x

x

Il problema del comodato della casa familiare

Il comodato, chiamato anche prestito d’uso, è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa, mobile od immobile ma di regola inconsumabile ed infungibile, affinché questa se ne serva gratuitamente per un tempo od un uso determinato, obbligandosi poi a restituirla nella sua individualità. Si tratta, perciò, di un contratto reale unilaterale che si perfeziona nel momento di consegna del bene e che fa sorgere nei confronti del comodatario, cioè colui che lo riceve, l’obbligo di restituirlo alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando è stato utilizzato in conformità al contratto.

Di particolare rilievo è, poi, la disposizione secondo cui se durante il termine convenuto, o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente ed imprevedibile bisogno del comodante, questi può esigerne la restituzione immediata ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.; la ratio sottesa ad essa risiede semplicemente nel fatto che il legislatore ha inteso tutelare principalmente il comodante/proprietario del bene, laddove questo si trovi in una situazione di bisogno urgente ed imprevedibile, rispetto al comodatario che se ne serve in base ad un rapporto contrattuale gratuito.

Non bisogna nemmeno dimenticare, al fine di meglio comprendere la recente ordinanza della Suprema Corte, il comodato c.d. “precario”, di cui all’art. 1810 c.c., nel quale il bene deve essere restituito dal comodatario  ad nutum, cioè a prima richiesta del comodante, quando le parti non hanno convenuto un termine od esso non risulti dall’uso a cui la cosa è destinata.

Fatte tali premesse di carattere generale sul contratto di comodato, bisogna ora analizzare il rapporto tra esso e l’eventuale pronuncia di assegnazione della casa familiare emessa in un procedimento di separazione a favore di uno dei due coniugi/comodatari per poter poi comprendere le ragioni espresse degli Ermellini nell’ordinanza n. 15113 depositata il 17 giugno 2013, con la quale è stata rinviata alle Sezioni Unite della Suprema Corte la questione inerente il comodato della casa familiare e l’applicabilità ad esso o del regime ordinario, cioè di quanto disposto dall’art. 1809, comma 2, c.c., o dal successivo art. 1810 c.c. in tema di comodato c.d. precario.

In particolare, poi, dovrà analizzarsi la più risalente sentenza n. 4917 del 28 febbraio 2011, la quale costituisce il presupposto necessario da cui bisogna partire onde meglio analizzare l’ordinanza presa in considerazione. Tale pronuncia, infatti, ricalca un’analoga ed ormai risalente sentenza della Suprema Corte, cioè la n. 10258 del 20 ottobre 1997, con la quale si affermava che l’art. 6, comma 6, della L. 898/1970 (come modificato dall’art. 11 della legge n. 74 del 6 marzo 1987), nel prevedere che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli e che l’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente, pur facendo riferimento alla locazione si applica anche agli altri titoli di godimento quali, per esempio, il comodato; la trascrizione, lasciando immutata la qualifica del contratto, fa si che il coniuge assegnatario dell’appartamento dato in comodato sia tenuto a restituire l’immobile a semplice richiesta del comodante quando si verifichino i presupposti previsti dalla legge.

Ciò porta ad un insieme di considerazioni concatenate allo sviluppo giurisprudenziale sull’argomento in questi ultimi anni.

In primo luogo, ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, cioè c.d. precario, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare; in tal caso, infatti, la concorde volontà delle parti ha impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all’uso il carattere implicito della durata del rapporto anche oltre l’eventuale crisi coniugale (v. Cass. Civ., sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3072).

Inoltre, devesi rilevare che quando un terzo, nella fattispecie il genitore di uno dei due coniugi, abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione emesso nel giudizio di separazione o divorzio non modificherebbe né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile poiché l’ordinamento non stabilisce una “funzionalizzazione assoluta” del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà post-coniugale con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario (v. Cass. Civ., Sez. Un., 21 luglio 2004, n. 13603; Cass. Civ., sez. I, 13 febbraio 2007, n. 3179).

Per finire, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei due coniugi dalla utilizzazione in atto ed a concentrare il godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale (v.

Cass. Civ., Sez. Un., 21 luglio 2004, n. 13603). Infatti, quando la casa familiare viene assegnata ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.c. al coniuge affidatario dei figli, questi succede nella titolarità del rapporto di comodato, in applicazione analogica dell’art. 6 della L. 392/1978, ricorrendo la medesima ratio dell’interesse della prole a non abbandonare la casa familiare il cui uso si base su di un contratto di godimento; pertanto, la successione nel rapporto si verifica solo in favore del coniuge al quale è stata assegnata la casa familiare, il quale si vede così attribuire un diritto personale di godimento (v. Cass. Civ., sez. II, 7 marzo 2003, n. 3434).

Tirando le somme su quanto si è detto sino ad ora, laddove il comodato sia stato concesso affinché i comodatari adibiscano il bene a casa familiare, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto dal contratto anche in caso di avvenuta separazione dei coniugi e, soprattutto, nei confronti dell’assegnatario (v. Cass. Civ., Sez. Un., 21 luglio 2004, n. 13603; Cass. Civ., sez. III, 18 giugno 2008, n. 16559; Cass. Civ., sez. III, 18 luglio 2008, n. 19939).

Dato per assodata, quindi, la continuazione del rapporto di comodato in seguito alla separazione dei coniugi/assegnatari, il problema, però, è di capire entro quali limiti il comodante possa chiedere la restituzione del bene e, soprattutto, se tale forma di comodato possa rientrare nella previsione dell’art. 1810 c.c.

In base alla recente sentenza n. 4917 del 2011, la restituzione dell’immobile nei confronti dell’assegnatario può essere richiesta in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile bisogno ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.; in pratica, qualora sopravvenga uno stato di bisogno urgente ed imprevisto, quest’ultimo prevale comunque sul provvedimento con cui il giudice ha assegnato la casa familiare (v. Cass. Civ., sez. III, 18 luglio 2008, n. 19939; Cass. Civ., sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3072; Cass. Civ., Sez. Un., 21 luglio 2004, n. 13603).

La ratio, come detto in precedenza, risiede giustamente nella prevalenza della tutela spettante al comodante/proprietario del bene, laddove questi si trovi in una situazione di bisogno urgente ed imprevedibile, rispetto al comodatario che se ne serve in base ad un rapporto contrattuale a titolo gratuito in quanto il rapporto di comodato non solo è esterno, ma si configura insensibile alle vicende processuali del vincolo matrimoniale.

Il potere di chiedere la restituzione del bene, in base alla recente pronuncia degli Ermellini, può essere allora esercitato in presenza di una necessità di utilizzazione del medesimo che non solo risulti incompatibile con il protrarsi del godimento del comodatario, ma che deve anche essere prospettata nel negozio di recesso dal comodante e, in caso di contestazione, dimostrata da quest’ultimo (v. Cass. Civ., sez. III, 12 marzo 2008, n. 6678).

Nel caso  de quo, in particolare, la proprietaria dell’immobile adduceva a fondamento del suo stato di bisogno urgente ed imprevedibile sia il peggioramento del suo stato di salute, comprovato dai certificati medici prodotti, che l’intenzione del figlio di non volerla più ospitare, per ragioni personali e già anteriormente alla separazione giudiziale, nell’abitazione a lui concessa in comodato. Da ciò, quindi, deriverebbe il diritto della proprietaria dell’immobile a chiederne la restituzione nei confronti dell’attuale comodatario, cioè la nuora assegnataria dell’immobile a seguito del provvedimento di separazione.

A differenza di quanto affermato da altre precedenti sentenze (v. Cass. Civ., sez. III, 7 luglio 2010, n. 15986), perciò, l’applicazione dell’art. 1809, comma 2, c.c. quale requisito per la richiesta di restituzione viene giustificato dal fatto che la concessione in comodato del bene immobile, affinché i comodatari lo adibiscano a residenza familiare, non verrebbe qualificato come comodato c.d.

“precario” ex art. 1810 c.c.

I due orientamenti riguardanti la concessione in comodato di un immobile da adibire a casa familiare, in sostanza, possono così essere sintetizzati:

1) il primo, come sostenuto dall’attuale sentenza n. 4917 del 2011, porta a concludere per l’applicabilità della disciplina del comodato c.d. “ordinario”  ex artt. 1803 e ss. c.c. e, perciò, alla possibilità di chiedere la restituzione del bene solo nel caso di bisogno di cui all’art. 1809, comma 2, c.c.;

2) il secondo, in linea con la sentenza n. 15986 del 2010 ma in contrasto con quella precedente, qualifica il rapporto di prestito tra il proprietario del bene immobile ed i coniugi come comodato c.d. “precario”, di cui all’art. 1810 c.c., tanto da permettere al primo di chiedere la restituzione ad nutum del bene, indipendentemente da qualunque stato di bisogno sopravvenuto.

Tutto ciò , allora, ci deve portare ad un domanda: nella più recente pronuncia, nel limitare la possibilità del comodatario di riottenere il bene concesso al solo caso dell’insorgenza di uno stato di bisogno, la Suprema Corte non ha forse ristretto eccessivamente il diritto dello stesso?

A parere dello scrivente si.

Sebbene gli Ermellini, facendo un passo indietro rispetto alla recente giurisprudenza, abbiano ribadito il principio secondo cui il provvedimento di assegnazione emesso in corso di separazione non è opponibile al comodante laddove la richiesta di riconsegna dell’immobile si basi su di una sopravvenuta situazione di bisogno, urgente ed imprevedibile, i poteri del proprietario, in base al disposto della legge, sono sicuramente più estesi.

Infatti, come affermato nella recente sentenza n. 15986 del 2010, potendosi parlare anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio di comodato c.d. precario, il comodante avrebbe il potere di chiedere ad nutum la restituzione del bene immobile, ai sensi dell’art. 1810 c.c., e senza la necessità della situazione di bisogno di cui all’art. 1809, comma 2, c.c.; non solo, ma si potrebbe ravvedere un vero e proprio errore di diritto laddove si dovesse ritenere che la sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile bisogno, di cui all’art. 1809, comma 2, c.c., sia da ritenersi un requisito essenziale per la richiesta di rilascio.

Per quale motivo dovrebbe applicarsi l’art. 1809, comma 2, c.c. a fattispecie espressamente regolate dall’art. 1810 c.c.? Perché applicare una disposizione generica riguardante il comodato ad una situazione specifica chiaramente qualificabile come comodato c.d. “precario” ed avente propria regolamentazione nell’art. 1810 c.c.?

In pratica, sussisterebbe un rapporto di specialità tra l’art. 1810 c.c. e le altre disposizioni genericamente applicabili al comodato, tra cui l’art. 1809, comma 2, c.c., anche perché, nel caso de quo, difficilmente si può affermare che la durata del prestito può desumersi implicitamente dall’uso a cui la cosa viene destinata. Peraltro, lo stesso provvedimento con cui viene dichiarata la separazione modifica sicuramente la situazione oggettiva sulla quale si basa la concessione in comodato del bene.

Di tutti questi problemi, e soprattutto dei due orientamenti formatisi nel tempo, si discute nella motivazione dell’ordinanza n. 15113 del 17 giugno 2013; in particolare, in essa viene analizzato il rapporto tra le due contrapposte tesi dell’applicabilità, in caso di concessione in comodato della casa familiare, o del disposto dell’art. 1809, comma 2, c.c. e dell’art. 1810 c.c. in tema di comodato c.d. precario, argomentando nello stesso modo di cui sopra.

Detto ciò e premesso quanto già affermato, non si può allora che attendere un chiarimento da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, si spera, non tarderà ad arrivare e risolvere in via definitiva questo spinoso problema.
Il comodato, chiamato anche prestito d’uso, è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa, mobile od immobile ma di regola inconsumabile ed infungibile, affinché questa se ne serva gratuitamente per un tempo od un uso determinato, obbligandosi poi a restituirla nella sua individualità. Si tratta, perciò, di un contratto reale unilaterale che si perfeziona nel momento di consegna del bene e che fa sorgere nei confronti del comodatario, cioè colui che lo riceve, l’obbligo di restituirlo alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando è stato utilizzato in conformità al contratto.

Di particolare rilievo è, poi, la disposizione secondo cui se durante il termine convenuto, o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente ed imprevedibile bisogno del comodante, questi può esigerne la restituzione immediata ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.; la ratio sottesa ad essa risiede semplicemente nel fatto che il legislatore ha inteso tutelare principalmente il comodante/proprietario del bene, laddove questo si trovi in una situazione di bisogno urgente ed imprevedibile, rispetto al comodatario che se ne serve in base ad un rapporto contrattuale gratuito.

Non bisogna nemmeno dimenticare, al fine di meglio comprendere la recente ordinanza della Suprema Corte, il comodato c.d. “precario”, di cui all’art. 1810 c.c., nel quale il bene deve essere restituito dal comodatario  ad nutum, cioè a prima richiesta del comodante, quando le parti non hanno convenuto un termine od esso non risulti dall’uso a cui la cosa è destinata.

Fatte tali premesse di carattere generale sul contratto di comodato, bisogna ora analizzare il rapporto tra esso e l’eventuale pronuncia di assegnazione della casa familiare emessa in un procedimento di separazione a favore di uno dei due coniugi/comodatari per poter poi comprendere le ragioni espresse degli Ermellini nell’ordinanza n. 15113 depositata il 17 giugno 2013, con la quale è stata rinviata alle Sezioni Unite della Suprema Corte la questione inerente il comodato della casa familiare e l’applicabilità ad esso o del regime ordinario, cioè di quanto disposto dall’art. 1809, comma 2, c.c., o dal successivo art. 1810 c.c. in tema di comodato c.d. precario.

In particolare, poi, dovrà analizzarsi la più risalente sentenza n. 4917 del 28 febbraio 2011, la quale costituisce il presupposto necessario da cui bisogna partire onde meglio analizzare l’ordinanza presa in considerazione. Tale pronuncia, infatti, ricalca un’analoga ed ormai risalente sentenza della Suprema Corte, cioè la n. 10258 del 20 ottobre 1997, con la quale si affermava che l’art. 6, comma 6, della L. 898/1970 (come modificato dall’art. 11 della legge n. 74 del 6 marzo 1987), nel prevedere che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli e che l’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente, pur facendo riferimento alla locazione si applica anche agli altri titoli di godimento quali, per esempio, il comodato; la trascrizione, lasciando immutata la qualifica del contratto, fa si che il coniuge assegnatario dell’appartamento dato in comodato sia tenuto a restituire l’immobile a semplice richiesta del comodante quando si verifichino i presupposti previsti dalla legge.

Ciò porta ad un insieme di considerazioni concatenate allo sviluppo giurisprudenziale sull’argomento in questi ultimi anni.

In primo luogo, ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, cioè c.d. precario, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare; in tal caso, infatti, la concorde volontà delle parti ha impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all’uso il carattere implicito della durata del rapporto anche oltre l’eventuale crisi coniugale (v. Cass. Civ., sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3072).

Inoltre, devesi rilevare che quando un terzo, nella fattispecie il genitore di uno dei due coniugi, abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione emesso nel giudizio di separazione o divorzio non modificherebbe né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile poiché l’ordinamento non stabilisce una “funzionalizzazione assoluta” del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà post-coniugale con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario (v. Cass. Civ., Sez. Un., 21 luglio 2004, n. 13603; Cass. Civ., sez. I, 13 febbraio 2007, n. 3179).

Per finire, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei due coniugi dalla utilizzazione in atto ed a concentrare il godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale (v.

Cass. Civ., Sez. Un., 21 luglio 2004, n. 13603). Infatti, quando la casa familiare viene assegnata ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.c. al coniuge affidatario dei figli, questi succede nella titolarità del rapporto di comodato, in applicazione analogica dell’art. 6 della L. 392/1978, ricorrendo la medesima ratio dell’interesse della prole a non abbandonare la casa familiare il cui uso si base su di un contratto di godimento; pertanto, la successione nel rapporto si verifica solo in favore del coniuge al quale è stata assegnata la casa familiare, il quale si vede così attribuire un diritto personale di godimento (v. Cass. Civ., sez. II, 7 marzo 2003, n. 3434).

Tirando le somme su quanto si è detto sino ad ora, laddove il comodato sia stato concesso affinché i comodatari adibiscano il bene a casa familiare, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto dal contratto anche in caso di avvenuta separazione dei coniugi e, soprattutto, nei confronti dell’assegnatario (v. Cass. Civ., Sez. Un., 21 luglio 2004, n. 13603; Cass. Civ., sez. III, 18 giugno 2008, n. 16559; Cass. Civ., sez. III, 18 luglio 2008, n. 19939).

Dato per assodata, quindi, la continuazione del rapporto di comodato in seguito alla separazione dei coniugi/assegnatari, il problema, però, è di capire entro quali limiti il comodante possa chiedere la restituzione del bene e, soprattutto, se tale forma di comodato possa rientrare nella previsione dell’art. 1810 c.c.

In base alla recente sentenza n. 4917 del 2011, la restituzione dell’immobile nei confronti dell’assegnatario può essere richiesta in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile bisogno ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.; in pratica, qualora sopravvenga uno stato di bisogno urgente ed imprevisto, quest’ultimo prevale comunque sul provvedimento con cui il giudice ha assegnato la casa familiare (v. Cass. Civ., sez. III, 18 luglio 2008, n. 19939; Cass. Civ., sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3072; Cass. Civ., Sez. Un., 21 luglio 2004, n. 13603).

La ratio, come detto in precedenza, risiede giustamente nella prevalenza della tutela spettante al comodante/proprietario del bene, laddove questi si trovi in una situazione di bisogno urgente ed imprevedibile, rispetto al comodatario che se ne serve in base ad un rapporto contrattuale a titolo gratuito in quanto il rapporto di comodato non solo è esterno, ma si configura insensibile alle vicende processuali del vincolo matrimoniale.

Il potere di chiedere la restituzione del bene, in base alla recente pronuncia degli Ermellini, può essere allora esercitato in presenza di una necessità di utilizzazione del medesimo che non solo risulti incompatibile con il protrarsi del godimento del comodatario, ma che deve anche essere prospettata nel negozio di recesso dal comodante e, in caso di contestazione, dimostrata da quest’ultimo (v. Cass. Civ., sez. III, 12 marzo 2008, n. 6678).

Nel caso  de quo, in particolare, la proprietaria dell’immobile adduceva a fondamento del suo stato di bisogno urgente ed imprevedibile sia il peggioramento del suo stato di salute, comprovato dai certificati medici prodotti, che l’intenzione del figlio di non volerla più ospitare, per ragioni personali e già anteriormente alla separazione giudiziale, nell’abitazione a lui concessa in comodato. Da ciò, quindi, deriverebbe il diritto della proprietaria dell’immobile a chiederne la restituzione nei confronti dell’attuale comodatario, cioè la nuora assegnataria dell’immobile a seguito del provvedimento di separazione.

A differenza di quanto affermato da altre precedenti sentenze (v. Cass. Civ., sez. III, 7 luglio 2010, n. 15986), perciò, l’applicazione dell’art. 1809, comma 2, c.c. quale requisito per la richiesta di restituzione viene giustificato dal fatto che la concessione in comodato del bene immobile, affinché i comodatari lo adibiscano a residenza familiare, non verrebbe qualificato come comodato c.d.

“precario” ex art. 1810 c.c.

I due orientamenti riguardanti la concessione in comodato di un immobile da adibire a casa familiare, in sostanza, possono così essere sintetizzati:

1) il primo, come sostenuto dall’attuale sentenza n. 4917 del 2011, porta a concludere per l’applicabilità della disciplina del comodato c.d. “ordinario”  ex artt. 1803 e ss. c.c. e, perciò, alla possibilità di chiedere la restituzione del bene solo nel caso di bisogno di cui all’art. 1809, comma 2, c.c.;

2) il secondo, in linea con la sentenza n. 15986 del 2010 ma in contrasto con quella precedente, qualifica il rapporto di prestito tra il proprietario del bene immobile ed i coniugi come comodato c.d. “precario”, di cui all’art. 1810 c.c., tanto da permettere al primo di chiedere la restituzione ad nutum del bene, indipendentemente da qualunque stato di bisogno sopravvenuto.

Tutto ciò , allora, ci deve portare ad un domanda: nella più recente pronuncia, nel limitare la possibilità del comodatario di riottenere il bene concesso al solo caso dell’insorgenza di uno stato di bisogno, la Suprema Corte non ha forse ristretto eccessivamente il diritto dello stesso?

A parere dello scrivente si.

Sebbene gli Ermellini, facendo un passo indietro rispetto alla recente giurisprudenza, abbiano ribadito il principio secondo cui il provvedimento di assegnazione emesso in corso di separazione non è opponibile al comodante laddove la richiesta di riconsegna dell’immobile si basi su di una sopravvenuta situazione di bisogno, urgente ed imprevedibile, i poteri del proprietario, in base al disposto della legge, sono sicuramente più estesi.

Infatti, come affermato nella recente sentenza n. 15986 del 2010, potendosi parlare anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio di comodato c.d. precario, il comodante avrebbe il potere di chiedere ad nutum la restituzione del bene immobile, ai sensi dell’art. 1810 c.c., e senza la necessità della situazione di bisogno di cui all’art. 1809, comma 2, c.c.; non solo, ma si potrebbe ravvedere un vero e proprio errore di diritto laddove si dovesse ritenere che la sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile bisogno, di cui all’art. 1809, comma 2, c.c., sia da ritenersi un requisito essenziale per la richiesta di rilascio.

Per quale motivo dovrebbe applicarsi l’art. 1809, comma 2, c.c. a fattispecie espressamente regolate dall’art. 1810 c.c.? Perché applicare una disposizione generica riguardante il comodato ad una situazione specifica chiaramente qualificabile come comodato c.d. “precario” ed avente propria regolamentazione nell’art. 1810 c.c.?

In pratica, sussisterebbe un rapporto di specialità tra l’art. 1810 c.c. e le altre disposizioni genericamente applicabili al comodato, tra cui l’art. 1809, comma 2, c.c., anche perché, nel caso de quo, difficilmente si può affermare che la durata del prestito può desumersi implicitamente dall’uso a cui la cosa viene destinata. Peraltro, lo stesso provvedimento con cui viene dichiarata la separazione modifica sicuramente la situazione oggettiva sulla quale si basa la concessione in comodato del bene.

Di tutti questi problemi, e soprattutto dei due orientamenti formatisi nel tempo, si discute nella motivazione dell’ordinanza n. 15113 del 17 giugno 2013; in particolare, in essa viene analizzato il rapporto tra le due contrapposte tesi dell’applicabilità, in caso di concessione in comodato della casa familiare, o del disposto dell’art. 1809, comma 2, c.c. e dell’art. 1810 c.c. in tema di comodato c.d. precario, argomentando nello stesso modo di cui sopra.

Detto ciò e premesso quanto già affermato, non si può allora che attendere un chiarimento da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, si spera, non tarderà ad arrivare e risolvere in via definitiva questo spinoso problema.