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Caso Ryanair: commento al provvedimento dell'Antitrust

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso nei confronti della compagnia aerea Ryanair, il 17 febbraio 2014, il provvedimento riportato per esteso, con il quale la compagnia è stata condannata al pagamento di una sanzione di 850.000 euro per pratica commerciale scorretta, per violazione delle  disposizione del Codice del Consumo.

La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Associazione Adiconsum, la quale contestava le modalità di presentazione dell’opzione di acquisto della polizza assicurativa sul sito della compagnia aerea. In particolare, Ryanair inseriva tale opzione nella sezione relativa ai dati anagrafici del passeggero, con  la conseguenza che, inserito il nome del proprio stato di residenza, il consumatore acquistava, in realtà, in maniera inconsapevole, una polizza assicurativa, che andava a gravare sul prezzo finale del biglietto.

L’Antitrust ha dato ragione all’associazione, dichiarando la scorrettezza della pratica, che “induce a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore perché ingannevole quanto al prezzo del servizio offerto e omissiva avuto riguardo ad informazioni rilevanti necessarie a valutare l’effettiva natura e convenienza del servizio assicurativo proposto ai consumatori”.

Si tratta del tipico esempio di pratica commerciale scorretta, come descritta dagli articoli 20, 21, lettera b) e d), 22, 24 e 25 del Codice del Turismo, in quanto il professionista omette di fornire, o rende in modo assolutamente insufficiente e inadeguato, informazioni essenziali circa il servizio assicurativo proposto.

In particolare, appare altamente recettivo prevedere l’opzione di non acquisto del servizio assicurativo in un menù relativo alla richiesta di inserimento dello Stato di residenza del passeggero, peraltro una variabile di immediata rilevanza ed attinenza al servizio di trasporto che il consumatore è in procinto di acquistare.

Proprio tale richiesta appare idonea, nel contesto nel quale è inserita, a creare confusione nel consumatore dal momento che segue immediatamente la sezione “Dettagli Passeggeri” – dove vengono riportare con particolare enfasi istruzioni su come fornire on modo corretto alcuni dati sensibili (i nomi dei passeggeri) – così da sembrare che tale richiesta sia strettamente connessa a questo tipo di informazioni e assolutamente indispensabile da fornire.

L’Autorità ha pertanto contestato a Ryanair il meccanismo di deselezione dell’opzione di acquisto della polizza che il consumatore deve effettuare, risultato particolarmente macchinoso e poco trasparente, in considerazione del fatto che l’accesso avviene tramite una ‘tendina’ della scelta del Paese di residenza, sotto la dicitura “Non mi assicurare”,  posizionata, all’interno di un elenco di 21 nazioni, fra i paesi Netherlands e Norway.

Inoltre, il Regolamento (CE) n. 1008/2008 prevede che “I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base di un esplicito consenso dell’interessato (opt-in)”.

Secondo l’Autorità “la particolare modalità di selezione architettata da Ryanair non appare rispettare le condizioni di manifestazione di un esplicito consenso (opt-in) trattandosi invece si un meccanismo complesso caratterizzato da molteplici aspetti di ingannevolezza, che rendono altamente difficile la scelta di non acquisto, assimilabile a un meccanismo di opt-out”.

L’esplicito consenso dell’interessato all’acquisto di un servizio opzionale previsto dalla normativa di riferimento citata, si tramuta, nel caso in esame, in modo subdolo e ingannevole, in un obbligo imposto al consumatore di esplicitare un consenso a contrario, ovvero a ricercare una voce di “non acquisto” della polizza assicurativa in una tendina avente un oggetto ed un contenuto sostanzialmente diverso.

Per visualizzare il provvedimento clicca qui.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso nei confronti della compagnia aerea Ryanair, il 17 febbraio 2014, il provvedimento riportato per esteso, con il quale la compagnia è stata condannata al pagamento di una sanzione di 850.000 euro per pratica commerciale scorretta, per violazione delle  disposizione del Codice del Consumo.

La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Associazione Adiconsum, la quale contestava le modalità di presentazione dell’opzione di acquisto della polizza assicurativa sul sito della compagnia aerea. In particolare, Ryanair inseriva tale opzione nella sezione relativa ai dati anagrafici del passeggero, con  la conseguenza che, inserito il nome del proprio stato di residenza, il consumatore acquistava, in realtà, in maniera inconsapevole, una polizza assicurativa, che andava a gravare sul prezzo finale del biglietto.

L’Antitrust ha dato ragione all’associazione, dichiarando la scorrettezza della pratica, che “induce a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore perché ingannevole quanto al prezzo del servizio offerto e omissiva avuto riguardo ad informazioni rilevanti necessarie a valutare l’effettiva natura e convenienza del servizio assicurativo proposto ai consumatori”.

Si tratta del tipico esempio di pratica commerciale scorretta, come descritta dagli articoli 20, 21, lettera b) e d), 22, 24 e 25 del Codice del Turismo, in quanto il professionista omette di fornire, o rende in modo assolutamente insufficiente e inadeguato, informazioni essenziali circa il servizio assicurativo proposto.

In particolare, appare altamente recettivo prevedere l’opzione di non acquisto del servizio assicurativo in un menù relativo alla richiesta di inserimento dello Stato di residenza del passeggero, peraltro una variabile di immediata rilevanza ed attinenza al servizio di trasporto che il consumatore è in procinto di acquistare.

Proprio tale richiesta appare idonea, nel contesto nel quale è inserita, a creare confusione nel consumatore dal momento che segue immediatamente la sezione “Dettagli Passeggeri” – dove vengono riportare con particolare enfasi istruzioni su come fornire on modo corretto alcuni dati sensibili (i nomi dei passeggeri) – così da sembrare che tale richiesta sia strettamente connessa a questo tipo di informazioni e assolutamente indispensabile da fornire.

L’Autorità ha pertanto contestato a Ryanair il meccanismo di deselezione dell’opzione di acquisto della polizza che il consumatore deve effettuare, risultato particolarmente macchinoso e poco trasparente, in considerazione del fatto che l’accesso avviene tramite una ‘tendina’ della scelta del Paese di residenza, sotto la dicitura “Non mi assicurare”,  posizionata, all’interno di un elenco di 21 nazioni, fra i paesi Netherlands e Norway.

Inoltre, il Regolamento (CE) n. 1008/2008 prevede che “I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base di un esplicito consenso dell’interessato (opt-in)”.

Secondo l’Autorità “la particolare modalità di selezione architettata da Ryanair non appare rispettare le condizioni di manifestazione di un esplicito consenso (opt-in) trattandosi invece si un meccanismo complesso caratterizzato da molteplici aspetti di ingannevolezza, che rendono altamente difficile la scelta di non acquisto, assimilabile a un meccanismo di opt-out”.

L’esplicito consenso dell’interessato all’acquisto di un servizio opzionale previsto dalla normativa di riferimento citata, si tramuta, nel caso in esame, in modo subdolo e ingannevole, in un obbligo imposto al consumatore di esplicitare un consenso a contrario, ovvero a ricercare una voce di “non acquisto” della polizza assicurativa in una tendina avente un oggetto ed un contenuto sostanzialmente diverso.

Per visualizzare il provvedimento clicca qui.