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Legge di Stabilità 2015: il condono delle cartelle esattoriali

Legge di Stabilità 2015: il condono delle cartelle esattoriali
Legge di Stabilità 2015: il condono delle cartelle esattoriali

Su internet impazza come notizia il  famoso “condono delle cartelle di Equitalia” di importo inferiore o pari alla somma di euro  300.

Si fa riferimento, in questo caso, all’articolo 1 comma 688 della Legge n. 190 del 23 dicembre  2014 meglio  conosciuta come Legge di Stabilità 2015.

Spesso, però, non si trova alcun contributo che aiuti a capire come funziona veramente questo condono.  Per tale motivo, sarebbe utile procedere ad  una  attenta analisi della  disposizione legislativa, che ha introdotto tale novità.

Vi è da precisare che non si tratta di condono o mini-condono (come erroneamente definito), in quanto il condono non  è altro che un  provvedimento emanato dal legislatore o dal governo, tramite il quale i cittadini, che aderiscono, possono ottenere l’annullamento, totale o parziale, di una pena o di una sanzione.

La disposizione legislativa non prevede alcun annullamento di pena o sanzione per il cittadino, ma si riferisce semplicemente all’obbligo dell’agente della riscossione di trasmettere la comunicazione di inesigibilità all’ente creditore entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo.

Ciò significa che, decorso il terzo anno dalla consegna del ruolo, l’agente della riscossione deve certificare che un credito sia divenuto inesigibile in quanto altamente improbabile che potrà essere pagato dal debitore. Tale certificazione viene emessa dopo aver effettuato tutte le opportune ricerche sui beni, possibilmente pignorabili, del debitore.

Vediamo nel dettaglio cosa prescrive la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

L’articolo 1, comma 688, prevede: “Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 682 e 683 del presente articolo”.

A riguardo, è opportuno precisare quali siano le quote dichiarabili inesigibili. Ebbene, per il comma 684, la quota inesigibile è l’importo richiesto dall’ente creditore (a titolo di tributo, imposta quant’altro) al debitore e, dopo un arco di tempo, trasmesso all’agente della riscossione per attuare tutte le procedure per il recupero del credito.

Il comma 688 continua: Le quote  inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni 2007/436/CE,  Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate  al controllo di cui al citato articolo 19.

Tale inciso è il nocciolo della novità legislativa e merita un approfondimento.

In primo luogo, le quote inesigibili non valgono per i crediti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 ovvero le entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi  doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

In secondo luogo, ci dobbiamo domandare quale  sia l’importo da prendere in considerazione.

Molti sono i titoli che girano su siti internet.

Uno fra tanti è “Rottamazione delle cartelle equitalia di valore inferiore o pari a euro 300”. Tale titolo induce (erroneamente) a pensare che l’importo, cui  fare riferimento sia quello riportato nella cartella di  pagamento di equitalia. Cosi, però, non è, in quanto l’importo, cui fare  riferimento, è solo ed esclusivamente quello richiesto dall’ente creditore e che nella cartella di pagamento, notificata dall’agente della riscossione, viene indicata alla voce “Importi a ruolo”.

Per tutte le quote, entro il terzo anno dalla consegna del ruolo da parte dell’ente creditore, l’agente della riscossione deve trasmettere la comunicazione di inesigibilità. Cosa cambia allora per quelle quote di valore inferiore o pari ad euro 300?

Qui può venirci in aiuto l’articolo 19 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dal comma 682 della Legge 190/2014. Tale disposizione legislativa prevede un controllo di merito da parte dell’ente creditore sull’attività dell’agente della riscossione. In altre parole, l’agente della riscossione trasmette la comunicazione di insegibilità, nella  quale  spiega  i motivi per i quali il credito sia altamente improbabile che possa essere riscosso, e, contestualmente, ne  chiede il discarico. A seguito di tale comunicazione, l’ente creditore effettuati i suoi opportuni controlli, in base ai quali  può negare il discarico, ovvero 1) controlla se la cartella di pagamento sia stata notificata entro l’ottavo mese successivo alla consegna del ruolo; 2) controlla se l’agente della riscossione abbia svolto o meno l’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente, la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo; 3) controlla se la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo sia imputabile al concessionario per vizi e irregolarità compiute nell’ambito della procedura esecutiva. Allo stesso tempo, l’ente creditore, qualora nell’esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive che l’agente della riscossione deve necessariamente intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In tal caso, l’azione dell’agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione previsto dall’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Questa procedura di controllo di merito da parte dell’ente creditore non è prevista, anzi viene espressamente esclusa, per importi iscritti a ruolo che risultano essere di valore inferiore o pari ad euro 300. Ciò significa che, per tali importi, l’ente creditore, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, non ha più interesse a procedere alla verifica sostanziale e formale della procedura messa in atto dall’agente della riscossione né a ricercare beni del debitore da poter aggredire, autorizzando, di fatto, l’automatico discarico del credito dichiarato inesigibile.

Detto questo, come fare a capire se un credito vantato nei nostri confronti rientra in questa casistica?

Per prima cosa, bisogna controllare nella cartella di pagamento l’importo iscritto a ruolo e la data di consegna del ruolo all’agente della riscossione. Questo dato viene riportato nel “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’ente creditore”, che generalmente si trova alla pagina 2 della cartella.

Controlliamo, quindi, l’importo iscritto a ruolo (voce “Importi a ruolo”) e la data della consegna del ruolo (voce “Reso  esecutivo in data…”).  Se l’importo è di valore inferiore o pari ad euro 300 e se dalla consegna del ruolo sono trascorsi tre anni, il credito vantato è automaticamente inesigibile e, quindi, non dovrà essere pagato. Attenzione!!! Non sempre l’inesigibilità è automatica. L’agente della riscossione potrebbe anche non procedere alla comunicazione di inesigibilità e richiedere ugualmente al debitore di adempiere al pagamento degli importi riportati nell’intera cartella di pagamento. A questo punto, si  dovrebbe adire il giudice e far dichiarare l’inesigibilità del credito.

Nella pratica, ritengo, però, che ciò non si dovrebbe verificare, anche perché l’agente della riscossione, non presentando la comunicazione di inesigibilità, prevista dal comma 1 dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 112/99, entro i termini stabiliti dalla legge, rischierebbe di perdere il diritto al discarico, come prevede il comma 2 lettera c dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 112/99.

In ogni caso, una volta che abbiamo controllato l’esistenza dei presupposti per l’automatica inesigibilità, come sopra descritto, non sarebbe male inviare all’agente della riscossione una apposita istanza di annullamento in autotutela.

Su internet impazza come notizia il  famoso “condono delle cartelle di Equitalia” di importo inferiore o pari alla somma di euro  300.

Si fa riferimento, in questo caso, all’articolo 1 comma 688 della Legge n. 190 del 23 dicembre  2014 meglio  conosciuta come Legge di Stabilità 2015.

Spesso, però, non si trova alcun contributo che aiuti a capire come funziona veramente questo condono.  Per tale motivo, sarebbe utile procedere ad  una  attenta analisi della  disposizione legislativa, che ha introdotto tale novità.

Vi è da precisare che non si tratta di condono o mini-condono (come erroneamente definito), in quanto il condono non  è altro che un  provvedimento emanato dal legislatore o dal governo, tramite il quale i cittadini, che aderiscono, possono ottenere l’annullamento, totale o parziale, di una pena o di una sanzione.

La disposizione legislativa non prevede alcun annullamento di pena o sanzione per il cittadino, ma si riferisce semplicemente all’obbligo dell’agente della riscossione di trasmettere la comunicazione di inesigibilità all’ente creditore entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo.

Ciò significa che, decorso il terzo anno dalla consegna del ruolo, l’agente della riscossione deve certificare che un credito sia divenuto inesigibile in quanto altamente improbabile che potrà essere pagato dal debitore. Tale certificazione viene emessa dopo aver effettuato tutte le opportune ricerche sui beni, possibilmente pignorabili, del debitore.

Vediamo nel dettaglio cosa prescrive la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

L’articolo 1, comma 688, prevede: “Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 682 e 683 del presente articolo”.

A riguardo, è opportuno precisare quali siano le quote dichiarabili inesigibili. Ebbene, per il comma 684, la quota inesigibile è l’importo richiesto dall’ente creditore (a titolo di tributo, imposta quant’altro) al debitore e, dopo un arco di tempo, trasmesso all’agente della riscossione per attuare tutte le procedure per il recupero del credito.

Il comma 688 continua: Le quote  inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni 2007/436/CE,  Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate  al controllo di cui al citato articolo 19.

Tale inciso è il nocciolo della novità legislativa e merita un approfondimento.

In primo luogo, le quote inesigibili non valgono per i crediti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 ovvero le entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi  doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

In secondo luogo, ci dobbiamo domandare quale  sia l’importo da prendere in considerazione.

Molti sono i titoli che girano su siti internet.

Uno fra tanti è “Rottamazione delle cartelle equitalia di valore inferiore o pari a euro 300”. Tale titolo induce (erroneamente) a pensare che l’importo, cui  fare riferimento sia quello riportato nella cartella di  pagamento di equitalia. Cosi, però, non è, in quanto l’importo, cui fare  riferimento, è solo ed esclusivamente quello richiesto dall’ente creditore e che nella cartella di pagamento, notificata dall’agente della riscossione, viene indicata alla voce “Importi a ruolo”.

Per tutte le quote, entro il terzo anno dalla consegna del ruolo da parte dell’ente creditore, l’agente della riscossione deve trasmettere la comunicazione di inesigibilità. Cosa cambia allora per quelle quote di valore inferiore o pari ad euro 300?

Qui può venirci in aiuto l’articolo 19 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dal comma 682 della Legge 190/2014. Tale disposizione legislativa prevede un controllo di merito da parte dell’ente creditore sull’attività dell’agente della riscossione. In altre parole, l’agente della riscossione trasmette la comunicazione di insegibilità, nella  quale  spiega  i motivi per i quali il credito sia altamente improbabile che possa essere riscosso, e, contestualmente, ne  chiede il discarico. A seguito di tale comunicazione, l’ente creditore effettuati i suoi opportuni controlli, in base ai quali  può negare il discarico, ovvero 1) controlla se la cartella di pagamento sia stata notificata entro l’ottavo mese successivo alla consegna del ruolo; 2) controlla se l’agente della riscossione abbia svolto o meno l’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente, la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo; 3) controlla se la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo sia imputabile al concessionario per vizi e irregolarità compiute nell’ambito della procedura esecutiva. Allo stesso tempo, l’ente creditore, qualora nell’esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive che l’agente della riscossione deve necessariamente intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In tal caso, l’azione dell’agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione previsto dall’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Questa procedura di controllo di merito da parte dell’ente creditore non è prevista, anzi viene espressamente esclusa, per importi iscritti a ruolo che risultano essere di valore inferiore o pari ad euro 300. Ciò significa che, per tali importi, l’ente creditore, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, non ha più interesse a procedere alla verifica sostanziale e formale della procedura messa in atto dall’agente della riscossione né a ricercare beni del debitore da poter aggredire, autorizzando, di fatto, l’automatico discarico del credito dichiarato inesigibile.

Detto questo, come fare a capire se un credito vantato nei nostri confronti rientra in questa casistica?

Per prima cosa, bisogna controllare nella cartella di pagamento l’importo iscritto a ruolo e la data di consegna del ruolo all’agente della riscossione. Questo dato viene riportato nel “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’ente creditore”, che generalmente si trova alla pagina 2 della cartella.

Controlliamo, quindi, l’importo iscritto a ruolo (voce “Importi a ruolo”) e la data della consegna del ruolo (voce “Reso  esecutivo in data…”).  Se l’importo è di valore inferiore o pari ad euro 300 e se dalla consegna del ruolo sono trascorsi tre anni, il credito vantato è automaticamente inesigibile e, quindi, non dovrà essere pagato. Attenzione!!! Non sempre l’inesigibilità è automatica. L’agente della riscossione potrebbe anche non procedere alla comunicazione di inesigibilità e richiedere ugualmente al debitore di adempiere al pagamento degli importi riportati nell’intera cartella di pagamento. A questo punto, si  dovrebbe adire il giudice e far dichiarare l’inesigibilità del credito.

Nella pratica, ritengo, però, che ciò non si dovrebbe verificare, anche perché l’agente della riscossione, non presentando la comunicazione di inesigibilità, prevista dal comma 1 dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 112/99, entro i termini stabiliti dalla legge, rischierebbe di perdere il diritto al discarico, come prevede il comma 2 lettera c dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 112/99.

In ogni caso, una volta che abbiamo controllato l’esistenza dei presupposti per l’automatica inesigibilità, come sopra descritto, non sarebbe male inviare all’agente della riscossione una apposita istanza di annullamento in autotutela.