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La società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.). Brevi riflessioni

Premessa

Il D.L. 24 gennaio 2012 n.1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto (con l’aggiunta al codice civile dell’art. 2463 bis) un nuovo modello di s.r.l., la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), con lo scopo di favorire l’imprenditoria giovanile attraverso una serie di agevolazioni,  La s.r.l.s., che può nascere con un capitale sociale di un solo euro, è infatti riservata a soggetti con meno di 35 anni. (1)

Il legislatore, successivamente, con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134 (art. 44) ha previsto un terzo modello di s.r.l., la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.), che con la s.r.l.s.  ha aspetti in comune, quali l’entità del capitale sociale ed il fatto che soci possano essere soltanto persone fisiche. I soci della s.r.l.c.r. possono avere un’età sia inferiore che superiore a 35 anni.

La s.r.l.s. e la s.r.l.c.r., che trovano riscontro in istituti analoghi previsti da ordinamenti di altri stati comunitari (2), sono da considerarsi varianti del modello della s.r.l. tradizionale, piuttosto che nuove forme societarie (3). La stesa s.r.l. semplificata andrebbe considerata come un sottotipo della s.r.l. a capitale ridotto (4).

La società a responsabilità limitata semplificata può avere qualsiasi oggetto sociale, inclusa l’attività professionale di cui all’art. 10. L. 183/2011. Rimangono escluse quelle attività il cui esercizio è demandato a società diverse dalla s.r.l. o per le quali è previsto un capitale superiore a 9.999 euro.

Atto costitutivo

L’atto costitutivo, che può essere unilaterale (quindi la società può nascere anche con un solo socio) o plurilaterale, va stipulato nella forma di atto pubblico, quindi con l’intervento obbligatorio del notaio, in conformità al modello “standard” di cui al D.M. 23 giugno 2012, n. 138 ( in vigore dal 29 agosto 2012).

Lo stesso dovrà riportare l’indicazione dei seguenti elementi essenziali:  il cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio; la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità semplificata; il comune ove sono ubicate la sede della società e le eventuali sede secondarie; l’ammontare del capitale sociale; l’attività che costituisce l’oggetto sociale; la quota di partecipazione di ciascun socio;  le norme relative al funzionamento della società con la precisazione di quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza; le persone cui è affidata l’amministrazione della società ed il soggetto eventualmente incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; il luogo e la data di sottoscrizione dell’atto di costituzione.

Il modello precostituito (il modello “standard” è connaturato alla società “semplificata”) non acconsentirebbe a scelte opzionali (5), quali possono essere le clausole di prelazione o gradimento in relazione al trasferimento delle quote di partecipazione o le clausole che stabiliscono le maggioranze nell’assemblea dei soci e nell’organo amministrativo.

Diversamente, per l’Assonime (circ. n. 29 del 30 ottobre 2012), è da considerarsi legittimo l’inserimento di clausole statutarie ulteriori in base al principio di autonomia proprio della società a responsabilità limitata “a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s.”.

Se si aderisse a quest’ultima tesi, resterebbe comunque alquanto difficoltoso verificare concretamente i casi di difformità o meno con il modello standard e con gli scopi della società.

Per quanto non espressamente previsto dallo statuto standard, si applicano le norme generali in tema di s.r.l. (art. 2463 bis u. c.).

Il legislatore tace riguardo le eventuali modificazioni successive dell’atto costitutivo, che, anche in questo caso è ragionevole ritenere dovranno pertanto attuarsi secondo le disposizioni generali.

Età dei soci. Superamento del limite di età

La s.r.l.s. può essere costituita soltanto da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni Rimangono escluse le persone giuridiche, sia private che pubbliche.

Anche per l’ingresso di nuovi soci permane il requisito di età. Prevede infatti l’art. 2463, penultimo comma, che sia nullo l’atto di cessione di quote a soggetti che abbiano compiuto 35 anni (la disposizione non riguarderebbe i trasferimenti mortis causa). Si ritiene che tale divieto includa anche gli altri diritti reali (es. usufrutto, nuda proprietà).

Ci si interroga quale situazione possa crearsi allorché un socio oltrepassi il limite di età di 35 anni.

Per Assonime (6) il requisito dell’età è un elemento che pur dovendo sussistere al momento della costituzione della società, (o all’atto dell’ingresso di un nuovo socio, dato che questo è il momento di avvio per il soggetto subentrante) non deve però necessariamente permanere nel corso dell’ intera vita sociale (circ. 29/2012, cit.). Pertanto il superamento del requisito anagrafico non determinerebbe effetti sulla partecipazione del singolo socio o sull’organizzazione della società. Così i presupposti che giustificano l’esclusione del socio, la trasformazione o lo scioglimento della s.r.l.s. rimarrebbero solo quelli indicati in generale per le s.r.l. dagli artt. 2473 bis e 2484 del codice civile.

Col superamento di età da parte di tutti i soci, o dell’unico socio nel caso di società unipersonale,  la s.r.l.s. è destinata ad evolvere nella più generale s.r.l.c.r., della quale è da considerarsi un sottotipo. In tal caso diventa indispensabile una modifica statutaria che cambi la denominazione sociale.

Capitale sociale

Il capitale sociale deve essere compreso tra 1 e 999,99 euro. Il limite massimo non riguarda solo il momento la costituzione, ma vale anche per tutta la durata della società, non potrà quindi essere superato  per effetto di nuovi conferimenti o di fusione.

Il capitale non va versato in banca come avviene per la srl ordinaria, ma solamente in denaro nelle mani degli amministratori, i quali devono rilasciare “ampia e liberatoria quietanza”(D.M. 138/2012, cit.). Occorre rilevare al riguardo che se il conferimento supera i mille euro, stante il divieto di corrispondere in contanti somme di tale importo (art. 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007), lo stesso andrà  effettuato con assegno circolare.

Non si può non rilevare la “stranezza”e la contraddittorietà della fissazione di un capitale sociale massimo in una società “di capitali” quale è la s.r.l. In tal modo non solo si riduce la garanzia per i creditori, ma si impedisce alla società di autofinanziarsi attraverso nuovi conferimenti dei soci, determinando una cronica e coatta sottocapitalizzazione.

Viene poi preclusa la possibilità del conferimento di beni in natura (es. un immobile in proprietà o in godimento) (7) e di servizi, quale può essere l’apporto di lavoro del socio. Anche questo aspetto appare come una incongruenza, un’ingiustificata rigidità, che impedisce il conferimento d’opera che può essere prezioso, soprattutto in società di piccole dimensioni, dove è carente l’apporto di capitale.

Amministrazione

A differenza della s.r.l. ordinaria e della s.r.l.c.r., nelle quali l’amministrazione può anche essere affidata a soggetti esterni alla società, nella s.r.l.s. gli amministratori devono necessariamente essere scelti fra i soci. La mancanza della qualità di socio è quindi causa di ineleggibilità, la perdita della stessa nel corso dell’incarico comporta la decadenza dalla carica di amministratore.

La società può operare con un amministratore unico o con un consiglio di amministrazione.

Spese di costituzione. Agevolazioni

Al fine di ridurre le spese di costituzione della s.r.l. semplificata, il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni, favorendo in tal modo l’accesso al nuovo istituto.

Per la redazione dell’atto costitutivo è stato disposto che non siano dovuti gli onorari notarili. Appare logico ritenere che la gratuità della prestazione del notaio non si limiti alla stesura dell’atto, ma si estenda anche alla consulenza essenziale sugli aspetti qualificanti della nascente società.

L’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Sono invece dovuti l’imposta di registro, i diritti camerali ed i tributi per l’apertura della partita I.V.A.

Conclusioni

In ragione delle criticità sopra esposte diventa auspicabile un intervento legislativo che corregga gli aspetti contraddittori della legge, rendendo il nuovo modello societario, che ha già avuto una buona accoglienza presso gli operatori economici, ancor più appetibile e funzionale alle esigenze del sistema produttivo.

Si tratta non soltanto di dirimere i punti controversi della legge, ma anche di rendere più elastico l’istituto, consentendo ad esempio la possibilità dei conferimenti in natura e di servizi. Così appare irragionevole la fissazione di un tetto al capitale sociale, che costringe l’impresa ad un nanismo perenne.

Sembra pure necessario ovviare alla eccessiva rigidità dell’atto costitutivo, permettendo di apportare modifiche al modello standard, che oggi ingessa l’organizzazione della società, limitando fortemente l’autonomia contrattuale.

(1)     Si legge testualmente nella relazione al D.L. n. 1/2012 : “ La disposizione tende a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro mediante la loro partecipazione a strutture societarie prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impediscono l’accesso a tele tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti”.

(2)     In tema vedi F. Attanasio, S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale, Le Società 2012, 895.

(3)     Per cui il passaggio fra una forma e l’altra non va qualificato come trasformazione, rendendo inapplicabili gli artt. 2498 e ss. del codice civile.  Sull’argomento v. A. Busani e C.A. Busi, La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.), Le società 2012, 1306.

(4)     Così Assonime con circolare n. 29 del 30 ottobre 2012.

(5)     In tal senso si è espresso Il Comitato Notarile Triveneto R.A.1.  In dottrina v. Nardone – Ruotolo, Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative, in CNN Notizie 5 novembre 2012, dove si sostiene che “ogni integrazione o variazione al modello non consentita implica una difformità rispetto al modello che si traduce nella nullità delle relative clausole, salva l’automatica sostituzione di diritto con le regole codicistiche”

(6)     Si fa notare al riguardo che mentre il D.L. 1/2012 disponeva ordinariamente che il superamento del limite di età comportasse l’esclusione del socio oppure la trasformazione o lo scioglimento della società, significativamente nella legge di conversione (L. 27/2012) non è rimasta traccia di questa norma, il ché rende arduo sostenerne ancora l’operatività.

(7)     Il divieto trova fondamento nell’esigenza di snellire la costituzione della società, ovviando alla complessità del procedimento di stima richiesto per il conferimento in natura. Premessa

Il D.L. 24 gennaio 2012 n.1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto (con l’aggiunta al codice civile dell’art. 2463 bis) un nuovo modello di s.r.l., la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), con lo scopo di favorire l’imprenditoria giovanile attraverso una serie di agevolazioni,  La s.r.l.s., che può nascere con un capitale sociale di un solo euro, è infatti riservata a soggetti con meno di 35 anni. (1)

Il legislatore, successivamente, con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134 (art. 44) ha previsto un terzo modello di s.r.l., la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.), che con la s.r.l.s.  ha aspetti in comune, quali l’entità del capitale sociale ed il fatto che soci possano essere soltanto persone fisiche. I soci della s.r.l.c.r. possono avere un’età sia inferiore che superiore a 35 anni.

La s.r.l.s. e la s.r.l.c.r., che trovano riscontro in istituti analoghi previsti da ordinamenti di altri stati comunitari (2), sono da considerarsi varianti del modello della s.r.l. tradizionale, piuttosto che nuove forme societarie (3). La stesa s.r.l. semplificata andrebbe considerata come un sottotipo della s.r.l. a capitale ridotto (4).

La società a responsabilità limitata semplificata può avere qualsiasi oggetto sociale, inclusa l’attività professionale di cui all’art. 10. L. 183/2011. Rimangono escluse quelle attività il cui esercizio è demandato a società diverse dalla s.r.l. o per le quali è previsto un capitale superiore a 9.999 euro.

Atto costitutivo

L’atto costitutivo, che può essere unilaterale (quindi la società può nascere anche con un solo socio) o plurilaterale, va stipulato nella forma di atto pubblico, quindi con l’intervento obbligatorio del notaio, in conformità al modello “standard” di cui al D.M. 23 giugno 2012, n. 138 ( in vigore dal 29 agosto 2012).

Lo stesso dovrà riportare l’indicazione dei seguenti elementi essenziali:  il cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio; la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità semplificata; il comune ove sono ubicate la sede della società e le eventuali sede secondarie; l’ammontare del capitale sociale; l’attività che costituisce l’oggetto sociale; la quota di partecipazione di ciascun socio;  le norme relative al funzionamento della società con la precisazione di quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza; le persone cui è affidata l’amministrazione della società ed il soggetto eventualmente incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; il luogo e la data di sottoscrizione dell’atto di costituzione.

Il modello precostituito (il modello “standard” è connaturato alla società “semplificata”) non acconsentirebbe a scelte opzionali (5), quali possono essere le clausole di prelazione o gradimento in relazione al trasferimento delle quote di partecipazione o le clausole che stabiliscono le maggioranze nell’assemblea dei soci e nell’organo amministrativo.

Diversamente, per l’Assonime (circ. n. 29 del 30 ottobre 2012), è da considerarsi legittimo l’inserimento di clausole statutarie ulteriori in base al principio di autonomia proprio della società a responsabilità limitata “a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s.”.

Se si aderisse a quest’ultima tesi, resterebbe comunque alquanto difficoltoso verificare concretamente i casi di difformità o meno con il modello standard e con gli scopi della società.

Per quanto non espressamente previsto dallo statuto standard, si applicano le norme generali in tema di s.r.l. (art. 2463 bis u. c.).

Il legislatore tace riguardo le eventuali modificazioni successive dell’atto costitutivo, che, anche in questo caso è ragionevole ritenere dovranno pertanto attuarsi secondo le disposizioni generali.

Età dei soci. Superamento del limite di età

La s.r.l.s. può essere costituita soltanto da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni Rimangono escluse le persone giuridiche, sia private che pubbliche.

Anche per l’ingresso di nuovi soci permane il requisito di età. Prevede infatti l’art. 2463, penultimo comma, che sia nullo l’atto di cessione di quote a soggetti che abbiano compiuto 35 anni (la disposizione non riguarderebbe i trasferimenti mortis causa). Si ritiene che tale divieto includa anche gli altri diritti reali (es. usufrutto, nuda proprietà).

Ci si interroga quale situazione possa crearsi allorché un socio oltrepassi il limite di età di 35 anni.

Per Assonime (6) il requisito dell’età è un elemento che pur dovendo sussistere al momento della costituzione della società, (o all’atto dell’ingresso di un nuovo socio, dato che questo è il momento di avvio per il soggetto subentrante) non deve però necessariamente permanere nel corso dell’ intera vita sociale (circ. 29/2012, cit.). Pertanto il superamento del requisito anagrafico non determinerebbe effetti sulla partecipazione del singolo socio o sull’organizzazione della società. Così i presupposti che giustificano l’esclusione del socio, la trasformazione o lo scioglimento della s.r.l.s. rimarrebbero solo quelli indicati in generale per le s.r.l. dagli artt. 2473 bis e 2484 del codice civile.

Col superamento di età da parte di tutti i soci, o dell’unico socio nel caso di società unipersonale,  la s.r.l.s. è destinata ad evolvere nella più generale s.r.l.c.r., della quale è da considerarsi un sottotipo. In tal caso diventa indispensabile una modifica statutaria che cambi la denominazione sociale.

Capitale sociale

Il capitale sociale deve essere compreso tra 1 e 999,99 euro. Il limite massimo non riguarda solo il momento la costituzione, ma vale anche per tutta la durata della società, non potrà quindi essere superato  per effetto di nuovi conferimenti o di fusione.

Il capitale non va versato in banca come avviene per la srl ordinaria, ma solamente in denaro nelle mani degli amministratori, i quali devono rilasciare “ampia e liberatoria quietanza”(D.M. 138/2012, cit.). Occorre rilevare al riguardo che se il conferimento supera i mille euro, stante il divieto di corrispondere in contanti somme di tale importo (art. 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007), lo stesso andrà  effettuato con assegno circolare.

Non si può non rilevare la “stranezza”e la contraddittorietà della fissazione di un capitale sociale massimo in una società “di capitali” quale è la s.r.l. In tal modo non solo si riduce la garanzia per i creditori, ma si impedisce alla società di autofinanziarsi attraverso nuovi conferimenti dei soci, determinando una cronica e coatta sottocapitalizzazione.

Viene poi preclusa la possibilità del conferimento di beni in natura (es. un immobile in proprietà o in godimento) (7) e di servizi, quale può essere l’apporto di lavoro del socio. Anche questo aspetto appare come una incongruenza, un’ingiustificata rigidità, che impedisce il conferimento d’opera che può essere prezioso, soprattutto in società di piccole dimensioni, dove è carente l’apporto di capitale.

Amministrazione

A differenza della s.r.l. ordinaria e della s.r.l.c.r., nelle quali l’amministrazione può anche essere affidata a soggetti esterni alla società, nella s.r.l.s. gli amministratori devono necessariamente essere scelti fra i soci. La mancanza della qualità di socio è quindi causa di ineleggibilità, la perdita della stessa nel corso dell’incarico comporta la decadenza dalla carica di amministratore. ong>Premessa

Il D.L. 24 gennaio 2012 n.1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto (con l’aggiunta al codice civile dell’art. 2463 bis) un nuovo modello di s.r.l., la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), con lo scopo di favorire l’imprenditoria giovanile attraverso una serie di agevolazioni,  La s.r.l.s., che può nascere con un capitale sociale di un solo euro, è infatti riservata a soggetti con meno di 35 anni. (1)

Il legislatore, successivamente, con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134 (art. 44) ha previsto un terzo modello di s.r.l., la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.), che con la s.r.l.s.  ha aspetti in comune, quali l’entità del capitale sociale ed il fatto che soci possano essere soltanto persone fisiche. I soci della s.r.l.c.r. possono avere un’età sia inferiore che superiore a 35 anni.

La s.r.l.s. e la s.r.l.c.r., che trovano riscontro in istituti analoghi previsti da ordinamenti di altri stati comunitari (2), sono da considerarsi varianti del modello della s.r.l. tradizionale, piuttosto che nuove forme societarie (3). La stesa s.r.l. semplificata andrebbe considerata come un sottotipo della s.r.l. a capitale ridotto (4).

La società a responsabilità limitata semplificata può avere qualsiasi oggetto sociale, inclusa l’attività professionale di cui all’art. 10. L. 183/2011. Rimangono escluse quelle attività il cui esercizio è demandato a società diverse dalla s.r.l. o per le quali è previsto un capitale superiore a 9.999 euro.

Atto costitutivo

L’atto costitutivo, che può essere unilaterale (quindi la società può nascere anche con un solo socio) o plurilaterale, va stipulato nella forma di atto pubblico, quindi con l’intervento obbligatorio del notaio, in conformità al modello “standard” di cui al D.M. 23 giugno 2012, n. 138 ( in vigore dal 29 agosto 2012).

Lo stesso dovrà riportare l’indicazione dei seguenti elementi essenziali:  il cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio; la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità semplificata; il comune ove sono ubicate la sede della società e le eventuali sede secondarie; l’ammontare del capitale sociale; l’attività che costituisce l’oggetto sociale; la quota di partecipazione di ciascun socio;  le norme relative al funzionamento della società con la precisazione di quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza; le persone cui è affidata l’amministrazione della società ed il soggetto eventualmente incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; il luogo e la data di sottoscrizione dell’atto di costituzione.

Il modello precostituito (il modello “standard” è connaturato alla società “semplificata”) non acconsentirebbe a scelte opzionali (5), quali possono essere le clausole di prelazione o gradimento in relazione al trasferimento delle quote di partecipazione o le clausole che stabiliscono le maggioranze nell’assemblea dei soci e nell’organo amministrativo.

Diversamente, per l’Assonime (circ. n. 29 del 30 ottobre 2012), è da considerarsi legittimo l’inserimento di clausole statutarie ulteriori in base al principio di autonomia proprio della società a responsabilità limitata “a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s.”.

Se si aderisse a quest’ultima tesi, resterebbe comunque alquanto difficoltoso verificare concretamente i casi di difformità o meno con il modello standard e con gli scopi della società.

Per quanto non espressamente previsto dallo statuto standard, si applicano le norme generali in tema di s.r.l. (art. 2463 bis u. c.).

Il legislatore tace riguardo le eventuali modificazioni successive dell’atto costitutivo, che, anche in questo caso è ragionevole ritenere dovranno pertanto attuarsi secondo le disposizioni generali.

Età dei soci. Superamento del limite di età

La s.r.l.s. può essere costituita soltanto da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni Rimangono escluse le persone giuridiche, sia private che pubbliche.

Anche per l’ingresso di nuovi soci permane il requisito di età. Prevede infatti l’art. 2463, penultimo comma, che sia nullo l’atto di cessione di quote a soggetti che abbiano compiuto 35 anni (la disposizione non riguarderebbe i trasferimenti mortis causa). Si ritiene che tale divieto includa anche gli altri diritti reali (es. usufrutto, nuda proprietà).

Ci si interroga quale situazione possa crearsi allorché un socio oltrepassi il limite di età di 35 anni.

Per Assonime (6) il requisito dell’età è un elemento che pur dovendo sussistere al momento della costituzione della società, (o all’atto dell’ingresso di un nuovo socio, dato che questo è il momento di avvio per il soggetto subentrante) non deve però necessariamente permanere nel corso dell’ intera vita sociale (circ. 29/2012, cit.). Pertanto il superamento del requisito anagrafico non determinerebbe effetti sulla partecipazione del singolo socio o sull’organizzazione della società. Così i presupposti che giustificano l’esclusione del socio, la trasformazione o lo scioglimento della s.r.l.s. rimarrebbero solo quelli indicati in generale per le s.r.l. dagli artt. 2473 bis e 2484 del codice civile.

Col superamento di età da parte di tutti i soci, o dell’unico socio nel caso di società unipersonale,  la s.r.l.s. è destinata ad evolvere nella più generale s.r.l.c.r., della quale è da considerarsi un sottotipo. In tal caso diventa indispensabile una modifica statutaria che cambi la denominazione sociale.

Capitale sociale

Il capitale sociale deve essere compreso tra 1 e 999,99 euro. Il limite massimo non riguarda solo il momento la costituzione, ma vale anche per tutta la durata della società, non potrà quindi essere superato  per effetto di nuovi conferimenti o di fusione.

Il capitale non va versato in banca come avviene per la srl ordinaria, ma solamente in denaro nelle mani degli amministratori, i quali devono rilasciare “ampia e liberatoria quietanza”(D.M. 138/2012, cit.). Occorre rilevare al riguardo che se il conferimento supera i mille euro, stante il divieto di corrispondere in contanti somme di tale importo (art. 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007), lo stesso andrà  effettuato con assegno circolare.

Non si può non rilevare la “stranezza”e la contraddittorietà della fissazione di un capitale sociale massimo in una società “di capitali” quale è la s.r.l. In tal modo non solo si riduce la garanzia per i creditori, ma si impedisce alla società di autofinanziarsi attraverso nuovi conferimenti dei soci, determinando una cronica e coatta sottocapitalizzazione.

Viene poi preclusa la possibilità del conferimento di beni in natura (es. un immobile in proprietà o in godimento) (7) e di servizi, quale può essere l’apporto di lavoro del socio. Anche questo aspetto appare come una incongruenza, un’ingiustificata rigidità, che impedisce il conferimento d’opera che può essere prezioso, soprattutto in società di piccole dimensioni, dove è carente l’apporto di capitale.

Amministrazione

A differenza della s.r.l. ordinaria e della s.r.l.c.r., nelle quali l’amministrazione può anche essere affidata a soggetti esterni alla società, nella s.r.l.s. gli amministratori devono necessariamente essere scelti fra i soci. La mancanza della qualità di socio è quindi causa di ineleggibilità, la perdita della stessa nel corso dell’incarico comporta la decadenza dalla carica di amministratore.

La società può operare con un amministratore unico o con un consiglio di amministrazione.

Spese di costituzione. Agevolazioni

Al fine di ridurre le spese di costituzione della s.r.l. semplificata, il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni, favorendo in tal modo l’accesso al nuovo istituto.

Per la redazione dell’atto costitutivo è stato disposto che non siano dovuti gli onorari notarili. Appare logico ritenere che la gratuità della prestazione del notaio non si limiti alla stesura dell’atto, ma si estenda anche alla consulenza essenziale sugli aspetti qualificanti della nascente società.

L’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Sono invece dovuti l’imposta di registro, i diritti camerali ed i tributi per l’apertura della partita I.V.A.

Conclusioni

In ragione delle criticità sopra esposte diventa auspicabile un intervento legislativo che corregga gli aspetti contraddittori della legge, rendendo il nuovo modello societario, che ha già avuto una buona accoglienza presso gli operatori economici, ancor più appetibile e funzionale alle esigenze del sistema produttivo.

Si tratta non soltanto di dirimere i punti controversi della legge, ma anche di rendere più elastico l’istituto, consentendo ad esempio la possibilità dei conferimenti in natura e di servizi. Così appare irragionevole la fissazione di un tetto al capitale sociale, che costringe l’impresa ad un nanismo perenne.

Sembra pure necessario ovviare alla eccessiva rigidità dell’atto costitutivo, permettendo di apportare modifiche al modello standard, che oggi ingessa l’organizzazione della società, limitando fortemente l’autonomia contrattuale.

(1)     Si legge testualmente nella relazione al D.L. n. 1/2012 : “ La disposizione tende a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro mediante la loro partecipazione a strutture societarie prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impediscono l’accesso a tele tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti”.

(2)     In tema vedi F. Attanasio, S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale, Le Società 2012, 895.

(3)     Per cui il passaggio fra una forma e l’altra non va qualificato come trasformazione, rendendo inapplicabili gli artt. 2498 e ss. del codice civile.  Sull’argomento v. A. Busani e C.A. Busi, La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.), Le società 2012, 1306.

(4)     Così Assonime con circolare n. 29 del 30 ottobre 2012.

(5)     In tal senso si è espresso Il Comitato Notarile Triveneto R.A.1.  In dottrina v. Nardone – Ruotolo, Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative, in CNN Notizie 5 novembre 2012, dove si sostiene che “ogni integrazione o variazione al modello non consentita implica una difformità rispetto al modello che si traduce nella nullità delle relative clausole, salva l’automatica sostituzione di diritto con le regole codicistiche”

(6)     Si fa notare al riguardo che mentre il D.L. 1/2012 disponeva ordinariamente che il superamento del limite di età comportasse l’esclusione del socio oppure la trasformazione o lo scioglimento della società, significativamente nella legge di conversione (L. 27/2012) non è rimasta traccia di questa norma, il ché rende arduo sostenerne ancora l’operatività.

(7)     Il divieto trova fondamento nell’esigenza di snellire la costituzione della società, ovviando alla complessità del procedimento di stima richiesto per il conferimento in natura.