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Vendite a distanza e fuori dai locali commerciali: i diritti che verranno

A poco più di un anno dalla sua pubblicazione la Direttiva sui diritti dei consumatori resta ancora una illustre sconosciuta. Una norma che si rivelerà fondamentale per il commercio di beni e servizi del prossimo futuro è ancor oggi ignorata, non solo da quei cittadini che intende garantire ma anche dalle istituzioni che dovrebbero recepirla entro il 13 Dicembre del 2013, applicandone le disposizioni dal 13 Giugno 2014.

Il punto è che tra clausole vessatorie, contratti porta a porta, persino falsi e clamorose truffe di massa on line , in Italia è sempre più urgente inserire nell'Ordinamento le nuove garanzie previste dal Parlamento e dal Consiglio della UE, semmai rafforzandole.

Una scelta essenziale per il rilancio della domanda nei nuovi mercati strategici come l’e-commerce cui gli Italiani si stanno avvicinando, pur tra mille cautele.

L’Internet economy italiana ha raggiunto nel 2010 il valore di 31,6 miliardi di euro (2% del PIL) ed una crescita annua attesa compresa tra 13% e 18%, è previsto che rappresenterà tra il 3,3 e il 4,3% del PIL nel 2015 .

Una crescita interessante è anche quella legata al cosiddetto mobile commerce attraverso gli smartphone che permettono la navigazione in rete. Il Europa nel secondo semestre del 2011 il 52% dei cellulari appartiene alla nuova generazione e le prime stime del 2012 parlano di oltre 131 milioni di utilizzatori cui si stanno affiancando anche i numerosi utilizzatori di Tablet con una propria SIM.

Anche il settore delle vendite “porta a porta” e il “party plan” (vendita per riunioni) non sembra conoscere la crisi visto che nel 2011 ha registrato un fatturato complessivo di 1 miliardo e 117 milioni di euro con un incremento del 4,9% rispetto al 2010 . In un aumento anche il numero incaricati alla vendita pari a 241.000 unità pari ad un + 7,20% sull’anno precedente.

Significativa la crescita rispetto al 2010 in tutti i principali settori del “door to door”: beni durevoli casa +3,2%; Alimentari e beni di consumo casa +3,4%; cosmesi ed accessori moda +15,6%; altri beni e servizi + 16,9%.

Tutto questo mentre Secondo i dati Istat, nel 2011 il valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio ha segnato, rispetto all'anno precedente, una diminuzione dell'1,3% .

Oltre al Governo, anche l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e quella dell'Energia dovrebbero far propri i principi della Direttiva nelle rispettive norme di tutela dei mercati regolamentati caratterizzati dal ricorso generalizzato degli operatori telefonici e dell’energia al teleselling e alla vendita diretta.

Non è un caso che siano state per prime le associazioni dei consumatori ad animare in Italia un primo movimento di lobbying istituzionale per accelerare la rapida acquisizione delle nuove disposizioni .

Un invito subito recepito dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che, nella propria segnalazione al Governo ed al Parlamento sulla legge annuale per la concorrenza 2013, ha suggerito tra le varie misure per la crescita proprio il recepimento della direttiva .

Per il Garante: “Una rapida trasposizione della citata direttiva nell’ordinamento nazionale, in anticipo rispetto alla scadenza del 13 dicembre 2013, oltre a rappresentare un esempio concreto e virtuoso di osservanza degli impegni connessi alla nostra appartenenza all’Unione europea, consentirebbe di accelerare il processo di adattamento interno alle nuove regole e di recuperare più velocemente il deficit di fiducia che contribuisce in misura non secondaria all’attuale processo di contrazione e di differimento dei consumi”.

Le norme si applicheranno anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici.

Restano escluse la vendita di immobili o diritti reali sugli stessi, le forniture di alimenti e comunque al legislatore nazionale è lasciata la possibilità di non recepire la direttiva per i contratti al di sotto della soglia di 50 euro.

Nuove definizioni per una tutela dei consumatori “al passo con i tempi”.

Entrando nel merito del provvedimento è prevista innanzitutto la revisione di quanto stabilito nelle precedenti Direttive sui contratti a distanza e fuori dai locali commerciali abrogate a far data dal 13 Giugno 2014, con un rafforzamento delle garanzie già previste alla luce dell'esperienza commerciale degli ultimi anni.

L'armonizzazione delle norme esistenti nei vari paesi UE è finalizzata alla la promozione e lo sviluppo del mercato transfrontaliero dei beni e servizi a distanza con una disciplina unitaria di riferimento sia per i consumatori che per le imprese.

La piaga della carenza di informazioni fornite prima della conclusione di un contratto però attiene non solo ai contratti porta a porta, telefonici, via web o con altro mezzo di comunicazione, ma anche a tutte le altre categorie commerciali esistenti su cui la Direttiva decide di fissare regole certe.

Innanzitutto la qualifica di consumatore viene salvaguardata anche qualora il bene o il servizio acquistato venga utilizzato per motivi di lavoro, purché lo scopo "commerciale" sia talmente limitato da non risultare predominante.

Di contratto a distanza dovrà parlarsi anche l'ipotesi in cui il consumatore venga solo avvicinato fuori dai locali commerciali per poi concluderlo in essi subito dopo.

I considerando della Direttiva chiariscono poi anche il concetto di supporto durevole attraverso cui il consumatore ha diritto di ricevere e conservare tutte la informazioni utili ad una scelta consapevole nell'acquisto.

Dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, nonché messaggi di posta elettronica. Ricordiamo alcune delle definizioni fondamentali previste dall'Art. 2 tra cui:

“contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

“contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:

a) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;

b) per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui alla lettera a);

c) concluso nei locali del professionista o mediante qual sia di mezzo di comunicazione a distanza immediata mente dopo che il consumatore è stato avvicinato per solamente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di pro muovere e vendere beni o servizi al consumatore.

Informazioni complete per tutti i contratti con i consumatori.

Il legislatore comunitario ha colto l'occasione per fissare precisi obblighi di natura informativa validi anche per i contratti diversi da quelli a distanza.

Un'ottima idea per aggiornare un quadro normativo anch'esso ormai antiquato che i consumatori pagano ogni giorno a suon di truffe e raggiri.

L'Art. 5 elenca nel dettaglio tutte le informazioni che il professionista sarà obbligato a fornire prima che il consumatore sia vincolato. Segnaliamo in particolare l'obbligo di indicare preventivamente la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista.

Le informazioni obbligatorie per il consumatore e le misure contro i “contratti fantasma”.

È l'Art. 6 il cuore della nuova regolazione, individuando nel dettaglio tutto quello che bisogna far conoscere al consumatore prima della conclusione del contratto.

Obblighi informativi stringenti, stabiliti sopratutto sulla garanzia e tutte le condizioni di assistenza post vendita, oltre all'eventuale presenza di procedure di conciliazione extragiudiziale cui sia tenuto il professionista.

Altro aspetto fondamentale che la Direttiva cerca di contrastare è la sostanziale sparizione dei contratti, intesi quali supporti cartacei o comunque durevoli da fornire effettivamente al consumatore.

Documenti essenziali contenenti le clausole che regolano la vendita ed il post vendita di un bene o un servizio vengono spesso dimenticati, mai consegnati o più o meno artatamente confusi con la descrizione dell'offerta. Neppure rinvenibili a link sul web che nella maggior parte dei casi contengono i file aggiornati e non quelli vigenti alla stipula.

Il legislatore comunitario prescrive che le clausole dovranno essere "scritte" in un linguaggio semplice e comprensibile. Solo se il consumatore è d’accordo i patti potranno essere forniti su un altro mezzo durevole dovendosi documentare il previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore.

La necessità che al contraente venga fornito il contratto firmato o l'attestazione della sua accettazione con tutte le informazioni obbligatorie su supporto cartaceo o durevole, se permessa dal cliente, è prevista dal successivo Art. 7.

Qualora il consumatore intenda fruire della fornitura durante il periodo di recesso che vedremo in seguito dovrà farne espressa richiesta su supporto durevole.

Più certezze sui pagamenti.

Per i contratti a distanza, accanto ai doveri informativi è stabilito all'Art. 8 che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare.

Se l’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, queste dovranno riportare, in modo facilmente leggibile, soltanto le parole «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente che indichi inequivocabilmente la previsione del pagamento.

Se il professionista non osserva tale cautela, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine. Di particolare importanza la previsione dell' Art. 8 comma n. 6: quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il professionista debba confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto.

Gli Stati membri possono anche prevedere che dette conferme debbano essere effettuate su un mezzo durevole.

Sul punto speriamo che la sensibilità del legislatore nazionale e le sollecitazioni delle associazioni dei consumatori portino all'accoglimento della suddetta opzione in grado di porre un serio ostacolo al proliferare delle pratiche commerciali scorrette nei settori della telefonia e dell'energia.

Sempre al fine di ostacolare il fenomeno dei contratti fantasma mai consegnati ai clienti la Direttiva stabilisce l'obbligo di conferma del contratto entro un congruo termine dalla conclusione dello stesso al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio.

Il diritto di recesso e le sue modalità di esercizio.

Il diritto di recesso è disciplinato dall'Art. 9 con un termine di 14 giorni decorrente dalla conclusione del contratto.

Nel caso di beni multipli acquistati con un solo ordine o suddivisi in lotti il termine decorre dalla consegna dell'ultimo bene.

Il consumatore potrà esercitare il recesso senza alcuna motivazione e senza spese salvo che abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna standard offerto dal professionista.

A carico del cliente sarà il costo diretto delle spese vive di spedizione dell'acquisto nell'ipotesi in cui, sempre nel suddetto termine, il consumatore eserciti il recesso sempre che il professionista non se ne faccia carico o non lo abbia specificato all'atto dell'ordine.

Secondo l'Art. 10 la mancata informazione all'utente sul diritto a recedere dal contratto comporterà un prolungamento del termine di 12 mesi decorrente dalla sua naturale scadenza ovvero, nel caso di comunicazione successiva entro 14 giorni dal pervenimento al consumatore.

L' Art. 11 della Direttiva prevede ai fini dell'esercizio del diritto l'onere del cliente di inviare al professionista nel termine previsto una comunicazione tipo, peraltro allegata alla norma, ovvero una qualsiasi dichiarazione specifica in tal senso.

L'esercizio del recesso comporta il blocco della esecuzione del contratto concluso ovvero la stipula del contratto nel caso di offerta svolta a distanza o fuori dai locali commerciali ( Art. 12).

Il professionista, ricevuta la comunicazione dovrà restituire tutti i pagamenti eventualmente ricevuti dal cliente entro 14 giorni ma, a meno che non si sia obbligato al ritiro, potrà trattenere l'eventuale rimborso sino alla effettiva restituzione del bene o alla prova della sua spedizione (Art. 13).

Cosa accade qualora il recesso avvenga successivamente alle ipotesi in cui la prestazione del servizio o della fornitura di luce, acqua, gas o teleriscaldamento sia iniziata prima dei 14 giorni previa espressa richiesta del consumatore? In questo caso dovrà versare un importo proporzionale al valore stabilito nel contratto, che, se eccessivo dovrà essere parametrato al valore di mercato di quanto fornito. Questa definizione molto generica prevista dall'Art. 14 speriamo possa venir meglio specificata in sede di recepimento al fine di evitare le inevitabili controversie in sede interpretativa.

Il destino dei contratti accessori segue quello del principale ovvero, in caso di ripensamento nei termini, gli stessi saranno automaticamente annullati senza costi per il consumatore (Art. 15).

Le eccezioni al ripensamento.

Come nella precedente regolazione, al recesso si applicano una serie di eccezioni vedasi ad esempio i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione del fatto che perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista.

Tra le ipotesi più significative cui non si estende il recesso sono la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna. La fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici (Art. 16).

Maggiori certezze nella consegna dei beni e norma salva spese impreviste.

Il termine di consegna dei beni acquistati è stabilito, salvo diverso accordo, in 30 giorni dalla conclusione del contratto. Il mancato recapito non comporterà automaticamente la risoluzione del contratto, essendo necessario all'effetto una apposita diffida alla consegna entro un termine "appropriato alle circostanze" (Art. 18).

Considerato l'utilizzo di modalità di pagamento a distanza per l'acquisto di beni o servizi la Direttiva prevede una norma salva-commissioni stabilendo che gli stati membri vietino ai professionisti l'applicazione di tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l’uso di detti strumenti (Art 19).

Il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, acquisisce il possesso fisico dei beni. Al contrario la scelta di un vettore proprio da parte del acquirente, comporterà il passaggio del rischio sull'acquirente (Art. 20).

Per contrastare pratiche commerciali disincentivanti eventuali richieste o reclami dei consumatori viene stabilito che per le comunicazioni telefoniche l'imprenditore non potrà predisporre sistemi che impongano al consumatore costi maggiori della tariffa di base quando contatta il professionista (Art. 21).

Resta fermo restando che gli operatori di comunicazione potranno applicare su numerazioni specifiche le tariffe previste ad esempio in Italia dal Piano di numerazione nazionale varato dall'Agcom .

Qualsiasi pagamento supplementare ed ulteriore rispetto a quanto pattuito nel contratto dovrà essere "espressamente" approvato dal cliente. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore, ma l’ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento (Art. 22).

Gli obblighi degli stati membri per una effettiva osservanza delle regole: strumenti giudiziari e sanzioni dissuasive.

Sugli Stati membri ricade il dovere di garantire il pieno rispetto della Direttiva, anche attraverso la predisposizione di strumenti amministrativi e giudiziari.

In particolare dovrà essere prevista la facoltà di adire i Tribunali o le Authorities per il rispetto delle norme nazionali di recepimento a enti pubblici, associazioni dei consumatori e associazioni di categoria (Art. 23).La travagliata e per molti aspetti deludente disciplina della class action italiana dovrà quindi essere nuovamente aggiornata.

Di grande interesse la disposizione sulle sanzioni che gli Stati membri dovranno prevedere necessariamente al fine di assicurare il rispetto delle norme nazionali. In particolare le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (Art. 24).

Resta da vedere come il legislatore nazionale, sempre molto cauto sulle sanzioni alle imprese, tradurrà in concreto la misura.

Imperatività ed irrinunciabilità dei diritti.

I diritti precisati dalla Direttiva e dalle norme nazionali di recepimento hanno carattere imperativo e sono irrinunciabili. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore (Art. 25).

L'informazione ai cittadini sulle nuove tutele e norma anti contratti truffa.

Gli Stati membri dovranno predisporre misure idonee per una adeguata informativa ai cittadini dell'esistenza e delle novità previste dalla norma.Vi è inoltre una specifica norma che tutela i consumatori dalle forniture non richieste che si riporta integralmente vista la sua estrema rilevanza: il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi pre stazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso (Art. 27).

Conclusioni.

Il legislatore comunitario ha deciso di rispondere con misure significative alla grande domanda di trasparenza nel mercato dei contratti a distanza e fuori dai locali commerciali. L'urgenza di un rapido recepimento delle misure da parte dell'Italia e degli altri Stati è testimoniata dai risultati di una recente “indagine a tappeto” in materia di e-commerce da cui è emerso che più del 75% dei siti esaminati non risulta a norma .

Il 79% dei consumatori europei ha usato servizi musicali on line e il 60% ha comperato giochi on line negli ultimi dodici mesi il volume commerciale dei download di musica nell'UE è stato pari a 677 milioni di euro nel 2010; si stima che nel 2011i consumatori del Regno Unito, della Germania, della Francia, dell'Italia, della Spagna, dei Paesi Bassi e del Belgio abbiano speso 16,5 miliardi di euro per giochi on line. Sono soprattutto i giochi rivolti ai bambini e pubblicizzati come se fossero "gratuiti" a destare maggiori preoccupazioni costituendo una quota sempre più grande del mercato dei giochi nell'UE (50% di tutti i giochi nel 2012) .

Sono proprio questi dati, uniti alla più generale situazione italiana, con il settore che sembra non riuscire a divincolarsi da pratiche commerciali scorrette, soprattutto nei comparti della telefonia e del mercato libero dell’energia , che impongono di chiedere al legislatore scelte precise e coraggiose per una più incisiva tutela dei consumatori e la conseguente promozione di mercati strategici per l’economia continentale e nazionale.

Direttiva 2011/83/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del consiglio e della direttiva 1999/44/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22.11.11.

Esemplare il caso oggetto di una procedura dell’Antitrust che ha sanzionato la società con sede nella Repubblica delle Seichelles Estesa Limited Global Gateway con una multa di 1.500.000 per pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive ai danni di oltre 25.000 consumatori italiani tramite il sito www.italia-programmi.net (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n. 23107 del 14.12.11 Proc. n. PS-7444) .

Dati tratti da The Boston Consulting Group, Fattore Internet. Come Internet sta trasformando l’economia italiana.

Dati Centro Studi Univendita www.univendita.it

Dati Centro Studi Avedisco www.avedisco.it

Nel 2011 le vendite della grande distribuzione sono calate dello 0,9% e quelle dei piccoli esercizi commerciali hanno registrato una variazione negativa dell'1,4%.

Con una lettera inviata il 22 Giugno 2012 al presidente del Consiglio Mario Monti le associazioni dei consumatori (Adoc, Adiconsum, Altroconsumo, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) hanno chiesto l’immediato recepimento della direttiva Comunitaria n. 83/11 in materia di contratti a distanza e fuori dai locali commerciali “per arginare il dilagante fenomeno della vendita di beni e servizi non richiesti oppure difformi da quanto inizialmente proposto”.

Autorità garante per la concorrenza ed il mercato Segnalazione ai sensi dell’art. 47, legge 23 luglio 2009, n. 99: Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013 del 2 ottobre 2012, sez. “Il consumatore”pag 38 e ss.

La Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera n. 26/08/CIR del 14.05.08 Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa.

La cosiddetta Azione di Classe è disciplinata dall’art 140 bis del Codice del consumo (D.lgs n. 206/05).

Le autorità nazionali di 26 Stati membri nonché della Norvegia e dell'Islanda hanno controllato un totale di 333 siti web, tra cui 159 che vendono giochi on line. Hanno selezionato il 76% di tutti i siti web (254 siti) per ulteriori indagini Tra i 55 siti controllati tra quelli che vendono giochi a bambini di meno di 14 anni, il 71% (39) non è risultato conforme alla normativa UE in materia di clausole inique, diritto di recesso e mancanza di informazioni su identità ed indirizzo del venditore

Dati dell’indagine Digital Contents Sweep: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/digital_content/index_en.htm

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas nell’aprile 2012, dopo migliaia di segnalazioni di consumatori ed associazioni ed una serie di 3 milioni e 625 mila euro di sanzioni irrogate dal Garante della Concorrenza e del Mercato a vari operatori ha emanato la Delibera 153/2012/R/com per cercare di arginare il fenomeno dei contratti non richiesti con obblighi di verifica e l’istituzione di una black list degli venditori.

A poco più di un anno dalla sua pubblicazione la Direttiva sui diritti dei consumatori resta ancora una illustre sconosciuta. Una norma che si rivelerà fondamentale per il commercio di beni e servizi del prossimo futuro è ancor oggi ignorata, non solo da quei cittadini che intende garantire ma anche dalle istituzioni che dovrebbero recepirla entro il 13 Dicembre del 2013, applicandone le disposizioni dal 13 Giugno 2014.

Il punto è che tra clausole vessatorie, contratti porta a porta, persino falsi e clamorose truffe di massa on line , in Italia è sempre più urgente inserire nell'Ordinamento le nuove garanzie previste dal Parlamento e dal Consiglio della UE, semmai rafforzandole.

Una scelta essenziale per il rilancio della domanda nei nuovi mercati strategici come l’e-commerce cui gli Italiani si stanno avvicinando, pur tra mille cautele.

L’Internet economy italiana ha raggiunto nel 2010 il valore di 31,6 miliardi di euro (2% del PIL) ed una crescita annua attesa compresa tra 13% e 18%, è previsto che rappresenterà tra il 3,3 e il 4,3% del PIL nel 2015 .

Una crescita interessante è anche quella legata al cosiddetto mobile commerce attraverso gli smartphone che permettono la navigazione in rete. Il Europa nel secondo semestre del 2011 il 52% dei cellulari appartiene alla nuova generazione e le prime stime del 2012 parlano di oltre 131 milioni di utilizzatori cui si stanno affiancando anche i numerosi utilizzatori di Tablet con una propria SIM.

Anche il settore delle vendite “porta a porta” e il “party plan” (vendita per riunioni) non sembra conoscere la crisi visto che nel 2011 ha registrato un fatturato complessivo di 1 miliardo e 117 milioni di euro con un incremento del 4,9% rispetto al 2010 . In un aumento anche il numero incaricati alla vendita pari a 241.000 unità pari ad un + 7,20% sull’anno precedente.

Significativa la crescita rispetto al 2010 in tutti i principali settori del “door to door”: beni durevoli casa +3,2%; Alimentari e beni di consumo casa +3,4%; cosmesi ed accessori moda +15,6%; altri beni e servizi + 16,9%.

Tutto questo mentre Secondo i dati Istat, nel 2011 il valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio ha segnato, rispetto all'anno precedente, una diminuzione dell'1,3% .

Oltre al Governo, anche l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e quella dell'Energia dovrebbero far propri i principi della Direttiva nelle rispettive norme di tutela dei mercati regolamentati caratterizzati dal ricorso generalizzato degli operatori telefonici e dell’energia al teleselling e alla vendita diretta.

Non è un caso che siano state per prime le associazioni dei consumatori ad animare in Italia un primo movimento di lobbying istituzionale per accelerare la rapida acquisizione delle nuove disposizioni .

Un invito subito recepito dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che, nella propria segnalazione al Governo ed al Parlamento sulla legge annuale per la concorrenza 2013, ha suggerito tra le varie misure per la crescita proprio il recepimento della direttiva .

Per il Garante: “Una rapida trasposizione della citata direttiva nell’ordinamento nazionale, in anticipo rispetto alla scadenza del 13 dicembre 2013, oltre a rappresentare un esempio concreto e virtuoso di osservanza degli impegni connessi alla nostra appartenenza all’Unione europea, consentirebbe di accelerare il processo di adattamento interno alle nuove regole e di recuperare più velocemente il deficit di fiducia che contribuisce in misura non secondaria all’attuale processo di contrazione e di differimento dei consumi”.

Le norme si applicheranno anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici.

Restano escluse la vendita di immobili o diritti reali sugli stessi, le forniture di alimenti e comunque al legislatore nazionale è lasciata la possibilità di non recepire la direttiva per i contratti al di sotto della soglia di 50 euro.

Nuove definizioni per una tutela dei consumatori “al passo con i tempi”.

Entrando nel merito del provvedimento è prevista innanzitutto la revisione di quanto stabilito nelle precedenti Direttive sui contratti a distanza e fuori dai locali commerciali abrogate a far data dal 13 Giugno 2014, con un rafforzamento delle garanzie già previste alla luce dell'esperienza commerciale degli ultimi anni.

L'armonizzazione delle norme esistenti nei vari paesi UE è finalizzata alla la promozione e lo sviluppo del mercato transfrontaliero dei beni e servizi a distanza con una disciplina unitaria di riferimento sia per i consumatori che per le imprese.

La piaga della carenza di informazioni fornite prima della conclusione di un contratto però attiene non solo ai contratti porta a porta, telefonici, via web o con altro mezzo di comunicazione, ma anche a tutte le altre categorie commerciali esistenti su cui la Direttiva decide di fissare regole certe.

Innanzitutto la qualifica di consumatore viene salvaguardata anche qualora il bene o il servizio acquistato venga utilizzato per motivi di lavoro, purché lo scopo "commerciale" sia talmente limitato da non risultare predominante.

Di contratto a distanza dovrà parlarsi anche l'ipotesi in cui il consumatore venga solo avvicinato fuori dai locali commerciali per poi concluderlo in essi subito dopo.

I considerando della Direttiva chiariscono poi anche il concetto di supporto durevole attraverso cui il consumatore ha diritto di ricevere e conservare tutte la informazioni utili ad una scelta consapevole nell'acquisto.

Dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, nonché messaggi di posta elettronica. Ricordiamo alcune delle definizioni fondamentali previste dall'Art. 2 tra cui:

“contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

“contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:

a) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;

b) per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui alla lettera a);

c) concluso nei locali del professionista o mediante qual sia di mezzo di comunicazione a distanza immediata mente dopo che il consumatore è stato avvicinato per solamente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di pro muovere e vendere beni o servizi al consumatore.

Informazioni complete per tutti i contratti con i consumatori.

Il legislatore comunitario ha colto l'occasione per fissare precisi obblighi di natura informativa validi anche per i contratti diversi da quelli a distanza.

Un'ottima idea per aggiornare un quadro normativo anch'esso ormai antiquato che i consumatori pagano ogni giorno a suon di truffe e raggiri.

L'Art. 5 elenca nel dettaglio tutte le informazioni che il professionista sarà obbligato a fornire prima che il consumatore sia vincolato. Segnaliamo in particolare l'obbligo di indicare preventivamente la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista.

Le informazioni obbligatorie per il consumatore e le misure contro i “contratti fantasma”.

È l'Art. 6 il cuore della nuova regolazione, individuando nel dettaglio tutto quello che bisogna far conoscere al consumatore prima della conclusione del contratto.

Obblighi informativi stringenti, stabiliti sopratutto sulla garanzia e tutte le condizioni di assistenza post vendita, oltre all'eventuale presenza di procedure di conciliazione extragiudiziale cui sia tenuto il professionista.

Altro aspetto fondamentale che la Direttiva cerca di contrastare è la sostanziale sparizione dei contratti, intesi quali supporti cartacei o comunque durevoli da fornire effettivamente al consumatore.

Documenti essenziali contenenti le clausole che regolano la vendita ed il post vendita di un bene o un servizio vengono spesso dimenticati, mai consegnati o più o meno artatamente confusi con la descrizione dell'offerta. Neppure rinvenibili a link sul web che nella maggior parte dei casi contengono i file aggiornati e non quelli vigenti alla stipula.

Il legislatore comunitario prescrive che le clausole dovranno essere "scritte" in un linguaggio semplice e comprensibile. Solo se il consumatore è d’accordo i patti potranno essere forniti su un altro mezzo durevole dovendosi documentare il previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore.

La necessità che al contraente venga fornito il contratto firmato o l'attestazione della sua accettazione con tutte le informazioni obbligatorie su supporto cartaceo o durevole, se permessa dal cliente, è prevista dal successivo Art. 7.

Qualora il consumatore intenda fruire della fornitura durante il periodo di recesso che vedremo in seguito dovrà farne espressa richiesta su supporto durevole.

Più certezze sui pagamenti.

Per i contratti a distanza, accanto ai doveri informativi è stabilito all'Art. 8 che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare.

Se l’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, queste dovranno riportare, in modo facilmente leggibile, soltanto le parole «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente che indichi inequivocabilmente la previsione del pagamento.

Se il professionista non osserva tale cautela, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine. Di particolare importanza la previsione dell' Art. 8 comma n. 6: quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il professionista debba confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto.

Gli Stati membri possono anche prevedere che dette conferme debbano essere effettuate su un mezzo durevole.

Sul punto speriamo che la sensibilità del legislatore nazionale e le sollecitazioni delle associazioni dei consumatori portino all'accoglimento della suddetta opzione in grado di porre un serio ostacolo al proliferare delle pratiche commerciali scorrette nei settori della telefonia e dell'energia.

Sempre al fine di ostacolare il fenomeno dei contratti fantasma mai consegnati ai clienti la Direttiva stabilisce l'obbligo di conferma del contratto entro un congruo termine dalla conclusione dello stesso al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio.

Il diritto di recesso e le sue modalità di esercizio.

Il diritto di recesso è disciplinato dall'Art. 9 con un termine di 14 giorni decorrente dalla conclusione del contratto.

Nel caso di beni multipli acquistati con un solo ordine o suddivisi in lotti il termine decorre dalla consegna dell'ultimo bene.

Il consumatore potrà esercitare il recesso senza alcuna motivazione e senza spese salvo che abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna standard offerto dal professionista.

A carico del cliente sarà il costo diretto delle spese vive di spedizione dell'acquisto nell'ipotesi in cui, sempre nel suddetto termine, il consumatore eserciti il recesso sempre che il professionista non se ne faccia carico o non lo abbia specificato all'atto dell'ordine.

Secondo l'Art. 10 la mancata informazione all'utente sul diritto a recedere dal contratto comporterà un prolungamento del termine di 12 mesi decorrente dalla sua naturale scadenza ovvero, nel caso di comunicazione successiva entro 14 giorni dal pervenimento al consumatore.

L' Art. 11 della Direttiva prevede ai fini dell'esercizio del diritto l'onere del cliente di inviare al professionista nel termine previsto una comunicazione tipo, peraltro allegata alla norma, ovvero una qualsiasi dichiarazione specifica in tal senso.

L'esercizio del recesso comporta il blocco della esecuzione del contratto concluso ovvero la stipula del contratto nel caso di offerta svolta a distanza o fuori dai locali commerciali ( Art. 12).

Il professionista, ricevuta la comunicazione dovrà restituire tutti i pagamenti eventualmente ricevuti dal cliente entro 14 giorni ma, a meno che non si sia obbligato al ritiro, potrà trattenere l'eventuale rimborso sino alla effettiva restituzione del bene o alla prova della sua spedizione (Art. 13).

Cosa accade qualora il recesso avvenga successivamente alle ipotesi in cui la prestazione del servizio o della fornitura di luce, acqua, gas o teleriscaldamento sia iniziata prima dei 14 giorni previa espressa richiesta del consumatore? In questo caso dovrà versare un importo proporzionale al valore stabilito nel contratto, che, se eccessivo dovrà essere parametrato al valore di mercato di quanto fornito. Questa definizione molto generica prevista dall'Art. 14 speriamo possa venir meglio specificata in sede di recepimento al fine di evitare le inevitabili controversie in sede interpretativa.

Il destino dei contratti accessori segue quello del principale ovvero, in caso di ripensamento nei termini, gli stessi saranno automaticamente annullati senza costi per il consumatore (Art. 15).

Le eccezioni al ripensamento.

Come nella precedente regolazione, al recesso si applicano una serie di eccezioni vedasi ad esempio i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione del fatto che perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista.

Tra le ipotesi più significative cui non si estende il recesso sono la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna. La fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici (Art. 16).

Maggiori certezze nella consegna dei beni e norma salva spese impreviste.

Il termine di consegna dei beni acquistati è stabilito, salvo diverso accordo, in 30 giorni dalla conclusione del contratto. Il mancato recapito non comporterà automaticamente la risoluzione del contratto, essendo necessario all'effetto una apposita diffida alla consegna entro un termine "appropriato alle circostanze" (Art. 18).

Considerato l'utilizzo di modalità di pagamento a distanza per l'acquisto di beni o servizi la Direttiva prevede una norma salva-commissioni stabilendo che gli stati membri vietino ai professionisti l'applicazione di tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l’uso di detti strumenti (Art 19).

Il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, acquisisce il possesso fisico dei beni. Al contrario la scelta di un vettore proprio da parte del acquirente, comporterà il passaggio del rischio sull'acquirente (Art. 20).

Per contrastare pratiche commerciali disincentivanti eventuali richieste o reclami dei consumatori viene stabilito che per le comunicazioni telefoniche l'imprenditore non potrà predisporre sistemi che impongano al consumatore costi maggiori della tariffa di base quando contatta il professionista (Art. 21).

Resta fermo restando che gli operatori di comunicazione potranno applicare su numerazioni specifiche le tariffe previste ad esempio in Italia dal Piano di numerazione nazionale varato dall'Agcom .

Qualsiasi pagamento supplementare ed ulteriore rispetto a quanto pattuito nel contratto dovrà essere "espressamente" approvato dal cliente. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore, ma l’ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento (Art. 22).

Gli obblighi degli stati membri per una effettiva osservanza delle regole: strumenti giudiziari e sanzioni dissuasive.

Sugli Stati membri ricade il dovere di garantire il pieno rispetto della Direttiva, anche attraverso la predisposizione di strumenti amministrativi e giudiziari.

In particolare dovrà essere prevista la facoltà di adire i Tribunali o le Authorities per il rispetto delle norme nazionali di recepimento a enti pubblici, associazioni dei consumatori e associazioni di categoria (Art. 23).La travagliata e per molti aspetti deludente disciplina della class action italiana dovrà quindi essere nuovamente aggiornata.

Di grande interesse la disposizione sulle sanzioni che gli Stati membri dovranno prevedere necessariamente al fine di assicurare il rispetto delle norme nazionali. In particolare le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (Art. 24).

Resta da vedere come il legislatore nazionale, sempre molto cauto sulle sanzioni alle imprese, tradurrà in concreto la misura.

Imperatività ed irrinunciabilità dei diritti.

I diritti precisati dalla Direttiva e dalle norme nazionali di recepimento hanno carattere imperativo e sono irrinunciabili. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore (Art. 25).

L'informazione ai cittadini sulle nuove tutele e norma anti contratti truffa.

Gli Stati membri dovranno predisporre misure idonee per una adeguata informativa ai cittadini dell'esistenza e delle novità previste dalla norma.Vi è inoltre una specifica norma che tutela i consumatori dalle forniture non richieste che si riporta integralmente vista la sua estrema rilevanza: il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi pre stazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso (Art. 27).

Conclusioni.

Il legislatore comunitario ha deciso di rispondere con misure significative alla grande domanda di trasparenza nel mercato dei contratti a distanza e fuori dai locali commerciali. L'urgenza di un rapido recepimento delle misure da parte dell'Italia e degli altri Stati è testimoniata dai risultati di una recente “indagine a tappeto” in materia di e-commerce da cui è emerso che più del 75% dei siti esaminati non risulta a norma .

Il 79% dei consumatori europei ha usato servizi musicali on line e il 60% ha comperato giochi on line negli ultimi dodici mesi il volume commerciale dei download di musica nell'UE è stato pari a 677 milioni di euro nel 2010; si stima che nel 2011i consumatori del Regno Unito, della Germania, della Francia, dell'Italia, della Spagna, dei Paesi Bassi e del Belgio abbiano speso 16,5 miliardi di euro per giochi on line. Sono soprattutto i giochi rivolti ai bambini e pubblicizzati come se fossero "gratuiti" a destare maggiori preoccupazioni costituendo una quota sempre più grande del mercato dei giochi nell'UE (50% di tutti i giochi nel 2012) .

Sono proprio questi dati, uniti alla più generale situazione italiana, con il settore che sembra non riuscire a divincolarsi da pratiche commerciali scorrette, soprattutto nei comparti della telefonia e del mercato libero dell’energia , che impongono di chiedere al legislatore scelte precise e coraggiose per una più incisiva tutela dei consumatori e la conseguente promozione di mercati strategici per l’economia continentale e nazionale.

Direttiva 2011/83/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del consiglio e della direttiva 1999/44/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22.11.11.

Esemplare il caso oggetto di una procedura dell’Antitrust che ha sanzionato la società con sede nella Repubblica delle Seichelles Estesa Limited Global Gateway con una multa di 1.500.000 per pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive ai danni di oltre 25.000 consumatori italiani tramite il sito www.italia-programmi.net (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n. 23107 del 14.12.11 Proc. n. PS-7444) .

Dati tratti da The Boston Consulting Group, Fattore Internet. Come Internet sta trasformando l’economia italiana.

Dati Centro Studi Univendita www.univendita.it

Dati Centro Studi Avedisco www.avedisco.it

Nel 2011 le vendite della grande distribuzione sono calate dello 0,9% e quelle dei piccoli esercizi commerciali hanno registrato una variazione negativa dell'1,4%.

Con una lettera inviata il 22 Giugno 2012 al presidente del Consiglio Mario Monti le associazioni dei consumatori (Adoc, Adiconsum, Altroconsumo, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) hanno chiesto l’immediato recepimento della direttiva Comunitaria n. 83/11 in materia di contratti a distanza e fuori dai locali commerciali “per arginare il dilagante fenomeno della vendita di beni e servizi non richiesti oppure difformi da quanto inizialmente proposto”.

Autorità garante per la concorrenza ed il mercato Segnalazione ai sensi dell’art. 47, legge 23 luglio 2009, n. 99: Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013 del 2 ottobre 2012, sez. “Il consumatore”pag 38 e ss.

La Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera n. 26/08/CIR del 14.05.08 Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa.

La cosiddetta Azione di Classe è disciplinata dall’art 140 bis del Codice del consumo (D.lgs n. 206/05).

Le autorità nazionali di 26 Stati membri nonché della Norvegia e dell'Islanda hanno controllato un totale di 333 siti web, tra cui 159 che vendono giochi on line. Hanno selezionato il 76% di tutti i siti web (254 siti) per ulteriori indagini Tra i 55 siti controllati tra quelli che vendono giochi a bambini di meno di 14 anni, il 71% (39) non è risultato conforme alla normativa UE in materia di clausole inique, diritto di recesso e mancanza di informazioni su identità ed indirizzo del venditore

Dati dell’indagine Digital Contents Sweep: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/digital_content/index_en.htm

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas nell’aprile 2012, dopo migliaia di segnalazioni di consumatori ed associazioni ed una serie di 3 milioni e 625 mila euro di sanzioni irrogate dal Garante della Concorrenza e del Mercato a vari operatori ha emanato la Delibera 153/2012/R/com per cercare di arginare il fenomeno dei contratti non richiesti con obblighi di verifica e l’istituzione di una black list degli venditori.