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La devoluzione allo Stato dei beni relativi ai rapporti bancari dormienti (L. n. 266/2005).

1. La legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha istituito il fondo di garanzia per gli investitori vittime di frodi finanziarie, che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcibile. L’art. 1, comma 343, l. 266/2005 dispone quanto segue: “per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello stato”. Trattasi, dunque, di strumento di tutela residuale, in quanto subordinato all’infruttuoso esperimento delle azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili dell’illecito.

Giova precisare che la riportata normativa, nonostante il termine esplicitato dal Legislatore, è rimasta inoperante per un lungo lasso di tempo. La l. 266/2005, non “self – executing”, necessitava di un provvedimento regolamentare atto a specificarne l’ambito applicativo, oggettivo e soggettivo, le modalità del procedimento di attribuzione, e i diritti e doveri di intermediari ed investitori. La lacuna è stata colmata solamente nell’anno 2007, mediante il fondamentale D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116. Successivamente il Legislatore è intervenuto nuovamente innovando la disciplina oggetto di analisi in riferimento a termini, modalità di individuazione, devoluzione e liquidazione degli assets finanziari, nonché alla destinazione finale degli strumenti versati nel Fondo (l. 6 agosto 2008, n. 133; l. 27 ottobre 2008, n. 166; l. 4 dicembre 2008, n. 190).

In particolare, le modifiche previste dalla l. 133/2008, di conversione del d.l. 112/2008, hanno introdotto una funzione spuria e polivalente del Fondo di salvaguardia. Ivi è disposto che una parte delle somme affluite è attribuita al finanziamento della “carta acquisti” (c.d. “social card”), finalizzata all’acquisto di beni e servizi a favore di cittadini in condizione di grave disagio economico ed indigenza. Il Fondo di salvaguardia, pertanto, ha perduto la funzione volta esclusivamente alla tutela delle vittime di frodi finanziarie, acquisendo una natura eclettica e polifunzionale.

La normativa in oggetto predispone un procedimento bifasico: la devoluzione dei beni oggetto di rapporti qualificati come dormienti, a sua volta suddivisa in individuazione dei rapporti, interpello dei titolari, pubblicazione ed attribuzione al Fondo; e la destinazione finale dei capitali affluiti. Secondo alcuni Autori, la fase da ultimo citata necessiterebbe di un ulteriore provvedimento volto a meglio definirne modalità e funzioni.

2. Per quanto attiene l’ambito applicativo della normativa, l’art. 1, comma 345, l. 266/2005 statuisce che: “il fondo è alimentato dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario (…)”.

La lettera della norma distingue tra contratto di conto corrente bancario (art. 1852 C.c.) ed altri contratti bancari che prevedono il deposito di beni e valori (es. contratto di deposito ex artt. 1834, 1835 C.c.).

I termini utilizzati dal Legislatore generano due dubbi interpretativi. In primo luogo, la dicitura “rapporti bancari” potrebbe indurre l’interprete ad escludere dall’applicazione della disposizione i prodotti assicurativi. Ciò, però, contrasterebbe con la successiva locuzione che espande esplicitamente l’applicazione della norma anche ai comparti assicurativo e finanziario. Nella recente prassi assicurativa si evidenzia, inoltre, un’esponenziale diffusione di prodotti sostanzialmente finanziari, assimilabili negli effetti ai prodotti bancari.

In secondo luogo, dovrebbero essere esclusi dall’applicazione delle normativa i beni non costituenti valori finanziari depositati presso gli intermediari autorizzati, come ad esempio il servizio delle cassette di sicurezza (art. 1839 C.c.). Tra le risorse devolute e le finalità del procedimento di destinazione dovrebbe sussistere, invero, un rapporto di omogeneità. Il procedimento in oggetto non riguarda tutti i beni depositabili presso l’intermediario, bensì solo gli “assets finanziari[1]”.

Giova evidenziare che possono essere devoluti al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, l. 266/2005 tutti i prodotti previsti dall’art. 1, comma 2, T.U.F.. Sono ivi previsti non solo i titoli di credito, ma altresì diversi contratti destinati a produrre liquidità alla scadenza del termine pattuito.

La innanzi citata legge istitutiva del Fondo non prevede un limite applicativo parametrato al valore del rapporto interessato. Il successivo provvedimento regolamentare (D.P.R. 116/2007), invece ha escluso dall’applicazione della disciplina i rapporti di valore inferiore ad euro 100. Sussiste, pertanto, una palese divergenza tra quanto disposto dalle due fonti. La scelta attuata per il tramite dell’art. 2, comma 2, D.P.R. 116/2007, sembrerebbe contrastare con la “ratio” e le finalità alla base dell’istituzione del Fondo. I rapporti aventi un valore inferiore ad euro 100, invero, si attagliano maggiormente alla definizione di “dormienza” connessa al disinteresse ed all’inerzia del titolare ed alla finalità solidale del Fondo. La l. 266/2005, inoltre, nulla disponendo in merito ad un’eventuale limitazione riferita al valore dello strumento individuato, induce a considerare come estraneo alla volontà delle Legislatore un siffatto elemento di distinzione.

3. L’art. 1, let. b), D.P.R 116/2007 specifica che si definiscono “dormienti” i “rapporti contrattuali (…) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto e di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari (…)”. La disposizione collega la “dormienza” all’inerzia e al disinteresse del cliente, il quale non ha effettuato operazioni relative al rapporto in essere per un lasso di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme.

La “libera disponibilità” di un rapporto o strumento finanziario comporta la possibilità per il titolare di effettuare operazioni di riscossione o di trasferimento dei beni. Conseguentemente, il termine ex art. 1, let. b), D.P.R. 116/2007 non inizia a decorrere qualora il titolare si trovi nell’impossibilità di disporre liberamente del rapporto. La “libera disponibilità”, ad esempio, non sussiste in ipotesi di deposito o conto vincolato, nel periodo in cui il titolare non può compiere operazione di disinvestimento.

La qualifica del rapporto quale “dormiente” è altresì esclusa ove il titolare compia delle azioni incompatibili con una situazione di indifferenza o inerzia. In altre parole, precludono l’applicazione della norma: la comunicazione espressa all’intermediario di continuare il rapporto; la comunicazione di variazione di residenza; la richiesta di carnet; la richiesta di copia della documentazione bancaria e la richiesta di aggiornamento contabile. Al contrario, non interrompono la dormienza tutte le operazione automatiche o provenienti da soggetti diversi dal titolare o dal terzo delegato[2].

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.), in risposta ad alcuni quesiti espressione dei maggiori dubbi sorti in sede di applicazione pratica della disciplina, ha fornito alcune delucidazioni in merito al c.d. “principio di unitarietà dei rapporti”. Nella prassi dei rapporti tra intermediario e consumatore si è evidenziato che spesso un cliente intrattiene diversi rapporti con lo stesso intermediario. Conseguentemente, ci si è chiesti se un siffatto fenomeno influenzi il procedimento di individuazione dei rapporti dormienti, ed in quale misura. Il M.E.F. con circolare 2 agosto 2007, rispondendo ad alcuni quesiti pratici posti dall’“A.B.I.”, ha affermato che al fine di interrompere la dormienza di tutti i rapporti intrattenuti da un singolo cliente/investitore con il medesimo intermediario è sufficiente movimentarne almeno uno. Ad esempio, ove un soggetto intrattenga con la stessa banca un conto corrente e un deposito bancario ordinario al portatore, l’operazione compiuta in relazione al conto corrente interrompe la dormienza del deposito e preclude l’attribuzione del suo saldo attivo al Fondo. La movimentazione di un rapporto al portatore, invece, non interrompe la dormienza degli altri rapporti intrattenuti con l’intermediario. La peculiare disciplina dei rapporti al portatore non permette di collegare inequivocabilmente l’operazione compiuta alla volontà del titolare. Il rapporto contrattuale, invero, potrebbe essere nella disponibilità di un terzo soggetto. Da ciò deriva che una siffatta operazione è inidonea a palesare un comportamento attivo del titolare effettivo. Parimenti, in ipotesi di plurimi rapporti intrattenuti con il medesimo intermediario, di cui alcuni cointestati, la movimentazione del solo rapporto cointestato non preclude l’applicazione della disciplina in oggetto. Anche in questo caso, la movimentazione dello strumento cointestato non consente di escludere l’inerzia del titolare dei rapporti individualmente intestati.

4. Al fine di tutelare i titolari dei rapporti che hanno maturato i requisiti della “dormienza” l’art. 3, D.P.R. 116/2007 ha previsto una fase di “interpello”, con oneri informativi a carico dell’intermediario. Al verificarsi delle condizioni di “dormienza”, gli intermediari hanno l’onere di inviare una comunicazione, a mezzo di raccomandata a.r., al titolare del rapporto, invitandolo ad impartire disposizioni entro giorni 180 dalla ricezione, ed avvisandolo che decorso tale termine il rapporto sarà estinto a norma dell’art. 4, D.P.R. 116/2007. Per il tramite di un siffatto onere informativo si intende verificare se l’inerzia del titolare, protrattasi per anni 10 a partire dalla data di liberà disponibilità del rapporto, coincide con un effettivo disinteresse.

Alcuni Autori hanno acutamente sottolineato come il suddetto procedimento viene soventemente utilizzato in materia di proroga del rapporto contrattuale, e raramente in riferimento all’estinzione dello stesso. In quest’ultimo caso, invero, il rapporto si estinguerebbe in virtù di una mera presunzione di carenza di interesse. L’omessa attivazione del titolare di un ingente deposito bancario, inoltre, non può essere assimilata in ordine agli effetti estintivi a quella del titolare di un conto corrente con un saldo attivo residuale e non movimentato per un lasso di tempo considerevole. Solo nella seconda ipotesi si potrebbe logicamente desumere un chiaro disinteresse del soggetto.

La procedura di interpello presuppone palesemente la conoscenza del titolare del rapporto interessato. I rapporti al portatore, però, non consentono di individuare con certezza il soggetto titolare. Il M.E.F. ha, pertanto, precisato che in questo caso è sufficiente la comunicazione secondo le modalità previste nei confronti della generalità dei soggetti: pubblicazione periodica presso i locali del’emittente e sul proprio sito internet. Anche queste modalità comunicative, però, non escludono del tutto la possibilità che il risparmiatore non abbia conoscenza della procedura e che gli venga impedito di attivarsi al fine di evitare la devoluzione delle somme al Fondo. L’art. 4, D.P.R. 116/2007, inoltre, non prevede distinzione alcuna tra rapporti al portatore ed altre tipologie. Parimenti discutibile è l’applicazione analogica di una siffatta procedura utilizzata nella prassi bancaria per la comunicazione delle modifiche contrattuali sfavorevoli al cliente. La ratio dell’onere informativo è differente. L’omessa attivazione a seguito della comunicazione dell’intermediario in riferimento ad un rapporto dormiente genera l’estinzione e non la proroga del rapporto contrattuale.

5. La “devoluzione” può essere considerata quale modo speciale di estinzione dei diritti, di credito e reali, in ragione dell’oggetto o delle caratteristiche del rapporto. Da ciò consegue il trasferimento della titolarità del rapporto e la creazione di un vincolo di scopo. La ratio dell’attribuzione delle somme al Fondo consiste in un rapporto di solidarietà tra investitori defraudati e risparmiatori. I primi usufruiscono di uno strumento di tutela sussidiario atto a colmare una lacuna nel sistema di protezione. I risparmiatori, invece, sono privati di strumenti finanziari, o somme, rispetto ai quali hanno dimostrato un chiaro disinteresse. L’ordinamento compie una riallocazione delle risorse in tal modo individuate, per finalità di giustizia retributiva

L’obiettivo dell’intervento è, inoltre, quello di ripristinare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario, ovviando all’inefficacia degli strumenti di controllo che ha permesso il verificarsi dal danno ingiusto in capo al risparmiatore frodato.

La sussistenza di interessi pubblici, sottesi al procedimento di attribuzione, consente di rilevare elementi caratteristici della categoria generale dell’acquisizione di beni privati a favore dello Stato. La disciplina oggetto di analisi si differenzia, però, dall’espropriazione per il peculiare configurarsi dell’interesse pubblico. In questo caso si osserva l’acquisizione generale, sistematica e ripetuta nel tempo, di particolari diritti, aventi determinati requisiti, per ragioni di giustizia retributiva. L’interesse pubblico alla fiducia degli investitori nel mercato è ravvisabile solo in via indiretta e mediata. L’obiettivo primario è invece il soddisfacimento dei soggetti vittime di frodi finanziarie.

6. La qualificazione come “dormiente” di un determinato rapporto non pregiudica il diritto del titolare al rimborso delle somme attribuite al Fondo, allorquando sussistano vizi nella procedura di cui al D.P.R. 166/2007. Il Ministero dell’Economia e della Finanze, con circolare datata 03.11.2010, ha precisato modalità e termini dell’istanza di rimborso.

Legittimati attivi sono il titolare del rapporto soggetto alla procedura ed i suoi eredi. L’istanza può essere presentata sino allo scadere del termine di prescrizione. Quest’ultimo decorre dalla data di devoluzione delle somme al Fondo.

Il M.E.F. ha affidato la gestione delle domande di rimborso alla “Consap S.p.a.” (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a.) a far data dal 14.06.2010. Odiernamente, pertanto, le istanze devono essere presentate presso il suddetto ente, anche in via telematica, compilando un apposito modulo predisposto dal M.E.F. Successivamente, “Consap S.p.a.” svolge un’istruttoria volta a verificare la legittimità della procedura di devoluzione, chiedendo, qualora necessario, un’integrazione documentale. Ove al termine dell’istruttoria si attesti la illegittima attribuzione delle somme al Fondo, “Consap S.p.a.” comunica al risparmiatore di rivolgersi direttamente all’intermediario per ottenere la restituzione dell’importo ovvero il ripristino della situazione antecedente alla devoluzione. L’intermediario è tenuto ad adempiere alla restituzione delle somme nei modi e nei termini stabiliti, ma può agire nei confronti del Fondo per il recupero degli importi erroneamente attribuiti.

La procedura di rimborso è finalizzata a tutelare il risparmiatore titolare di un rapporto contrattuale qualificato quale “dormiente”. Il pregevole obiettivo di soddisfare i diritti degli investitori vittime di frodi finanziarie non può comportare un sacrificio illegittimo o ingiustificato degli interessi degli altri risparmiatori.

[1] Alberto Giulio Cianci, “La devoluzione allo stato dei beni relativi ai rapporti bancari dormienti e la destinazione al fondo per la tutela dei risparmiatori”, in Banca borsa tit. cred. 2010, 05, 637.

[2] Ersilia Sicari, “Conti e rapporti dormienti”, in Rivista di diritto bancario e finanziario

1. La legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha istituito il fondo di garanzia per gli investitori vittime di frodi finanziarie, che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcibile. L’art. 1, comma 343, l. 266/2005 dispone quanto segue: “per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello stato”. Trattasi, dunque, di strumento di tutela residuale, in quanto subordinato all’infruttuoso esperimento delle azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili dell’illecito.

Giova precisare che la riportata normativa, nonostante il termine esplicitato dal Legislatore, è rimasta inoperante per un lungo lasso di tempo. La l. 266/2005, non “self – executing”, necessitava di un provvedimento regolamentare atto a specificarne l’ambito applicativo, oggettivo e soggettivo, le modalità del procedimento di attribuzione, e i diritti e doveri di intermediari ed investitori. La lacuna è stata colmata solamente nell’anno 2007, mediante il fondamentale D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116. Successivamente il Legislatore è intervenuto nuovamente innovando la disciplina oggetto di analisi in riferimento a termini, modalità di individuazione, devoluzione e liquidazione degli assets finanziari, nonché alla destinazione finale degli strumenti versati nel Fondo (l. 6 agosto 2008, n. 133; l. 27 ottobre 2008, n. 166; l. 4 dicembre 2008, n. 190).

In particolare, le modifiche previste dalla l. 133/2008, di conversione del d.l. 112/2008, hanno introdotto una funzione spuria e polivalente del Fondo di salvaguardia. Ivi è disposto che una parte delle somme affluite è attribuita al finanziamento della “carta acquisti” (c.d. “social card”), finalizzata all’acquisto di beni e servizi a favore di cittadini in condizione di grave disagio economico ed indigenza. Il Fondo di salvaguardia, pertanto, ha perduto la funzione volta esclusivamente alla tutela delle vittime di frodi finanziarie, acquisendo una natura eclettica e polifunzionale.

La normativa in oggetto predispone un procedimento bifasico: la devoluzione dei beni oggetto di rapporti qualificati come dormienti, a sua volta suddivisa in individuazione dei rapporti, interpello dei titolari, pubblicazione ed attribuzione al Fondo; e la destinazione finale dei capitali affluiti. Secondo alcuni Autori, la fase da ultimo citata necessiterebbe di un ulteriore provvedimento volto a meglio definirne modalità e funzioni.

2. Per quanto attiene l’ambito applicativo della normativa, l’art. 1, comma 345, l. 266/2005 statuisce che: “il fondo è alimentato dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario (…)”.

La lettera della norma distingue tra contratto di conto corrente bancario (art. 1852 C.c.) ed altri contratti bancari che prevedono il deposito di beni e valori (es. contratto di deposito ex artt. 1834, 1835 C.c.).

I termini utilizzati dal Legislatore generano due dubbi interpretativi. In primo luogo, la dicitura “rapporti bancari” potrebbe indurre l’interprete ad escludere dall’applicazione della disposizione i prodotti assicurativi. Ciò, però, contrasterebbe con la successiva locuzione che espande esplicitamente l’applicazione della norma anche ai comparti assicurativo e finanziario. Nella recente prassi assicurativa si evidenzia, inoltre, un’esponenziale diffusione di prodotti sostanzialmente finanziari, assimilabili negli effetti ai prodotti bancari.

In secondo luogo, dovrebbero essere esclusi dall’applicazione delle normativa i beni non costituenti valori finanziari depositati presso gli intermediari autorizzati, come ad esempio il servizio delle cassette di sicurezza (art. 1839 C.c.). Tra le risorse devolute e le finalità del procedimento di destinazione dovrebbe sussistere, invero, un rapporto di omogeneità. Il procedimento in oggetto non riguarda tutti i beni depositabili presso l’intermediario, bensì solo gli “assets finanziari[1]”.

Giova evidenziare che possono essere devoluti al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, l. 266/2005 tutti i prodotti previsti dall’art. 1, comma 2, T.U.F.. Sono ivi previsti non solo i titoli di credito, ma altresì diversi contratti destinati a produrre liquidità alla scadenza del termine pattuito.

La innanzi citata legge istitutiva del Fondo non prevede un limite applicativo parametrato al valore del rapporto interessato. Il successivo provvedimento regolamentare (D.P.R. 116/2007), invece ha escluso dall’applicazione della disciplina i rapporti di valore inferiore ad euro 100. Sussiste, pertanto, una palese divergenza tra quanto disposto dalle due fonti. La scelta attuata per il tramite dell’art. 2, comma 2, D.P.R. 116/2007, sembrerebbe contrastare con la “ratio” e le finalità alla base dell’istituzione del Fondo. I rapporti aventi un valore inferiore ad euro 100, invero, si attagliano maggiormente alla definizione di “dormienza” connessa al disinteresse ed all’inerzia del titolare ed alla finalità solidale del Fondo. La l. 266/2005, inoltre, nulla disponendo in merito ad un’eventuale limitazione riferita al valore dello strumento individuato, induce a considerare come estraneo alla volontà delle Legislatore un siffatto elemento di distinzione.

3. L’art. 1, let. b), D.P.R 116/2007 specifica che si definiscono “dormienti” i “rapporti contrattuali (…) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto e di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari (…)”. La disposizione collega la “dormienza” all’inerzia e al disinteresse del cliente, il quale non ha effettuato operazioni relative al rapporto in essere per un lasso di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme.

La “libera disponibilità” di un rapporto o strumento finanziario comporta la possibilità per il titolare di effettuare operazioni di riscossione o di trasferimento dei beni. Conseguentemente, il termine ex art. 1, let. b), D.P.R. 116/2007 non inizia a decorrere qualora il titolare si trovi nell’impossibilità di disporre liberamente del rapporto. La “libera disponibilità”, ad esempio, non sussiste in ipotesi di deposito o conto vincolato, nel periodo in cui il titolare non può compiere operazione di disinvestimento.

La qualifica del rapporto quale “dormiente” è altresì esclusa ove il titolare compia delle azioni incompatibili con una situazione di indifferenza o inerzia. In altre parole, precludono l’applicazione della norma: la comunicazione espressa all’intermediario di continuare il rapporto; la comunicazione di variazione di residenza; la richiesta di carnet; la richiesta di copia della documentazione bancaria e la richiesta di aggiornamento contabile. Al contrario, non interrompono la dormienza tutte le operazione automatiche o provenienti da soggetti diversi dal titolare o dal terzo delegato[2].

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.), in risposta ad alcuni quesiti espressione dei maggiori dubbi sorti in sede di applicazione pratica della disciplina, ha fornito alcune delucidazioni in merito al c.d. “principio di unitarietà dei rapporti”. Nella prassi dei rapporti tra intermediario e consumatore si è evidenziato che spesso un cliente intrattiene diversi rapporti con lo stesso intermediario. Conseguentemente, ci si è chiesti se un siffatto fenomeno influenzi il procedimento di individuazione dei rapporti dormienti, ed in quale misura. Il M.E.F. con circolare 2 agosto 2007, rispondendo ad alcuni quesiti pratici posti dall’“A.B.I.”, ha affermato che al fine di interrompere la dormienza di tutti i rapporti intrattenuti da un singolo cliente/investitore con il medesimo intermediario è sufficiente movimentarne almeno uno. Ad esempio, ove un soggetto intrattenga con la stessa banca un conto corrente e un deposito bancario ordinario al portatore, l’operazione compiuta in relazione al conto corrente interrompe la dormienza del deposito e preclude l’attribuzione del suo saldo attivo al Fondo. La movimentazione di un rapporto al portatore, invece, non interrompe la dormienza degli altri rapporti intrattenuti con l’intermediario. La peculiare disciplina dei rapporti al portatore non permette di collegare inequivocabilmente l’operazione compiuta alla volontà del titolare. Il rapporto contrattuale, invero, potrebbe essere nella disponibilità di un terzo soggetto. Da ciò deriva che una siffatta operazione è inidonea a palesare un comportamento attivo del titolare effettivo. Parimenti, in ipotesi di plurimi rapporti intrattenuti con il medesimo intermediario, di cui alcuni cointestati, la movimentazione del solo rapporto cointestato non preclude l’applicazione della disciplina in oggetto. Anche in questo caso, la movimentazione dello strumento cointestato non consente di escludere l’inerzia del titolare dei rapporti individualmente intestati.

4. Al fine di tutelare i titolari dei rapporti che hanno maturato i requisiti della “dormienza” l’art. 3, D.P.R. 116/2007 ha previsto una fase di “interpello”, con oneri informativi a carico dell’intermediario. Al verificarsi delle condizioni di “dormienza”, gli intermediari hanno l’onere di inviare una comunicazione, a mezzo di raccomandata a.r., al titolare del rapporto, invitandolo ad impartire disposizioni entro giorni 180 dalla ricezione, ed avvisandolo che decorso tale termine il rapporto sarà estinto a norma dell’art. 4, D.P.R. 116/2007. Per il tramite di un siffatto onere informativo si intende verificare se l’inerzia del titolare, protrattasi per anni 10 a partire dalla data di liberà disponibilità del rapporto, coincide con un effettivo disinteresse.

Alcuni Autori hanno acutamente sottolineato come il suddetto procedimento viene soventemente utilizzato in materia di proroga del rapporto contrattuale, e raramente in riferimento all’estinzione dello stesso. In quest’ultimo caso, invero, il rapporto si estinguerebbe in virtù di una mera presunzione di carenza di interesse. L’omessa attivazione del titolare di un ingente deposito bancario, inoltre, non può essere assimilata in ordine agli effetti estintivi a quella del titolare di un conto corrente con un saldo attivo residuale e non movimentato per un lasso di tempo considerevole. Solo nella seconda ipotesi si potrebbe logicamente desumere un chiaro disinteresse del soggetto.

La procedura di interpello presuppone palesemente la conoscenza del titolare del rapporto interessato. I rapporti al portatore, però, non consentono di individuare con certezza il soggetto titolare. Il M.E.F. ha, pertanto, precisato che in questo caso è sufficiente la comunicazione secondo le modalità previste nei confronti della generalità dei soggetti: pubblicazione periodica presso i locali del’emittente e sul proprio sito internet. Anche queste modalità comunicative, però, non escludono del tutto la possibilità che il risparmiatore non abbia conoscenza della procedura e che gli venga impedito di attivarsi al fine di evitare la devoluzione delle somme al Fondo. L’art. 4, D.P.R. 116/2007, inoltre, non prevede distinzione alcuna tra rapporti al portatore ed altre tipologie. Parimenti discutibile è l’applicazione analogica di una siffatta procedura utilizzata nella prassi bancaria per la comunicazione delle modifiche contrattuali sfavorevoli al cliente. La ratio dell’onere informativo è differente. L’omessa attivazione a seguito della comunicazione dell’intermediario in riferimento ad un rapporto dormiente genera l’estinzione e non la proroga del rapporto contrattuale.

5. La “devoluzione” può essere considerata quale modo speciale di estinzione dei diritti, di credito e reali, in ragione dell’oggetto o delle caratteristiche del rapporto. Da ciò consegue il trasferimento della titolarità del rapporto e la creazione di un vincolo di scopo. La ratio dell’attribuzione delle somme al Fondo consiste in un rapporto di solidarietà tra investitori defraudati e risparmiatori. I primi usufruiscono di uno strumento di tutela sussidiario atto a colmare una lacuna nel sistema di protezione. I risparmiatori, invece, sono privati di strumenti finanziari, o somme, rispetto ai quali hanno dimostrato un chiaro disinteresse. L’ordinamento compie una riallocazione delle risorse in tal modo individuate, per finalità di giustizia retributiva

L’obiettivo dell’intervento è, inoltre, quello di ripristinare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario, ovviando all’inefficacia degli strumenti di controllo che ha permesso il verificarsi dal danno ingiusto in capo al risparmiatore frodato.

La sussistenza di interessi pubblici, sottesi al procedimento di attribuzione, consente di rilevare elementi caratteristici della categoria generale dell’acquisizione di beni privati a favore dello Stato. La disciplina oggetto di analisi si differenzia, però, dall’espropriazione per il peculiare configurarsi dell’interesse pubblico. In questo caso si osserva l’acquisizione generale, sistematica e ripetuta nel tempo, di particolari diritti, aventi determinati requisiti, per ragioni di giustizia retributiva. L’interesse pubblico alla fiducia degli investitori nel mercato è ravvisabile solo in via indiretta e mediata. L’obiettivo primario è invece il soddisfacimento dei soggetti vittime di frodi finanziarie.

6. La qualificazione come “dormiente” di un determinato rapporto non pregiudica il diritto del titolare al rimborso delle somme attribuite al Fondo, allorquando sussistano vizi nella procedura di cui al D.P.R. 166/2007. Il Ministero dell’Economia e della Finanze, con circolare datata 03.11.2010, ha precisato modalità e termini dell’istanza di rimborso.

Legittimati attivi sono il titolare del rapporto soggetto alla procedura ed i suoi eredi. L’istanza può essere presentata sino allo scadere del termine di prescrizione. Quest’ultimo decorre dalla data di devoluzione delle somme al Fondo.

Il M.E.F. ha affidato la gestione delle domande di rimborso alla “Consap S.p.a.” (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a.) a far data dal 14.06.2010. Odiernamente, pertanto, le istanze devono essere presentate presso il suddetto ente, anche in via telematica, compilando un apposito modulo predisposto dal M.E.F. Successivamente, “Consap S.p.a.” svolge un’istruttoria volta a verificare la legittimità della procedura di devoluzione, chiedendo, qualora necessario, un’integrazione documentale. Ove al termine dell’istruttoria si attesti la illegittima attribuzione delle somme al Fondo, “Consap S.p.a.” comunica al risparmiatore di rivolgersi direttamente all’intermediario per ottenere la restituzione dell’importo ovvero il ripristino della situazione antecedente alla devoluzione. L’intermediario è tenuto ad adempiere alla restituzione delle somme nei modi e nei termini stabiliti, ma può agire nei confronti del Fondo per il recupero degli importi erroneamente attribuiti.

La procedura di rimborso è finalizzata a tutelare il risparmiatore titolare di un rapporto contrattuale qualificato quale “dormiente”. Il pregevole obiettivo di soddisfare i diritti degli investitori vittime di frodi finanziarie non può comportare un sacrificio illegittimo o ingiustificato degli interessi degli altri risparmiatori.

[1] Alberto Giulio Cianci, “La devoluzione allo stato dei beni relativi ai rapporti bancari dormienti e la destinazione al fondo per la tutela dei risparmiatori”, in Banca borsa tit. cred. 2010, 05, 637.

[2] Ersilia Sicari, “Conti e rapporti dormienti”, in Rivista di diritto bancario e finanziario