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Approvata la riforma dell’Islamgesetz (della legge sulle comunità islamiche) in Austria

Approvata la riforma dell’Islamgesetz (della legge sulle comunità islamiche) in Austria
Approvata la riforma dell’Islamgesetz (della legge sulle comunità islamiche) in Austria

I

Il 25.2.2015, il Nationalrat ha approvato il disegno di legge di riforma dell’ISLAMGESETZ, legge che era stata emanata il 15.7.1912 e, dopo una riforma attuata nel 1988, era in vigore fino alla fine di febbraio del 2015. Negli ultimi anni era stata avvertita l’esigenza di un nuovo intervento riformatore e vi sono state consultazioni con le comunità islamiche riconosciute (e non), al fine di trovare il consenso più ampio possibile.

Prima di esporre la nuova disciplina delle comunità islamiche in Austria, un breve escursus storico.

Per effetto dell’Islamgesetz del 1912, ai cittadini di religione islamica, residenti nel territorio dell’impero austro-ungarico, veniva riconosciuto lo status di “Religionsgesellschaft” ai sensi dello Staatsgrundgesetz del 1867 - articolo 15.mo[1].

Assicurava agli aderenti alla religione maomettana la Selbstverwaltung interna, in osservanza di un emanando regolamento. Veniva autorizzata la costituzione di Kultusgemeinden (comunità locali) e di fondazioni aventi scopi religiosi e assistenziali. L’insegnamento della religione islamica poteva essere impartito anche da persone provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, previa autorizzazione del Kultusministerium.

Il governo poteva vietare funzioni religiose, se vi ostavano motivi di ordine pubblico. L’insegnante di religione condannato per: a) delitto o 2) per un reato commesso per motivi di lucro o 3) per un reato contro la morale oppure 4) se il suo comportamento poteva costituire pericolo per l’ordine pubblico, doveva essere destituito.

Era obbligo delle autorità statali, vigilare che le Religionsgesellschaften dei seguaci dell’Islam nonché le comunità locali e gli organi delle stesse, non trascendessero le loro competenze, osservassero le leggi, i regolamenti e i provvedimenti delle autorità. In caso di inosservanza, le autorità potevano infliggere sanzioni pecuniarie, il cui ammontare era da determinare in relazione alla situazione patrimoniale del contravventore nonché adottare misure di coercizione previste dalla legge.

II

La Religionsgesellschaft degli aderenti alla fede islamica, anche per quanto riguarda le comunità locali e gli organi delle stesse, era in gran parte equiparata alle altre Religionsgesellschaften legalmente riconosciute. Dottrina islamica, edifici adibiti al culto, tradizioni ed usanze, godevano della tutela da parte delle autorità statali, a meno che non contrastassero con leggi dello Stato.

Per quanto concerne i matrimoni degli aderenti alla religione islamica e i registri di nascita, di morte e di matrimonio, valevano le disposizioni di cui alla Legge 9.4.1870  (Gesetz über die Ehen von Personen, welche keiner gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören und über die Führung der Geburts-, Ehe- und Sterberegister für dieselben = legge relativa ai matrimoni di persone non appartenenti a nessuna delle confessioni o comunità religiose legalmente riconosciute e sulla tenuta dei registri di nascita, di matrimonio e di morte degli stessi). Prevedeva infine l’Islamgesetz, che mediante regolamento (poi emanato qualche anno dopo), poteva essere previsto se e in quale modo ai ministri di culto islamici poteva essere direttamente demandata la tenuta dei registri di nascita, di morte e di matrimonio dei loro correligionari.

L’emanazione dell’Islamgesetz era stata la conseguenza dell’occupazione (1878) della Bosnia-Erzogovina e della successiva annessione (1908) della stessa; per effetto di quest’ultima, 600.000 persone di fede islamica, erano diventate “sudditi” della monarchia austro-ungarica. Già prima del 1908 erano residenti, a Vienna, ca. 900 maomettani. Con l’Islamgesetz veniva riconosciuta soltanto la cosidddetta Hanefitische Rechtsschule. Ai soldati di religione islamica della Bosnia-Erzegovina, durante la monarchia, veniva assicurata assistenza religiosa da parte di “sacerdoti” (Imame) islamici. Caduta la monarchia, gli islamici in Austria erano diventati una sparuta minoranza. Essi avevano però dato vita all’“islamischen Kulturbund” prima e all’“islamischen Gemeinschaft” poi. Nel 1951 veniva costituito il “Verein der Muslime in Österreich” che perseguiva precipuamente fini culturali, di assistenza e di beneficienza.

III

A partire dagli anni Sessanta del secolo passato, si era registrata una massiccia immigrazione di lavoratori di religione islamica, soprattutto dalla Turchia. Già nel 1964, in Austria, vi erano 8.000 Moslems. Un’altra ondata di immigrazione di persone di fede islamica era avvenuta a seguito della disgregazione dell’ex Jugoslavia. Negli ultimi anni ha chiesto asilo politico un notevole numero di persone provenienti dall’Irak e, recentemente, dalla Siria, anch’esse, in parte, di fede islamica.

L’esigenza di una riforma (dopo quella del 1988 che è stata, per ammissione delle stesse autorità austriache, tutt’altro che “tiefgreifend”), è diventata, negli ultimi anni, sempre più pressante; ciò anche a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale austriaca (del 1987, pubblicata all’ inizio del 1988).

Il disegno di legge di riforma presentato il 2.10.14 dall’Integrationsminister, è stato, come già detto, frutto di lunghe “trattative” con esponenti delle comunità islamiche non soltanto di fede sunnita, ma anche di osservanza alevita e sciita (come il Cristianesimo, anche lslam, ha subito, nel corso della storia, varie scissioni). Secondo il predetto ministro, il progetto di legge è frutto di tre anni di trattative e di studi, senza, poter - naturalmente - accontentare le varie “relgiösen Richtungen” dell’Islam presenti in Austria e di cui ognuna asserisce di rappresentare, essa sola, il “vero” Islam.

IV

Secondo la legge di riforma del 2015, non è più consentito che le “spese correnti”, inerenti alle attività delle comunità islamiche, vengano finanziate dall’estero. Queste comunità, dovranno diventare “wirtschaftlich selbsterhaltungsfähig” (economicamente indipendenti da contributi esteri) e devono avere una “positive Grundeinstellung gegenüber Staat und Gesellschaft”. Soltanto in tal caso è possibile la loro costituzione e il loro riconoscimento come Religionsgesellschaften. Il proselitismo attraverso semplici associazioni non è più consentito.

Per le comunità islamiche non è prevista la cosiddetta Kirchensteuer (al cui versamento sono tenuti i cattolici praticanti in Austria). Attualmente, dei 300 Imame “officianti” in Austria, 65 sono dipendenti della Repubblica della Turchia (e vengono, naturalmente, stipendiati da questo Stato). Ciò non è più consentito dopo il febbraio 2016. Parimenti non è più permesso che la costruzione di moschee sia finanziata da Stati esteri (va ricordato in proposito che la erezione della moschea di Wien-Florisdorf era stata, in larga parte, finanziata dall’allora sovrano dell’Arabia Saudita).

Uno degli scopi principali della riforma è quello di ridurre, il più possibile, “die Einflussnahme aus dem Ausland”. Nel corso della discussione parlamentare, è stato detto che è un “legitimer Anspruch der Republik Österreich, dass es keine Abhängigkeiten aus dem Ausland gibt, bzw. dass diese reduziert werden.” Peraltro la islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ), per mezzo del suo portavoce aveva precisato che adesso, alle “spese correnti” per il “funzionamento” della Glaubensgemeinschaft veniva fatto fronte, in larga parte, con contributi raccolti tra i fedeli austriaci. Al iGGiÖ aderiscono ca. 350.000 Muslime.

Non soltanto le “spese correnti” per l’attività svolta da organi delle comunità religiose islamiche non possono più essere coperte con contributi esteri, ma anche l’amministrazione del patrimonio di queste Religionsgemeinschaften deve avvenire in Austria. L’unica eccezione prevista è quella di “einmalige Zuwendungen” (per esempio un’eredità) che possono provenire dall’estero. Alle Religionsgemeinschaften viene anche riconosciuta la facoltà di trasmettere agli organo legislativi ed amministrativi austriaci proposte e prese di posizione in ordine a “religiöse Angelegenheiten”. Per quanto concerne l’alimentazione, si deve tenere conto delle particolari prescrizioni, vigenti per gli islamici, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e nelle caserme (va rilevato in proposito che a Vienna vi è un reggimento composto per il 40% da soldati provenienti dalla Bosnia-Erzogovina). Ai cittadini di religione islamica viene riconosciuto il diritto di provvedere alla produzione di carni e di altri alimenti in conformità alle “innerreligionsgesellschaftlichen Vorschriften” (prescrizioni previste dalla religione di appartenenza).

Il disegno di legge presentato dal governo austriaco aveva avuto un’accoglienza sostanzialmente favorevole da parte della comunità alevita (ALEVI) in Austria, mentre quella (largamente maggioritaria) sunnita (che era l’unica legalmente riconosciuta fino all’emanazione della sentenza del 1987 della Corte costituzionale che ha fatto venire meno il “monopolio” della “islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ)”, l’Alleinvertretungsanspuch di questa organizzazione), aveva avanzato alcune riserve (non ultimo per il divieto di finanziamenti dall’estero) gia’ in occasione della presentazione del disegno di legge.

Le islamischen Religionsgemeinschaften, devono depositare i testi - in base ai quali i loro ministri di culto svolgono la propria attività - in lingua tedesca. Con la legge di riforma si intende perseguire l’obiettivo di far sì che gli aderenti alla religione musulmana possano esercitare il loro credo religioso liberamente, ma, nel contempo, siano anche cittadini - leali - austriaci.

V

Altra innovazione di fondamentale importanza della legge di riforma, è che viene consentito soltanto alle “anerkannten Religionsgesellschaften”[2] di “propagandare” la loro fede religiosa. Semplici associazioni costituite con il fine della Glaubensverbreitung, devono cessare la loro attività oppure limitarsi ad attività esclusivamente di assistenza o di carattere caritativo. E’ evidente che tutte queste disposizioni perseguono un solo fine: trasparenza e certezza del diritto.

L’Austria ha accolto e conservato i postulati del liberalismo praticato nella vicina Prussia, il cui re Federico II, il 22.6.1740, aveva detto: ”Jeder soll nach seiner Facon selig werden”. Si noti che eravamo ancora nel Settecento; dovevano passare più di due secoli prima che la libertà di religione venisse effettivamente riconosciuta e l’intolleranza scomparisse (anche se non del tutto), almeno in Europa.

Il riconoscimento (Anerkennung) ha però per conseguenza alcuni öffentlich-rechtliche Vor- und Schutzrechte nonché vantaggi dal punto di vista fiscale. La disciplina del riconoscimento risale al 1867, allo Staatsgrundgesetz del 21 dicembre di quell’anno; in base a questa legge, ad ogni Religionsgemeinschaft venivano garantiti alcuni diritti fondamentali.  È del 1874 il cosiddetto Anerkennungsgesetz che aveva disciplinato la procedura di riconoscimento. Presupposto fondamentale per il riconoscimento era che dottrina, funzioni religiose e statuto non contenessero nulla di “sittlich Anstößiges oder Gesetzwidriges”.  Attualmente in Austria vi sono due anerkannte, islamische Religionsgesellschaften: la islamische Glaubensgemeinschaft e la alevitische Glaubensgemeinschaft.

La gesetzliche Anerkennung, a seguito della quale la Religionsgemeinschaft diventa Körperschaft öffentlichen Rechts (ente di diritto pubblico),  non implica automaticamente,  né la legittimità (Legitimität),  né l’ammissibilità ( vale a dire la Zulässigkeit) della religione che ha ottenuto l’Anerkennung. In Austria vi è piena libertà religiosa (Freiheit des Glaubens und Bekenntnisfreiheit) e vige una separazione rigorosa tra Stato e Chiesa. Severe sono le norme che puniscono la discriminazione attuata a causa della fede (o non fede) professata. Sotto questo aspetto E passiamo alle eingetragenen religiösen Bekenntnisgemeinschaften. La relativa legge del 1988 richiede una “positive Grundeinstellung gegenüber Staat und Gesellschaft”. Inoltre, per un futuro riconoscimento (gesetzliche Anerkennung),  la Bekenntnisgemeinschaft deve avere un numero di aderenti pari ad almeno il 2% della popolazione complessiva residente nello Stato. Ogni comunità locale (Kultusgemeinde), per poter essere costituita, deve avere almeno  300 membri (di cui almeno 100 maggiorenni). L’assistenza religiosa a persone di fede islamica viene consentita nell’esercito, negli ospedali, nelle case di reclusione e nelle case di ricovero; le relative spese sono a carico dello Stato.

Le staatlich eingetragenen, religiösen Bekenntnisgemeinschaften hanno una propria personalità giuridica, ma non tutti i diritti delle anerkannten Religionsgemeinschaften. Per ottenere l’Eintragung, la legge del 1997, entrata in vigore l’1.1.1998, richiede, tra l’altro, la prova che almeno 300 persone residenti in Austria appartengano alla Bekenntnisgemeinschaft.

Religiöse Vereine (associazioni religiose) vengono definiti Glaubensgemeinschaften (comunità religiose) che non hanno i requisiti, nè per ottenere il riconoscimento, nè l’Eintragung als religiöse Bekenntnisgemeinschaft. Non sono altro che associazioni come per esempio possono essere Freizeitvereine (associazioni per il tempo libero). È da rilevare che il Vereinsgesetz del 1867 non poteva trovare applicazione per le associazioni di carattere religioso. Neppure il Vereinsgesetz del 1951  consentiva l’applicazione dello stesso alle  associazioni religiose. Soltanto dopo la modifica del Vereinsgesetz, attuata nel 2002, è stata consentita la costituzione di comunità religiose “als Verein”, ma queste associazioni non devono avere alcuno scopo di lucro. La legge di riforma del 2015 fa divieto a questi Vereine, di fare proselitismo.

Secondo la legge di riforma, i ministri di culto islamici, per poter legittimamente esercitare, in futuro, le loro funzioni religiose in Austria, oltre ad aver compiuto gli studi teologici, appositamente istituiti, presso l’Università di Vienna, devono avere una padronanza della lingua tedesca a livello di scuola media. Devono essere persone che hanno il loro “Lebensmittelpunkt” in Austria. Le Religionsgesellschaften legalmente riconosciute, dovranno provvedere ad adeguare le loro norme statutarie entro il 31.12.2015.

VI

La legge di riforma sancisce ”das Primat des staatlichen Rechts vor religiösem Recht” (il primato della legge dello Stato sui precetti religiosi); è stato detto che: “Es gilt das Gesetz und nicht die Sharia” (vige la legge dello Stato e non  la Sharia). Alle Religionsgesellschaften legalmente riconosciute può essere revocato il riconoscimento, se le autorità statali riscontrano che esse non hanno una “positive Grundeinstellung gegenüber dem Staat und der Gesellschaft” (un atteggiamento fondamentalmente positivo nei confronti dello Stato e della società civile). Dottrina, usanze e tradizioni, non devono, in ogni caso, contrastare con leggi o regolamenti vigenti in Austria; inoltre non devono essere dirette, neppure indirettamente, contro altre comunità religiose, non deve esserci “Gesetzwidrigkeit im Verhältnis zu anderen Religionsgesellschaften”.

Parimenti è in facoltà delle autorità statali di revocare l’Anerkennung, se vi è da temere che la Religionsgemeinschaft possa costituire pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza pubblica. Le autorità statali, ma anche quelle locali, possono vietare riunioni e manifestazioni, qualora sia ravvisabile un pericolo diretto per la sicurezza pubblica, per l’ordine pubblico, per la salute, per la sicurezza nazionale, per i diritti e le libertà altrui. I ministri di culto islamici, nell’esercizio delle loro funzioni strettamente religiose, dipendono dalle rispettive Religionsgesellschaften. Da notare è che la legge di riforma dell’Islamgesetz, è, in certe parti, simile al cosiddetta Israelitengesetz, anch’esso modificato recentemente (2012). Così per esempio in materia di circoncisione.

Sanzioni severe sono previste per i ministri di culto islamici che violano le leggi penali. In caso di condanna a pena detentiva superiore ad un anno, deve essere disposta la loro Abberufung; la stessa sanzione va applicata se nella loro attività è ravvisabile un pericolo per la sicurezza pubblica.

VII

Presso l’Università di Vienna verrà istituita - a decorrere dall’1.1.2016 -  una cattedra di teologia islamica. Il personale complessivo di questa “facolta’” comprenderà sei persone e le relative spese saranno a carico dello Stato (Bund). In occasione della nomina dei docenti, le comunità islamiche devono essere previamente sentite.

Il disposto secondo il quale le Religionsgesellschaften che richiedono l’Anerkennung, devono depositare i testi in base ai quali intendono propagare la loro fede, ha lo scopo anche di far sì che vengano impediti riconoscimenti di comunità che non si distinguono da quelle già riconosciute; in tal modo viene garantita la Unterscheidbarkeit tra le varie Religionsrichtungen, riscontrabili anche all’ interno dell’Islam.

La riforma del Islamgesetz si propone di porre su basi nuove i rapporti tra le comunità islamiche  e lo Stato.

Viene disciplinata anche la sepoltura nei cimiteri islamici, nel senso che la stessa possa aver luogo soltanto con il consenso della comunità islamica locale. Un’eventuale Friedhofsauflösung non può essere disposta senza il previo assenso della comunità islamica. La tutela accordata alle comunità islamiche - nei limiti e alle condizioni ora esposte - comprende, da un lato, la libertà di manifestare - in privato e in pubblico - il proprio credo religioso e dall’altro lato, la tutela degli edifici adibiti al culto e alle riunioni dei fedeli.

La legge di riforma provvede a riconoscere anche alcune festività islamiche (di cui tre sunnitiche: Rhamadan, Aschura e Id al Atha, nonché cinque alevitiche). Questo riconoscimento non avra’ effetti diretti ed immediati in materia di lavoro, ma può essere oggetto di contrattazione in sede di futuri accordi sindacali. I cittadini di fede islamica hanno diritto di educare i loro figli secondo i precetti religiosi e secondo le usanze tradizionali, purché non vi sia contrasto con leggi e regolamenti statali.

VIII

Dopo l’approvazione della legge di riforma, le critiche contro il “nuovo Islamgesetz” sono aumentate, specie da parte delle associazioni (che, come detto sopra, non potranno più propagare la fede islamica). L’associazione turca ATIB ha diffuso un comunicato facendo sapere che si rivolgerà alla Corte costituzionale: VfGH) e, se necessario, pure all’EuGH. Un’altra associazione, la NMZ, ha criticato aspramente il divieto dei finanziamenti dall’estero, denunciando una disparità di trattamento rispetto ad altre confessioni religiose.

Molte perplessità hanno destato le prese di posizione da parte dell’Isalmischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ), il cui presidente, in un primo comunicato stampa, aveva espresso un giudizio sostanzialmente positivo (sia pure con qualche riserva) sull’approvata riforma. Poco dopo sarebbe stata però pubblicata un'altra Stellungnahme, negativa nei confronti dell’intervento riformatore e nella quale l’Austria veniva accusata di avere “die Tradition im Umgang mit Religionsgesellschaften gebrochen” (in sostanza, di non aver più rispettata la tradizione per quanto concerne il trattamento riservato alle Religionsgesellschaften). Questa legge di riforma sarebbe espressione di una “islamfeindlichen Politik” (politica ostile nei confronti dell’Islam). Si è parlato di “Verkirlichung des Islam”, di “Zwangskirche”. Secondo un’associazione islamica giovanile, la riforma degraderebbe gli islamici a cittadini di seconda classe.

IX

Queste critiche possono apparire fondate soltanto in minima e non tengono, di certo, conto dell’intolleranza e del fanatismo (proprio di chi si reputa in possesso della verità assoluta), al quale sono tuttora esposte persone di fede non maomettana, viventi in Stati islamici, alle quali è proibita addirittura la costruzione di edifici di culto e di professare pubblicamente una religione diversa dall’Islam. Va rilevato anche che proprio negli ultimi giorni sono diventate note distruzioni - operate in nome della religione (o meglio, di un fanatismo raramente visto nei millenni passati) - di monumenti, siti e reperti archeologici, unici e di inestimabile valore, che un fanatismo cieco, degno del profondo medioevo, ha originato e fatto attuare. Pertanto parlare degli islamici in Austria come cittadini di seconda classe, appare davvero fuori luogo. Non si può pretendere da altri ciò che non si è disposti a concedere….

Difficilmente si può dare torto al Governo austriaco che ha difeso la riforma il cui scopo è quello di “aprire la strada” ad un “Islam europäischer Prägung” e di prevenire il diffondersi di un radicalismo e fanatismo (i cui frutti si sono visti anche recentemente) nonché di un’intolleranza per la cui eliminazione - in Europa - ci sono voluti secoli.

X

Vediamo ora qualche dato statistico relativo alla presenza di persone di fede islamica in Austria dopo le due ondate di immigrazione di cui si è parlato nella parte iniziale di questo articolo.

In occasione del censimento della popolazione del 1971, gli islamici erano stati 22.267, pari allo 0,3% della popolazione stabilmente residente. Nel 1981 il loro numero si era più che triplicato (76.939, pari all’1% della Einwohnerzahl) . Tra il 1981 ed il 1991, è avvenuto un ulteriore aumento del numero degli islamici (a 158.776; costituivano il 2,0 % della popolazione residente). Un ulteriore raddoppio è stato registrato nel 2001 (338.988, pari al 4,2% della popolazione). Nel 2009 le persone di religione islamica sono ulteriormente aumentate a 515.914 e al 6,2% della popolazione.

Per quanto concerne gli Stati di provenienza degli immigrati di fede islamica in Austria, al primo posto va annoverata la Turchia, seguita dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Serbia e dall’Iran.

 

[1] Questo articolo prevedeva che ogni comunità religiosa e ogni confessione legalmente riconosciute avevano diritto di praticare il loro credo religioso, anche pubblicamente; avevano facoltà di disciplinare autonomamente il loro ordinamento interno. Ad esse era garantito il possesso degli immobili destinati ad usi cultuali, di istruzione, di assistenza. Come tutti gli enti erano però soggetti alle leggi statali.

[2] A proposito delle “anerkannten Religionsgesellschaften” occorre rilevare  che l’ordinamento giuridico austriaco distingue tre tipi fondamentali di „Religionsgesellschaften“:  1) le gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften,  2) le eingetragenen religiösen Bekenntnisgemeinschaften e 3) i religiösen Vereine.

I

Il 25.2.2015, il Nationalrat ha approvato il disegno di legge di riforma dell’ISLAMGESETZ, legge che era stata emanata il 15.7.1912 e, dopo una riforma attuata nel 1988, era in vigore fino alla fine di febbraio del 2015. Negli ultimi anni era stata avvertita l’esigenza di un nuovo intervento riformatore e vi sono state consultazioni con le comunità islamiche riconosciute (e non), al fine di trovare il consenso più ampio possibile.

Prima di esporre la nuova disciplina delle comunità islamiche in Austria, un breve escursus storico.

Per effetto dell’Islamgesetz del 1912, ai cittadini di religione islamica, residenti nel territorio dell’impero austro-ungarico, veniva riconosciuto lo status di “Religionsgesellschaft” ai sensi dello Staatsgrundgesetz del 1867 - articolo 15.mo[1].

Assicurava agli aderenti alla religione maomettana la Selbstverwaltung interna, in osservanza di un emanando regolamento. Veniva autorizzata la costituzione di Kultusgemeinden (comunità locali) e di fondazioni aventi scopi religiosi e assistenziali. L’insegnamento della religione islamica poteva essere impartito anche da persone provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, previa autorizzazione del Kultusministerium.

Il governo poteva vietare funzioni religiose, se vi ostavano motivi di ordine pubblico. L’insegnante di religione condannato per: a) delitto o 2) per un reato commesso per motivi di lucro o 3) per un reato contro la morale oppure 4) se il suo comportamento poteva costituire pericolo per l’ordine pubblico, doveva essere destituito.

Era obbligo delle autorità statali, vigilare che le Religionsgesellschaften dei seguaci dell’Islam nonché le comunità locali e gli organi delle stesse, non trascendessero le loro competenze, osservassero le leggi, i regolamenti e i provvedimenti delle autorità. In caso di inosservanza, le autorità potevano infliggere sanzioni pecuniarie, il cui ammontare era da determinare in relazione alla situazione patrimoniale del contravventore nonché adottare misure di coercizione previste dalla legge.

II

La Religionsgesellschaft degli aderenti alla fede islamica, anche per quanto riguarda le comunità locali e gli organi delle stesse, era in gran parte equiparata alle altre Religionsgesellschaften legalmente riconosciute. Dottrina islamica, edifici adibiti al culto, tradizioni ed usanze, godevano della tutela da parte delle autorità statali, a meno che non contrastassero con leggi dello Stato.

Per quanto concerne i matrimoni degli aderenti alla religione islamica e i registri di nascita, di morte e di matrimonio, valevano le disposizioni di cui alla Legge 9.4.1870  (Gesetz über die Ehen von Personen, welche keiner gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören und über die Führung der Geburts-, Ehe- und Sterberegister für dieselben = legge relativa ai matrimoni di persone non appartenenti a nessuna delle confessioni o comunità religiose legalmente riconosciute e sulla tenuta dei registri di nascita, di matrimonio e di morte degli stessi). Prevedeva infine l’Islamgesetz, che mediante regolamento (poi emanato qualche anno dopo), poteva essere previsto se e in quale modo ai ministri di culto islamici poteva essere direttamente demandata la tenuta dei registri di nascita, di morte e di matrimonio dei loro correligionari.

L’emanazione dell’Islamgesetz era stata la conseguenza dell’occupazione (1878) della Bosnia-Erzogovina e della successiva annessione (1908) della stessa; per effetto di quest’ultima, 600.000 persone di fede islamica, erano diventate “sudditi” della monarchia austro-ungarica. Già prima del 1908 erano residenti, a Vienna, ca. 900 maomettani. Con l’Islamgesetz veniva riconosciuta soltanto la cosidddetta Hanefitische Rechtsschule. Ai soldati di religione islamica della Bosnia-Erzegovina, durante la monarchia, veniva assicurata assistenza religiosa da parte di “sacerdoti” (Imame) islamici. Caduta la monarchia, gli islamici in Austria erano diventati una sparuta minoranza. Essi avevano però dato vita all’“islamischen Kulturbund” prima e all’“islamischen Gemeinschaft” poi. Nel 1951 veniva costituito il “Verein der Muslime in Österreich” che perseguiva precipuamente fini culturali, di assistenza e di beneficienza.

III

A partire dagli anni Sessanta del secolo passato, si era registrata una massiccia immigrazione di lavoratori di religione islamica, soprattutto dalla Turchia. Già nel 1964, in Austria, vi erano 8.000 Moslems. Un’altra ondata di immigrazione di persone di fede islamica era avvenuta a seguito della disgregazione dell’ex Jugoslavia. Negli ultimi anni ha chiesto asilo politico un notevole numero di persone provenienti dall’Irak e, recentemente, dalla Siria, anch’esse, in parte, di fede islamica.

L’esigenza di una riforma (dopo quella del 1988 che è stata, per ammissione delle stesse autorità austriache, tutt’altro che “tiefgreifend”), è diventata, negli ultimi anni, sempre più pressante; ciò anche a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale austriaca (del 1987, pubblicata all’ inizio del 1988).

Il disegno di legge di riforma presentato il 2.10.14 dall’Integrationsminister, è stato, come già detto, frutto di lunghe “trattative” con esponenti delle comunità islamiche non soltanto di fede sunnita, ma anche di osservanza alevita e sciita (come il Cristianesimo, anche lslam, ha subito, nel corso della storia, varie scissioni). Secondo il predetto ministro, il progetto di legge è frutto di tre anni di trattative e di studi, senza, poter - naturalmente - accontentare le varie “relgiösen Richtungen” dell’Islam presenti in Austria e di cui ognuna asserisce di rappresentare, essa sola, il “vero” Islam.

IV

Secondo la legge di riforma del 2015, non è più consentito che le “spese correnti”, inerenti alle attività delle comunità islamiche, vengano finanziate dall’estero. Queste comunità, dovranno diventare “wirtschaftlich selbsterhaltungsfähig” (economicamente indipendenti da contributi esteri) e devono avere una “positive Grundeinstellung gegenüber Staat und Gesellschaft”. Soltanto in tal caso è possibile la loro costituzione e il loro riconoscimento come Religionsgesellschaften. Il proselitismo attraverso semplici associazioni non è più consentito.

Per le comunità islamiche non è prevista la cosiddetta Kirchensteuer (al cui versamento sono tenuti i cattolici praticanti in Austria). Attualmente, dei 300 Imame “officianti” in Austria, 65 sono dipendenti della Repubblica della Turchia (e vengono, naturalmente, stipendiati da questo Stato). Ciò non è più consentito dopo il febbraio 2016. Parimenti non è più permesso che la costruzione di moschee sia finanziata da Stati esteri (va ricordato in proposito che la erezione della moschea di Wien-Florisdorf era stata, in larga parte, finanziata dall’allora sovrano dell’Arabia Saudita).

Uno degli scopi principali della riforma è quello di ridurre, il più possibile, “die Einflussnahme aus dem Ausland”. Nel corso della discussione parlamentare, è stato detto che è un “legitimer Anspruch der Republik Österreich, dass es keine Abhängigkeiten aus dem Ausland gibt, bzw. dass diese reduziert werden.” Peraltro la islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ), per mezzo del suo portavoce aveva precisato che adesso, alle “spese correnti” per il “funzionamento” della Glaubensgemeinschaft veniva fatto fronte, in larga parte, con contributi raccolti tra i fedeli austriaci. Al iGGiÖ aderiscono ca. 350.000 Muslime.

Non soltanto le “spese correnti” per l’attività svolta da organi delle comunità religiose islamiche non possono più essere coperte con contributi esteri, ma anche l’amministrazione del patrimonio di queste Religionsgemeinschaften deve avvenire in Austria. L’unica eccezione prevista è quella di “einmalige Zuwendungen” (per esempio un’eredità) che possono provenire dall’estero. Alle Religionsgemeinschaften viene anche riconosciuta la facoltà di trasmettere agli organo legislativi ed amministrativi austriaci proposte e prese di posizione in ordine a “religiöse Angelegenheiten”. Per quanto concerne l’alimentazione, si deve tenere conto delle particolari prescrizioni, vigenti per gli islamici, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e nelle caserme (va rilevato in proposito che a Vienna vi è un reggimento composto per il 40% da soldati provenienti dalla Bosnia-Erzogovina). Ai cittadini di religione islamica viene riconosciuto il diritto di provvedere alla produzione di carni e di altri alimenti in conformità alle “innerreligionsgesellschaftlichen Vorschriften” (prescrizioni previste dalla religione di appartenenza).

Il disegno di legge presentato dal governo austriaco aveva avuto un’accoglienza sostanzialmente favorevole da parte della comunità alevita (ALEVI) in Austria, mentre quella (largamente maggioritaria) sunnita (che era l’unica legalmente riconosciuta fino all’emanazione della sentenza del 1987 della Corte costituzionale che ha fatto venire meno il “monopolio” della “islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ)”, l’Alleinvertretungsanspuch di questa organizzazione), aveva avanzato alcune riserve (non ultimo per il divieto di finanziamenti dall’estero) gia’ in occasione della presentazione del disegno di legge.

Le islamischen Religionsgemeinschaften, devono depositare i testi - in base ai quali i loro ministri di culto svolgono la propria attività - in lingua tedesca. Con la legge di riforma si intende perseguire l’obiettivo di far sì che gli aderenti alla religione musulmana possano esercitare il loro credo religioso liberamente, ma, nel contempo, siano anche cittadini - leali - austriaci.

V

Altra innovazione di fondamentale importanza della legge di riforma, è che viene consentito soltanto alle “anerkannten Religionsgesellschaften”[2] di “propagandare” la loro fede religiosa. Semplici associazioni costituite con il fine della Glaubensverbreitung, devono cessare la loro attività oppure limitarsi ad attività esclusivamente di assistenza o di carattere caritativo. E’ evidente che tutte queste disposizioni perseguono un solo fine: trasparenza e certezza del diritto.

L’Austria ha accolto e conservato i postulati del liberalismo praticato nella vicina Prussia, il cui re Federico II, il 22.6.1740, aveva detto: ”Jeder soll nach seiner Facon selig werden”. Si noti che eravamo ancora nel Settecento; dovevano passare più di due secoli prima che la libertà di religione venisse effettivamente riconosciuta e l’intolleranza scomparisse (anche se non del tutto), almeno in Europa.

Il riconoscimento (Anerkennung) ha però per conseguenza alcuni öffentlich-rechtliche Vor- und Schutzrechte nonché vantaggi dal punto di vista fiscale. La disciplina del riconoscimento risale al 1867, allo Staatsgrundgesetz del 21 dicembre di quell’anno; in base a questa legge, ad ogni Religionsgemeinschaft venivano garantiti alcuni diritti fondamentali.  È del 1874 il cosiddetto Anerkennungsgesetz che aveva disciplinato la procedura di riconoscimento. Presupposto fondamentale per il riconoscimento era che dottrina, funzioni religiose e statuto non contenessero nulla di “sittlich Anstößiges oder Gesetzwidriges”.  Attualmente in Austria vi sono due anerkannte, islamische Religionsgesellschaften: la islamische Glaubensgemeinschaft e la alevitische Glaubensgemeinschaft.

La gesetzliche Anerkennung, a seguito della quale la Religionsgemeinschaft diventa Körperschaft öffentlichen Rechts (ente di diritto pubblico),  non implica automaticamente,  né la legittimità (Legitimität),  né l’ammissibilità ( vale a dire la Zulässigkeit) della religione che ha ottenuto l’Anerkennung. In Austria vi è piena libertà religiosa (Freiheit des Glaubens und Bekenntnisfreiheit) e vige una separazione rigorosa tra Stato e Chiesa. Severe sono le norme che puniscono la discriminazione attuata a causa della fede (o non fede) professata. Sotto questo aspetto E passiamo alle eingetragenen religiösen Bekenntnisgemeinschaften. La relativa legge del 1988 richiede una “positive Grundeinstellung gegenüber Staat und Gesellschaft”. Inoltre, per un futuro riconoscimento (gesetzliche Anerkennung),  la Bekenntnisgemeinschaft deve avere un numero di aderenti pari ad almeno il 2% della popolazione complessiva residente nello Stato. Ogni comunità locale (Kultusgemeinde), per poter essere costituita, deve avere almeno  300 membri (di cui almeno 100 maggiorenni). L’assistenza religiosa a persone di fede islamica viene consentita nell’esercito, negli ospedali, nelle case di reclusione e nelle case di ricovero; le relative spese sono a carico dello Stato.

Le staatlich eingetragenen, religiösen Bekenntnisgemeinschaften hanno una propria personalità giuridica, ma non tutti i diritti delle anerkannten Religionsgemeinschaften. Per ottenere l’Eintragung, la legge del 1997, entrata in vigore l’1.1.1998, richiede, tra l’altro, la prova che almeno 300 persone residenti in Austria appartengano alla Bekenntnisgemeinschaft.

Religiöse Vereine (associazioni religiose) vengono definiti Glaubensgemeinschaften (comunità religiose) che non hanno i requisiti, nè per ottenere il riconoscimento, nè l’Eintragung als religiöse Bekenntnisgemeinschaft. Non sono altro che associazioni come per esempio possono essere Freizeitvereine (associazioni per il tempo libero). È da rilevare che il Vereinsgesetz del 1867 non poteva trovare applicazione per le associazioni di carattere religioso. Neppure il Vereinsgesetz del 1951  consentiva l’applicazione dello stesso alle  associazioni religiose. Soltanto dopo la modifica del Vereinsgesetz, attuata nel 2002, è stata consentita la costituzione di comunità religiose “als Verein”, ma queste associazioni non devono avere alcuno scopo di lucro. La legge di riforma del 2015 fa divieto a questi Vereine, di fare proselitismo.

Secondo la legge di riforma, i ministri di culto islamici, per poter legittimamente esercitare, in futuro, le loro funzioni religiose in Austria, oltre ad aver compiuto gli studi teologici, appositamente istituiti, presso l’Università di Vienna, devono avere una padronanza della lingua tedesca a livello di scuola media. Devono essere persone che hanno il loro “Lebensmittelpunkt” in Austria. Le Religionsgesellschaften legalmente riconosciute, dovranno provvedere ad adeguare le loro norme statutarie entro il 31.12.2015.

VI

La legge di riforma sancisce ”das Primat des staatlichen Rechts vor religiösem Recht” (il primato della legge dello Stato sui precetti religiosi); è stato detto che: “Es gilt das Gesetz und nicht die Sharia” (vige la legge dello Stato e non  la Sharia). Alle Religionsgesellschaften legalmente riconosciute può essere revocato il riconoscimento, se le autorità statali riscontrano che esse non hanno una “positive Grundeinstellung gegenüber dem Staat und der Gesellschaft” (un atteggiamento fondamentalmente positivo nei confronti dello Stato e della società civile). Dottrina, usanze e tradizioni, non devono, in ogni caso, contrastare con leggi o regolamenti vigenti in Austria; inoltre non devono essere dirette, neppure indirettamente, contro altre comunità religiose, non deve esserci “Gesetzwidrigkeit im Verhältnis zu anderen Religionsgesellschaften”.

Parimenti è in facoltà delle autorità statali di revocare l’Anerkennung, se vi è da temere che la Religionsgemeinschaft possa costituire pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza pubblica. Le autorità statali, ma anche quelle locali, possono vietare riunioni e manifestazioni, qualora sia ravvisabile un pericolo diretto per la sicurezza pubblica, per l’ordine pubblico, per la salute, per la sicurezza nazionale, per i diritti e le libertà altrui. I ministri di culto islamici, nell’esercizio delle loro funzioni strettamente religiose, dipendono dalle rispettive Religionsgesellschaften. Da notare è che la legge di riforma dell’Islamgesetz, è, in certe parti, simile al cosiddetta Israelitengesetz, anch’esso modificato recentemente (2012). Così per esempio in materia di circoncisione.

Sanzioni severe sono previste per i ministri di culto islamici che violano le leggi penali. In caso di condanna a pena detentiva superiore ad un anno, deve essere disposta la loro Abberufung; la stessa sanzione va applicata se nella loro attività è ravvisabile un pericolo per la sicurezza pubblica.

VII

Presso l’Università di Vienna verrà istituita - a decorrere dall’1.1.2016 -  una cattedra di teologia islamica. Il personale complessivo di questa “facolta’” comprenderà sei persone e le relative spese saranno a carico dello Stato (Bund). In occasione della nomina dei docenti, le comunità islamiche devono essere previamente sentite.

Il disposto secondo il quale le Religionsgesellschaften che richiedono l’Anerkennung, devono depositare i testi in base ai quali intendono propagare la loro fede, ha lo scopo anche di far sì che vengano impediti riconoscimenti di comunità che non si distinguono da quelle già riconosciute; in tal modo viene garantita la Unterscheidbarkeit tra le varie Religionsrichtungen, riscontrabili anche all’ interno dell’Islam.

La riforma del Islamgesetz si propone di porre su basi nuove i rapporti tra le comunità islamiche  e lo Stato.

Viene disciplinata anche la sepoltura nei cimiteri islamici, nel senso che la stessa possa aver luogo soltanto con il consenso della comunità islamica locale. Un’eventuale Friedhofsauflösung non può essere disposta senza il previo assenso della comunità islamica. La tutela accordata alle comunità islamiche - nei limiti e alle condizioni ora esposte - comprende, da un lato, la libertà di manifestare - in privato e in pubblico - il proprio credo religioso e dall’altro lato, la tutela degli edifici adibiti al culto e alle riunioni dei fedeli.

La legge di riforma provvede a riconoscere anche alcune festività islamiche (di cui tre sunnitiche: Rhamadan, Aschura e Id al Atha, nonché cinque alevitiche). Questo riconoscimento non avra’ effetti diretti ed immediati in materia di lavoro, ma può essere oggetto di contrattazione in sede di futuri accordi sindacali. I cittadini di fede islamica hanno diritto di educare i loro figli secondo i precetti religiosi e secondo le usanze tradizionali, purché non vi sia contrasto con leggi e regolamenti statali.

VIII

Dopo l’approvazione della legge di riforma, le critiche contro il “nuovo Islamgesetz” sono aumentate, specie da parte delle associazioni (che, come detto sopra, non potranno più propagare la fede islamica). L’associazione turca ATIB ha diffuso un comunicato facendo sapere che si rivolgerà alla Corte costituzionale: VfGH) e, se necessario, pure all’EuGH. Un’altra associazione, la NMZ, ha criticato aspramente il divieto dei finanziamenti dall’estero, denunciando una disparità di trattamento rispetto ad altre confessioni religiose.

Molte perplessità hanno destato le prese di posizione da parte dell’Isalmischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ), il cui presidente, in un primo comunicato stampa, aveva espresso un giudizio sostanzialmente positivo (sia pure con qualche riserva) sull’approvata riforma. Poco dopo sarebbe stata però pubblicata un'altra Stellungnahme, negativa nei confronti dell’intervento riformatore e nella quale l’Austria veniva accusata di avere “die Tradition im Umgang mit Religionsgesellschaften gebrochen” (in sostanza, di non aver più rispettata la tradizione per quanto concerne il trattamento riservato alle Religionsgesellschaften). Questa legge di riforma sarebbe espressione di una “islamfeindlichen Politik” (politica ostile nei confronti dell’Islam). Si è parlato di “Verkirlichung des Islam”, di “Zwangskirche”. Secondo un’associazione islamica giovanile, la riforma degraderebbe gli islamici a cittadini di seconda classe.

IX

Queste critiche possono apparire fondate soltanto in minima e non tengono, di certo, conto dell’intolleranza e del fanatismo (proprio di chi si reputa in possesso della verità assoluta), al quale sono tuttora esposte persone di fede non maomettana, viventi in Stati islamici, alle quali è proibita addirittura la costruzione di edifici di culto e di professare pubblicamente una religione diversa dall’Islam. Va rilevato anche che proprio negli ultimi giorni sono diventate note distruzioni - operate in nome della religione (o meglio, di un fanatismo raramente visto nei millenni passati) - di monumenti, siti e reperti archeologici, unici e di inestimabile valore, che un fanatismo cieco, degno del profondo medioevo, ha originato e fatto attuare. Pertanto parlare degli islamici in Austria come cittadini di seconda classe, appare davvero fuori luogo. Non si può pretendere da altri ciò che non si è disposti a concedere….

Difficilmente si può dare torto al Governo austriaco che ha difeso la riforma il cui scopo è quello di “aprire la strada” ad un “Islam europäischer Prägung” e di prevenire il diffondersi di un radicalismo e fanatismo (i cui frutti si sono visti anche recentemente) nonché di un’intolleranza per la cui eliminazione - in Europa - ci sono voluti secoli.

X

Vediamo ora qualche dato statistico relativo alla presenza di persone di fede islamica in Austria dopo le due ondate di immigrazione di cui si è parlato nella parte iniziale di questo articolo.

In occasione del censimento della popolazione del 1971, gli islamici erano stati 22.267, pari allo 0,3% della popolazione stabilmente residente. Nel 1981 il loro numero si era più che triplicato (76.939, pari all’1% della Einwohnerzahl) . Tra il 1981 ed il 1991, è avvenuto un ulteriore aumento del numero degli islamici (a 158.776; costituivano il 2,0 % della popolazione residente). Un ulteriore raddoppio è stato registrato nel 2001 (338.988, pari al 4,2% della popolazione). Nel 2009 le persone di religione islamica sono ulteriormente aumentate a 515.914 e al 6,2% della popolazione.

Per quanto concerne gli Stati di provenienza degli immigrati di fede islamica in Austria, al primo posto va annoverata la Turchia, seguita dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Serbia e dall’Iran.

 

[1] Questo articolo prevedeva che ogni comunità religiosa e ogni confessione legalmente riconosciute avevano diritto di praticare il loro credo religioso, anche pubblicamente; avevano facoltà di disciplinare autonomamente il loro ordinamento interno. Ad esse era garantito il possesso degli immobili destinati ad usi cultuali, di istruzione, di assistenza. Come tutti gli enti erano però soggetti alle leggi statali.

[2] A proposito delle “anerkannten Religionsgesellschaften” occorre rilevare  che l’ordinamento giuridico austriaco distingue tre tipi fondamentali di „Religionsgesellschaften“:  1) le gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften,  2) le eingetragenen religiösen Bekenntnisgemeinschaften e 3) i religiösen Vereine.