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L'ordinamento giudiziario canonico

Premessa

Nell’ordinamento canonico la potestà giudiziaria è esercitata da specifiche strutture, i tribunali, che risolvono le controversie che rientrano nelle loro competenze; essi si distinguono per gradi o istanze in: quelli che giudicano nei primi due gradi a livello delle chiese particolari (diocesi), mentre il terzo grado di giudizio riguarda il livello della chiesa universale (Santa Sede).

La giustizia, secondo il diritto canonico, deve operare secondo una certa equità, l’aequitas canonica; ciò significa che l’applicazione dei canoni non deve essere rigida e formale bensì flessibile e sostanziale in modo da tutelare non solo le esigenze giuridiche ma anche e soprattutto quelle spirituali.

A) CHIESA PARTICOLARE

Tribunali diocesani

Ogni vescovo diocesano è giudice di prima istanza ed è tenuto a costituire un tribunale nell’ambito della sua diocesi; tuttavia esercita la sua potestà giudiziaria tramite un vicario giudiziale ed un certo numero di giudici diocesani (diaconi o laici).

Sempre su nomina del vescovo, appartengono al tribunale il difensore del vincolo e il promotore di giustizia che svolgono funzioni di tutela dell’interesse pubblico; a questi ultimi si affianca il personale amministrativo.

La competenza del vescovo diocesano, e quindi del tribunale da lui costituito, riguarda tutte le cause contenziose e penali, ad eccezione di alcune cause che sono riservate al Tribunale della Rota Romana e delle cause matrimoniali in quelle nazioni, come l’Italia, che sono dotate di tribunali a carattere regionale.

Contro le sentenze dei tribunali diocesani è possibile proporre appello davanti al tribunale di seconda istanza con sede nella diocesi del metropolita (o arcivescovo) preposto ad una provincia ecclesiastica, che ha una posizione di preminenza rispetto ai vescovi delle altre diocesi, dette “suffraganee”.

 Tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani

Per ottimizzare l’attività giudiziaria e renderla più funzionale alle esigenze dei fedeli, più vescovi diocesani possono costituire un unico tribunale che comprenda i rispettivi territori di competenza.

In tale prospettiva e su autorizzazione della Segnatura Apostolica, sono stati costituiti in Italia nel 1938 diciotto tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani secondo la suddivisione del territorio nazionale durante il pontificato di Leone XIII.

La loro competenza è ormai quasi del tutto circoscritta alla trattazione delle cause matrimoniali.

La direzione e la vigilanza di ciascun tribunale spetta al vescovo della diocesi (moderatore) dove è situato il tribunale stesso, avvalendosi della collaborazione di uno o più vicari giudiziali, giudici interdiocesani.

B) CHIESA UNIVERSALE

Tribunale della Rota Romana

Il Tribunale della Rota Romana è uno dei tribunali della Santa Sede con i quali il pontefice svolge la sua attività di governo della chiesa universale.

La sua origine e il suo prestigio risalgono al XII secolo; è dotato di un ordinamento autonomo ed è composto da venti giudici (cd. uditori rotali) appartenenti a varie nazionalità poiché devono rappresentare tutta la Chiesa.

Essi inoltre devono tutti essere necessariamente sacerdoti e dotati di competenza, esperienza e di una certa reputazione; la loro nomina è riservata al pontefice.

Preside all’attività giudiziaria del tribunale il Decano, anch’egli nominato dal pontefice, che è il giudice più anziano ai quali sono attribuiti i compiti di direzione e vigilanza sul corretto funzionamento del tribunale.

La Rota Romana, pur essendo tribunale di appello per le cause di terza istanza, può in alcuni casi giudicare cause di grado o istanza inferiori; inoltre è bene precisare come in terza istanza, l’esame della causa non sia limitato ai soli profili di legittimità ma comprenda una trattazione complessiva.

Infine i giudici rotali sono competente su una pluralità di materie, anche se ormai la loro attività si concentra sulle controversie di nullità del matrimonio.

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

E’ anch’esso un tribunale della Santa Sede, posto al vertice dell’ordinamento giudiziario della Chiesa, che svolge la funzione di giudice di legittimità, di direzione e generale vigilanza sull’amministrazione della giustizia ecclesiastica.

E’ dotato di un ordinamento autonomo ed è composto da dodici cardinali nominati dal pontefice, di cui uno di essi con funzioni di prefetto che presiede tale dicastero; il prefetto è coadiuvato da un segretario arcivescovo, nominato dal pontefice, che ha il compito di direzione complessiva del tribunale.

Le competenze specifiche attualmente attribuite al Tribunale della Segnatura Apostolica si suddividono in tre settori di attività:

a) Il primo settore riguarda la funzione giudiziaria, con competenza a decidere sui ricorsi di nullità contro le decisioni emesse dalla Rota Romana, sui ricorsi contro i decreti con cui la Rota ha rigettato le richieste di riapertura del giudizio delle cause matrimoniali e della sacra ordinazione, sulle istanze di ricusazione dei giudici della Rota stessa, sui conflitti di competenza tra tribunali non soggetti allo stesso tribunale di appello.

b) Il secondo settore riguarda la funzione di giustizia amministrativa, con competenza a giudicare sui ricorsi circa la legittimità degli atti emanati dalle autorità amministrative ecclesiastiche, su altre cause di natura amministrativa e sui conflitti di competenza tra i dicasteri della Curia romana.

c) Il terzo settore riguarda la funzione di regolamentazione e controllo della complessiva amministrazione della giustizia e costituisce la parte più rilevante dell’attività della Segnatura; nello specifica garantisce il corretto esercizio della funzione giudiziaria da parte dei tribunali e il controllo di legittimità sulle sentenze di nullità matrimoniale in forza della loro esecutività civile (c.d. delibazione).

Infine il Tribunale della Segnatura Apostolica svolge anche funzioni di consulenza e indirizzo nei confronti dei tribunali che ne facciano richiesta, per quanto concerne l’applicazione o l’interpretazione di norme giuridiche.

Premessa

Nell’ordinamento canonico la potestà giudiziaria è esercitata da specifiche strutture, i tribunali, che risolvono le controversie che rientrano nelle loro competenze; essi si distinguono per gradi o istanze in: quelli che giudicano nei primi due gradi a livello delle chiese particolari (diocesi), mentre il terzo grado di giudizio riguarda il livello della chiesa universale (Santa Sede).

La giustizia, secondo il diritto canonico, deve operare secondo una certa equità, l’aequitas canonica; ciò significa che l’applicazione dei canoni non deve essere rigida e formale bensì flessibile e sostanziale in modo da tutelare non solo le esigenze giuridiche ma anche e soprattutto quelle spirituali.

A) CHIESA PARTICOLARE

Tribunali diocesani

Ogni vescovo diocesano è giudice di prima istanza ed è tenuto a costituire un tribunale nell’ambito della sua diocesi; tuttavia esercita la sua potestà giudiziaria tramite un vicario giudiziale ed un certo numero di giudici diocesani (diaconi o laici).

Sempre su nomina del vescovo, appartengono al tribunale il difensore del vincolo e il promotore di giustizia che svolgono funzioni di tutela dell’interesse pubblico; a questi ultimi si affianca il personale amministrativo.

La competenza del vescovo diocesano, e quindi del tribunale da lui costituito, riguarda tutte le cause contenziose e penali, ad eccezione di alcune cause che sono riservate al Tribunale della Rota Romana e delle cause matrimoniali in quelle nazioni, come l’Italia, che sono dotate di tribunali a carattere regionale.

Contro le sentenze dei tribunali diocesani è possibile proporre appello davanti al tribunale di seconda istanza con sede nella diocesi del metropolita (o arcivescovo) preposto ad una provincia ecclesiastica, che ha una posizione di preminenza rispetto ai vescovi delle altre diocesi, dette “suffraganee”.

 Tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani

Per ottimizzare l’attività giudiziaria e renderla più funzionale alle esigenze dei fedeli, più vescovi diocesani possono costituire un unico tribunale che comprenda i rispettivi territori di competenza.

In tale prospettiva e su autorizzazione della Segnatura Apostolica, sono stati costituiti in Italia nel 1938 diciotto tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani secondo la suddivisione del territorio nazionale durante il pontificato di Leone XIII.

La loro competenza è ormai quasi del tutto circoscritta alla trattazione delle cause matrimoniali.

La direzione e la vigilanza di ciascun tribunale spetta al vescovo della diocesi (moderatore) dove è situato il tribunale stesso, avvalendosi della collaborazione di uno o più vicari giudiziali, giudici interdiocesani.

B) CHIESA UNIVERSALE

Tribunale della Rota Romana

Il Tribunale della Rota Romana è uno dei tribunali della Santa Sede con i quali il pontefice svolge la sua attività di governo della chiesa universale.

La sua origine e il suo prestigio risalgono al XII secolo; è dotato di un ordinamento autonomo ed è composto da venti giudici (cd. uditori rotali) appartenenti a varie nazionalità poiché devono rappresentare tutta la Chiesa.

Essi inoltre devono tutti essere necessariamente sacerdoti e dotati di competenza, esperienza e di una certa reputazione; la loro nomina è riservata al pontefice.

Preside all’attività giudiziaria del tribunale il Decano, anch’egli nominato dal pontefice, che è il giudice più anziano ai quali sono attribuiti i compiti di direzione e vigilanza sul corretto funzionamento del tribunale.

La Rota Romana, pur essendo tribunale di appello per le cause di terza istanza, può in alcuni casi giudicare cause di grado o istanza inferiori; inoltre è bene precisare come in terza istanza, l’esame della causa non sia limitato ai soli profili di legittimità ma comprenda una trattazione complessiva.

Infine i giudici rotali sono competente su una pluralità di materie, anche se ormai la loro attività si concentra sulle controversie di nullità del matrimonio.

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

E’ anch’esso un tribunale della Santa Sede, posto al vertice dell’ordinamento giudiziario della Chiesa, che svolge la funzione di giudice di legittimità, di direzione e generale vigilanza sull’amministrazione della giustizia ecclesiastica.

E’ dotato di un ordinamento autonomo ed è composto da dodici cardinali nominati dal pontefice, di cui uno di essi con funzioni di prefetto che presiede tale dicastero; il prefetto è coadiuvato da un segretario arcivescovo, nominato dal pontefice, che ha il compito di direzione complessiva del tribunale.

Le competenze specifiche attualmente attribuite al Tribunale della Segnatura Apostolica si suddividono in tre settori di attività:

a) Il primo settore riguarda la funzione giudiziaria, con competenza a decidere sui ricorsi di nullità contro le decisioni emesse dalla Rota Romana, sui ricorsi contro i decreti con cui la Rota ha rigettato le richieste di riapertura del giudizio delle cause matrimoniali e della sacra ordinazione, sulle istanze di ricusazione dei giudici della Rota stessa, sui conflitti di competenza tra tribunali non soggetti allo stesso tribunale di appello.

b) Il secondo settore riguarda la funzione di giustizia amministrativa, con competenza a giudicare sui ricorsi circa la legittimità degli atti emanati dalle autorità amministrative ecclesiastiche, su altre cause di natura amministrativa e sui conflitti di competenza tra i dicasteri della Curia romana.

c) Il terzo settore riguarda la funzione di regolamentazione e controllo della complessiva amministrazione della giustizia e costituisce la parte più rilevante dell’attività della Segnatura; nello specifica garantisce il corretto esercizio della funzione giudiziaria da parte dei tribunali e il controllo di legittimità sulle sentenze di nullità matrimoniale in forza della loro esecutività civile (c.d. delibazione).

Infine il Tribunale della Segnatura Apostolica svolge anche funzioni di consulenza e indirizzo nei confronti dei tribunali che ne facciano richiesta, per quanto concerne l’applicazione o l’interpretazione di norme giuridiche.