x

x

La Sicilia di Pirandello e il caso Agira

La Sicilia di Pirandello e il caso Agira
La Sicilia di Pirandello e il caso Agira

In Sicilia siamo da tempo abituati a dire tutto e il contrario di tutto. Non a caso Pirandello scrisse il romanzo “Uno, nessuno e centomila”. L’occasione ci viene fornita dal Consiglio comunale di Agira, recentemente rinnovato e chiamato ad eleggere il suo Presidente del Consiglio. Dopo la prima votazione non andata a buon fine per la mancanza della maggioranza assoluta dei voti, l’elezione del Presidente viene acclarata da chi presiede lavori d’aula in forza della norma regolamentare che legittima l’elezione avendo ottenuto il candidato la maggioranza semplice. Apriti cielo!! L’elezione viene considerata illegittima da alcuni Consiglieri comunali atteso che i 6 voti presi risultano inferiori alle restanti 9 schede bianche e pertanto non in grado di validare l’elezione del Consigliere designato alla carica di Presidente del Consiglio comunale.   

Va preliminarmente fatta una premessa. La materia del funzionamento dei Consigli comunali e provinciali degli enti locali siciliani è stata oggetto di una rivisitazione complessiva intervenuta con la l.r. n. 30/2000, la quale, tra le altre previsioni, ha valorizzato l’autonomia organizzativa e funzionale degli organi consiliari, prevedendo la possibilità che gli stessi, con proprio regolamento, disciplinino, nei limiti fissati dalla stessa legge e dallo statuto, la determinazione del cd. quorum strutturale (ossia il numero di consiglieri presenti necessario per rendere valida la seduta) di prima e seconda convocazione, ma non anche la determinazione del cd. quorum funzionale (ossia del numero di consiglieri necessario all’adozione di una deliberazione). Tale ultimo aspetto, invero, continua ad essere regolato, in ambito regionale, dall’articolo 184, comma secondo, della l.r. 15 marzo 1963, n. 16 (O.R.EE.LL.), ai sensi del quale “le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale”.

Il problema c’è, e come al solito deriva da una scadente qualità della normativa regionale in materia. Infatti, mentre per la fase insediativa del Consiglio comunale si fa applicazione dell’art. 19 della l.r n. 7/92 in forza del quale “Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice”, qualora il Presidente del consiglio comunale viene eletto nel corso della consigliatura a seguito di dimissioni del primo Presidente del Consiglio comunale, la norma da applicare sembra essere quella su citata dell’articolo 184, comma 2, della l.r. n. 16/63 (O.R.EE.LL.).

In sostanza, se il Presidente del Consiglio comunale viene eletto nella fase insediativa del Consiglio comunale si applica la normativa speciale che prescrive, in seconda votazione, la maggioranza semplice; se invece il Presidente del Consiglio comunale viene eletto durante il corso del mandato, a seguito di dimissioni, la norma da applicare è quella generale dell’O.R.EE.LL che, riferendosi a tutte le tipologie di deliberazioni comunali, prescrive la maggioranza assoluta.

Tale spartiacque, la cui ratio sfugge anche ai più fini giuristi, è avallata, ancorchè disgiuntamente, dal Tar di Catania e dal Dipartimento delle Autonomie locali dell’omonimo Assessorato Regionale. L’organo di giustizia amministrativa con sentenza n. 2762/2012 ha ritenuto infatti legittima l’applicazione della normativa generale di cui al citato O.R.EE.LL, che prescrive la maggioranza assoluta per l’adozione di una generica deliberazione e quindi anche per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale eletto non nella fase insediativa del Consiglio comunale ma a seguito di dimissioni. Di contro, il Dipartimento per le Autonomia locali con Circolare n. 5 del 06/06/2014 ha confermato l’applicazione della normativa speciale di cui al citato articolo 19 della l.r. n. 7/92, che prescrive alla seconda votazione la maggioranza semplice per l’elezione del Presidente del Consiglio comunale nella fase insediativa del Consiglio comunale.

Orbene, dalla lettura congiunta dei due pronunciamenti emerge la legittimità dell’avvenuta elezione del Presidente del Consiglio comunale di Agira non essendo revocabile in dubbio che 6 voti di preferenza su 9 schede bianche rappresentano la maggioranza semplice dei votanti.

In disparte l’ipotesi delle dimissioni volontarie del Consigliere comunale, neo eletto Presidente, per evidenti ragioni politiche, nessuno si meravigli se la questione sarà riportata sul tavolo dei giudici amministrativi, tuttavia, riteniamo che la sede più idonea per risolvere definitivamente la querelle giuridica è quella legislativa.

In Sicilia siamo da tempo abituati a dire tutto e il contrario di tutto. Non a caso Pirandello scrisse il romanzo “Uno, nessuno e centomila”. L’occasione ci viene fornita dal Consiglio comunale di Agira, recentemente rinnovato e chiamato ad eleggere il suo Presidente del Consiglio. Dopo la prima votazione non andata a buon fine per la mancanza della maggioranza assoluta dei voti, l’elezione del Presidente viene acclarata da chi presiede lavori d’aula in forza della norma regolamentare che legittima l’elezione avendo ottenuto il candidato la maggioranza semplice. Apriti cielo!! L’elezione viene considerata illegittima da alcuni Consiglieri comunali atteso che i 6 voti presi risultano inferiori alle restanti 9 schede bianche e pertanto non in grado di validare l’elezione del Consigliere designato alla carica di Presidente del Consiglio comunale.   

Va preliminarmente fatta una premessa. La materia del funzionamento dei Consigli comunali e provinciali degli enti locali siciliani è stata oggetto di una rivisitazione complessiva intervenuta con la l.r. n. 30/2000, la quale, tra le altre previsioni, ha valorizzato l’autonomia organizzativa e funzionale degli organi consiliari, prevedendo la possibilità che gli stessi, con proprio regolamento, disciplinino, nei limiti fissati dalla stessa legge e dallo statuto, la determinazione del cd. quorum strutturale (ossia il numero di consiglieri presenti necessario per rendere valida la seduta) di prima e seconda convocazione, ma non anche la determinazione del cd. quorum funzionale (ossia del numero di consiglieri necessario all’adozione di una deliberazione). Tale ultimo aspetto, invero, continua ad essere regolato, in ambito regionale, dall’articolo 184, comma secondo, della l.r. 15 marzo 1963, n. 16 (O.R.EE.LL.), ai sensi del quale “le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale”.

Il problema c’è, e come al solito deriva da una scadente qualità della normativa regionale in materia. Infatti, mentre per la fase insediativa del Consiglio comunale si fa applicazione dell’art. 19 della l.r n. 7/92 in forza del quale “Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice”, qualora il Presidente del consiglio comunale viene eletto nel corso della consigliatura a seguito di dimissioni del primo Presidente del Consiglio comunale, la norma da applicare sembra essere quella su citata dell’articolo 184, comma 2, della l.r. n. 16/63 (O.R.EE.LL.).

In sostanza, se il Presidente del Consiglio comunale viene eletto nella fase insediativa del Consiglio comunale si applica la normativa speciale che prescrive, in seconda votazione, la maggioranza semplice; se invece il Presidente del Consiglio comunale viene eletto durante il corso del mandato, a seguito di dimissioni, la norma da applicare è quella generale dell’O.R.EE.LL che, riferendosi a tutte le tipologie di deliberazioni comunali, prescrive la maggioranza assoluta.

Tale spartiacque, la cui ratio sfugge anche ai più fini giuristi, è avallata, ancorchè disgiuntamente, dal Tar di Catania e dal Dipartimento delle Autonomie locali dell’omonimo Assessorato Regionale. L’organo di giustizia amministrativa con sentenza n. 2762/2012 ha ritenuto infatti legittima l’applicazione della normativa generale di cui al citato O.R.EE.LL, che prescrive la maggioranza assoluta per l’adozione di una generica deliberazione e quindi anche per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale eletto non nella fase insediativa del Consiglio comunale ma a seguito di dimissioni. Di contro, il Dipartimento per le Autonomia locali con Circolare n. 5 del 06/06/2014 ha confermato l’applicazione della normativa speciale di cui al citato articolo 19 della l.r. n. 7/92, che prescrive alla seconda votazione la maggioranza semplice per l’elezione del Presidente del Consiglio comunale nella fase insediativa del Consiglio comunale.

Orbene, dalla lettura congiunta dei due pronunciamenti emerge la legittimità dell’avvenuta elezione del Presidente del Consiglio comunale di Agira non essendo revocabile in dubbio che 6 voti di preferenza su 9 schede bianche rappresentano la maggioranza semplice dei votanti.

In disparte l’ipotesi delle dimissioni volontarie del Consigliere comunale, neo eletto Presidente, per evidenti ragioni politiche, nessuno si meravigli se la questione sarà riportata sul tavolo dei giudici amministrativi, tuttavia, riteniamo che la sede più idonea per risolvere definitivamente la querelle giuridica è quella legislativa.