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Novità in materia di contratti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari

Articolo 62: aspetti problematici e prassi operative

Tra le principali novità introdotte dall’articolo 62 del D.L. n.1/12, convertito con la Legge n.27/2012, entrato in vigore il 24 ottobre 2012, in tema di cessione di prodotti agricoli ed alimentari, vi è la forma scritta dei contratti prescritta ad substantiam(art.62, I comma). La forma scritta rappresenta uno dei requisiti essenziali ex art. 1325 n.4 Codice Civile, la cui mancanza comporta la nullità del contratto, rilevabile d’ufficio anche dal Giudice, ai sensi dell’art. 1421 Codice Civile.

Il fatto che si tratti di una nullità assoluta, che possa quindi essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, potrebbe comportare problemi nella prassi operativa.

La nullità potrebbe essere infatti fatta valere anche da parte di chi abbia materialmente ritirato la merce senza pagarla e senza sottoscrivere un contratto di vendita. In tale caso, l’eccezione costringerebbe il fornitore ad avviare un’azione per arricchimento senza titolo, con una lunga tempistica processuale, con la quale potrebbe peraltro richiedere non il prezzo oralmente convenuto, ma solo il minor importo tra il danno emergente e l’arricchimento patrimoniale effettivamente conseguito dall’acquirente. Nella fattispecie in esame lo stesso fornitore si troverebbe altresì esposto alla sanzione pecuniaria di cui al comma 5 dell’articolo 62.

Un ulteriore significativo aspetto della normativa riguarda poi i termini di pagamento dei prodotti agricoli ed alimentari.

Secondo l’interpretazione maggiormente prudenziale e cautelante, le fatture emesse prima del 24 ottobre 2012 e che abbiamo scadenza successiva a quella prevista dalla nuova normativa, dovrebbero essere comunque saldate entro il termine di 30 o 60 giorni, in base alla natura deperibile o meno dei prodotti, decorrenti dal mese successivo alla data di entrata in vigore della nuova normativa, anche se tali fatture prevedono un più ampio termine per il pagamento.

Ciò in quanto la parte conclusiva del secondo comma dell’articolo 8 del Decreto Interministeriale prevede che le disposizioni di cui commi 2 e 3 dell’articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.

Sempre con riferimento ai termini di pagamento, si evidenzia inoltre la possibile distorsività applicativa dell’articolo 62 fra Società avente sede, legale o secondaria, in Italia e quella avente sede in altro Paese europeo. Nel secondo caso, la Società non italiana, pur avente esercizi di vendita in Italia, potrebbe approvvigionarsi dall’industria alimentare in altri Paesi europei, così continuando a beneficiare di termini di pagamento più lunghi e più favorevoli rispetto a quanto consentito alla Società avente sede in Italia.

Un altro aspetto problematico della nuova normativa riguarda poi il regime sanzionatorio.

Come noto le sanzioni maggiormente “dissuasive” attengono ai tempi di pagamento, essendo infatti prevista una sanzione pecuniaria da 500 a 500.000 Euro.

La gravosa sanzione prevista dal settimo comma dell’articolo 62 sembra trascurare la circostanza che il ritardo nel pagamento è già sanzionato dall’applicazione di interessi di mora legislativamente determinati  ed un saggio significativo.

Le sanzioni previste al comma 5 (forma e clausole contrattuali) e 6 (condotte sleali) appaiono singolarmente modeste rispetto a quelle previste dall’articolo 15 della Legge 19 ottobre 1990 n. 287, inerente la tutela della concorrenza e del mercato, che possono infatti giungere fino al 10% del fatturato. Per tale ragione non è escluso che, ove la Società venga sanzionata ai sensi di quest’ultima normativa, la misura venga contestata deducendo che la stessa doveva essere applicata sulla base del sesto comma dell’articolo 62, sì da ridurne, significativamente, l’importo.

Non poi è chiaro se la sanzione amministrativa possa essere irrogata in pendenza di azioni giudiziali o arbitrati tra le parti, ad esempio sull’interpretazione del contratto o sulla qualità del prodotto: mancano infatti ancora le linee guida dell’Antitrust (AGCM).

L’AGCM dovrà quindi disciplinare con proprio regolamento la procedura istruttoria - al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione; lo stesso regolamento dovrà indicare le linee guida interpretative per definire le pratiche commerciali sleali in violazione dei principi di cui al comma 1 e alle fattispecie di cui al comma 2.

Tra le principali novità introdotte dall’articolo 62 del D.L. n.1/12, convertito con la Legge n.27/2012, entrato in vigore il 24 ottobre 2012, in tema di cessione di prodotti agricoli ed alimentari, vi è la forma scritta dei contratti prescritta ad substantiam(art.62, I comma). La forma scritta rappresenta uno dei requisiti essenziali ex art. 1325 n.4 Codice Civile, la cui mancanza comporta la nullità del contratto, rilevabile d’ufficio anche dal Giudice, ai sensi dell’art. 1421 Codice Civile.

Il fatto che si tratti di una nullità assoluta, che possa quindi essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, potrebbe comportare problemi nella prassi operativa.

La nullità potrebbe essere infatti fatta valere anche da parte di chi abbia materialmente ritirato la merce senza pagarla e senza sottoscrivere un contratto di vendita. In tale caso, l’eccezione costringerebbe il fornitore ad avviare un’azione per arricchimento senza titolo, con una lunga tempistica processuale, con la quale potrebbe peraltro richiedere non il prezzo oralmente convenuto, ma solo il minor importo tra il danno emergente e l’arricchimento patrimoniale effettivamente conseguito dall’acquirente. Nella fattispecie in esame lo stesso fornitore si troverebbe altresì esposto alla sanzione pecuniaria di cui al comma 5 dell’articolo 62.

Un ulteriore significativo aspetto della normativa riguarda poi i termini di pagamento dei prodotti agricoli ed alimentari.

Secondo l’interpretazione maggiormente prudenziale e cautelante, le fatture emesse prima del 24 ottobre 2012 e che abbiamo scadenza successiva a quella prevista dalla nuova normativa, dovrebbero essere comunque saldate entro il termine di 30 o 60 giorni, in base alla natura deperibile o meno dei prodotti, decorrenti dal mese successivo alla data di entrata in vigore della nuova normativa, anche se tali fatture prevedono un più ampio termine per il pagamento.

Ciò in quanto la parte conclusiva del secondo comma dell’articolo 8 del Decreto Interministeriale prevede che le disposizioni di cui commi 2 e 3 dell’articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.

Sempre con riferimento ai termini di pagamento, si evidenzia inoltre la possibile distorsività applicativa dell’articolo 62 fra Società avente sede, legale o secondaria, in Italia e quella avente sede in altro Paese europeo. Nel secondo caso, la Società non italiana, pur avente esercizi di vendita in Italia, potrebbe approvvigionarsi dall’industria alimentare in altri Paesi europei, così continuando a beneficiare di termini di pagamento più lunghi e più favorevoli rispetto a quanto consentito alla Società avente sede in Italia.

Un altro aspetto problematico della nuova normativa riguarda poi il regime sanzionatorio.

Come noto le sanzioni maggiormente “dissuasive” attengono ai tempi di pagamento, essendo infatti prevista una sanzione pecuniaria da 500 a 500.000 Euro.

La gravosa sanzione prevista dal settimo comma dell’articolo 62 sembra trascurare la circostanza che il ritardo nel pagamento è già sanzionato dall’applicazione di interessi di mora legislativamente determinati  ed un saggio significativo.

Le sanzioni previste al comma 5 (forma e clausole contrattuali) e 6 (condotte sleali) appaiono singolarmente modeste rispetto a quelle previste dall’articolo 15 della Legge 19 ottobre 1990 n. 287, inerente la tutela della concorrenza e del mercato, che possono infatti giungere fino al 10% del fatturato. Per tale ragione non è escluso che, ove la Società venga sanzionata ai sensi di quest’ultima normativa, la misura venga contestata deducendo che la stessa doveva essere applicata sulla base del sesto comma dell’articolo 62, sì da ridurne, significativamente, l’importo.

Non poi è chiaro se la sanzione amministrativa possa essere irrogata in pendenza di azioni giudiziali o arbitrati tra le parti, ad esempio sull’interpretazione del contratto o sulla qualità del prodotto: mancano infatti ancora le linee guida dell’Antitrust (AGCM).

L’AGCM dovrà quindi disciplinare con proprio regolamento la procedura istruttoria - al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione; lo stesso regolamento dovrà indicare le linee guida interpretative per definire le pratiche commerciali sleali in violazione dei principi di cui al comma 1 e alle fattispecie di cui al comma 2.