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Associazioni sportive dilettantistiche: alcune nozioni sugli aspetti civilistici e fiscali

L’associazione sportiva dilettantistica è stata individuata dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Negli ultimi anni, oltre all’introduzione di norme di carattere civilistico, finalizzate a dare certezza giuridica all’associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività (articolo 90 Legge n. 289/2002; Decreto Legge n. 72/200 convertito in Legge n. 128/2004).

L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” (con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di “società sportiva dilettantistica”; quest’ultima costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro.

Come per la costituzione di tutti gli enti associativi, anche per le associazioni o società sportive dilettantistiche è prevista la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto che può avvenire per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata[1].

Fondamentale per ottenere lo status di “associazione o società sportiva” e per poter usufruire delle agevolazioni fiscali è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale tenuto dal CONI.

Requisiti per il regime fiscale agevolato

a

Forma giuridica di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR ( gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato)

b

Affiliazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli enti nazionali di promozione sportiva

c

Esercizio di attività sportiva dilettantistica

d

Conseguimento nel periodo di imposta antecedente di un reddito non superiore ad un certo limite (250.000 euro)

In cosa consiste il regime fiscale agevolato

Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva.

In particolare, le agevolazioni prevedono:

  • la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);
  • un sistema forfetario di determinazione dell’Iva;
  • l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
  • l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio;
  • l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio - Tv e pubblicità)

Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistichedevono istituire solo il registro previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese,

tutte le entrate conseguite nel mese precedente (articolo 9, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 544/1999) mentre, ai fini civilistici, i libri sociali da tenere sono due:

  • il libro soci  
  • il libro verbali assemblee.

Affinché l’associazione sportiva possa accedere al regime fiscale agevolato è necessario che nel periodo d’imposta precedente siano stati conseguiti dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro.

Le società e le associazioni di nuova costituzione possono scegliere tale regime se prevedono che nello stesso anno di costituzione conseguiranno proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al citato limite.

In questo limite occorre tener conto dei ricavi, delle sopravvenienze attive e dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l’esercizio dell’attività commerciale. Non si considerano, invece, le indennità percepite per la preparazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica.

L’opzione ha valore fino a quando non viene revocata ma, una volta fatta, è vincolante per un periodo di cinque anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.

In sostanza, quando si verifica questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per l’Iva che per le imposte sui redditi, due differenti periodi soggetti a diversi regimi tributari:

  • nel primo (dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite), si applicherà il regime agevolato;
  • nel secondo (dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite fino alla fine del periodo d’imposta), si applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il reddito che per l’assolvimento dell’Iva e degli adempimenti contabili

Agevolazioni: imposte dirette

Le associazioni sportive dilettantistiche sono assoggettate, in linea di principio, alladisciplina generale degli enti non commerciali che determinano il reddito in maniera forfetaria, applicando al totale dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali un coefficiente di redditività variabile a seconda dell’attività svolta e dell’ammontare dei ricavi conseguiti.

Per le associazioni è prevista un’ulteriore agevolazione dalla Legge n. 398/1991 consistente in un coefficiente ancora più favorevole. Esse, infatti, determinano il reddito sempre in maniera forfetaria, ma applicando ai proventi di natura commerciale un coefficiente di redditività molto più basso (3 per cento). Al reddito così determinato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali.

Non si tiene conto, invece, delle indennità percepite per la formazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica.

Un altro vantaggio è che i proventi commerciali conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti dalla raccolta fondi non concorrono a formare il reddito imponibile fino ad un importo complessivo di 51.645,69 euro per periodo d’imposta e per un massimo di 2 eventi all’anno.

In ogni caso le associazioni sportive, anche se svolgono per la maggior parte del periodo d’imposta attività commerciale, non possono mai perdere la qualifica di “ente non commerciale”.

Questo non vale per le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali che, anche se non perseguono il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale.

Nei loro confronti, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali.

Irap

Le agevolazioni nel pagamento dell’Irap consistono essenzialmente in deduzioni dalla base

  • i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
  • le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazionelavoro;
  • i compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti.

Non commercialità

Le ASD sono enti non commerciali. Ad esempio, non si considera mai “commerciale” l’attività svolta nei confronti dei propri associati in conformità agli scopi istituzionali e anche le operazioni svolte in conformità allo statuto e in attuazione del fine istituzionale dell’ente, anche se comportano prestazioni dietro corrispettivi specifici.

Le quote o contributi associativi incassati non concorrono a formare il reddito dell’ente.

Inoltre, con un’ulteriore deroga il legislatore ha previsto che la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci dietro corrispettivo non è considerata commerciale se le stesse vengono cedute, prevalentemente, agli associati.

Attività considerate oggettivamente commerciali

  • cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
  • erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
  • gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  • gestione di spacci aziendali e di mense;
  • somministrazione di pasti;
  • prestazioni di trasporto e di deposito;
  • organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici;
  • prestazioni alberghiere e di alloggio;
  • prestazione di servizi portuali ed aeroportuali;
  • telecomunicazioni e radiodiffusioni;
  • pubblicità commerciale.

Agevolazioni : imposte indirette

Sono previsti due regimi forfetari di determinazione dell’Iva, a seconda del volume dei ricavi

conseguiti:

1) il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991 per le associazioni che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali in misura inferiore al limite di 250.000 euro.

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime fiscale agevolato determinano l’imposta sul valore aggiunto in modo forfetario, e cioè applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti:

  • 50 per cento dell’Iva a debito sui proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali;
  • 90 per cento dell’Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
  • 2/3 dell’Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione

2) il regime forfetario previsto per le attività spettacolistiche, per le associazioni con volume d’affari annuo fino a 25.822,84 euro.

In questo caso la base imponibile viene determinata nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dell’imposta assolta sugli acquisti.

In presenza di più attività, per l’applicazione di questo regime forfetario va considerato solamente il volume d’affari derivante dalle attività spettacolistiche.

Trattamento fiscale dei compensi pagati dalle associazioni

Le associazioni sportive dilettantistiche per realizzare un evento sportivo, generalmente, si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori) per le quali erogano compensi, premi, rimborsi e indennità.

Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l’incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei “redditi diversi” (articolo 67, comma 1, lettera m, Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986).

Anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono “redditi diversi”.

Per poter considerare “redditi diversi” queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo). Ad esempio, non si possono considerare redditi diversi quelli corrisposti ad un arbitro dilettante quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un atleta professionista se partecipa ad un evento sportivo dilettantistico.

Le imposte sulle somme erogate agli sportivi

I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7.500 euro non concorrendo alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce.

Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all’aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all’Irpef.

Tale ritenuta si effettua:

  • a titolo d’imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 7.501 e 28.158,28 euro : la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non indicherà, pertanto, nella propria dichiarazione dei redditi (se tenuto a presentarla) il compenso ricevuto;
  • a titolo d’acconto, se superiore a 28.158,28 : ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l’importo ricevuto e la ritenuta subita.

Se lo sportivo incassa nello stesso periodo d’imposta più compensi da associazioni sportive diverse, lo stesso dovrà autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef.

Il finanziamento delle associazioni : la raccolta fondi e le sponsorizzazioni

La sponsorizzazione

È il mezzo (o accordo) attraverso cui una parte (sponsor), per avere notorietà pubblica, eroga mezzi economici all’altra parte (sponsorizzato) che si impegna ad effettuare determinate prestazioni per far sì che si realizzi questo ritorno di immagine (pubblicità):

  • per l’associazione, ai fini delle imposte dirette, sportiva che riceve il finanziamento, i proventi derivanti dalla sponsorizzazione concorrono alla formazione del reddito, anche se queste somme, comunque, rientrano nelle disposizioni relative alla “decommercializzazione” dei proventi anche se nel limite di 51.645,69 euro;
  • per lo sponsor, ai fini delle imposte dirette, le somme erogate da un contribuente che produce reddito d’impresa sono assimilate, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, alle spese di pubblicità. L’eccedenza, se riconducibile a spese di rappresentanza, ha un trattamento fiscale diverso.

IVA

Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto le sponsorizzazioni sono considerate sempre come attività commerciale, a prescindere dal soggetto che la pone in essere. Pertanto, per le stesse, occorre rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva. In ogni caso, è sempre possibile usufruire delle agevolazioni della Legge n. 398/1991, qualora si scelga il regime fiscale agevolato previsto dalla stessa norma.

La raccolta dei fondi

Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato possono usufruire di un regime fiscale agevolato per la raccolta pubblica dei fondi ovvero le stesse non concorrono a formare il reddito delle stesse e, pertanto, sono esenti da imposte.

Per fruire dell’agevolazione occorre però che l’evento nel corso del quale avviene la raccolta sia:

  • occasionale;
  • pubblico;
  • concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni.

Inoltre, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

  1. il numero di eventi durante un periodo d’imposta non può essere superiore a due;
  2. il limite massimo dei fondi raccolti nell’anno non deve superare l’importo di 51.645,69 euro.

Per ogni raccolta di fondi, l’associazione deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta, un rendiconto con l’indicazione delle entrate e delle spese relative ad ogni manifestazione effettuata e una relazione illustrativa.

La Guida dell'Agenzia delle Entrate in tema di associazioni sportive dilettantistiche è consultabile sul sito di Libertas Centro Nazionale sportivo cliccando qui

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[1] Per la costituzione delle società sportive di capitale e delle società cooperative senza scopo di lucro è previsto invece l’obbligo dell’atto pubblico.

 

L’associazione sportiva dilettantistica è stata individuata dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Negli ultimi anni, oltre all’introduzione di norme di carattere civilistico, finalizzate a dare certezza giuridica all’associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività (articolo 90 Legge n. 289/2002; Decreto Legge n. 72/200 convertito in Legge n. 128/2004).

L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” (con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di “società sportiva dilettantistica”; quest’ultima costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro.

Come per la costituzione di tutti gli enti associativi, anche per le associazioni o società sportive dilettantistiche è prevista la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto che può avvenire per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata[1].

Fondamentale per ottenere lo status di “associazione o società sportiva” e per poter usufruire delle agevolazioni fiscali è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale tenuto dal CONI.

Requisiti per il regime fiscale agevolato

a

Forma giuridica di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR ( gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato)

b

Affiliazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli enti nazionali di promozione sportiva

c

Esercizio di attività sportiva dilettantistica

d

Conseguimento nel periodo di imposta antecedente di un reddito non superiore ad un certo limite (250.000 euro)

In cosa consiste il regime fiscale agevolato

Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva.

In particolare, le agevolazioni prevedono:

  • la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);
  • un sistema forfetario di determinazione dell’Iva;
  • l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
  • l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio;
  • l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio - Tv e pubblicità)

Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistichedevono istituire solo il registro previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese,

tutte le entrate conseguite nel mese precedente (articolo 9, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 544/1999) mentre, ai fini civilistici, i libri sociali da tenere sono due:

  • il libro soci  
  • il libro verbali assemblee.

Affinché l’associazione sportiva possa accedere al regime fiscale agevolato è necessario che nel periodo d’imposta precedente siano stati conseguiti dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro.

Le società e le associazioni di nuova costituzione possono scegliere tale regime se prevedono che nello stesso anno di costituzione conseguiranno proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al citato limite.

In questo limite occorre tener conto dei ricavi, delle sopravvenienze attive e dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l’esercizio dell’attività commerciale. Non si considerano, invece, le indennità percepite per la preparazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica.

L’opzione ha valore fino a quando non viene revocata ma, una volta fatta, è vincolante per un periodo di cinque anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.

In sostanza, quando si verifica questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per l’Iva che per le imposte sui redditi, due differenti periodi soggetti a diversi regimi tributari:

  • nel primo (dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite), si applicherà il regime agevolato;
  • nel secondo (dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite fino alla fine del periodo d’imposta), si applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il reddito che per l’assolvimento dell’Iva e degli adempimenti contabili

Agevolazioni: imposte dirette

Le associazioni sportive dilettantistiche sono assoggettate, in linea di principio, alladisciplina generale degli enti non commerciali che determinano il reddito in maniera forfetaria, applicando al totale dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali un coefficiente di redditività variabile a seconda dell’attività svolta e dell’ammontare dei ricavi conseguiti.

Per le associazioni è prevista un’ulteriore agevolazione dalla Legge n. 398/1991 consistente in un coefficiente ancora più favorevole. Esse, infatti, determinano il reddito sempre in maniera forfetaria, ma applicando ai proventi di natura commerciale un coefficiente di redditività molto più basso (3 per cento). Al reddito così determinato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali.

Non si tiene conto, invece, delle indennità percepite per la formazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica.

Un altro vantaggio è che i proventi commerciali conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti dalla raccolta fondi non concorrono a formare il reddito imponibile fino ad un importo complessivo di 51.645,69 euro per periodo d’imposta e per un massimo di 2 eventi all’anno.

In ogni caso le associazioni sportive, anche se svolgono per la maggior parte del periodo d’imposta attività commerciale, non possono mai perdere la qualifica di “ente non commerciale”.

Questo non vale per le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali che, anche se non perseguono il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale.

Nei loro confronti, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali.

Irap

Le agevolazioni nel pagamento dell’Irap consistono essenzialmente in deduzioni dalla base

  • i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
  • le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazionelavoro;
  • i compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti.

Non commercialità

Le ASD sono enti non commerciali. Ad esempio, non si considera mai “commerciale” l’attività svolta nei confronti dei propri associati in conformità agli scopi istituzionali e anche le operazioni svolte in conformità allo statuto e in attuazione del fine istituzionale dell’ente, anche se comportano prestazioni dietro corrispettivi specifici.

Le quote o contributi associativi incassati non concorrono a formare il reddito dell’ente.

Inoltre, con un’ulteriore deroga il legislatore ha previsto che la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci dietro corrispettivo non è considerata commerciale se le stesse vengono cedute, prevalentemente, agli associati.

Attività considerate oggettivamente commerciali

  • cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
  • erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
  • gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  • gestione di spacci aziendali e di mense;
  • somministrazione di pasti;
  • prestazioni di trasporto e di deposito;
  • organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici;
  • prestazioni alberghiere e di alloggio;
  • prestazione di servizi portuali ed aeroportuali;
  • telecomunicazioni e radiodiffusioni;
  • pubblicità commerciale.

Agevolazioni : imposte indirette

Sono previsti due regimi forfetari di determinazione dell’Iva, a seconda del volume dei ricavi

conseguiti:

1) il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991 per le associazioni che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali in misura inferiore al limite di 250.000 euro.

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime fiscale agevolato determinano l’imposta sul valore aggiunto in modo forfetario, e cioè applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti:

  • 50 per cento dell’Iva a debito sui proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali;
  • 90 per cento dell’Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
  • 2/3 dell’Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione

2) il regime forfetario previsto per le attività spettacolistiche, per le associazioni con volume d’affari annuo fino a 25.822,84 euro.

In questo caso la base imponibile viene determinata nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dell’imposta assolta sugli acquisti.

In presenza di più attività, per l’applicazione di questo regime forfetario va considerato solamente il volume d’affari derivante dalle attività spettacolistiche.

Trattamento fiscale dei compensi pagati dalle associazioni

Le associazioni sportive dilettantistiche per realizzare un evento sportivo, generalmente, si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori) per le quali erogano compensi, premi, rimborsi e indennità.

Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l’incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei “redditi diversi” (articolo 67, comma 1, lettera m, Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986).

Anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono “redditi diversi”.

Per poter considerare “redditi diversi” queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo). Ad esempio, non si possono considerare redditi diversi quelli corrisposti ad un arbitro dilettante quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un atleta professionista se partecipa ad un evento sportivo dilettantistico.

Le imposte sulle somme erogate agli sportivi

I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7.500 euro non concorrendo alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce.

Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all’aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all’Irpef.

Tale ritenuta si effettua:

  • a titolo d’imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 7.501 e 28.158,28 euro : la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non indicherà, pertanto, nella propria dichiarazione dei redditi (se tenuto a presentarla) il compenso ricevuto;
  • a titolo d’acconto, se superiore a 28.158,28 : ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l’importo ricevuto e la ritenuta subita.

Se lo sportivo incassa nello stesso periodo d’imposta più compensi da associazioni sportive diverse, lo stesso dovrà autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef.

Il finanziamento delle associazioni : la raccolta fondi e le sponsorizzazioni

La sponsorizzazione

È il mezzo (o accordo) attraverso cui una parte (sponsor), per avere notorietà pubblica, eroga mezzi economici all’altra parte (sponsorizzato) che si impegna ad effettuare determinate prestazioni per far sì che si realizzi questo ritorno di immagine (pubblicità):

  • per l’associazione, ai fini delle imposte dirette, sportiva che riceve il finanziamento, i proventi derivanti dalla sponsorizzazione concorrono alla formazione del reddito, anche se queste somme, comunque, rientrano nelle disposizioni relative alla “decommercializzazione” dei proventi anche se nel limite di 51.645,69 euro;
  • per lo sponsor, ai fini delle imposte dirette, le somme erogate da un contribuente che produce reddito d’impresa sono assimilate, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, alle spese di pubblicità. L’eccedenza, se riconducibile a spese di rappresentanza, ha un trattamento fiscale diverso.

IVA

Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto le sponsorizzazioni sono considerate sempre come attività commerciale, a prescindere dal soggetto che la pone in essere. Pertanto, per le stesse, occorre rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva. In ogni caso, è sempre possibile usufruire delle agevolazioni della Legge n. 398/1991, qualora si scelga il regime fiscale agevolato previsto dalla stessa norma.

La raccolta dei fondi

Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato possono usufruire di un regime fiscale agevolato per la raccolta pubblica dei fondi ovvero le stesse non concorrono a formare il reddito delle stesse e, pertanto, sono esenti da imposte.

Per fruire dell’agevolazione occorre però che l’evento nel corso del quale avviene la raccolta sia:

  • occasionale;
  • pubblico;
  • concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni.

Inoltre, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

  1. il numero di eventi durante un periodo d’imposta non può essere superiore a due;
  2. il limite massimo dei fondi raccolti nell’anno non deve superare l’importo di 51.645,69 euro.

Per ogni raccolta di fondi, l’associazione deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta, un rendiconto con l’indicazione delle entrate e delle spese relative ad ogni manifestazione effettuata e una relazione illustrativa.

La Guida dell'Agenzia delle Entrate in tema di associazioni sportive dilettantistiche è consultabile sul sito di Libertas Centro Nazionale sportivo cliccando qui

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[1] Per la costituzione delle società sportive di capitale e delle società cooperative senza scopo di lucro è previsto invece l’obbligo dell’atto pubblico.