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Verso il recepimento della direttiva 2010/45/UE in tema di fatturazione

L’adattamento della normativa italiana alla Direttiva comunitaria 2010/45 sulla fatturazione è in dirittura d’arrivo, dopo che lo schema di decreto legislativo è stato pubblicato sul sito web del Dipartimento delle Finanze e aperto fino al 25.09 ai suggerimenti del pubblico.Il provvedimento affronta due aspetti: la fatturazione e la fattura elettronica.

Fatturazione.

Di seguito una sintesi delle più rilevanti novità contenute nella bozza:

1) Estensione dell’integrazione della fattura a tutte le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE. Attualmente l’integrazione della fattura, in luogo dell’autofattura, è limitata alle prestazioni di servizi rese ai sensi dell’articolo 7-ter DPR 633/72 (modificato l’articolo 17, 2° comma, DPR 633/72);

2) Inclusione nel volume d’affari delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE escluse da IVA (modificato l’articolo 20, 1° comma, DPR 633/72). Questa novità può spiegare effetti sul plafond degli “esportatori abituali”, che possono acquistare senza applicazione di IVA se, nell’anno precedente, le operazioni con l’estero superano il 10% del volume d’affari. Inoltre, potrebbe penalizzare i contribuenti minimi che beneficiano di regimi semplificati, legati all’importo del volume d’affari;

3) Modifica contenuto fattura: indicazione del codice fiscale del soggetto privato italiano cessionario o committente dell’operazione (modificato l’articolo 21 DPR 633/72);

4) Emissione di unica fattura differita per le prestazioni di servizi individuabili in base ad idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. La fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni;

5) Momento ultimo di emissione della fattura spostato al giorno 15 del mese successivo alla prestazione per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di altro Stato UE non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter DPR 633/72. Attualmente l’emissione della fattura si ha al momento di effettuazione dell’operazione;

6) Obbligo di emissione della fattura per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Attualmente si poteva emettere un documento a rilevanza esclusivamente contabile;

7) Introduzione della “fattura semplificata” per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 €, elevabile fino a 400 € con Decreto del Ministero dell’Economia;

8) Modifica al momento di effettuazione delle cessioni ed acquisti intracomunitari di beni: avviene all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione, anziché al momento di consegna o di arrivo nel territorio del destinatario. Effettuazione anticipata per effetto della sola emissione di fattura, mentre il testo attuale attribuisce anche al pagamento la conseguenza di anticipare l’effettuazione dell’operazione. Questo significa che nelle operazioni comunitarie il pagamento di acconti non ha alcun rilievo ai fini IVA;

9) Modifica alla regolarizzazione spontanea in caso di mancato ricevimento di fattura da parte del cessionario di un acquisto intracomunitario.

Fattura elettronica.

1) Nozione di fattura elettronica: è quella emessa o ricevuta in qualunque formato elettronico.

2) L’invio di una fattura elettronica è subordinato al consenso del destinatario.

3) In merito all’autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità della fattura il soggetto passivo viene lasciato libero di stabilire le modalità con cui assicurarle. Oltre all’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile.

4) La fattura elettronica viene sempre conservata in modalità elettronica, mentre attualmente ciò è previsto solo per quelle trasmesse o ricevute in forma elettronica.

L’adattamento della normativa italiana alla Direttiva comunitaria 2010/45 sulla fatturazione è in dirittura d’arrivo, dopo che lo schema di decreto legislativo è stato pubblicato sul sito web del Dipartimento delle Finanze e aperto fino al 25.09 ai suggerimenti del pubblico.Il provvedimento affronta due aspetti: la fatturazione e la fattura elettronica.

Fatturazione.

Di seguito una sintesi delle più rilevanti novità contenute nella bozza:

1) Estensione dell’integrazione della fattura a tutte le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE. Attualmente l’integrazione della fattura, in luogo dell’autofattura, è limitata alle prestazioni di servizi rese ai sensi dell’articolo 7-ter DPR 633/72 (modificato l’articolo 17, 2° comma, DPR 633/72);

2) Inclusione nel volume d’affari delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE escluse da IVA (modificato l’articolo 20, 1° comma, DPR 633/72). Questa novità può spiegare effetti sul plafond degli “esportatori abituali”, che possono acquistare senza applicazione di IVA se, nell’anno precedente, le operazioni con l’estero superano il 10% del volume d’affari. Inoltre, potrebbe penalizzare i contribuenti minimi che beneficiano di regimi semplificati, legati all’importo del volume d’affari;

3) Modifica contenuto fattura: indicazione del codice fiscale del soggetto privato italiano cessionario o committente dell’operazione (modificato l’articolo 21 DPR 633/72);

4) Emissione di unica fattura differita per le prestazioni di servizi individuabili in base ad idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. La fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni;

5) Momento ultimo di emissione della fattura spostato al giorno 15 del mese successivo alla prestazione per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di altro Stato UE non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter DPR 633/72. Attualmente l’emissione della fattura si ha al momento di effettuazione dell’operazione;

6) Obbligo di emissione della fattura per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Attualmente si poteva emettere un documento a rilevanza esclusivamente contabile;

7) Introduzione della “fattura semplificata” per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 €, elevabile fino a 400 € con Decreto del Ministero dell’Economia;

8) Modifica al momento di effettuazione delle cessioni ed acquisti intracomunitari di beni: avviene all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione, anziché al momento di consegna o di arrivo nel territorio del destinatario. Effettuazione anticipata per effetto della sola emissione di fattura, mentre il testo attuale attribuisce anche al pagamento la conseguenza di anticipare l’effettuazione dell’operazione. Questo significa che nelle operazioni comunitarie il pagamento di acconti non ha alcun rilievo ai fini IVA;

9) Modifica alla regolarizzazione spontanea in caso di mancato ricevimento di fattura da parte del cessionario di un acquisto intracomunitario.

Fattura elettronica.

1) Nozione di fattura elettronica: è quella emessa o ricevuta in qualunque formato elettronico.

2) L’invio di una fattura elettronica è subordinato al consenso del destinatario.

3) In merito all’autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità della fattura il soggetto passivo viene lasciato libero di stabilire le modalità con cui assicurarle. Oltre all’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile.

4) La fattura elettronica viene sempre conservata in modalità elettronica, mentre attualmente ciò è previsto solo per quelle trasmesse o ricevute in forma elettronica.