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Il valore probatorio dell’email come documento informatico

Commento a Tribunale Termini Imerese, Ordinanza 22 febbraio 2015
Il valore probatorio dell’email come documento informatico
Il valore probatorio dell’email come documento informatico

Abstract: Il Tribunale di Termini Imerese, chiamato a valutare se uno scambio di messaggi di posta elettronica tra avvocato e cliente sia idoneo a fondare validamente il conferimento dell’incarico professionale, riconosce all’e-mail il rango di documento informatico sottoscritto con firma elettronica cosiddetta “leggera” o “debole”. Pur giungendo all’esatta conclusione, tuttavia, nel presente lavoro s’intende dare conto dell’erroneo iter argomentativo e motivazionale del giudicante, fondato sull’inesatta ricostruzione delle norme contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale.

Si opta per l’avvertenza n. 2:

Avvertenza 2:

L’Autore ha deciso di sottoporre il presente documento di dottrina pubblicato su Filodiritto al regime delle cosiddette Creative Commons Public Licences (CCPL), ed in particolare alla licenza Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.

Sommario: 1. La vicenda oggetto di controversia; 2. L’argomentazione e la conclusione del Tribunale; 3. L’esatta ricostruzione della disciplina normativa 4. Conclusioni.

1. La vicenda oggetto di controversia

Il caso sottoposto al vaglio del giudice di Termini Imerese concerne una questione di patrocinio legale: un avvocato conveniva in giudizio, con procedimento ex articolo 702bis del Codice di Procedura Civile, una propria cliente al fine di ottenere il compenso professionale a cagione della consulenza prestata per la stipula di un contratto di cessione di quote sociali.

La sua assistita, a differenza degli altri contraenti, risultava inadempiente all’obbligazione contratta, sicché il legale ricorreva al procedimento speciale per il recupero del credito, producendo, tra le altre cose, diversi messaggi di posta elettronica a corredo documentale della pretesa.

Pertanto, nelle parole stesse del Giudice, “Al fine di stabilire il corretto assolvimento dell’onere probatorio relativamente alla prova dell’an del rapporto giuridico costitutivo della pretesa creditoria, occorre in primo luogo valutare la valenza probatoria di un documento informatico inviato tramite posta elettronica “semplice” ovvero non certificata”.

Appare singolare che nel 2015 un giudice debba ancora interrogarsi circa la validità in astratto, guardando al quadro normativo, di una mail, piuttosto che al suo valore in concreto, tanto che la pronuncia è, infatti, anche un’occasione per dar conto dello stato dell’arte e della preparazione media dei giuristi in merito a un tema come quello del documento informatico. 

2. L’argomentazione e la conclusione del Tribunale

In prima battuta, il Tribunale di Termini Imerese inquadra correttamente la fase iniziale del ragionamento, rifacendosi alla nozione di documento informatico, accolta dall’articolo 1, lettera p), del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 (cd Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD), secondo cui esso è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Il primo errore viene, invece, commesso dal Giudicante nell’inciso immediatamente successivo, allorché afferma che “L’articolo 20 e 21 disciplinano il documento informatico e la sua valenza probatoria in base al tipo di firma apposta, mentre nell’intero codice dell’amministrazione digitale non è disciplinata la valenza probatoria dei documenti informatici non sottoscritti”. La pronuncia subito dopo riporta il testo dell’articolo 20 del CAD, a norma del quale “Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71sono validi e rilevanti agli effetti di legge, secondo le disposizioni del presente codice. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21”.

Fermo restando il primo errore, il giudice in seguito delinea giustamente l’insieme delle firme elettroniche previste dal Codice, menzionando in particolare la nozione di firma elettronica cd semplice, di cui all’articolo 1, lett. q), ossia “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”: ne costituisce un esempio proprio l’abbinamento di username e password tipico dei sistemi di autenticazione ed accesso ad una casella di posta elettronica (anche certificata, non si comprende perché la pronuncia sottolinei che trattavasi di posta non certificata, come ad intendere che la PEC attribuisca una firma diversa). Non va dimenticato, infatti, che le firme elettroniche, ad onta della denominazione, non sono la rappresentazione informatica-grafica della firma autografa: sono un metodo di associazione di dati volto ad imputare effetti in capo ad un determinato soggetto.

A questo punto il giudice precisa di doversi chiedere se l’email vada sussunta sotto il genus di documento informatico non sottoscritto ovvero sotto quello di documento informatico sottoscritto con firma “leggera”: infatti, afferma che le dichiarazioni contenute in un documento informatico non sottoscritto sono prive di valore probatorio.

Vi è di più: il Tribunale sostiene che “i documenti, informatici o cartacei, non sottoscritti sono privi di qualsiasi valore probatorio, non essendo riconducibili ad alcun soggetto”.

Nel prosieguo, ritenendo che il messaggio di posta elettronica sia sottoscritto con firma elettronica semplice, il giudice inevitabilmente statuisce di doverne appurare le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità: evidenzia il Giudicante, invero, come anticipato, che la combinazione di username e password per accedere alla casella di posta integrino una firma elettronica “leggera”, costituendo quell’insieme di dati connessi per associazione logica ad altri dati a fini identificativi, come postulato dall’articolo 1 del CAD.

Richiama, a tal proposito, il precedente giurisprudenziale rappresentato dalla decisione del Tribunale di Mondovì del 07.06.2004, che enuncia in maniera tecnica le caratteristiche dell’email quale firma elettronica “debole”.

Conseguentemente, il Giudice, ritenuto provato il credito vantato dal legale, ne accoglie la domanda.

3. L’esatta ricostruzione della disciplina normativa

La ricognizione operata dalla pronuncia in commento è solo parzialmente corretta, atteso che rinvia alle giuste disposizione normative, tuttavia mal correlandole ed applicandole erroneamente.

Innanzitutto, il Giudicante incorre in una svista enorme laddove sostiene che il Codice dell’Amministrazione Digitale non regolerebbe il documento informatico non sottoscritto: l’errore è tanto più grave ove si consideri che nella stessa frase questa affermazione è seguìta dalla citazione dell’articolo 20 del CAD, che proprio di valore del documento non sottoscritto tratta. La predetta disposizione, infatti, non menziona mai la firma o la sottoscrizione, a differenza del successivo articolo 21, che attribuisce diversa efficacia probatoria al documento informatico, a seconda della tipologia di firma elettronica che vi si apponga (semplice, avanzata o qualificata). Semmai, detto articolo 21 in nulla differisce dal precedente nell’ipotesi di documento sottoscritto con firma elettronica cd semplice o leggera o debole, stabilendo che anche in tal caso esso è liberamente valutato dal giudice sulla base delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Pertanto, il secondo errore da rilevare ricorre laddove il Giudice asserisce che le dichiarazioni contenute in un documento informatico non sottoscritto siano sprovviste di valore probatorio: al contrario, ne sono provviste nella misura in cui lo consente l’articolo 20, comma 1bis, del CAD.

Appare grave e testimonia una preoccupante lacuna l’idea del Giudicante per la quale “i documenti, informatici o cartacei, non sottoscritti sono privi di qualsiasi valore probatorio, non essendo riconducibili ad alcun soggetto”; in tal modo, si evidenzia l’assoluta incomprensione delle differenze tra il documento cartaceo e quello informatico, avendo quest’ultimo l’attitudine ad essere riconducibile a taluno, anche in assenza di sottoscrizione. Anzi, a dire il vero, in alcuni casi anche il documento analogico non necessita di sottoscrizione per assumere valore probatorio, basti pensare alle tacche di contrassegno disciplinate dall’articolo 2713 del Codice Civile.

Assolutamente corretta è, invece, la qualificazione della combinazione di username e password quale firma elettronica “debole” o “leggera”, idonea a sottoscrivere il documento informatico costituito dal messaggio di posta elettronica.

Segue, tuttavia, un nuovo malinteso in ordine alla valutazione circa l’idoneità del documento a fornire in concreto la prova del rapporto giuridico che ne forma oggetto, in base alle già citate caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, richieste dal CAD.

Non viene, infatti, dato conto di alcuna di tali caratteristiche, specificando ad esempio la presenza del nome dell’avvocato o del cliente nell’indirizzo mail o nell’header. Al contrario, il giudice fa uso di elementi e presunzioni esterne alla morfologia tecnica del messaggio (quali i suo contenuto, le trattative, la conclusione del contratto di cessione, la lettera di mora, il pagamento degli altri due cedenti) per valutarne il valore probatorio. Utilizzo che non è errato di per sé, bensì laddove vi si ricorra per uno scopo diverso da quello di corroborare un corredo probatorio già esistente: le caratteristiche richieste dall’articolo 20 del CAD vanno valutate alla stregua dei canoni informatici, non in base ad accidenti esterni del mondo fisico. Per similitudine, quanto compiuto da giudice di Termini Imerese corrisponderebbe a valutare l’idoneità probatoria e l’adeguatezza a costituire forma scritta di una raccomandata, non già per la presenza della carta e della firma e per la sua integrità, bensì sulla base di attività collaterali.

Nonostante tale viziato ragionamento, il giudice giunge comunque all’esatta conclusione riconoscendo all’email la natura di documento informatico sottoscritto con firma semplice e condannando la convenuta.

4. Conclusioni

In definitiva, può affermarsi che il Giudice di Termini Imerese ha inutilmente complicato un ragionamento molto più lineare. Sarebbe stato, invero, sufficiente ricorrere a due sole norme, gli articoli 1 e 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale, onde qualificare pacificamente l’e-mail come documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice.

Impensierisce, invece, l’assenza di qualsivoglia esame delle caratteristiche tecniche dei documenti prodotti, come richiesto dalla norma: anzi, qualora siano state depositate delle copie analogiche delle e-mail (stampate), detto controllo sarebbe stato impossibile. È vero che, ai sensi dell’articolo 115 del Codice di procedura civile, la non contestazione implica ammissione, ma è altrettanto vero che il contumace (come la convenuta in questo caso) può disconoscere le scritture contro di lei prodotte sino a che la causa non venga assunta in decisione. Pertanto, ben avrebbe potuto il convenuto, contumace o meno non importa, disconoscere la conformità delle stampe alle e-mail originali.

Insomma, detta decisione, unitamente a quella altrettanto recente emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 1450 del 2015, dimostra che la nostra giurisprudenza è ancora e spesso piuttosto lontana da una adeguata conoscenza del diritto dell’informatica, lacuna da colmare con una certa urgenza.

Abstract: Il Tribunale di Termini Imerese, chiamato a valutare se uno scambio di messaggi di posta elettronica tra avvocato e cliente sia idoneo a fondare validamente il conferimento dell’incarico professionale, riconosce all’e-mail il rango di documento informatico sottoscritto con firma elettronica cosiddetta “leggera” o “debole”. Pur giungendo all’esatta conclusione, tuttavia, nel presente lavoro s’intende dare conto dell’erroneo iter argomentativo e motivazionale del giudicante, fondato sull’inesatta ricostruzione delle norme contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale.

Si opta per l’avvertenza n. 2:

Avvertenza 2:

L’Autore ha deciso di sottoporre il presente documento di dottrina pubblicato su Filodiritto al regime delle cosiddette Creative Commons Public Licences (CCPL), ed in particolare alla licenza Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.

Sommario: 1. La vicenda oggetto di controversia; 2. L’argomentazione e la conclusione del Tribunale; 3. L’esatta ricostruzione della disciplina normativa 4. Conclusioni.

1. La vicenda oggetto di controversia

Il caso sottoposto al vaglio del giudice di Termini Imerese concerne una questione di patrocinio legale: un avvocato conveniva in giudizio, con procedimento ex articolo 702bis del Codice di Procedura Civile, una propria cliente al fine di ottenere il compenso professionale a cagione della consulenza prestata per la stipula di un contratto di cessione di quote sociali.

La sua assistita, a differenza degli altri contraenti, risultava inadempiente all’obbligazione contratta, sicché il legale ricorreva al procedimento speciale per il recupero del credito, producendo, tra le altre cose, diversi messaggi di posta elettronica a corredo documentale della pretesa.

Pertanto, nelle parole stesse del Giudice, “Al fine di stabilire il corretto assolvimento dell’onere probatorio relativamente alla prova dell’an del rapporto giuridico costitutivo della pretesa creditoria, occorre in primo luogo valutare la valenza probatoria di un documento informatico inviato tramite posta elettronica “semplice” ovvero non certificata”.

Appare singolare che nel 2015 un giudice debba ancora interrogarsi circa la validità in astratto, guardando al quadro normativo, di una mail, piuttosto che al suo valore in concreto, tanto che la pronuncia è, infatti, anche un’occasione per dar conto dello stato dell’arte e della preparazione media dei giuristi in merito a un tema come quello del documento informatico. 

2. L’argomentazione e la conclusione del Tribunale

In prima battuta, il Tribunale di Termini Imerese inquadra correttamente la fase iniziale del ragionamento, rifacendosi alla nozione di documento informatico, accolta dall’articolo 1, lettera p), del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 (cd Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD), secondo cui esso è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Il primo errore viene, invece, commesso dal Giudicante nell’inciso immediatamente successivo, allorché afferma che “L’articolo 20 e 21 disciplinano il documento informatico e la sua valenza probatoria in base al tipo di firma apposta, mentre nell’intero codice dell’amministrazione digitale non è disciplinata la valenza probatoria dei documenti informatici non sottoscritti”. La pronuncia subito dopo riporta il testo dell’articolo 20 del CAD, a norma del quale “Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71sono validi e rilevanti agli effetti di legge, secondo le disposizioni del presente codice. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21”.

Fermo restando il primo errore, il giudice in seguito delinea giustamente l’insieme delle firme elettroniche previste dal Codice, menzionando in particolare la nozione di firma elettronica cd semplice, di cui all’articolo 1, lett. q), ossia “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”: ne costituisce un esempio proprio l’abbinamento di username e password tipico dei sistemi di autenticazione ed accesso ad una casella di posta elettronica (anche certificata, non si comprende perché la pronuncia sottolinei che trattavasi di posta non certificata, come ad intendere che la PEC attribuisca una firma diversa). Non va dimenticato, infatti, che le firme elettroniche, ad onta della denominazione, non sono la rappresentazione informatica-grafica della firma autografa: sono un metodo di associazione di dati volto ad imputare effetti in capo ad un determinato soggetto.

A questo punto il giudice precisa di doversi chiedere se l’email vada sussunta sotto il genus di documento informatico non sottoscritto ovvero sotto quello di documento informatico sottoscritto con firma “leggera”: infatti, afferma che le dichiarazioni contenute in un documento informatico non sottoscritto sono prive di valore probatorio.

Vi è di più: il Tribunale sostiene che “i documenti, informatici o cartacei, non sottoscritti sono privi di qualsiasi valore probatorio, non essendo riconducibili ad alcun soggetto”.

Nel prosieguo, ritenendo che il messaggio di posta elettronica sia sottoscritto con firma elettronica semplice, il giudice inevitabilmente statuisce di doverne appurare le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità: evidenzia il Giudicante, invero, come anticipato, che la combinazione di username e password per accedere alla casella di posta integrino una firma elettronica “leggera”, costituendo quell’insieme di dati connessi per associazione logica ad altri dati a fini identificativi, come postulato dall’articolo 1 del CAD.

Richiama, a tal proposito, il precedente giurisprudenziale rappresentato dalla decisione del Tribunale di Mondovì del 07.06.2004, che enuncia in maniera tecnica le caratteristiche dell’email quale firma elettronica “debole”.

Conseguentemente, il Giudice, ritenuto provato il credito vantato dal legale, ne accoglie la domanda.

3. L’esatta ricostruzione della disciplina normativa

La ricognizione operata dalla pronuncia in commento è solo parzialmente corretta, atteso che rinvia alle giuste disposizione normative, tuttavia mal correlandole ed applicandole erroneamente.

Innanzitutto, il Giudicante incorre in una svista enorme laddove sostiene che il Codice dell’Amministrazione Digitale non regolerebbe il documento informatico non sottoscritto: l’errore è tanto più grave ove si consideri che nella stessa frase questa affermazione è seguìta dalla citazione dell’articolo 20 del CAD, che proprio di valore del documento non sottoscritto tratta. La predetta disposizione, infatti, non menziona mai la firma o la sottoscrizione, a differenza del successivo articolo 21, che attribuisce diversa efficacia probatoria al documento informatico, a seconda della tipologia di firma elettronica che vi si apponga (semplice, avanzata o qualificata). Semmai, detto articolo 21 in nulla differisce dal precedente nell’ipotesi di documento sottoscritto con firma elettronica cd semplice o leggera o debole, stabilendo che anche in tal caso esso è liberamente valutato dal giudice sulla base delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Pertanto, il secondo errore da rilevare ricorre laddove il Giudice asserisce che le dichiarazioni contenute in un documento informatico non sottoscritto siano sprovviste di valore probatorio: al contrario, ne sono provviste nella misura in cui lo consente l’articolo 20, comma 1bis, del CAD.

Appare grave e testimonia una preoccupante lacuna l’idea del Giudicante per la quale “i documenti, informatici o cartacei, non sottoscritti sono privi di qualsiasi valore probatorio, non essendo riconducibili ad alcun soggetto”; in tal modo, si evidenzia l’assoluta incomprensione delle differenze tra il documento cartaceo e quello informatico, avendo quest’ultimo l’attitudine ad essere riconducibile a taluno, anche in assenza di sottoscrizione. Anzi, a dire il vero, in alcuni casi anche il documento analogico non necessita di sottoscrizione per assumere valore probatorio, basti pensare alle tacche di contrassegno disciplinate dall’articolo 2713 del Codice Civile.

Assolutamente corretta è, invece, la qualificazione della combinazione di username e password quale firma elettronica “debole” o “leggera”, idonea a sottoscrivere il documento informatico costituito dal messaggio di posta elettronica.

Segue, tuttavia, un nuovo malinteso in ordine alla valutazione circa l’idoneità del documento a fornire in concreto la prova del rapporto giuridico che ne forma oggetto, in base alle già citate caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, richieste dal CAD.

Non viene, infatti, dato conto di alcuna di tali caratteristiche, specificando ad esempio la presenza del nome dell’avvocato o del cliente nell’indirizzo mail o nell’header. Al contrario, il giudice fa uso di elementi e presunzioni esterne alla morfologia tecnica del messaggio (quali i suo contenuto, le trattative, la conclusione del contratto di cessione, la lettera di mora, il pagamento degli altri due cedenti) per valutarne il valore probatorio. Utilizzo che non è errato di per sé, bensì laddove vi si ricorra per uno scopo diverso da quello di corroborare un corredo probatorio già esistente: le caratteristiche richieste dall’articolo 20 del CAD vanno valutate alla stregua dei canoni informatici, non in base ad accidenti esterni del mondo fisico. Per similitudine, quanto compiuto da giudice di Termini Imerese corrisponderebbe a valutare l’idoneità probatoria e l’adeguatezza a costituire forma scritta di una raccomandata, non già per la presenza della carta e della firma e per la sua integrità, bensì sulla base di attività collaterali.

Nonostante tale viziato ragionamento, il giudice giunge comunque all’esatta conclusione riconoscendo all’email la natura di documento informatico sottoscritto con firma semplice e condannando la convenuta.

4. Conclusioni

In definitiva, può affermarsi che il Giudice di Termini Imerese ha inutilmente complicato un ragionamento molto più lineare. Sarebbe stato, invero, sufficiente ricorrere a due sole norme, gli articoli 1 e 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale, onde qualificare pacificamente l’e-mail come documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice.

Impensierisce, invece, l’assenza di qualsivoglia esame delle caratteristiche tecniche dei documenti prodotti, come richiesto dalla norma: anzi, qualora siano state depositate delle copie analogiche delle e-mail (stampate), detto controllo sarebbe stato impossibile. È vero che, ai sensi dell’articolo 115 del Codice di procedura civile, la non contestazione implica ammissione, ma è altrettanto vero che il contumace (come la convenuta in questo caso) può disconoscere le scritture contro di lei prodotte sino a che la causa non venga assunta in decisione. Pertanto, ben avrebbe potuto il convenuto, contumace o meno non importa, disconoscere la conformità delle stampe alle e-mail originali.

Insomma, detta decisione, unitamente a quella altrettanto recente emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 1450 del 2015, dimostra che la nostra giurisprudenza è ancora e spesso piuttosto lontana da una adeguata conoscenza del diritto dell’informatica, lacuna da colmare con una certa urgenza.