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Transazioni commerciali con la P.A.: termini “ridotti” per i pagamenti

Un primo passo per la speranza di rilancio delle PMI italiane

L’Italia è uno dei primi Paesi europei a dare attuazione alla Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese.

In particolare, da un punto di vista normativo interno, viene attuata la delega conferita al Governo dall’articolo 10 del c.d. “Statuto delle imprese” (legge n. 180 del 2011), stabilendo dei termini rigorosi per la decorrenza degli interessi moratori nelle transazioni commerciali.

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 31 ottobre scorso, infatti, prevede tale decorrenza in trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, delle merci o dalla prestazione dei servizi.

Per quanto concerne specificamente la P.A., nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione si stabilisce espressamente che le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore ai trenta giorni, ma solo se giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso il suddetto termine non potrà essere superiore a sessanta giorni.

Infine, sempre a tutela del creditore di una P.A., si prevede che nelle transazioni commerciali sopra descritte è da considerarsi nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. Tale nullità è dichiarata d’ufficio dal giudice.

La disciplina del decreto legislativo si applicherà ai contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013: le Pubbliche Amministrazioni e le imprese avranno così il tempo per adeguarsi alle nuove norme e per adottare procedure operative e contabili più funzionali a prassi di pagamento rapido.

Tale misura straordinaria – unitamente ad altri provvedimenti emanati di recente (vedasi da ultimo la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la certificazione telematica dei crediti) – è stata implementata nell’intento di agevolare i creditori dello Stato e di fornire liquidità al sistema, sostenendo la competitività delle imprese italiane, messe a dura prova dalla recessione in corso.

Va da sé che rimane il dubbio che ciò possa bastare, anche tenuto conto delle particolari regole (e soprattutto tempistiche) che riguardano l’esecuzione nei confronti della P.A., le cui lungaggini e garanzie procedurali hanno inciso negativamente soprattutto sulla liquidità e sulle prospettive delle nostre PMI.

 

L’Italia è uno dei primi Paesi europei a dare attuazione alla Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese.

In particolare, da un punto di vista normativo interno, viene attuata la delega conferita al Governo dall’articolo 10 del c.d. “Statuto delle imprese” (legge n. 180 del 2011), stabilendo dei termini rigorosi per la decorrenza degli interessi moratori nelle transazioni commerciali.

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 31 ottobre scorso, infatti, prevede tale decorrenza in trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, delle merci o dalla prestazione dei servizi.

Per quanto concerne specificamente la P.A., nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione si stabilisce espressamente che le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore ai trenta giorni, ma solo se giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso il suddetto termine non potrà essere superiore a sessanta giorni.

Infine, sempre a tutela del creditore di una P.A., si prevede che nelle transazioni commerciali sopra descritte è da considerarsi nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. Tale nullità è dichiarata d’ufficio dal giudice.

La disciplina del decreto legislativo si applicherà ai contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013: le Pubbliche Amministrazioni e le imprese avranno così il tempo per adeguarsi alle nuove norme e per adottare procedure operative e contabili più funzionali a prassi di pagamento rapido.

Tale misura straordinaria – unitamente ad altri provvedimenti emanati di recente (vedasi da ultimo la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la certificazione telematica dei crediti) – è stata implementata nell’intento di agevolare i creditori dello Stato e di fornire liquidità al sistema, sostenendo la competitività delle imprese italiane, messe a dura prova dalla recessione in corso.

Va da sé che rimane il dubbio che ciò possa bastare, anche tenuto conto delle particolari regole (e soprattutto tempistiche) che riguardano l’esecuzione nei confronti della P.A., le cui lungaggini e garanzie procedurali hanno inciso negativamente soprattutto sulla liquidità e sulle prospettive delle nostre PMI.