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Accesso al pubblico impiego: illegittimo se non c'è un concorso

La Corte costituzionale riafferma il valore centrale del concorso quale strumento principale per l’accesso all’impiego pubblico.

Le condizioni che giustificano una eventuale deroga stabilite per legge e funzionalmente motivate devono poter essere oggetto di una procedura che ne verifichi l’effettiva ricorrenza.

In altri termini, avendo come riferimento, tra l’altro, le procedure di stabilizzazione la Corte individua le caratteristiche di un procedimento che deroghi al principio dell’assunzione previo concorso, individuandone precisi limiti e circoscrivendone il campo d’applicazione.

In questa prospettiva l’esperienza professionale acquisibile all’interno della pubblica amministrazione sembrerebbe costituire requisito essenziale per giustificare la legittimità  della deroga.

E’ poi interessante sottolineare la delimitazione dello spazio d’operatività conseguente all’applicazione dell’articolo 2112 del codice civile e dell’articolo 31 del decreto legislativo 165/2001 conseguente alla ricostruzione operata dalla Corte .

Tali disposizioni vengono richiamate  in sede di scrutinio dell’art. 12, commi 2 e 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2012, n. 12  che autorizzava il trasferimento di funzioni da società in house a strutture regionali disponendo il contestuale passaggio  del personale nei ruoli dell’amministrazione regionale.

A tal proposito, la Corte precisa che l’ambito d’applicazione dell’articolo 2112 coincide esclusivamente con il settore privato.

L’eventuale spostamento del personale a seguito di trasferimenti d’azienda può avvenire quindi solo tra società private.

L’articolo 31 del decreto legislativo 165/2001  prevede, invece, la salvaguardia dei livelli occupazionali in caso di trasferimento di funzioni operata con la soppressione di enti pubblici e la loro sostituzione con compagni private.

La Corte dichiara, pertanto,  l’illegittimità costituzionale della legge regionale diretta a consentire il trasferimento del personale di società private nella dotazione organica dell’ente pubblico.

Tale trasferimento automatico nei ruoli dell’amministrazione regionale contrasta con il principio del pubblico concorso quale generale e principale d’accesso ad impieghi pubblici.

Il rilievo data alla specialità e insostituibilità delle funzioni da esercitare attraverso la deroga al concorso pubblico sembrano richiamare i più importanti passaggi motivazionali che la Corte di Giustizia Europea ha utilizzato nell’affrontare questioni attinenti alla compatibilità della disciplina del lavoro pubblico con le norme del trattato di funzionamento della comunità e delle relative direttive dirette a garantire il principio di non discriminazione.

In altri termini, le ragioni oggettive che giustificano una disciplina, speciale e derogatoria per l’impiego pubblico secondo la ricostruzione della Corte di Giustizia Europea sembrano coincidere con quelle che pur permettendo la deroga al concorso pubblico nè affermano ab contrario la valenza quale principio generale secondo la Corte costituzionale.

La specialità delle funzioni sembrare caratterizzare l’impiego pubblico a volte riverberandosi solo sulle modalità d’accesso in altri casi interessando l’intero svolgimento del rapporto di lavoro.

In prospettiva il comune riconoscimento della specialità del lavoro pubblico sembra in qualche modo conciliabili la posizione della Corte Costituzionale e quella della Corte di giustizia Europea sul punto.

La Corte costituzionale riafferma il valore centrale del concorso quale strumento principale per l’accesso all’impiego pubblico.

Le condizioni che giustificano una eventuale deroga stabilite per legge e funzionalmente motivate devono poter essere oggetto di una procedura che ne verifichi l’effettiva ricorrenza.

In altri termini, avendo come riferimento, tra l’altro, le procedure di stabilizzazione la Corte individua le caratteristiche di un procedimento che deroghi al principio dell’assunzione previo concorso, individuandone precisi limiti e circoscrivendone il campo d’applicazione.

In questa prospettiva l’esperienza professionale acquisibile all’interno della pubblica amministrazione sembrerebbe costituire requisito essenziale per giustificare la legittimità  della deroga.

E’ poi interessante sottolineare la delimitazione dello spazio d’operatività conseguente all’applicazione dell’articolo 2112 del codice civile e dell’articolo 31 del decreto legislativo 165/2001 conseguente alla ricostruzione operata dalla Corte .

Tali disposizioni vengono richiamate  in sede di scrutinio dell’art. 12, commi 2 e 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2012, n. 12  che autorizzava il trasferimento di funzioni da società in house a strutture regionali disponendo il contestuale passaggio  del personale nei ruoli dell’amministrazione regionale.

A tal proposito, la Corte precisa che l’ambito d’applicazione dell’articolo 2112 coincide esclusivamente con il settore privato.

L’eventuale spostamento del personale a seguito di trasferimenti d’azienda può avvenire quindi solo tra società private.

L’articolo 31 del decreto legislativo 165/2001  prevede, invece, la salvaguardia dei livelli occupazionali in caso di trasferimento di funzioni operata con la soppressione di enti pubblici e la loro sostituzione con compagni private.

La Corte dichiara, pertanto,  l’illegittimità costituzionale della legge regionale diretta a consentire il trasferimento del personale di società private nella dotazione organica dell’ente pubblico.

Tale trasferimento automatico nei ruoli dell’amministrazione regionale contrasta con il principio del pubblico concorso quale generale e principale d’accesso ad impieghi pubblici.

Il rilievo data alla specialità e insostituibilità delle funzioni da esercitare attraverso la deroga al concorso pubblico sembrano richiamare i più importanti passaggi motivazionali che la Corte di Giustizia Europea ha utilizzato nell’affrontare questioni attinenti alla compatibilità della disciplina del lavoro pubblico con le norme del trattato di funzionamento della comunità e delle relative direttive dirette a garantire il principio di non discriminazione.

In altri termini, le ragioni oggettive che giustificano una disciplina, speciale e derogatoria per l’impiego pubblico secondo la ricostruzione della Corte di Giustizia Europea sembrano coincidere con quelle che pur permettendo la deroga al concorso pubblico nè affermano ab contrario la valenza quale principio generale secondo la Corte costituzionale.

La specialità delle funzioni sembrare caratterizzare l’impiego pubblico a volte riverberandosi solo sulle modalità d’accesso in altri casi interessando l’intero svolgimento del rapporto di lavoro.

In prospettiva il comune riconoscimento della specialità del lavoro pubblico sembra in qualche modo conciliabili la posizione della Corte Costituzionale e quella della Corte di giustizia Europea sul punto.