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Tasse scolastiche o contributi volontari?

Drin, drin, è suonata la sveglia, è ora di levarsi dal letto e incamminarsi verso il “tempio della conoscenza”.

Su questa mia ultima locuzione, provocatoria e malcelata, vorrei sommessamente esprimere questo pensiero, ora, potenzialmente amplificato laddove lo stesso, venga condiviso da coloro i quali vorranno giovarsene, quale modesto invito alla riflessione condivisa.

Ed ecco qui il caso, il cui riferimento a fatti e persone è da ritenersi del tutto casuale, così l’evento in quanto tale.

Il giovane adolescente Sofo, brillante studente del primo anno di un liceo classico italiano, appassionato di diritto e accecato dall’affannosa ricerca della conoscenza e della giustezza, un giorno, solleva un quesito, riscontrando delle antinomie rispetto ad un articolo della Costituzione, segnatamente l'articolo 34 che testualmente recita:

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

Tale aporia, nasceva da una circolare scolastica, diretta alle famiglie, confezionata con il solito linguaggio burocratese, laddove veniva domandato ai genitori di versare la somma di € 200 per la frequenza scolastica a titolo di contributo.

Su tale termine, (contributo), Sofo domandava lumi ad un docente, ponendogli chiaramente, senza sbavature il seguente quesito: “Scusi prof., cosa significa contributo? Sono delle tasse che devo pagare per frequentare la scuola? Ma non è gratis?”.

Su questo interpello il professore, manco a dirlo, iniziava una filippica; tra affastellamenti e voli pindarici, dall’alto della sua conoscenza non era stato in grado di fornire una meritevole giustificazione a tale legittima quanto intelligente domanda.

Preso atto dell’assenza di una adeguata, risolutiva e chiara risposta da parte del docente, Sofo, si faceva carico di approfondire la tematica e in seguito prendeva atto che quel contributo, pur richiesto, in realtà non era dovuto.

Era un contributo assolutamente volontario e non ascrivibile ad un’imposizione fiscale.

Sicché, Sofo, dopo aver svolto le sue frenetiche investigazioni addiveniva a quanto segue.

In via preliminare occorre fare una distinzione:

- tasse scolastiche erariali, obbligatorie, nell’ultimo biennio delle scuole superiori dopo il compimento di anni sedici e l’assolvimento dell’obbligo scolastico;

- contributi a carattere esclusivamente volontario e destinati alla piano di offerta formativa dei discenti.

Le tasse scolastiche erariali si versano sul c.c.p. nr. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara con l’indicazione esatta della causale.

Dall’anno scolastico 2006/2007 il principio costituzionale sopra narrato, ovvero l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione, ora comprende anche i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, dei percorsi sperimentali di istruzione formazione professionale realizzati sulla base degli accordi quadro, in sede di conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali.

Perciò, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore entro l’assolvimento dell’obbligo scolastico, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, già a partire dall'anno scolastico 2007/2008.

La norma a riguardo è contenuta nell’articolo 200 del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297 il quale stabilisce:

"1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:

a) tassa di iscrizione;

b) tassa di frequenza;

c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;

d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.

2. Gli importi per esse determinate dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n 165.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.

4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.

5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:

- gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;

- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;

b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

c) ciechi civili.

8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.

10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.

11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità".

A tale disposizione, si aggiunga l’articolo 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (legge finanziaria):

"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.

Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008".

Ad adiuvandum, l’articolo 1, comma 5, del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 il quale recita: “Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza”.

L’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76:

In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003”.

L’ articolo 28 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 (Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) "1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.

3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonche' una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata, sono individuati modalita' e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento e' disposto con le modalita' previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono gia' state attribuite”.

Per concludere le note del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca n. 312 del 20 marzo 2012 e n. 593 del 7 marzo 2013.

Ciò premesso, il diligente Sofo, ne ricavava che il contributo scolastico così come richiesto, non era assoggettato ad alcun principio di obbligatorietà, ma solo ed esclusivamente quale contribuzione volontaria con cui anche la sua famiglia poteva parteciparvi per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa.

Qualsiasi diversa pretesa, era da ritenersi, indubbiamente, illegittima.

Dopo la disamina delle normative sopra indicate, Sofo presentava il suo modesto contributo a quel docente “distratto”; nel contempo lo portava a conoscenza che, non avrebbe pagato la somma a titolo di contributo, così come richiesto, senza nessuna indicazione, chiara, trasparente laddove discernere le tasse scolastiche dai contributi a carattere facoltativo.

Chissà, se Sofo alla fine venne poi “promosso” da quel professore. A questo, mi permetto di aggiungere che, “in claris non fit interpretatio”.

Drin, drin, è suonata la sveglia, è ora di levarsi dal letto e incamminarsi verso il “tempio della conoscenza”.

Su questa mia ultima locuzione, provocatoria e malcelata, vorrei sommessamente esprimere questo pensiero, ora, potenzialmente amplificato laddove lo stesso, venga condiviso da coloro i quali vorranno giovarsene, quale modesto invito alla riflessione condivisa.

Ed ecco qui il caso, il cui riferimento a fatti e persone è da ritenersi del tutto casuale, così l’evento in quanto tale.

Il giovane adolescente Sofo, brillante studente del primo anno di un liceo classico italiano, appassionato di diritto e accecato dall’affannosa ricerca della conoscenza e della giustezza, un giorno, solleva un quesito, riscontrando delle antinomie rispetto ad un articolo della Costituzione, segnatamente l'articolo 34 che testualmente recita:

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

Tale aporia, nasceva da una circolare scolastica, diretta alle famiglie, confezionata con il solito linguaggio burocratese, laddove veniva domandato ai genitori di versare la somma di € 200 per la frequenza scolastica a titolo di contributo.

Su tale termine, (contributo), Sofo domandava lumi ad un docente, ponendogli chiaramente, senza sbavature il seguente quesito: “Scusi prof., cosa significa contributo? Sono delle tasse che devo pagare per frequentare la scuola? Ma non è gratis?”.

Su questo interpello il professore, manco a dirlo, iniziava una filippica; tra affastellamenti e voli pindarici, dall’alto della sua conoscenza non era stato in grado di fornire una meritevole giustificazione a tale legittima quanto intelligente domanda.

Preso atto dell’assenza di una adeguata, risolutiva e chiara risposta da parte del docente, Sofo, si faceva carico di approfondire la tematica e in seguito prendeva atto che quel contributo, pur richiesto, in realtà non era dovuto.

Era un contributo assolutamente volontario e non ascrivibile ad un’imposizione fiscale.

Sicché, Sofo, dopo aver svolto le sue frenetiche investigazioni addiveniva a quanto segue.

In via preliminare occorre fare una distinzione:

- tasse scolastiche erariali, obbligatorie, nell’ultimo biennio delle scuole superiori dopo il compimento di anni sedici e l’assolvimento dell’obbligo scolastico;

- contributi a carattere esclusivamente volontario e destinati alla piano di offerta formativa dei discenti.

Le tasse scolastiche erariali si versano sul c.c.p. nr. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara con l’indicazione esatta della causale.

Dall’anno scolastico 2006/2007 il principio costituzionale sopra narrato, ovvero l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione, ora comprende anche i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, dei percorsi sperimentali di istruzione formazione professionale realizzati sulla base degli accordi quadro, in sede di conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali.

Perciò, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore entro l’assolvimento dell’obbligo scolastico, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, già a partire dall'anno scolastico 2007/2008.

La norma a riguardo è contenuta nell’articolo 200 del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297 il quale stabilisce:

"1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:

a) tassa di iscrizione;

b) tassa di frequenza;

c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;

d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.

2. Gli importi per esse determinate dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n 165.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.

4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.

5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:

- gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;

- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;

b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

c) ciechi civili.

8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.

10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.

11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità".

A tale disposizione, si aggiunga l’articolo 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (legge finanziaria):

"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.

Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008".

Ad adiuvandum, l’articolo 1, comma 5, del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 il quale recita: “Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza”.

L’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76:

In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003”.

L’ articolo 28 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 (Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) "1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.

3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonche' una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata, sono individuati modalita' e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento e' disposto con le modalita' previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono gia' state attribuite”.

Per concludere le note del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca n. 312 del 20 marzo 2012 e n. 593 del 7 marzo 2013.

Ciò premesso, il diligente Sofo, ne ricavava che il contributo scolastico così come richiesto, non era assoggettato ad alcun principio di obbligatorietà, ma solo ed esclusivamente quale contribuzione volontaria con cui anche la sua famiglia poteva parteciparvi per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa.

Qualsiasi diversa pretesa, era da ritenersi, indubbiamente, illegittima.

Dopo la disamina delle normative sopra indicate, Sofo presentava il suo modesto contributo a quel docente “distratto”; nel contempo lo portava a conoscenza che, non avrebbe pagato la somma a titolo di contributo, così come richiesto, senza nessuna indicazione, chiara, trasparente laddove discernere le tasse scolastiche dai contributi a carattere facoltativo.

Chissà, se Sofo alla fine venne poi “promosso” da quel professore. A questo, mi permetto di aggiungere che, “in claris non fit interpretatio”.