell’ICI, perché adibito a sua abitazione principale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Parma, d’altro canto, ha sostenuto che il tributo debba essere pagato su tutti gli immobili "segregati" anche se adibiti ad abitazione principale del Disponente o dei Beneficiari del Trust.

La Commissione ha sottolineato che non esiste una carenza di soggettività passiva in capo al Trust perché i beni risultano trasferiti in piena proprietà e la stessa è funzionale alla gestione degli immobili. Il bene immobile, infatti, può essere ritenuto esente dall’ICI “solo ed esclusivamente quando lo stesso viene conferito ad un ente (Trust) con finalità assistenziali”.

Nel caso di specie nessuna prova è stata fornita circa la finalità non lucrativa del Trust e le sue eventuali finalità sociali. Inoltre, già nell’atto istitutivo del Trust in oggetto si legge che “lo scopo del Trust (...) è il conseguimento della miglior gestione del patrimonio del Trust nell’interesse del Disponente al fine della sua trasmissione ai beneficiari come oltre individuati (...)”. Ciò a dimostrazione che “non sia possibile ravvedere quanto richiesto dalla norma di legge, ossia la finalità esclusivamente assistenziale”.

La conclusione a cui è pervenuta la Commissione Tributaria Provinciale di Parma non mancherà di avere riflessi anche in relazione all’IMU ed alla sua applicazione ai beni immobili trasferiti in un Trust.

La Commissione Tributaria Provinciale di Parma, con la sentenza n. 89/04/12, depositata il 6 giugno 2012, ha confermato la soggettività passiva ai fini ICI del Trust in relazione al suo patrimonio, con la conseguente debenza del tributo sugli immobili in esso trasferiti, in misura piena, indipendentemente che gli stessi siano o meno adibiti ad abitazione principale del Disponente.

Nel caso di specie, il ricorrente, oltre a lamentare una carenza di motivazione, in fatto e in diritto, a sostegno dell’emissione dell’avviso di accertamento de quo, sosteneva che la finalità del Trust fosse quella di garantire al Disponente, interdetto, la protezione e la gestione dei suoi beni. Una tipica finalità, questa, assistenziale, che comporterebbe l’esenzione del tributo e che, nel caso in questione, è stata assunta quale motivazione chiave alla base della contestata circostanza che il Trust sia soggetto passivo ai fini ICI con riferimento all’immobile, in esso trasferito, adibito ad abitazione principale del Disponente. Inoltre, il ricorrente evidenziava come fosse stata riconosciuta al Disponente, già prima che l’immobile venisse trasferito nel Trust, l’esenzione dal pagamento dell’ICI, perché adibito a sua abitazione principale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Parma, d’altro canto, ha sostenuto che il tributo debba essere pagato su tutti gli immobili "segregati" anche se adibiti ad abitazione principale del Disponente o dei Beneficiari del Trust.

La Commissione ha sottolineato che non esiste una carenza di soggettività passiva in capo al Trust perché i beni risultano trasferiti in piena proprietà e la stessa è funzionale alla gestione degli immobili. Il bene immobile, infatti, può essere ritenuto esente dall’ICI “solo ed esclusivamente quando lo stesso viene conferito ad un ente (Trust) con finalità assistenziali”.

Nel caso di specie nessuna prova è stata fornita circa la finalità non lucrativa del Trust e le sue eventuali finalità sociali. Inoltre, già nell’atto istitutivo del Trust in oggetto si legge che “lo scopo del Trust (...) è il conseguimento della miglior gestione del patrimonio del Trust nell’interesse del Disponente al fine della sua trasmissione ai beneficiari come oltre individuati (...)”. Ciò a dimostrazione che “non sia possibile ravvedere quanto richiesto dalla norma di legge, ossia la finalità esclusivamente assistenziale”.

La conclusione a cui è pervenuta la Commissione Tributaria Provinciale di Parma non mancherà di avere riflessi anche in relazione all’IMU ed alla sua applicazione ai beni immobili trasferiti in un Trust.