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Pignoramento a carico di lavoratori dipendenti e pensionati: cessione del quinto

Nel corso degli anni si sta assistendo ad una, sia pur graduale, equiparazione tra la posizione dei dipendenti pubblici e quella dei dipendenti privati, ciò nonostante la materia relativa al pignoramento di stipendi e pensioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati mostra una significativa complessità a causa della copiosa giurisprudenza e dei cospicui interventi interpretativi.

Le modifiche apportate dalla legge 12 marzo 2004, n. 311 e Legge 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005 al Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180), in tema di espropriazione forzata presso terzi, (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato per intero l' estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni inizialmente prescritte unicamente per il lavoro pubblico.

L’articolo 545 del Codice di Procedura Civile stabilisce e prescrive il limite del quinto sui pignoramenti subiti dal debitore sulla propria retribuzione per debiti non saldati ed aumenta tale limite fino alla metà se concorrono più pignoramenti per cause diverse, come nel caso, ad esempio, di finanziamento e alimenti.

La giurisprudenza, più recente, sostiene che siano consentiti, in presenza di una cessione del quinto, dei successivi pignoramenti, con il limite di legge, ottenuto dalla differenza tra la quota già ceduta e la metà dello stipendio.

La Corte Costituzionale, infatti, con molteplici interventi, unitamente alla normativa in materia, ha fissato dei limiti alla pignorabilità dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, dei lavoratori privati e dei pensionati.

E' opportuno sottolineare come la quota di pensione pignorabile al lavoratore venga calcolata al netto delle ritenute Irpef e comprenda anche l'indennità integrativa speciale.

E' possibile, perciò, che in presenza di un decreto di autorizzazione di un magistrato (Presidente del Tribunale o di un Giudice delegato) si possa procedere per una causa alimentare a pignorare entro “un terzo” gli stipendi, i salari, le pensioni, i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto corrisposti dall’ex-Inpdap.

Come pure, è possibile che, senza preventiva autorizzazione di un giudice, si possa procedere a  pignorare entro il limite di “un quinto” gli stipendi e le pensioni per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti ed imprese da cui il debitore dipende.

Per ogni credito vantato da dipendenti pubblici o privati, è consentito pignorare o sequestrare nel limite di “un quinto” tutti gli stipendi, salari, pensioni, retribuzioni derivanti dalla prestazione dell'attività lavorativa.

Sempre entro “un quinto” e senza preventiva autorizzazione di un giudice, è possibile pignorare le pensioni Inps, per debiti derivanti da omissioni contributive o indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso.

Ed è ancora del “quinto” il limite per pignorare i crediti degli stipendi e pensioni per tributi dovuti allo Stato, alle Province ed ai Comuni.

Per quanto riguarda i pignoramenti a carico di lavoratori dipendenti e pensionati, Equitalia, con nota del 22 aprile 2013, PROT. 2013/4404, ha proceduto ad “autoregolamentarsi”.

Con la menzionata nota Equitalia ha disposto, con decorrenza immediata, nelle more degli approfondimenti che si rendono necessari all'esito delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi/pensioni, che per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati non si proceda, in prima battuta, a pignoramenti presso Istituti di credito/Poste.

Tali azioni saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o l'ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili.

Sintomo della crisi economica in cui versa il Paese è, altresì, la cessione volontaria del quinto della retribuzione o pensione, la cui peculiarità consiste nel fatto che il rimborso di quanto dovuto avviene attraverso il datore di lavoro o ente pensionistico e non dal soggetto che ha contratto un finanziamento, con la trattenuta diretta in busta paga o dal trattamento pensionistico.

L'articolo 13 bis, della Legge 14 maggio 2005, n. 80, ha comportato una estensione dell'istituto della cessione del quinto della retribuzione ai lavoratori parasubordinati, prevedendo che i titolari di un rapporto di lavoro coordinato e continuativo svolto in maniera prevalente come agenti, rappresentanti, collaboratori coordinati e continuativi o collaboratori a progetto, possano cedere un quinto del loro compenso, purché il rapporto sia di durata non inferiore a 12 mesi, la cessione non superi il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere ed il compenso oggetto della cessione sia certo e continuativo.

Da quanto sopra esposto è emerso un considerevole ampliamento del campo di applicazione soggettivo dell'istituto della cessione del quinto, ma permangono, allo stato, ancora numerose difficoltà interpretative e gestionali. Nel corso degli anni si sta assistendo ad una, sia pur graduale, equiparazione tra la posizione dei dipendenti pubblici e quella dei dipendenti privati, ciò nonostante la materia relativa al pignoramento di stipendi e pensioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati mostra una significativa complessità a causa della copiosa giurisprudenza e dei cospicui interventi interpretativi.

Le modifiche apportate dalla legge 12 marzo 2004, n. 311 e Legge 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005 al Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180), in tema di espropriazione forzata presso terzi, (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato per intero l' estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni inizialmente prescritte unicamente per il lavoro pubblico.

L’articolo 545 del Codice di Procedura Civile stabilisce e prescrive il limite del quinto sui pignoramenti subiti dal debitore sulla propria retribuzione per debiti non saldati ed aumenta tale limite fino alla metà se concorrono più pignoramenti per cause diverse, come nel caso, ad esempio, di finanziamento e alimenti.

La giurisprudenza, più recente, sostiene che siano consentiti, in presenza di una cessione del quinto, dei successivi pignoramenti, con il limite di legge, ottenuto dalla differenza tra la quota già ceduta e la metà dello stipendio.

La Corte Costituzionale, infatti, con molteplici interventi, unitamente alla normativa in materia, ha fissato dei limiti alla pignorabilità dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, dei lavoratori privati e dei pensionati.

E' opportuno sottolineare come la quota di pensione pignorabile al lavoratore venga calcolata al netto delle ritenute Irpef e comprenda anche l'indennità integrativa speciale.

E' possibile, perciò, che in presenza di un decreto di autorizzazione di un magistrato (Presidente del Tribunale o di un Giudice delegato) si possa procedere per una causa alimentare a pignorare entro “un terzo” gli stipendi, i salari, le pensioni, i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto corrisposti dall’ex-Inpdap.

Come pure, è possibile che, senza preventiva autorizzazione di un giudice, si possa procedere a  pignorare entro il limite di “un quinto” gli stipendi e le pensioni per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti ed imprese da cui il debitore dipende.

Per ogni credito vantato da dipendenti pubblici o privati, è consentito pignorare o sequestrare nel limite di “un quinto” tutti gli stipendi, salari, pensioni, retribuzioni derivanti dalla prestazione dell'attività lavorativa.

Sempre entro “un quinto” e senza preventiva autorizzazione di un giudice, è possibile pignorare le pensioni Inps, per debiti derivanti da omissioni contributive o indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso.

Ed è ancora del “quinto” il limite per pignorare i crediti degli stipendi e pensioni per tributi dovuti allo Stato, alle Province ed ai Comuni.

Per quanto riguarda i pignoramenti a carico di lavoratori dipendenti e pensionati, Equitalia, con nota del 22 aprile 2013, PROT. 2013/4404, ha proceduto ad “autoregolamentarsi”.

Con la menzionata nota Equitalia ha disposto, con decorrenza immediata, nelle more degli approfondimenti che si rendono necessari all'esito delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi/pensioni, che per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati non si proceda, in prima battuta, a pignoramenti presso Istituti di credito/Poste.

Tali azioni saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o l'ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili.

Sintomo della crisi economica in cui versa il Paese è, altresì, la cessione volontaria del quinto della retribuzione o pensione, la cui peculiarità consiste nel fatto che il rimborso di quanto dovuto avviene attraverso il datore di lavoro o ente pensionistico e non dal soggetto che ha contratto un finanziamento, con la trattenuta diretta in busta paga o dal trattamento pensionistico.

L'articolo 13 bis, della Legge 14 maggio 2005, n. 80, ha comportato una estensione dell'istituto della cessione del quinto della retribuzione ai lavoratori parasubordinati, prevedendo che i titolari di un rapporto di lavoro coordinato e continuativo svolto in maniera prevalente come agenti, rappresentanti, collaboratori coordinati e continuativi o collaboratori a progetto, possano cedere un quinto del loro compenso, purché il rapporto sia di durata non inferiore a 12 mesi, la cessione non superi il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere ed il compenso oggetto della cessione sia certo e continuativo.

Da quanto sopra esposto è emerso un considerevole ampliamento del campo di applicazione soggettivo dell'istituto della cessione del quinto, ma permangono, allo stato, ancora numerose difficoltà interpretative e gestionali.