x

x

Contratto di trasporto: esclusa la responsabilità fiscale solidale dell'appaltatore dopo la Circolare n. 2/E del 1^ marzo 2013 dell'Agenzia delle Entrate?

In data 1° marzo 2013 con n. 2/E delle Entrate ha fornito, dopo la precedente Circolare n.40/E del 2012, ulteriori chiarimenti sulle problematiche interpretative sorte sull’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 e le disposizioni in materia di responsabilità solidale fiscale dell’appaltatore.

Dopo aver chiarito l’ambito oggettivo di applicazione, escludendo così in via definitiva che l’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovi applicazione soltanto in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, avendo invece una portatagenerale, è stato precisato l’ambito soggettivo, escludendo dal campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

a) gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;

b) il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.;

c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;

d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;

e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

Particolare attenzione, ad avviso di chi scrive, merita l’esclusione dalla normativa in questione del contratto di trasporto ex art. 1678 e seguenti del c.c.. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 17 del 11 luglio precisato, infatti, che il personale di vigilanza deve verificare, in ogni caso, la natura, la quantità e la prevalenza delle attività svolte in concreto dai lavoratori: solo laddove il vettore compia esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto ed eventualmente quelle meramente strumentali alla sua esecuzione, quali la custodia, deposito, carico e scarico delle merci, non sarà di norma applicabile il regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003.

Anche quando nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali il vettore non esegue significative prestazioni accessorie rispetto all'attività di trasporto è tuttavia possibile che il rapporto sia ritenuto - in un eventuale accertamento ispettivo - non inquadrabile nella fattispecie di cui all’articolo 1678 c.c. e debba trovare pertanto applicazione la disciplina normativa sugli appalti e, quindi, la norma speciale sulla responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003.

L’ “appalto di servizi di trasporto” è infatti una fattispecie negoziale per mezzo della quale una parte si obbliga a trasferire, per un certo periodo di tempo, all’interno di una zona territoriale ben individuata, persone o cose da un luogo all’altro, dovendo ricorrere la “predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dalla assunzione dei rischi da parte del trasportatore” (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 6160 del 13/03/2009).

In tale tipologia contrattuale viene pianificata – con un unico accordo - tra le parti una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, sicché tali trasporti assumono il carattere di prestazioni continuative con disciplina unitaria, per soddisfare le quali l’appaltatore (trasportatore) deve necessariamente organizzare i mezzi richiesti dalle particolari clausole contrattuali.

L’elemento peculiare di tali fattispecie contrattuali è certamente la durata e la costanza nel tempo delle prestazioni dedotte in contratto, le quali, non esaurendosi in sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, vanno ad integrare un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente, per il quale è stato sostenuto che debbano trovare applicazione le disposizioni che disciplinano il contratto di appalto, tra cui anche la disposizione della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003.

Da ciò ne discende che il contratto in questione non possa essere ricondotto al tipo legale di trasporto, dal momento che la sua essenza non risiederebbe in uno specifico e limitato trasferimento di beni, e lo stesso possa essere ricondotto quindi al del contratto di appalto ed in particolare al contratto di “appalto di servizi di trasporto”. La conseguenza sul piano pratico sarebbe dunque quella dell'applicazione a tale forma negoziale delle disposizioni sull'appalto, anziché quelle sul trasporto di cui all’art. 1678 c.c. La giurisprudenza ha confermato tali argomentazioni, partendo dal presupposto che il detto approccio sarebbe “oltremodo coerente con quella unitaria ricostruzione delle vicenda contrattuale… per cui non è scindibile il singolo episodio di trasporto, ma necessario mantenere una visione unitaria e globale del rapporto contrattuale” (Corte d’Appello di Torino sentenza del 3 luglio 1991Corte Costituzionale sentenza del 5.11.1996, n. 386).

per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la citata Circolare circolare n. 17 del 11 luglio ritenuto che qualora venga riscontrato che la prestazione dedotta nel contratto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti, consistita in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, prescindendo quindi anche dal tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità per il committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva – da parte del trasportatore – di una organizzazione idonea a svolgere tali attività, gli ispettori del lavoro potranno ritenere applicabile la disciplina del contratto d’appalto e, conseguentemente, la norma di tutela di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 276/2003.

Ove le parti contrattuali si siano date quale obiettivo la predisposizione di un servizio complessivamente inteso e non l’esecuzione di singole prestazioni di trasporto, la giurisprudenza è dell’avviso che “al fine di garantire una maggiore omogeneità nella disciplina dell’intera fattispecie” si debba privilegiare la disciplina del tipo contrattuale prevalente “ossia maggiormente caratterizzante il rapporto”, ovvero maggiormente rispondente al risultato unitario dedotto nel contratto e che pertanto “si dovranno applicare le disposizioni che regolano il contratto di appalto” (Tribunale di Torino, sentenza del 23 maggio 2005, n. 3442/2005).

Pertanto, nel caso in cui dall’esame delle pattuizioni contrattuali emerga in concreto che il vettore non si sia impegnato ad eseguire un singolo trasporto, specificatamente limitato, ovvero ad eseguire una singola prestazione di trasporto, ma al contrario abbia piuttosto predisposto - per conto del committente - un servizio volto all’esecuzione di prestazioni di carattere continuativo, sì da soddisfare l’esigenza dello stesso committente, troverà applicazione la normativa in materia di appalto e, quindi, anche quella in tema di responsabilità fiscale solidale recentemente introdotta dall’articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. In data 1° marzo 2013 con n. 2/E delle Entrate ha fornito, dopo la precedente Circolare n.40/E del 2012, ulteriori chiarimenti sulle problematiche interpretative sorte sull’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 e le disposizioni in materia di responsabilità solidale fiscale dell’appaltatore.

Dopo aver chiarito l’ambito oggettivo di applicazione, escludendo così in via definitiva che l’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovi applicazione soltanto in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, avendo invece una portatagenerale, è stato precisato l’ambito soggettivo, escludendo dal campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

a) gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;

b) il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.;

c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;

d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;

e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

Particolare attenzione, ad avviso di chi scrive, merita l’esclusione dalla normativa in questione del contratto di trasporto ex art. 1678 e seguenti del c.c.. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 17 del 11 luglio precisato, infatti, che il personale di vigilanza deve verificare, in ogni caso, la natura, la quantità e la prevalenza delle attività svolte in concreto dai lavoratori: solo laddove il vettore compia esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto ed eventualmente quelle meramente strumentali alla sua esecuzione, quali la custodia, deposito, carico e scarico delle merci, non sarà di norma applicabile il regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003.

Anche quando nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali il vettore non esegue significative prestazioni accessorie rispetto all'attività di trasporto è tuttavia possibile che il rapporto sia ritenuto - in un eventuale accertamento ispettivo - non inquadrabile nella fattispecie di cui all’articolo 1678 c.c. e debba trovare pertanto applicazione la disciplina normativa sugli appalti e, quindi, la norma speciale sulla responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003.

L’ “appalto di servizi di trasporto” è infatti una fattispecie negoziale per mezzo della quale una parte si obbliga a trasferire, per un certo periodo di tempo, all’interno di una zona territoriale ben individuata, persone o cose da un luogo all’altro, dovendo ricorrere la “predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dalla assunzione dei rischi da parte del trasportatore” (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 6160 del 13/03/2009).

In tale tipologia contrattuale viene pianificata – con un unico accordo - tra le parti una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, sicché tali trasporti assumono il carattere di prestazioni continuative con disciplina unitaria, per soddisfare le quali l’appaltatore (trasportatore) deve necessariamente organizzare i mezzi richiesti dalle particolari clausole contrattuali.

L’elemento peculiare di tali fattispecie contrattuali è certamente la durata e la costanza nel tempo delle prestazioni dedotte in contratto, le quali, non esaurendosi in sporadiche ed episodiche prest ong>In data 1° marzo 2013 con n. 2/E delle Entrate ha fornito, dopo la precedente Circolare n.40/E del 2012, ulteriori chiarimenti sulle problematiche interpretative sorte sull’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 e le disposizioni in materia di responsabilità solidale fiscale dell’appaltatore.

Dopo aver chiarito l’ambito oggettivo di applicazione, escludendo così in via definitiva che l’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovi applicazione soltanto in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, avendo invece una portatagenerale, è stato precisato l’ambito soggettivo, escludendo dal campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

a) gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;

b) il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.;

c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;

d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;

e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

Particolare attenzione, ad avviso di chi scrive, merita l’esclusione dalla normativa in questione del contratto di trasporto ex art. 1678 e seguenti del c.c.. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 17 del 11 luglio precisato, infatti, che il personale di vigilanza deve verificare, in ogni caso, la natura, la quantità e la prevalenza delle attività svolte in concreto dai lavoratori: solo laddove il vettore compia esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto ed eventualmente quelle meramente strumentali alla sua esecuzione, quali la custodia, deposito, carico e scarico delle merci, non sarà di norma applicabile il regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003.

Anche quando nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali il vettore non esegue significative prestazioni accessorie rispetto all'attività di trasporto è tuttavia possibile che il rapporto sia ritenuto - in un eventuale accertamento ispettivo - non inquadrabile nella fattispecie di cui all’articolo 1678 c.c. e debba trovare pertanto applicazione la disciplina normativa sugli appalti e, quindi, la norma speciale sulla responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003.

L’ “appalto di servizi di trasporto” è infatti una fattispecie negoziale per mezzo della quale una parte si obbliga a trasferire, per un certo periodo di tempo, all’interno di una zona territoriale ben individuata, persone o cose da un luogo all’altro, dovendo ricorrere la “predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dalla assunzione dei rischi da parte del trasportatore” (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 6160 del 13/03/2009).

In tale tipologia contrattuale viene pianificata – con un unico accordo - tra le parti una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, sicché tali trasporti assumono il carattere di prestazioni continuative con disciplina unitaria, per soddisfare le quali l’appaltatore (trasportatore) deve necessariamente organizzare i mezzi richiesti dalle particolari clausole contrattuali.

L’elemento peculiare di tali fattispecie contrattuali è certamente la durata e la costanza nel tempo delle prestazioni dedotte in contratto, le quali, non esaurendosi in sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, vanno ad integrare un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente, per il quale è stato sostenuto che debbano trovare applicazione le disposizioni che disciplinano il contratto di appalto, tra cui anche la disposizione della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003.

Da ciò ne discende che il contratto in questione non possa essere ricondotto al tipo legale di trasporto, dal momento che la sua essenza non risiederebbe in uno specifico e limitato trasferimento di beni, e lo stesso possa essere ricondotto quindi al del contratto di appalto ed in particolare al contratto di “appalto di servizi di trasporto”. La conseguenza sul piano pratico sarebbe dunque quella dell'applicazione a tale forma negoziale delle disposizioni sull'appalto, anziché quelle sul trasporto di cui all’art. 1678 c.c. La giurisprudenza ha confermato tali argomentazioni, partendo dal presupposto che il detto approccio sarebbe “oltremodo coerente con quella unitaria ricostruzione delle vicenda contrattuale… per cui non è scindibile il singolo episodio di trasporto, ma necessario mantenere una visione unitaria e globale del rapporto contrattuale” (Corte d’Appello di Torino sentenza del 3 luglio 1991Corte Costituzionale sentenza del 5.11.1996, n. 386).

per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la citata Circolare circolare n. 17 del 11 luglio ritenuto che qualora venga riscontrato che la prestazione dedotta nel contratto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti, consistita in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, prescindendo quindi anche dal tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità per il committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva – da parte del trasportatore – di una organizzazione idonea a svolgere tali attività, gli ispettori del lavoro potranno ritenere applicabile la disciplina del contratto d’appalto e, conseguentemente, la norma di tutela di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 276/2003.

Ove le parti contrattuali si siano date quale obiettivo la predisposizione di un servizio complessivamente inteso e non l’esecuzione di singole prestazioni di trasporto, la giurisprudenza è dell’avviso che “al fine di garantire una maggiore omogeneità nella disciplina dell’intera fattispecie” si debba privilegiare la disciplina del tipo contrattuale prevalente “ossia maggiormente caratterizzante il rapporto”, ovvero maggiormente rispondente al risultato unitario dedotto nel contratto e che pertanto “si dovranno applicare le disposizioni che regolano il contratto di appalto” (Tribunale di Torino, sentenza del 23 maggio 2005, n. 3442/2005).

Pertanto, nel caso in cui dall’esame delle pattuizioni contrattuali emerga in concreto che il vettore non si sia impegnato ad eseguire un singolo trasporto, specificatamente limitato, ovvero ad eseguire una singola prestazione di trasporto, ma al contrario abbia piuttosto predisposto - per conto del committente - un servizio volto all’esecuzione di prestazioni di carattere continuativo, sì da soddisfare l’esigenza dello stesso committente, troverà applicazione la normativa in materia di appalto e, quindi, anche quella in tema di responsabilità fiscale solidale recentemente introdotta dall’articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.