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Apparecchi rilevatori di velocità, omessa informazione? Verbale illegittimo

Il Decreto-Legge 3 agosto 2007 n. 117 (convenuto con Legge n. 160/2007), recante disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, al comma 6 bis all'art.icolo 142 del Codice della Strada prevede che "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.

Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno". Il Ministero dei Trasporti con Decreto ministeriale. del 15 agosto 2007 ha dato attuazione alla norma richiamata precisando, tra l'altro, che "... per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli che ... devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di Polizia Stradale che attua il controllo.

I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento ... La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km".

Tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono, in sostanza, essere preventivamente segnalate e ben visibili, con l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. A differenza di quanto prevedeva la normativa precedente, dette ultime disposizioni impongono l'obbligo di presegnalazione tanto per le postazioni di controllo fisse quanto per quelle mobili. Nello specifico, il richiamato Decreto del 15 agosto 2007 statuisce minuziosamente le modalità del preavviso obbligatorio prima di ogni postazione di controllo (così, ad esempio, è necessario che il segnale di preavviso sia posizionato ad una distanza tale da poter essere visto per tempo, e comunque non superiore a 4 km. dal luogo di effettivo controllo, deve poi essere ripetuto dopo ogni intersezione stradale, in modo che tutti siano egualmente informati); peraltro, per essere validi, i cartelli di segnalazione del posto di controllo devono riportare obbligatoriamente la formula completa "controllo elettronico della velocità" o la dicitura "rilevamento elettronico della velocità" e devono essere del colore di fondo proprio del tipo di strada sul quale sono installati (ad semprio bianco nei centri abitati, blu nei percorsi extraurbani, verde in autostrada).

È perciò chiaro che, in base a quanto previsto dal menzionato DM 15 agosto 2007, la sistemazione dei dispositivi di controllo della velocità deve essere dotata da un'adeguata segnalazione all'utenza. In proposito si segnala come con la sentenza n. 7419 del 26 marzo 2009 la Suprema Corte abbia sostenuto che "L'articolo 4 del Decreto Legge 121/2002 convertito in Legge n. 168/2002 dispone che "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni". I giudici di legittimità sostengono che l'obbligo di informazione, ivi previsto, non possa avere efficacia solo nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla PA (cfr. in tal senso Cass. 12833/2007), ma abbia la finalità di portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, affinché possano orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche.

È perciò una norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione cagiona la nullità della sanzione. Si rileva, altresì, come la Circolare del Ministero dell'Interno del 14 agosto 2009 Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3, nel rinviare al citato D.M. 15 agosto 2007, abbia poi precisato e specificato che: "a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più approssimativamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano - altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'articolo 79, comma 3, Reg. Esec. Codice della Strada per la collocazione dei segnali di prescrizione; tale distanza minima, infatti, consente di garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito; b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km. 4 e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche; c) le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc.) sono quelle previste dal Reg. Esec. C.d.S. per i segnali di indicazione; per i dispositivi luminosi a messaggio variabile, invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell'art. 170 del medesimo regolamento".

Il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale in assenza di idonea segnalazione relativa alla presenza di apparecchi autovelox, dunque, è illegittimo e conseguentemente nullo. Va segnalato come l’omesso riferimento alla segnaletica stradale nel tratto di strada interessato dall’accertamento, non è tale da inficiare la validità del verbale di contestazione, non essendo comminata alcuna sanzione al riguardo. In virtù del principio di tassatività delle ipotesi di nullità si deve escludere che ne sia affetto il verbale che non contenga alcun riferimento alla presenza di idonea segnalazione a dare contezza all’utente della strada della presenza di sistemi di controllo elettronico della velocità. Ciò, tuttavia, non esime la PA dal predisporre strumenti che consentano a chi si trovi a transitare su una determinata strada di adeguare la condotta di guida non solo ai limiti imposti, ma anche alla possibilità che la velocità venga accertata a mezzo di misuratori elettronici.

Ove l’assenza di idonea segnalazione sia dedotta quale motivo di impugnazione del verbale di accertamento, è onere della PA dimostrare che la segnalazione era presente e adeguata a soddisfare l’esigenza di informare l’utente. Tale onere può essere soddisfatto dalla menzione della presenza di segnaletica nel verbale di accertamento, che sul punto forma piena prova fino a querela di falso ovvero, quando manchi una specifica indicazione in tal senso, da idonea allegazione probatoria.

Il Decreto-Legge 3 agosto 2007 n. 117 (convenuto con Legge n. 160/2007), recante disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, al comma 6 bis all'art.icolo 142 del Codice della Strada prevede che "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.

Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno". Il Ministero dei Trasporti con Decreto ministeriale. del 15 agosto 2007 ha dato attuazione alla norma richiamata precisando, tra l'altro, che "... per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli che ... devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di Polizia Stradale che attua il controllo.

I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento ... La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km".

Tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono, in sostanza, essere preventivamente segnalate e ben visibili, con l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. A differenza di quanto prevedeva la normativa precedente, dette ultime disposizioni impongono l'obbligo di presegnalazione tanto per le postazioni di controllo fisse quanto per quelle mobili. Nello specifico, il richiamato Decreto del 15 agosto 2007 statuisce minuziosamente le modalità del preavviso obbligatorio prima di ogni postazione di controllo (così, ad esempio, è necessario che il segnale di preavviso sia posizionato ad una distanza tale da poter essere visto per tempo, e comunque non superiore a 4 km. dal luogo di effettivo controllo, deve poi essere ripetuto dopo ogni intersezione stradale, in modo che tutti siano egualmente informati); peraltro, per essere validi, i cartelli di segnalazione del posto di controllo devono riportare obbligatoriamente la formula completa "controllo elettronico della velocità" o la dicitura "rilevamento elettronico della velocità" e devono essere del colore di fondo proprio del tipo di strada sul quale sono installati (ad semprio bianco nei centri abitati, blu nei percorsi extraurbani, verde in autostrada).

È perciò chiaro che, in base a quanto previsto dal menzionato DM 15 agosto 2007, la sistemazione dei dispositivi di controllo della velocità deve essere dotata da un'adeguata segnalazione all'utenza. In proposito si segnala come con la sentenza n. 7419 del 26 marzo 2009 la Suprema Corte abbia sostenuto che "L'articolo 4 del Decreto Legge 121/2002 convertito in Legge n. 168/2002 dispone che "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni". I giudici di legittimità sostengono che l'obbligo di informazione, ivi previsto, non possa avere efficacia solo nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla PA (cfr. in tal senso Cass. 12833/2007), ma abbia la finalità di portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, affinché possano orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. tyle="text-align: justify;">Il Decreto-Legge 3 agosto 2007 n. 117 (convenuto con Legge n. 160/2007), recante disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, al comma 6 bis all'art.icolo 142 del Codice della Strada prevede che "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.

Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno". Il Ministero dei Trasporti con Decreto ministeriale. del 15 agosto 2007 ha dato attuazione alla norma richiamata precisando, tra l'altro, che "... per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli che ... devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di Polizia Stradale che attua il controllo.

I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento ... La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km".

Tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono, in sostanza, essere preventivamente segnalate e ben visibili, con l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. A differenza di quanto prevedeva la normativa precedente, dette ultime disposizioni impongono l'obbligo di presegnalazione tanto per le postazioni di controllo fisse quanto per quelle mobili. Nello specifico, il richiamato Decreto del 15 agosto 2007 statuisce minuziosamente le modalità del preavviso obbligatorio prima di ogni postazione di controllo (così, ad esempio, è necessario che il segnale di preavviso sia posizionato ad una distanza tale da poter essere visto per tempo, e comunque non superiore a 4 km. dal luogo di effettivo controllo, deve poi essere ripetuto dopo ogni intersezione stradale, in modo che tutti siano egualmente informati); peraltro, per essere validi, i cartelli di segnalazione del posto di controllo devono riportare obbligatoriamente la formula completa "controllo elettronico della velocità" o la dicitura "rilevamento elettronico della velocità" e devono essere del colore di fondo proprio del tipo di strada sul quale sono installati (ad semprio bianco nei centri abitati, blu nei percorsi extraurbani, verde in autostrada).

È perciò chiaro che, in base a quanto previsto dal menzionato DM 15 agosto 2007, la sistemazione dei dispositivi di controllo della velocità deve essere dotata da un'adeguata segnalazione all'utenza. In proposito si segnala come con la sentenza n. 7419 del 26 marzo 2009 la Suprema Corte abbia sostenuto che "L'articolo 4 del Decreto Legge 121/2002 convertito in Legge n. 168/2002 dispone che "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni". I giudici di legittimità sostengono che l'obbligo di informazione, ivi previsto, non possa avere efficacia solo nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla PA (cfr. in tal senso Cass. 12833/2007), ma abbia la finalità di portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, affinché possano orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche.

È perciò una norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione cagiona la nullità della sanzione. Si rileva, altresì, come la Circolare del Ministero dell'Interno del 14 agosto 2009 Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3, nel rinviare al citato D.M. 15 agosto 2007, abbia poi precisato e specificato che: "a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più approssimativamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano - altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'articolo 79, comma 3, Reg. Esec. Codice della Strada per la collocazione dei segnali di prescrizione; tale distanza minima, infatti, consente di garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito; b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km. 4 e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche; c) le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc.) sono quelle previste dal Reg. Esec. C.d.S. per i segnali di indicazione; per i dispositivi luminosi a messaggio variabile, invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell'art. 170 del medesimo regolamento".

Il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale in assenza di idonea segnalazione relativa alla presenza di apparecchi autovelox, dunque, è illegittimo e conseguentemente nullo. Va segnalato come l’omesso riferimento alla segnaletica stradale nel tratto di strada interessato dall’accertamento, non è tale da inficiare la validità del verbale di contestazione, non essendo comminata alcuna sanzione al riguardo. In virtù del principio di tassatività delle ipotesi di nullità si deve escludere che ne sia affetto il verbale che non contenga alcun riferimento alla presenza di idonea segnalazione a dare contezza all’utente della strada della presenza di sistemi di controllo elettronico della velocità. Ciò, tuttavia, non esime la PA dal predisporre strumenti che consentano a chi si trovi a transitare su una determinata strada di adeguare la condotta di guida non solo ai limiti imposti, ma anche alla possibilità che la velocità venga accertata a mezzo di misuratori elettronici.

Ove l’assenza di idonea segnalazione sia dedotta quale motivo di impugnazione del verbale di accertamento, è onere della PA dimostrare che la segnalazione era presente e adeguata a soddisfare l’esigenza di informare l’utente. Tale onere può essere soddisfatto dalla menzione della presenza di segnaletica nel verbale di accertamento, che sul punto forma piena prova fino a querela di falso ovvero, quando manchi una specifica indicazione in tal senso, da idonea allegazione probatoria.