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Società di revisione: conferma dell’applicabilità delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo

L’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 ha provocato - come di consueto – alcuni problemi di adattamento e di riorganizzazione normativo/regolamentare.

Come noto, i revisori e le società di revisione sono tra i destinatari della normativa antiriciclaggio (cfr l’art. 13 del D.Lgs. 231/07 stabilisce che “per revisori contabili si intendono: a) le società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del TUF; b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili”) e l’importanza di tale normativa non poteva giustificare dei dubbi sull’applicabilità della stessa a tali categorie di destinatari.

In virtù delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, tale richiamo legislativo va dunque “allargato” ai revisori legali e alle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (lett. a) di cui sopra), ovvero ai revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (lett. b) di cui sopra).

Al riguardo, la Consob ha confermato - nell’attesa dell’adozione degli ulteriori decreti attuativi del d.lgs. 39/2010 che completino il quadro normativo di riferimento in materia - con delibera n. 18382 del 21 novembre 2012, l’applicabilità alle società di revisione con incarichi su enti di interesse pubblico della disciplina contenuta nella delibera n. 17836 del 28 giugno 2011 (“Adozione del Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell’Albo speciale previsto dall’articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231”), alla luce del regime introdotto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.

In particolare si è chiarito che, in considerazione dell’istituzione del Registro unico dei revisori contabili e delle società di revisione, a far data dal 17 ottobre 2012, le disposizioni della citata delibera si intendono riferite alle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.

Il che rappresenta un primo tassello a cui dovranno necessariamente seguire degli ulteriori chiarimenti per definire in toto il quadro legislativo/regolamentare alla luce delle recenti riforme.

L’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 ha provocato - come di consueto – alcuni problemi di adattamento e di riorganizzazione normativo/regolamentare.

Come noto, i revisori e le società di revisione sono tra i destinatari della normativa antiriciclaggio (cfr l’art. 13 del D.Lgs. 231/07 stabilisce che “per revisori contabili si intendono: a) le società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del TUF; b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili”) e l’importanza di tale normativa non poteva giustificare dei dubbi sull’applicabilità della stessa a tali categorie di destinatari.

In virtù delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, tale richiamo legislativo va dunque “allargato” ai revisori legali e alle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (lett. a) di cui sopra), ovvero ai revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (lett. b) di cui sopra).

Al riguardo, la Consob ha confermato - nell’attesa dell’adozione degli ulteriori decreti attuativi del d.lgs. 39/2010 che completino il quadro normativo di riferimento in materia - con delibera n. 18382 del 21 novembre 2012, l’applicabilità alle società di revisione con incarichi su enti di interesse pubblico della disciplina contenuta nella delibera n. 17836 del 28 giugno 2011 (“Adozione del Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell’Albo speciale previsto dall’articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231”), alla luce del regime introdotto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.

In particolare si è chiarito che, in considerazione dell’istituzione del Registro unico dei revisori contabili e delle società di revisione, a far data dal 17 ottobre 2012, le disposizioni della citata delibera si intendono riferite alle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.

Il che rappresenta un primo tassello a cui dovranno necessariamente seguire degli ulteriori chiarimenti per definire in toto il quadro legislativo/regolamentare alla luce delle recenti riforme.