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Crowdfunding: la Consob apre una consultazione col mercato

Il c.d. decreto Passera (decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese") ha apportato, tra l’altro, alcune modifiche al Testo Unico della Finanza ("Tuf") per consentire alle imprese start-up innovative la raccolta di capitali di rischio attraverso portali on-line.

Il decreto include alcune deleghe regolamentari in capo alla Consob per disciplinare il fenomeno del crowdfunding.

In particolare, si specifica che ai sensi dell’art. 30 del citato decreto, la Consob dovrà dettare disposizioni attuative concernenti:

a) la gestione di portali per la raccolta di capitali per le "start-up innovative" (di cui al nuovo art. 50-quinquies del Tuf);

b) le offerte attraverso portali per la raccolta di capitali (art. 100-ter del Tuf).

Alla luce di quanto sopra, la Consob, in linea con le migliori pratiche di better regulation, ha dato avvio a una fase preliminare per raccogliere dati e informazioni necessari a uno studio approfondito del fenomeno.

E' stata pertanto intrepresa una consultazione pubblica, con la pubblicazione sul proprio sito internet di un questionario indirizzato a quanti siano interessati al tema (associazioni di categoria e di risparmiatori, gestori di portali, esperti del settore, accademici, studi legali e consulenti). Il 1° febbraio 2013 si è inoltre tenuto un "open hearing" presso l'Autorità per dare voce agli operatori di mercato ed a tutti gli interessati per una corretta comprensione del fenomeno che in Italia ci si accinge - primi in Europa - a regolamentare.

Sulla base delle risposte al questionario e degli esiti dell’open hearing, la Consob provvederà a definire una bozza di regolamento da sottoporre al mercato attraverso un apposito documento di consultazione.

Il tema è nuovo e delicato e il compito assegnato alla Consob non è banale, visti anche i "limiti" della delega ed i necessari presidi da destinare alla tutela dell'investitore. Sicuramente non può non notarsi l'approccio attento alle esigenze del mercato e dinamico intrapreso dall'Autorità. Sarà infatti il mercato a determinare il successo di questa nuova modalità di raccolta del capitale di rischio...
Il c.d. decreto Passera (decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese") ha apportato, tra l’altro, alcune modifiche al Testo Unico della Finanza ("Tuf") per consentire alle imprese start-up innovative la raccolta di capitali di rischio attraverso portali on-line.

Il decreto include alcune deleghe regolamentari in capo alla Consob per disciplinare il fenomeno del crowdfunding.

In particolare, si specifica che ai sensi dell’art. 30 del citato decreto, la Consob dovrà dettare disposizioni attuative concernenti:

a) la gestione di portali per la raccolta di capitali per le "start-up innovative" (di cui al nuovo art. 50-quinquies del Tuf);

b) le offerte attraverso portali per la raccolta di capitali (art. 100-ter del Tuf).

Alla luce di quanto sopra, la Consob, in linea con le migliori pratiche di better regulation, ha dato avvio a una fase preliminare per raccogliere dati e informazioni necessari a uno studio approfondito del fenomeno.

E' stata pertanto intrepresa una consultazione pubblica, con la pubblicazione sul proprio sito internet di un questionario indirizzato a quanti siano interessati al tema (associazioni di categoria e di risparmiatori, gestori di portali, esperti del settore, accademici, studi legali e consulenti). Il 1° febbraio 2013 si è inoltre tenuto un "open hearing" presso l'Autorità per dare voce agli operatori di mercato ed a tutti gli interessati per una corretta comprensione del fenomeno che in Italia ci si accinge - primi in Europa - a regolamentare.

Sulla base delle risposte al questionario e degli esiti dell’open hearing, la Consob provvederà a definire una bozza di regolamento da sottoporre al mercato attraverso un apposito documento di consultazione.

Il tema è nuovo e delicato e il compito assegnato alla Consob non è banale, visti anche i "limiti" della delega ed i necessari presidi da destinare alla tutela dell'investitore. Sicuramente non può non notarsi l'approccio attento alle esigenze del mercato e dinamico intrapreso dall'Autorità. Sarà infatti il mercato a determinare il successo di questa nuova modalità di raccolta del capitale di rischio...